Art. 2. 1. Tutti gli operatori che svolgono attivita' di call center ((, per chiamate con o senza operatore,)) rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 . A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 , due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attivita' statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di pubblicita', vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attivita' di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identita' della linea a cui possono essere contattati. L'Autorita' vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all' articolo 1, commi 29 , 30 , 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
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4 febbraio 2018
4 febbraio 2018
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8 dicembre 2021
8 dicembre 2021
Commentari • 8
- 1. Stop al telemarketing selvaggio anche sui telefoniniAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 4 febbraio 2022
[…] Trattamento dei dati automatizzati senza operatore L'art. 9 del dl n. 139/2021 va a modificare in particolare alcuni commi dell'art. 1 e il primo comma dell'art. 2 della legge 5/2018. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Corte Cost., sentenza 10/07/2019, n. 171Provvedimento: […] La questione sarebbe comunque infondata, in quanto l'art. 2 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018 individua le specie cacciabili in Piemonte. Il calendario venatorio di cui all'art. 13 sarebbe dunque limitato dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992 e dall'art. 2 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018: esso potrà solo sospendere la caccia ad una specie in una certa stagione e potrà stabilire il numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata.Leggi di più...
- norme della regione piemonte·
- caccia·
- calendario venatorio e disposizioni relative alla stagione venatoria·
- omessa previsione·
- esclusione su richiesta motivata del titolare del fondo·
- ricorso in via principale·
- cessazione della materia del contendere.·
- ammissibilità del ricorso·
- meccanismo del silenzio-assenso·
- sopravvenuta rinuncia parziale all'impugnazione·
- sufficiente motivazione in ordine alle ragioni della censura·
- denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile·
- denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente·
- non fondatezza della questione.·
- adozione da parte della giunta regionale con proprio provvedimento