Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2488
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Sentenza 21 febbraio 2002

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In tema di operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare, il decreto col quale il giudice delegato dispone il trasferimento di un immobile o di un complesso aziendale conferisce all'aggiudicatario e successivo acquirente, al fine di conseguire la disponibilità di quanto trasferitogli, piena ed esclusiva legittimazione ad agire nei confronti del detentore a titolo di locazione, a far tempo dalla scadenza del diritto personale di godimento nascente dal rapporto locatizio, come pure lo abilita a richiedere alla p.a. il subentro nelle concessioni amministrative esistenti; pertanto, non è configurabile alcun vizio in detto decreto di trasferimento per non avere il curatore fallimentare direttamente assicurato all'acquirente siffatti detenzione e subentro.

Avverso il decreto del tribunale che decide sul reclamo avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, è ammesso il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge "ex" art. 111 Cost. da parte dell'acquirente, trattandosi di provvedimento di natura decisoria incidente sul diritto soggettivo di costui alla acquisizione del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2488
    Data del deposito : 21 febbraio 2002

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