Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 2
In tema di operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare, il decreto col quale il giudice delegato dispone il trasferimento di un immobile o di un complesso aziendale conferisce all'aggiudicatario e successivo acquirente, al fine di conseguire la disponibilità di quanto trasferitogli, piena ed esclusiva legittimazione ad agire nei confronti del detentore a titolo di locazione, a far tempo dalla scadenza del diritto personale di godimento nascente dal rapporto locatizio, come pure lo abilita a richiedere alla p.a. il subentro nelle concessioni amministrative esistenti; pertanto, non è configurabile alcun vizio in detto decreto di trasferimento per non avere il curatore fallimentare direttamente assicurato all'acquirente siffatti detenzione e subentro.
Avverso il decreto del tribunale che decide sul reclamo avverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, è ammesso il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge "ex" art. 111 Cost. da parte dell'acquirente, trattandosi di provvedimento di natura decisoria incidente sul diritto soggettivo di costui alla acquisizione del bene.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CALASETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso l'avvocato LIVIA RANUZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO TULUI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO SICAPI Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZANARDELLI 23, presso l'avvocato ITALO TURRIO BALDASSARRI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANO MARCHESE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto del Tribunale di CAGLIARI, depositato il 23/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ordinanza 16.9.1998 il giudice delegato del fallimento della società Si.Ca.Pi. s.r.l. aggiudicò una serie di beni costituiti in complesso aziendale al Comune di Calasetta, il quale il 10 agosto dell'anno successivo chiese che, prima del decreto di trasferimento, fossero recuperati nel possesso e nella disponibilità, in quanto illegittimamente occupati da terzi;
che fosse fissata la data per procedere in contraddittorio al verbale di consegna e fosse disposto il risarcimento in suo favore del danno per il ritardo nella consegna e per il deterioramento dei beni.
Il giudice delegato trasferì il complesso con decreto 1.9.1999, che il 6.9.1999 fu reclamato dal Comune, sia perché in contrasto con la delibera del Consiglio comunale, che aveva delegato il sindaco a trattare l'acquisto dell'immobile ex Si.Ca.Pi., mentre il decreto impugnato faceva riferimento a concessioni demaniali a termine, oltre il quale opere ed impianti sarebbero rimasti acquisiti allo Stato;
sia perché in quelle concessioni il Comune non poteva subentrare, senza il consenso della Amministrazione concedente, che la curatela non aveva ottenuto;
sia per il contrasto tra la situazione rappresentata nel decreto impugnato e in quella ordinanza di vendita e tra essa e le pattuizioni di cui all'art. 12 della concessione n. 330/86; sia, infine, per la impossibilità di acquisire quanto previsto nel decreto di trasferimento, in quanto le concessioni erano state in parte volturate a terzi e comunque i beni erano stati occupati illegittimamente durante la procedura di liquidazione.
Il reclamo fu resistito dalla curatela, ma il Comune, che il 20.X.1999 aveva chiesto la sospensione della esecuzione del decreto di trasferimento e della ripartizione delle somme versate, oltre ai provvedimento necessari a tutelare la integrità dei beni, il 21.X.1999, propose altro reclamo, sulla scorta di nuovi elementi, costituiti dalla comunicazione del Ministero delle Finanze, Ufficio del territorio, da cui risultavano la inalienabilità dei beni e del manufatto edificato sull'area demaniale - perché già acquisito allo Stato ai sensi dell'art. 49 cod. nav. - e la conferma che il bene era nella detenzione di terzi e che per averne la disponibilità occorreva una nuova autorizzazione, e dedusse che si erano realizzati vizi genetici del procedimento e la evizione in proprio danno, tanto da invalidare il decreto di trasferimento. Il tribunale ha riunito i reclami e con decreto 23.12.1999 li ha rigettati.
Ha osservato che tanto nella relazione di consulenza tecnica estimativa del compendio aziendale, quanto nella ordinanza di vendita, si era fatto espresso riferimento alla azienda edificata su terreno in concessione demaniale, scadente il 19.9.2001; che con scrittura 21.X.1998 il curatore aveva concesso in affitto a GA NN TA il complesso aziendale per tre mesi e il 14.11.1998 le aveva comunicato l'intendimento di non rinnovo;
che la Regione Autonoma della Sardegna aveva considerato che la vendita non poteva che essere limitata alle parti mobili dell'impianto ed aveva segnalato il subentro nel godimento del bene da parte della GA;
che il decreto di trasferimento era stato emesso nei limiti suspecificati e poiché la vendita forzata non dà luogo ad un rapporto negoziale, ma ad un trasferimento coattivo, rispetto al quale la domanda dell'aggiudicatario si pone come presupposto del provvedimento del giudice, con cui si attribuisce un diritto uguale a quello prima spettante al debitore, ha ritenuto la inapplicabilità degli istituti della vendita negoziale, ad eccezione della evizione e delle ipotesi integrative di nullità sostanziali, per le quali all'aggiudicatario è riconosciuta una azione ordinaria di natura dichiarativa.
Ha, inoltre, rilevato che il diniego eventuale della autorizzazione al subingresso nelle concessioni della società fallita non implicasse la loro inesistenza e fosse comunque non conforme a legge, atteso che il fallimento non ne aveva prodotto la estinzione, nè aveva reso necessaria la voltura al proprio nome, sicché possibile avrebbe dovuto e dovrebbe ritenersi il ricorso al giudice amministrativo, nessun addebito potendosi fondatamente muovere al curatore, per non avere verificato prima del decreto di trasferimento l'assenso della Amministrazione concedente, presupponendo il subentro l'acquisto della azienda ed essendo unico soggetto legittimato a richiederlo l'acquirente; ha, infine, giudicato compatibile con l'atto traslativo e con la voltura delle concessioni la detenzione del terzo.
Infine ha considerato che nessun contrasto vi fosse tra ordinanza di vendita e decreto di trasferimento, giacché la prima non aveva affatto avuto ad oggetto la proprietà del fabbricato insediato su suolo demaniale - come precisato da altro decreto reso dal tribunale il 28.7.1999, su reclamo relativo alla applicabilità dell'art. 587 c.p.c. - e perché comunque le indicazioni maggiori presenti nel decreto erano state meramente esplicative di quanto indicato nella ordinanza;
che nessuna rilevanza potesse assegnarsi, nell'ambito del procedimento fallimentare, alla divergenza tra delibera del Consiglio comunale che aveva disposto l'acquisto "della proprietà dell'immobile ex Si.Ca.Pi." e decreto di trasferimento, non essendo influenzato quest'atto dalla supposta mancanza di volontà del Comune e dall'errore nel processo formativo della stessa, trovando tale situazione ragione di essere fatta valere in un giudizio di nullità sostanziale;
mentre la deduzione relativa alla circostanza che la curatela non era stata in grado di assicurare all'aggiudicatario la detenzione del complesso aziendale, perché detenuto da terzi, ed il subentro nelle concessioni non era proponibile, riguardando obblighi della amministrazione fallimentare conseguenti al decreto di trasferimento, la cui violazione potrebbe semmai giustificare una azione risarcitoria, al di là del fatto che il decreto in questione è titolo esecutivo che consente all'aggiudicatario di ottenere da chiunque la disponibilità del bene.
Ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi il Comune di Calasetta, cui ha resistito con controricorso il fallimento. Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata la eccezione del fallimento di inammissibilità del gravame, proposta sul rilievo che il provvedimento impugnato non è soggetto al rimedio dell'art. 111 cpv. Cost., perché è privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, mancando di pronunzie idonee ad incidere, con la efficacia del giudicato, sulle posizioni sostanziali delle parti;
il tribunale avrebbe, infatti, riservato ogni decisione su di esse alla eventuale e distinta sede contenziosa di cognizione ordinaria e si sarebbe limitato a valutare i soli aspetti formali e processuali del provvedimento del giudice delegato, nell'ambito endofallimentare. Le eccezione, che è stata, quanto meno, riferita al vizio motivazionale, essendo il ricorso straordinario previsto solo per la violazione di legge, può trovare accoglimento solo nei limiti di tale subordinata proposizione, per cui l'esame dei sette motivi di censura, in ciascuno dei quali è presente la deduzione della omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dovrà essere contenuto alla violazione di legge, che, seppur comprensiva della carenza assoluta di motivazione, non è nella specie in discussione, non avendolo in quei termini prospettata il ricorrente. Sotto il primo aspetto la eccezione è, invece, infondata. Rigettando il reclamo avverso il decreto di trasferimento e le doglianze afferenti a vizi dell'immobile (o del complesso aziendale) trasferito, che ne avevano, secondo l'assunto del reclamante, sensibilmente ridotto le utilità, e a difformità tra la situazione di fatto e quella rappresentata in atti e provvedimenti della procedura espropriativa e di quella deliberativa, che aveva prodotto la determinazione della Pubblica Amministrazione all'acquisto, il tribunale ha, alla stregua della prospettazione del ricorrente, inciso sul diritto soggettivo alla acquisizione del bene, in conformità alle aspettative legittimate dagli atti che avevano preceduto quello traslativo, con il carattere della definitività, posto che la mancanza di impugnazione del decreto predetto e della successiva sua reiezione avrebbe comportato il consolidamento della situazione e la preclusione di rimedi contro il passaggio in proprietà, dal Comune rifiutata, nei termini con cui era avvenuto. Con il primo motivo denunzia il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli att. 2921, 2922 c.c e 26 L.F.; nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva che nel procedimento di reclamo, contrariamente all'assunto del giudice di merito, sono deducibili anche nullità di ordine sostanziale, come lo sono in sede di esecuzione, attraverso la opposizione agli atti esecutivi. Con il secondo vengono denunziate la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 L.F. e dell'art. 100 c.p.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove il provvedimento impugnato assume che le doglianze del Comune siano estranee al sistema del reclamo, con esso potendosi solo dedurre pregiudizi derivanti da vizi degli atti procedimentali e non della vendita, come fattispecie sostanziale. Osserva che se la vendita è viziata o inefficace, lo è perché è viziato il procedimento da cui deriva e nega che sia consentita l'azione di nullità, sino a quando l'atto processuale presenti gli elementi costitutivi indispensabili alla sua appartenenza ad uno dei tipi previsti dall'ordinamento, essendo in ogni altro caso possibili gli ordinari mezzi di impugnazione.
Nella specie il decreto di trasferimento, a causa della detenzione da parte di terzi, cui il fallimento lo aveva concesso, risultava pregiudizievole dei suoi interessi e, per essere lontano dal soddisfare la aspettativa di conseguire gli effetti ella vendita, era suscettibile di impugnazione.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, costituendo l'uno (il secondo) la specificazione dell'altro. Entrambi censurano una premessa di ordine generale, in punto di diritto, affermata dal decreto impugnato, ma sostanzialmente non più utilizzata per la risoluzione della controversia, la quale ha trovato la fonte normativa negli artt. 2921 ss. c.c.. Il tribunale, infatti, dopo avere dichiarato di aderire alla tesi pubblicistica, secondo cui la vendita forzata non ha carattere contrattuale e non può avvalersi degli istituti propri della vendita negoziale, come la risoluzione del contratto per inadempimento e le garanzie per vizi e mancanza di qualità promesse, ha rilevato che, oltre che nel caso della evizione, il terzo aggiudicatario è tutelato in quelle ipotesi che realizzano nullità di ordine sostanziale della vendita, le quali impediscono la produzione degli effetti tipici, come la inesistenza della manifestazione di volontà di acquistare dell'aggiudicatario, ovvero la inesistenza dell'oggetto, in cui vengono meno il nucleo essenziale della vendita e la possibilità per l'atto di produrre l'effetto traslativo.
In riferimento ad esse ha affermato che le relative doglianze possono essere fatte valere con azione ordinaria diretta ad accertare nei confronti del fallimento la impossibilità di produrre l'effetto traslativo proprio del decreto di trasferimento e a conseguire la declaratoria di nullità, al fine di ottenere la ripetizione di quanto pagato;
e ciò con specifico riguardo alla eventuale insussistenza delle concessioni demaniali sull'area sulla quale era sorto il complesso aziendale trasferito, ovvero alla prevalenza di diritti di terzi, rispetto a quelli trasferiti con la vendita coattiva;
ipotesi che, in quanto fondate su circostanze di fatto esterne al fallimento e coinvolgenti diritti di terzi estranei alla procedura fallimentare, richiedono la garanzia di un ordinario giudizio di cognizione.
Tuttavia, pur a fronte di tale enunciazione di principio, il giudice di merito ha considerato che la detenzione da parte di terzi del complesso aziendale di per sè "non è incompatibile con la produzione dell'effetto traslativo del decreto reclamato, ne' implica la titolarità di diritti (reali o personali) prevalenti su quelli trasferiti dal fallimento all'aggiudicatario"; che" la voltura di una delle concessioni a nome del terzo affittuario dell'azienda, in forza di un contratto ormai scaduto, non sembra precludere la possibilità per l'acquirente di subentrare nella concessione originaria facente capo al locatore fallito"; che, infine, l'acquirente non aveva " richiesto il subentro nelle concessioni della Si.Ca.Pi. alle competenti amministrazioni, le cui prese di posizione nei confronti della curatela, oltretutto, sembrano fondarsi proprio sul convincimento che oggetto della vendita sia stata la proprietà dell'immobile e non - come in realtà avvenuto - il complesso aziendale comprendente le concessioni rilasciate a suo tempo alla Si.Ca.Pi., la cui cedibilità è espressamente contemplata dal citato art. 12 della concessione n. 330/86". Sicché di quelle deduzioni prospettanti nullità c.d. sostanziali ha finito, poi, per interessarsi, quanto meno con riferimento alla validità del decreto impugnato, oggetto della controversia, svalutandole al punto da determinare il rigetto e non la inammissibilità del reclamo, sia pure nei termini in cui era lecito occuparsi - in difetto della partecipazione dei terzi controinteressati - con riguardo alla astratta configurazione di situazioni configgenti con il diritto dell'aggiudicatario, quali la "detenzione del terzo" e la " mancanza delle concessioni demaniali", sulle quali egli aveva fatto affidamento.
Per tale aspetto i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché, in relazione al decisum, il Comune risulta privo di interesse a dedurli.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 105, 106, 108 L.F.; 2921, 2922 c.c.;
100, 534, 569, 576, 586 c.p.c.; 49 cod. nav., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato, che censura, laddove sostiene che la detenzione del terzo non è incompatibile con l'effetto traslativo;
che non vi sono elementi inequivoci per ritenere insussistente la concessione demaniale;
che mancano sostanziali divergenze tra l'ordinanza di vendita e il decreto di trasferimento.
Assume, al contrario, che l'evento traslativo non si era conformato a quanto indicato nell'ordinanza, essendo nel primo provvedimento il bene indicato come libero;
che i documenti prodotti ed in particolare la corrispondenza con gli enti regionali, il Ministero delle Finanze, gli organi fallimentari ed esso Comune avevano evidenziato la inalienabilità del bene, il subentro nella concessione di GA NN TA e l'acquisizione del fabbricato allo Stato;
che l'ordinanza di vendita indicava un immobile condotto in locazione, ma libero dopo il 20.9.1998, mentre era risultato che il fabbricato era dello Stato e nel decreto di trasferimento erano stati indicati elementi significativi del tutto omessi nella ordinanza.
La censura è infondata.
Essa contesta la decisione impugnata sui tre punti che ne costituiscono l'oggetto e cioè la detenzione del terzo, la sussistenza delle concessioni demaniali, la divergenza tra ordinanza di vendita e decreto di trasferimento;
ma in realtà finisce per incentrarsi su quest'ultimo vizio procedimentale, in quanto solo attraverso siffatta divergenza possono assumere rilievo le prime due circostanze, posto che, ove la situazione di fatto e di diritto fosse stata adeguatamente rappresentata nei termini reali con la ordinanza di vendita, mancherebbe la materia del contendere. Ha rilevato il ricorrente che in quella ordinanza si parla ora di azienda, ora di immobile, ora "di immobile edificato su terreno demaniale, con concessione scadente nel 2001"; con la ulteriore specificazione che l'immobile era oggetto di locazione scadente il 20.9.1998. Aggiunge che, in difformità da quanto previsto nella ordinanza di vendita, non si era poi accertato che l'immobile fosse effettivamente libero ed anzi si era determinato il sorgere di un rapporto di affitto in epoca successiva alla stessa ordinanza di aggiudicazione provvisoria;
mentre ulteriore divergenza tra ordinanza di vendita e decreto di trasferimento sarebbe ravvisabile nella pattuizione di cui all'art. 12 della concessione n.330/86, che, mentre aveva trovato analitica menzione nel decreto, non era menzionata nella ordinanza.
Quanto al primo punto ha rilevato il tribunale di avere, con altra pronunzia del 28.7.1999, resa inter partes, decidendo un reclamo del Comune sulla applicabilità dell'art. 587 c.p.c., escluso che si sia trattato di vendita immobiliare e osservato che il fabbricato edificato rientrava nella proprietà demaniale e non si apparteneva alla società fallita;
ed ha aggiunto che nessun dubbio sulla natura giuridica dei beni offerti poteva sorgere dalla lettura della ordinanza di vendita, tanto meno in capo ad un operatore qualificato, come l'amministrazione comunale del luogo in cui cespiti sono presenti.
In quel provvedimento del 6.7.1998, riportato in extenso nel decreto impugnato, si legge "la vendita dell'azienda, il cui immobile è edificato in terreno demaniale con concessione rinnovabile scadente nel 2001, sarà effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come descritta nella perizia di stima giurata depositata in tribunale dal CTU ing. G. Gariazzo"; che la stessa era locata e che il contratto sarebbe scaduto il 20.9.1998; che "l'azienda viene posta in vendita nello stato di fatto e di diritto del quale l'aggiudicatario si dichiara edotto, così assumendo a proprio carico tutti gli oneri con i connessi gravami, con totale esonero degli organi della procedura dal prestare ogni qualsiasi garanzia o dall'assumere ogni e qualsiasi responsabilità".
Nella relazione dell'ing. Gariazzo, pure richiamata in quel decreto, è detto che "il fabbricato sorge su un'area in concessione demaniale di 1600 mq. circa....; che l'edificio sorge su terreno in concessione demaniale.....la cui durata è peraltro rinnovabile......... ; che detta concessione scade il 19.9.2001" A tale stregua nessuna divergenza significativa è dato ravvisare rispetto al decreto di trasferimento, in particolare con riguardo ai due elementi essenziali costituiti dalla natura del bene e dalla presenza di diritti di terzi, ovvero dalla assenza di concessioni demaniali, queste ultime essendosi bene evidenziato che erano in scadenza e i primi essendosi escluso che avessero durata incompatibile con il trasferimento;
il quale, essendo avvenuto con decreto 1.9.1999, non trovava in essere ne' il contratto di locazione indicato nella ordinanza di vendita, ne' il successivo del 21.X.1998, convenuto alla scadenza del primo dal curatore con GA NN TA, per tre mesi.
Conseguentemente gratuito è l'assunto che il bene fosse inalienabile, giacché non è controverso che, nel momento in cui fu posta in vendita e trasferita, l'azienda disponesse di quanto indicato nei provvedimenti, a nulla rilevando gli eventi successivi, sottratti alla valutazione di questo giudice, non solo sotto il profilo del loro accertamento di fatto - incompatibile con il giudizio di legittimità - ma anche sotto quello della loro accertabilità in un giudizio privo dell'adeguato contraddittorio. Peraltro è sufficiente considerare che l'assunto del ricorrente circa la inesistenza delle concessioni, perché scadute, è argomentato da una corrispondenza che si dice intercorsa con il Ministero delle Finanze e con enti regionali, per convenire che la doglianza è legata, più che a circostanze accertate, al sospetto della inutilizzabilità delle concessioni, che correttamente il giudice di merito ha ritenuto essere affidato ad un sindacato diverso e ad una diversa sede.
Con il IV° motivo il Comune denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 105, 106, 108 L.F.; 2921, 2922 c.c.;
534, 569, 576, 579, 586 c.p.c.; 30, 42, 46, 49 cod. nav. e il più volte dedotto vizio motivazionale, con riguardo, in particolare, ai punti della decisione che la concessione demaniale esistesse e che consentita è la tutela giurisdizionale amministrativa a riguardo, nonché a quello secondo cui la curatela non poteva verificare l'assenso della Amministrazione prima del trasferimento. Assume il ricorrente che con il decreto di trasferimento l'aggiudicatario deve essere posto in grado di acquisire la titolarità formale e la disponibilità di quanto è oggetto della aggiudicazione e che la mancanza di ciò incide sul provvedimento, per il dovere, inosservato nella specie, del fallimento di verificare il predetto preventivo assenso.
Della censura rileva l'ultima parte, essendo per la differenza la riedizione di quanto già discusso e valutato con il terzo motivo. Sul punto il decreto impugnato ha rilevato che l'acquisto della azienda determina il subentro nelle concessioni e che pertanto l'unico soggetto abilitato a chiedere l'autorizzazione alle volture è l'acquirente, sempreché sia in possesso dei requisiti di legge. Infondata è, pertanto, la doglianza di non avere il primo giudice considerato che era mancata la verifica dell'assenso della Amministrazione dello Stato, prima del decreto di trasferimento, essa essendo onere dell'aspirante alla aggiudicazione, interessato a prevenire, per quanto possibile, il rischio di un diniego alla voltura in proprio favore.
Il quinto motivo è privo di pregio.
Denunzia il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 105, 106, 108, L.F.; 2921, 2922, 1398, 1399, 1427, 1428, 1429,1431 c.c.; 100, 156, 576, 579, 586 c.p.c.; 30, 2, 6, 9, cod. nav.; 32, 36 L. 142/1990, nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato. Censura la conclusione del tribunale, laddove ha escluso ogni rilevanza alle divergenze tra delibera comunale del 29.6.1998 di autorizzazione all'acquisto, e decreto di trasferimento, e rileva che quest'ultimo aveva fatto riferimento alle concessioni demaniali, sicché evidente sarebbe la divergenza tra i due atti. E poiché l'offerta del Comune era stata diversa da quella supposta dal procedimento, esso era viziato, non potendosi imputare al Comune gli effetti di un acquisto, non essendosi mai manifestata, nei termini considerati dall'atto finale, l'offerta dell'ente.
Conseguente sarebbe la nullità del decreto di trasferimento, la cui declaratoria nella sede endofallimentare non troverebbe ostacolo alcuno nell'ordinamento processuale.
Il tribunale ha osservato che "la normativa processuale in materia non dà rilievo alla fase della formazione della volontà da parte dell'aggiudicatario, ma considera soltanto il momento della manifestazione della volontà di acquistare rappresentata dall'offerta, alla quale la dottrina prevalente attribuisce natura di atto processuale e non di atto negoziale, con conseguente inapplicabilità della disciplina civilistica in materia di capacità o vizi della volontà. In quest'ottica i vizi processuali possono avere rilievo, ma soltanto in termini di nullità dell'atto processuale, quando questi rendano l'offerta difforme dalla fattispecie legale astratta e le impediscano il raggiungimento dello scopo".
Tale punto non è stato oggetto di specifica censura, avendo il ricorrente ribadito che non vi è corrispondenza tra delibera del Consiglio comunale, volta a determinare la volontà del Comune, e ciò che poi è stato concretamente acquistato. Siffatta divergenza avrebbe, semmai, assunto valore se avesse trovato fondamento nell'altra - più sopra esclusa - tra ordinanza di vendita e decreto di trasferimento, trovando in quel caso l'errore nella determinazione dell'acquisto riferimenti alla condotta degli organi fallimentari, che si sarebbe tradotta in vizio procedimentale. Aderendo, invece, l'offerta a detta ordinanza, qualunque difformità che la prima avesse avuto con l'atto deliberativo resterebbe estranea al procedimento e comunque irrilevante, al di là del fatto che essa è stata meramente supposta, non essendo stata, ne' potendo più essere oggetto del giudizio di reclamo ed essendo comunque subordinata al positivo accertamento della imputabilità alla amministrazione fallimentare delle carenze dedotte ed oggetto dei precedenti motivi.
Con il sesto motivo è ribadita la violazione degli artt. 26, 105, 106, 108 L.F.; 2921 2 2922 c.c.; 112, 156, 159, 162, 176, 404, 534, 576, 586, 615 c.p.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Lamenta il Comune che il tribunale abbia disatteso la censura relativa alla circostanza che il giudice delegato aveva emesso il decreto di trasferimento senza che la curatela fosse stata in grado di assicurare all'aggiudicatario la detenzione del complesso aziendale ed il subentro nelle concessioni esistenti. Rileva di avere il 9.8.1999 sollecitato il giudice delegato a recuperare, prima della emissione del decreto di trasferimento, la disponibilità di tutto quanto era stato oggetto di aggiudicazione, avuto riguardo alla assicurazione data dal curatore il 15.1.1999, che cinque giorni dopo l'azienda sarebbe stata consegnata al Comune, libera da cose e persone, con l'impegno che, in difetto, l'importo della aggiudicazione sarebbe stata restituito. Il decreto del tribunale mancherebbe di motivazione a riguardo e, con riferimento al rigetto implicito della istanza rivolta al giudice delegato, pure oggetto di doglianza, concretizzerebbe la omessa pronunzia.
Evidenzia, infine, la erroneità dell'assunto che con il decreto di trasferimento l'aggiudicatario aveva acquistato la legittimazione a procedere contro il terzo detentore, in quanto il provvedimento, senza il consenso della Amministrazione concedente, non aveva affatto determinato in capo a lui alcun diritto, ma una mera aspettativa, lasciando così il decreto predetto nella condizione di inidoneità a trasferire i diritti che competevano alla fallita. La censura riprende in larga parte doglianze prospettate nei motivi III°, IV° e V° e disattese. Posto, infatti, che con il trasferimento veniva conferita piena legittimazione all'aggiudicatario e successivo acquirente - ed anzi esclusivamente a lui - ad agire per conseguire la disponibilità di quanto trasferito, nei confronti del detentore, che, a far tempo dalla scadenza della locazione concessale dal fallimento - e cioè da oltre otto mesi prima del decreto - non aveva più titolo ad occupare il complesso aziendale e non aveva, dunque, situazioni di diritto soggettivo opponibili alla curatela fallimentare (Cass. 6038/ 1995; 3034/1986); e che, analogamente, quel provvedimento lo abilitava a richiedere il subentro nelle concessioni esistenti, non ha alcun fondamento la censura che addebita alla decisione di merito di non avere adeguatamente apprezzato la doglianza mossa al curatore, di non avere cioè assicurato detenzione e subentro.
Nessuna delle numerose norme elencate, di cui è stata denunziata la disapplicazione, risulta violata e non ha rilievo alcuno la circostanza che il curatore fallimentare, cinque giorni prima della scadenza della locazione precaria concessa, avesse assicurato la libertà del complesso da cose e persone, posto che la successiva condotta del terzo non traeva titolo da un atto della amministrazione fallimentare, ma, come è stato pacificamente sostenuto, da una sua arbitraria ed illegittima determinazione, contro la quale era dato al Comune, una volta che fosse divenuto acquirente, agire giudizialmente, come poi assume di aver fatto dopo il presente ricorso (v. memoria ex art. 378 c.p.c.). La sua affermazione che il fallimento avesse assunto l'obbligo di rimborsare il prezzo del trasferimento, non ha alcuna incidenza sulla validità del decreto reclamato, lasciando estranea alla presente controversia, che lo riguarda, la pretesa di restituzione, come il tribunale ha correttamente ritenuto, osservando che l'eventuale inadempimento - di cui occorre verificare nella debita sede termini e presupposti - può solo giustificare azioni risarcitorie.
Nè può essere condivisa la censura di omessa pronunzia, con riferimento al rigetto implicito della istanza rivolta dal Comune il 9.8.1999 al giudice delegato, per il recupero della disponibilità dell'azienda, cui era seguito il decreto di trasferimento. Il tribunale quel rigetto ha mostrato di condividere, fornendo ampie ragioni a sostegno del decreto reclamato e in tale motivazione si rinviene agevolmente la pronunzia reiettiva del reclamo, anche su quel punto.
Erronea è, poi, la affermazione - di ulteriore supporto al motivo di censura in esame - volta a criticare la decisione impugnata, laddove ha ritenuto che con il decreto di trasferimento il Comune avesse acquistato la possibilità di agire contro il terzo detentore, tanto essendo impedito dalla assenza del consenso della Amministrazione concedente. Le osservazioni più sopra svolte, in ordine alla voltura delle concessioni demaniali, giovano a disattendere il profilo prospettato, incombendo all'acquirente e a lui soltanto l'onere di realizzare compiutamente la legittimazione ad agire, che, per quanto era nella disponibilità della amministrazione fallimentare, era avvenuta con il provvedimento reclamato, con cui il fallimento aveva alienato tutto quanto era di sua pertinenza sul complesso aziendale, in corrispondenza, come si è detto, al programma liquidatorio enunciato nella ordinanza di vendita.
Con l'ultimo motivo si denunziano la violazione e la falsa applicazione degli att. 26, 105, 106, 108 L.F.; 2921, 2922 c.c.;
112, 156, 576, 586 c .p.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Lamenta il Comune che il tribunale abbia mancato di pronunziare:
- sulla domanda di revoca, declaratoria di nullità od inefficacia ed annullamento del decreto di trasferimento, unitamente agli atti presupposti o conseguenti;
- su quella subordinata proposta con il secondo reclamo;
- sulla natura degli impegni assunti dalla curatela dopo l'aggiudicazione, con lettera 165.1.1999;
- sulla mancanza di causa del trasferimento operato con l'impugnato decreto, considerato che i beni mobili erano stati stimati solo L. 70.000.000 e la differenza era stata imputata all'immobile, salva la parte relativa ai macchinari insediati nel fabbricato, con la conseguenza che il Comune era stato chiamato ad un rilevante esborso, senza causa, dal momento che del fabbricato si era tenuto conto, anche in sede di stima, come se fosse di proprietà, mentre il suo trasferimento era rimesso alla discrezionalità della Amministrazione concedente;
- ancora sulla differenza tra subentro nella originaria concessione, come prospettato nei provvedimenti, e il rilascio di una nuova, come era stato invece rappresentato dalla predetta Amministrazione;
- infine sulla rilevanza del fatto che il Comune avesse richiesto alla Cassa DD.PP. un mutuo per l'acquisto "dell'immobile ex Si.Ca.Pi." e non di un complesso aziendale.
La articolata censura costituisce il riepilogo di tutte le altre, in chiave di omessa pronunzia. La completezza della analisi del tribunale, con riguardo a ciascuno dei punti controversi, consente il superamento del vaglio di legittimità cui essa è stata sottoposta e non giustifica la denunzia di omissione. Non è dato, infatti, comprendere dove risieda la omissione denunziata, avendo il giudice di merito respinto le richieste di declaratoria di nullità e annullamento del decreto di trasferimento, riscontrandolo con l'ordinanza di vendita, peraltro mai impugnata, e giudicandolo legittimo, pur a fronte della sollecitazione del Comune a non emetterlo, rivolta al giudice delegato, in forza dell'impegno surrichiamato del curatore. In tal modo egli ha implicitamente disatteso ogni altro rilievo sulla corrispondenza del prezzo d'asta al valore dei cespiti - improponibile in un procedimento di espropriazione e più ancora nei termini prospettati di mancanza di causa - e sui rapporti con l'Amministrazione demaniale e con il Comune, ampiamente discussi.
Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L.
8.318.000 di cui L.
8.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in L.
8.318.000 di cui L.
8.000.000 per onorari. Roma 7 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2002