CASS
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2024, n. 24332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24332 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ID SI nato il [...] in [...]; nel procedimento a carico del medesimo;
avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria seriitta del Sost. Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee da conformare alla motivazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. con dikhiarazrone di inammissibilità nel resto del ricorso. udite le cqnclusioni del difensore dell'imputato avv.to Pezzano Gabriele che hai 4o insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del tribunale di Asti del 9.6.2022, con cui ID SI era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 2 del Dlgs. 74/2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24332 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/06/2024 2. Avverso la predetta sentenza ID SI, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo cinque motivi di ricorso. 3. Con il primo, rappresenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie. Si osserva che il dispositivo della sentenza di primo grado stabiliva la durata delle pene accessorie in un anno e 6 mesi, mentre la motivazione ad esse relative faceva riferimento ad una durata di un anno. Tale discrasia, evidenziata con atto di appello, non sarebbe stata oggetto di valutazione della corte di appello, limitatasi a giustificare la durata — non esplicitata nell'ammontare da considerare - delle pene accessorie con la non indifferente gravità dei reati. In tal modo sarebbe rimasta l'incertezza sulla durata delle pene accessorie. 4. Con il secondo, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della durata delle pene accessorie, avendo la corte di appello motivato laconicamente con la non indifferente gravità dei fatti desumibile dall'ammontare della IVA evasa, nel quadro, peraltro, di una già evidenziata, nel primo motivo, indeterminatezza della durata della pena accessoria. 5. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Emergerebbe il travisamento di una prova per utilizzazione di una informazione inesistente nel materiale istruttorio. La Corte di appello avrebbe trascurato il rilievo difensivo inerente la circostanza della morte di FA HI, la cui irreperibilità era stata considerata come integrante, secondo il primo giudice, un indizio di colpevolezza a carico del ricorrente. Il rilievo del dato come evidenziato dalla difesa, ovvero la morte del FA, sarebbe spiegabile perché l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto informazioni circa l'effettiva realizzazione delle prestazioni in fattura al predetto FA due anni dopo la sua morte e a due indirizzi diversi rispetto a quello di effettiva residenza, ricavando dalla mancata risposta un indizio a carico dell'imputato. Sarebbe poi priva di fondamento l'affermazione critica dei giudici di merito per cui i lavoratori del Camerun e dello Yemen avrebbero guadagnato nel 2013 la somma di euro 22 all'ora, perché parte di essa avrebbe compreso il compenso per il FA per la selezione e reclutamento di manodopera locale. 6. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. avendo i giudici deciso sulla base di un quadro indiziario in cui le prove difensive erano ignorate o ritenute insufficienti in ragione solo della loro provenienza e senza tenere conto del contrasto di tali prove con gli indizi di rango accusatorio. Si rimanda al primo motivo di appello quanto alla critica circa 2 l'analisi di taluni documenti difensivi non ritenuti rilevanti dalla corte di appello e se ne contesta la affermazione per cui taluni viaggi di soggetti rilevanti nel processo, nei paesi ove si svolgevano le lavorazioni per periodi coerenti con le fatture prodotte, non sarebbero ricollegabili alle predette fatture e ai lavori ivi indicati. Pur trattandosi di indizi significativi, anche alla luce altri documenti offerti dalla difesa e della testimonianza del teste FA AY. 7. Con l'ultimo motivo deduce l'illogicità della motivazione per errata valutazione di prova documentale in funzione del giudizio di responsabilità. La corte avrebbe erroneamente valutato l'analisi di estratti bancari in funzione della determinazione degli importi prelevati dal ricorrente per i pagamenti delle maestranze nel 2013, atteso che la medesima documentazione invece di attestare prelievi per circa 36.000 euri, attesterebbe prelievi per circa 45.000 euri, somma più vicina ai 78.000 euri indicati in fattura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi sono omogenei, afferendo al tema delle pene accessorie, del loro ammontare e relativa giustificazione. Sono infondati. Va considerato il principio per cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, vige la regola della prevalenza del dispositivo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017 Ud. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269375 — 01), la quale può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più sfavorevole per l'imputato. (Sez. 3 - , Sentenza n. 2351 del 18/11/2022 Ud. (dep. 20/01/2023 ) Rv. 284057 — 04). Nel caso di specie nulla emerge nel senso della prevalenza della durata stabilita in motivazione piuttosto che nel dispositivo di primo grado, laddove lo stesso motivo di appello e di ricorso insistono nel senso di rappresentare una assoluta incertezza piuttosto che individuare le ragioni di un errore materiale espressivo di una volontà del giudice diversa da quella riportata in dispositivo;
così che, va ribadito, l'assenza di dati dimostrativi di una prevalenza della motivazione secondo le regole di cui all'indirizzo di legittimità sopra riportato porta necessariamente a far ritenere prevalente il dispositivo. La scelta della Corte di non intervenire modificando la durata fissata nel dispositivo, deve quindi ritenersi conforme ai principi suddetti, con conseguente conferma della durata di anni uno e mesi sei cui si correla una più che adeguata motivazione, siccome fondata sulla non indifferente gravità dei fatti come desumibile dall'ammontare dell'Iva evasa. In proposito sul rilievo sopra già formulato, per cui la difesa non 3 ha dedotto altro che una incertezza tra durata delle pene accessorie di cui al dispositivo e contenuto della motivazione al riguardo, mentre invece alla luce dei principi dedotti la questione sollevata avrebbe dovuto muovere dalla individuazione di ragioni inequivoche dimostrative della prevalenza della motivazione della sentenza di primo grado, deve ritenersi dittuna parte che la censura non sia pertinente al tema sollevato, dall'altra che si tratta di censura di tipo giuridico, rispetto alla quale vale il noto principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate - e tale non è il caso in esame - e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 2. Inammissibile è il terzo motivo in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Emerge diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente un articolato quanto granitico quadro indiziario ottimamente sostenuto in primo grado e ribadito con esauriente sintesi nella sentenza impugnata, laddove si evidenzia tra l'altro la assenza nella dichiarazione di JI FA di alcun costo, la indicazione di ricavi per solo 23.500 euri, somma inferiore nettamente rispetto a quella delle fatture false in contestazione, la intervenuta cancellazione nel 2012 della impresa del predetto soggetto dalla Camera di Commercio di Alessandria, la assenza di dipendenti e automezzi a disposizione della predetta impresa, come anche di spese deducibilya discrasia notevole tra le somme prelevate in contanti tra il ID e quelle che avrebbe dovuto versare il relazione alle prestazioni in fattura (per vero insuperabile anche a voler ritenere la somma pari a 45 000 euri invece di 36 000 euri come sostenuto nell'ultimo motivo che quindi essendo meramente e incongruamente rivalutativo deve ritenersi sin d'ora inammissibile), la mancata prova da parte del ricorrente della disponibilità p‘di conti presso altra banca, in Marocco. Rispetto a questo determinante quadro indiziario non assume alcun rilievo la morte del JI e il tempo della sua verificazione e tantomeno la sua mancata interlocuzione, assumendo peso essenziale piuttosto, in termini accusatori, i plurimi dati sopra sintetizzati;
ed appare altresì coerente rispetto al predetto quadro la considerazione della scarsa rilevanza di documenti di pagamento siccome privi di data certa - la quale costituisce una caratteristica essenziale di prova - senza che si possa al contrario 4 rivendicare, invero con tesi originale quanto improbabile, una generalizzata incertezza delle date degli atti. Per non dire, comunque, della circostanza per cui i giudici hanno anche coerentemente sottolineato come tali documenti non risulterebbero comunque inequivocabilmente riconducibili ai pagamenti delle prestazioni di cui in fattura (senza che sul punto emerga una puntuale confutazione). Anche il rilievo sulla genericità delle dichiarazioni dei figli e nipote del FA appare insuperato, in assenza di puntuali confutazioni e allegazioni in proposito, ed a fronte della considerazione per cui sarebbero ignote le ragioni per cui essi si sarebbero recati in paesi africani - luoghi di svolgimento delle prestazioni contestate - senza alcun elemento che li ricolleghi ai lavori in fattura. Del tutto ragionevole è infine la perplessità critica manifestata nel rilevare compensi per euro 22 all'ora in favore di lavoratori operanti oltre confine, non superata da mere asserzioni, unilaterali, incidenti sul merito e come tali inammissibili. 3. Il quarto motivo rimanda alla tesi per cui i giudici avrebbero deciso sulla base di un quadro indiziario in cui le prove difensive erano ignorate o ritenute insufficienti in ragione solo della loro provenienza e senza tenere conto del contrasto di tali prove con gli indizi di rango accusatorio. Per esso è sufficiente, per attestante l'inammissibilità, conseguente a deduzioni anche meramente assertive e rivalutative oltre che non in grado di superare una solida motivazione, rimandare alla considerazioni formulare riguardo al terzo motivo. 4. In ordine all'ultimo motivo si è rilevata la inammissibilità già in sede di analisi dei primi due e si rimanda alle relative considerazioni già sopra espresse. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Roma 04/06/2024 Il onsigliere estens , r) e,) /IL iuseppe Nov Il Presidente NN RA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udita la requisitoria seriitta del Sost. Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie temporanee da conformare alla motivazione della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. con dikhiarazrone di inammissibilità nel resto del ricorso. udite le cqnclusioni del difensore dell'imputato avv.to Pezzano Gabriele che hai 4o insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del tribunale di Asti del 9.6.2022, con cui ID SI era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 2 del Dlgs. 74/2000. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24332 Anno 2024 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 04/06/2024 2. Avverso la predetta sentenza ID SI, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo cinque motivi di ricorso. 3. Con il primo, rappresenta la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie. Si osserva che il dispositivo della sentenza di primo grado stabiliva la durata delle pene accessorie in un anno e 6 mesi, mentre la motivazione ad esse relative faceva riferimento ad una durata di un anno. Tale discrasia, evidenziata con atto di appello, non sarebbe stata oggetto di valutazione della corte di appello, limitatasi a giustificare la durata — non esplicitata nell'ammontare da considerare - delle pene accessorie con la non indifferente gravità dei reati. In tal modo sarebbe rimasta l'incertezza sulla durata delle pene accessorie. 4. Con il secondo, deduce la mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della durata delle pene accessorie, avendo la corte di appello motivato laconicamente con la non indifferente gravità dei fatti desumibile dall'ammontare della IVA evasa, nel quadro, peraltro, di una già evidenziata, nel primo motivo, indeterminatezza della durata della pena accessoria. 5. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Emergerebbe il travisamento di una prova per utilizzazione di una informazione inesistente nel materiale istruttorio. La Corte di appello avrebbe trascurato il rilievo difensivo inerente la circostanza della morte di FA HI, la cui irreperibilità era stata considerata come integrante, secondo il primo giudice, un indizio di colpevolezza a carico del ricorrente. Il rilievo del dato come evidenziato dalla difesa, ovvero la morte del FA, sarebbe spiegabile perché l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto informazioni circa l'effettiva realizzazione delle prestazioni in fattura al predetto FA due anni dopo la sua morte e a due indirizzi diversi rispetto a quello di effettiva residenza, ricavando dalla mancata risposta un indizio a carico dell'imputato. Sarebbe poi priva di fondamento l'affermazione critica dei giudici di merito per cui i lavoratori del Camerun e dello Yemen avrebbero guadagnato nel 2013 la somma di euro 22 all'ora, perché parte di essa avrebbe compreso il compenso per il FA per la selezione e reclutamento di manodopera locale. 6. Con il quarto motivo deduce la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. avendo i giudici deciso sulla base di un quadro indiziario in cui le prove difensive erano ignorate o ritenute insufficienti in ragione solo della loro provenienza e senza tenere conto del contrasto di tali prove con gli indizi di rango accusatorio. Si rimanda al primo motivo di appello quanto alla critica circa 2 l'analisi di taluni documenti difensivi non ritenuti rilevanti dalla corte di appello e se ne contesta la affermazione per cui taluni viaggi di soggetti rilevanti nel processo, nei paesi ove si svolgevano le lavorazioni per periodi coerenti con le fatture prodotte, non sarebbero ricollegabili alle predette fatture e ai lavori ivi indicati. Pur trattandosi di indizi significativi, anche alla luce altri documenti offerti dalla difesa e della testimonianza del teste FA AY. 7. Con l'ultimo motivo deduce l'illogicità della motivazione per errata valutazione di prova documentale in funzione del giudizio di responsabilità. La corte avrebbe erroneamente valutato l'analisi di estratti bancari in funzione della determinazione degli importi prelevati dal ricorrente per i pagamenti delle maestranze nel 2013, atteso che la medesima documentazione invece di attestare prelievi per circa 36.000 euri, attesterebbe prelievi per circa 45.000 euri, somma più vicina ai 78.000 euri indicati in fattura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi sono omogenei, afferendo al tema delle pene accessorie, del loro ammontare e relativa giustificazione. Sono infondati. Va considerato il principio per cui, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, vige la regola della prevalenza del dispositivo (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017 Ud. (dep. 20/02/2017 ) Rv. 269375 — 01), la quale può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, quale espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più sfavorevole per l'imputato. (Sez. 3 - , Sentenza n. 2351 del 18/11/2022 Ud. (dep. 20/01/2023 ) Rv. 284057 — 04). Nel caso di specie nulla emerge nel senso della prevalenza della durata stabilita in motivazione piuttosto che nel dispositivo di primo grado, laddove lo stesso motivo di appello e di ricorso insistono nel senso di rappresentare una assoluta incertezza piuttosto che individuare le ragioni di un errore materiale espressivo di una volontà del giudice diversa da quella riportata in dispositivo;
così che, va ribadito, l'assenza di dati dimostrativi di una prevalenza della motivazione secondo le regole di cui all'indirizzo di legittimità sopra riportato porta necessariamente a far ritenere prevalente il dispositivo. La scelta della Corte di non intervenire modificando la durata fissata nel dispositivo, deve quindi ritenersi conforme ai principi suddetti, con conseguente conferma della durata di anni uno e mesi sei cui si correla una più che adeguata motivazione, siccome fondata sulla non indifferente gravità dei fatti come desumibile dall'ammontare dell'Iva evasa. In proposito sul rilievo sopra già formulato, per cui la difesa non 3 ha dedotto altro che una incertezza tra durata delle pene accessorie di cui al dispositivo e contenuto della motivazione al riguardo, mentre invece alla luce dei principi dedotti la questione sollevata avrebbe dovuto muovere dalla individuazione di ragioni inequivoche dimostrative della prevalenza della motivazione della sentenza di primo grado, deve ritenersi dittuna parte che la censura non sia pertinente al tema sollevato, dall'altra che si tratta di censura di tipo giuridico, rispetto alla quale vale il noto principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate - e tale non è il caso in esame - e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 2. Inammissibile è il terzo motivo in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Emerge diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente un articolato quanto granitico quadro indiziario ottimamente sostenuto in primo grado e ribadito con esauriente sintesi nella sentenza impugnata, laddove si evidenzia tra l'altro la assenza nella dichiarazione di JI FA di alcun costo, la indicazione di ricavi per solo 23.500 euri, somma inferiore nettamente rispetto a quella delle fatture false in contestazione, la intervenuta cancellazione nel 2012 della impresa del predetto soggetto dalla Camera di Commercio di Alessandria, la assenza di dipendenti e automezzi a disposizione della predetta impresa, come anche di spese deducibilya discrasia notevole tra le somme prelevate in contanti tra il ID e quelle che avrebbe dovuto versare il relazione alle prestazioni in fattura (per vero insuperabile anche a voler ritenere la somma pari a 45 000 euri invece di 36 000 euri come sostenuto nell'ultimo motivo che quindi essendo meramente e incongruamente rivalutativo deve ritenersi sin d'ora inammissibile), la mancata prova da parte del ricorrente della disponibilità p‘di conti presso altra banca, in Marocco. Rispetto a questo determinante quadro indiziario non assume alcun rilievo la morte del JI e il tempo della sua verificazione e tantomeno la sua mancata interlocuzione, assumendo peso essenziale piuttosto, in termini accusatori, i plurimi dati sopra sintetizzati;
ed appare altresì coerente rispetto al predetto quadro la considerazione della scarsa rilevanza di documenti di pagamento siccome privi di data certa - la quale costituisce una caratteristica essenziale di prova - senza che si possa al contrario 4 rivendicare, invero con tesi originale quanto improbabile, una generalizzata incertezza delle date degli atti. Per non dire, comunque, della circostanza per cui i giudici hanno anche coerentemente sottolineato come tali documenti non risulterebbero comunque inequivocabilmente riconducibili ai pagamenti delle prestazioni di cui in fattura (senza che sul punto emerga una puntuale confutazione). Anche il rilievo sulla genericità delle dichiarazioni dei figli e nipote del FA appare insuperato, in assenza di puntuali confutazioni e allegazioni in proposito, ed a fronte della considerazione per cui sarebbero ignote le ragioni per cui essi si sarebbero recati in paesi africani - luoghi di svolgimento delle prestazioni contestate - senza alcun elemento che li ricolleghi ai lavori in fattura. Del tutto ragionevole è infine la perplessità critica manifestata nel rilevare compensi per euro 22 all'ora in favore di lavoratori operanti oltre confine, non superata da mere asserzioni, unilaterali, incidenti sul merito e come tali inammissibili. 3. Il quarto motivo rimanda alla tesi per cui i giudici avrebbero deciso sulla base di un quadro indiziario in cui le prove difensive erano ignorate o ritenute insufficienti in ragione solo della loro provenienza e senza tenere conto del contrasto di tali prove con gli indizi di rango accusatorio. Per esso è sufficiente, per attestante l'inammissibilità, conseguente a deduzioni anche meramente assertive e rivalutative oltre che non in grado di superare una solida motivazione, rimandare alla considerazioni formulare riguardo al terzo motivo. 4. In ordine all'ultimo motivo si è rilevata la inammissibilità già in sede di analisi dei primi due e si rimanda alle relative considerazioni già sopra espresse. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che debba essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Roma 04/06/2024 Il onsigliere estens , r) e,) /IL iuseppe Nov Il Presidente NN RA