Provvedimento: […] 2. Merito della domanda. La domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata. Come noto, ai sensi dell'art. 2922 c.c. “Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione”. Secondo l'interpretazione nomofilattica offerta dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14165/2016) “L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, sancita dall'art. 2922 c.c. per la vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi - applicabile anche a quella disposta in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare - riguarda le fattispecie prefigurate dagli artt. da 1490 a 1497 c.c.
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