Articolo 2922 del Codice civile
Articolo 2921Articolo 2825 bis
Versione
19 aprile 1942
Art. 2922.

(Vizi della cosa. Lesione).

Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa.

Essa non puo' essere impugnata per causa di lesione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente