Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 16411
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Sentenza 21 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 377/2025 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, presieduta da Maria Vessichelli. L'imputato ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Le richieste delle parti includevano, da parte dell'imputato, l'annullamento della sentenza per presunti vizi di motivazione e violazione di legge, in particolare riguardo alla mancata notifica della trattazione in presenza al difensore. La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'assenza del difensore all'udienza, dovuta alla mancata comunicazione della trattazione orale, costituisse una nullità assoluta. Il giudice ha argomentato che, sebbene la norma applicabile non imponesse esplicitamente l'obbligo di avviso, l'assenza del difensore ha compromesso il diritto di difesa dell'imputato, rendendo necessaria la riforma della sentenza impugnata e il rinvio per un nuovo giudizio. La decisione sottolinea l'importanza del rispetto delle garanzie difensive nel processo penale.

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Massime1

In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, è causa di nullità assoluta, ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., l'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato della trattazione orale del giudizio disposta su richiesta di altra parte processuale, prevedendo tale rito la presenza obbligatoria del predetto difensore e non rilevando la partecipazione all'udienza di un sostituto, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 16411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16411
    Data del deposito : 21 marzo 2025

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