Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 38
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento dell'IVA relativa all'anno 2018

    Il motivo di ricorso è infondato poiché, per le fatture relative in parte ad operazioni oggettivamente inesistenti, non è possibile invocare il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991. Sono stati rispettati i termini di cui all'art. 57 del DPR n. 633/72 e dell'art. 43 del DPR n. 600/73.

  • Rigettato
    Errata e indimostrata affermazione di parziale inesistenza di tutte le operazioni di sponsorizzazione

    Essendo contestate operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova dell'effettività delle operazioni ricade sul contribuente. L'amministrazione può provare l'inesistenza anche mediante presunzioni semplici, mentre al contribuente spetta la prova contraria, che non può limitarsi all'esibizione della fattura o alla regolarità formale delle scritture contabili.

  • Rigettato
    Errata rideterminazione del reddito e del valore della produzione dell'associazione nonché delle imposte dirette

    La maggiore quota del 50% del vantaggio fiscale rappresenta il compenso per il vantaggio fiscale che la condotta operata dall'Associazione ha permesso di far realizzare a soggetti terzi.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento dell'IVA relativa all'anno 2019

    Il motivo di ricorso è infondato poiché, per le fatture relative in parte ad operazioni oggettivamente inesistenti, non è possibile invocare il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991. Sono stati rispettati i termini di cui all'art. 57 del DPR n. 633/72 e dell'art. 43 del DPR n. 600/73.

  • Rigettato
    Errata e indimostrata affermazione di parziale inesistenza di tutte le operazioni di sponsorizzazione

    Essendo contestate operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova dell'effettività delle operazioni ricade sul contribuente. L'amministrazione può provare l'inesistenza anche mediante presunzioni semplici, mentre al contribuente spetta la prova contraria, che non può limitarsi all'esibizione della fattura o alla regolarità formale delle scritture contabili.

  • Rigettato
    Errata rideterminazione del reddito e del valore della produzione dell'associazione nonché delle imposte dirette

    La maggiore quota del 50% del vantaggio fiscale rappresenta il compenso per il vantaggio fiscale che la condotta operata dall'Associazione ha permesso di far realizzare a soggetti terzi.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento dell'IVA relativa all'anno 2020

    Il motivo di ricorso è infondato poiché, per le fatture relative in parte ad operazioni oggettivamente inesistenti, non è possibile invocare il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991. Sono stati rispettati i termini di cui all'art. 57 del DPR n. 633/72 e dell'art. 43 del DPR n. 600/73.

  • Rigettato
    Errata e indimostrata affermazione di parziale inesistenza di tutte le operazioni di sponsorizzazione

    Essendo contestate operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova dell'effettività delle operazioni ricade sul contribuente. L'amministrazione può provare l'inesistenza anche mediante presunzioni semplici, mentre al contribuente spetta la prova contraria, che non può limitarsi all'esibizione della fattura o alla regolarità formale delle scritture contabili.

  • Rigettato
    Errata rideterminazione del reddito e del valore della produzione dell'associazione nonché delle imposte dirette

    La maggiore quota del 50% del vantaggio fiscale rappresenta il compenso per il vantaggio fiscale che la condotta operata dall'Associazione ha permesso di far realizzare a soggetti terzi.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni

    Le sanzioni non risultano sproporzionate, ma sono state determinate dando precisa attuazione al dettato normativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese
    Numero : 38
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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