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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
EC NT, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 A.s.d. - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00913 2023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00913 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00913 2023 IRAP 2018
- sul ricorso n. 8/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 A.s.d. - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00918 2023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00918 2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00918 2023 IRAP 2019 - sul ricorso n. 9/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 A.s.d. - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00924 2023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00924 2023 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00924 2023 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Declaratoria di nullità o comunque l'annullamento degli atti impugnati.
Resistente: Rigetto dei ricorsi con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 A.S.D., con sede in Fagnano Olona (VA), Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Ricorrente_1, nonché del Sig. Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. T9303CT01103/2020 notificato in data 19 marzo 2021, N. T93043E00918/2023 notificato in data 22.6.2023 e N. T93043E00924/2023 notificato in data 22.6.2023, rispettivamente per gli anni
2018, 2019 e 2020.
MOTIVI DEI RICORSI.
I. Violazione degli artt. 2, co. 3 della L. 398/1991, 9. co. 1 del D.P.R. 544/1999, 74, co. 6 del D.P.R.
633/1972 e 40 del D.P.R. 640/1972 - DECADENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL POTERE DI
ACCERTAMENTO DELL'IVA RELATIVA ALL'ANNO 2018.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, co. 7 e 55 del D.P.R. 633/1972 nonché dell'art. 40 del D.P.
R. 600/1973 - ERRATA E INDIMOSTRATA AFFERMAZIONE DI PARZIALE INESISTENZA DI TUTTE LE
OPERAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE.
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 5 della L. 398/1991 o comunque degli artt. 8 e 143 del
TUIR nonché degli art. 19 e 25 del D. Lgs. 446/1997 – ERRATA RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO E
DEL VALORE DELLA PRODUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NONCHÉ DELLE IMPOSTE DIRETTE.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, co. 7, 54 e 55 del D.P.R. 633/1972 – ERRATA
RIDETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IVA.
V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del D. Lgs. 471/1997, nonché degli artt. 7 e 12 del D.
Lgs. 472/1997 - ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI.
Fatto.
Gli avvisi di accertamento emessi in capo aRicorrente_2 ASD e impugnati in questa sede dall'Associazione stessa e dal Sig. Ricorrente_1 traggono origine dal Processo Verbale di Constatazione emesso, in data 21/10/2021, dalla Guardia di Finanza – Gruppo Legnano. La verifica, iniziata al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni normative tributarie in materia di Imposte dirette e IVA, ha avuto ad oggetto anche l'utilizzo ai fini fiscali dei dati, delle notizie e dei documenti acquisiti nell'ambito dei procedimenti penali n. 6441/2020, in essere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto
Arsizio, ed al p.p. n. 25179/2017, in essere presso il Tribunale di Milano, riguardanti i rapporti promozionali e di sponsorizzazione intercorsi tra l'Associazione e gli sponsor. Già in data 21 ottobre 2020 era stata avviata una verifica fiscale nei confronti della società Società_1 Srl, una delle società utilizzatrici di numerose fatture per operazioni inesistenti di rilevanti importi emesse da società cartiere coinvolte nell'associazione per delinquere. Nel contesto di tale attività sono stati rilevati rapporti economico/commerciali intercorsi tra la
Società_1 Srl e l'Associazione odierna ricorrente, riguardanti presunte prestazioni di sponsorizzazione e attività promozionali svolte dall'ASD a favore della prima. Il rappresentante legale della Associazione ricorrente Sig. Ricorrente_1 (anche lui odierno ricorrente), in data 16/12/2020 (nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria relative al p.p. n. 25179/2017) ha dichiarato che le fatture emesse negli anni dal 2015 al 2020 nei confronti della Società_1 Srl e di altri sponsor ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e non a reali sponsorizzazioni effettuate.
L'Ufficio alla luce delle risultanze del PVC, vista la Dichiarazione Modello Unico e la dichiarazione Irap presentate dall'Associazione, constatata l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva, alla luce delle risultanze del PVC, esaminate le memorie prodotte da controparte e preso atto degli elementi emersi nell'ambito dei procedimenti penali sopra richiamati, considerando che le fatture emesse nel periodo d'imposta 1/7/2018 – 30/6/2019 sono riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti e che i clienti destinatari dei medesimi documenti hanno dedotto “costi fittizi” e detratto la relativa imposta, ha contestato all'Associazione il conseguimento di un provento illecito e partendo dichiarazioni del Sig. Ricorrente_1 e dall'assunto per cui il reddito imputabile induttivamente all'Associazione non può essere inferiore ad almeno il 50% del risparmio d'imposta conseguito dalle società utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti, ha determinato il reddito imputabile all'Associazione (pari al 50% del beneficio fiscale conseguito dai soggetti utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti), ai sensi dell'art. 40 del DPR. n. 600/1973 e con gli effetti di cui all'art. 41 bis stesso decreto.
Con distinte e articolate controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Varese confermando integralmente la bontà dei propri accertamenti.
All'udienza del 18/06/2025 la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene che i ricorsi, previa loro riunione, siano infondati e debbano essere rigettati con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Sulla presunta decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento dell'Iva relativa al primo trimestre dell'anno 2018 il motivo di ricorso è infondato atteso che per le fatture in contestazione, relative in parte ad operazioni oggettivamente inesistenti, non sia possibile invocare l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991 in quanto nel caso che ci occupa è stata posta in essere dalla ricorrente, con l'emissione delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, un'attività illecita e pertanto risultano rispettati i termini di cui all'art. 57 del DPR n. 633/72 (ai fini Iva) e dell'art. 43 del DPR n. 600/73 (ai fini delle imposte dirette), alla luce delle modifiche di cui alla Legge 208/2015.
Sul secondo motivo relativo all'onere della prova, essendo contestate operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'effettività delle operazioni così come rappresentate nella documentazione contabile deve essere fornita dalla contribuente e deve riguardare l'effettiva effettuazione che nel caso di specie non è affatto avvenuta. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.18390 del 12 luglio 2018 in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, ha ribadito che “nel caso in cui l'amministrazione finanziaria ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, e cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere.
Quanto all'onere di provare l'inesistenza delle operazioni contestate, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte l'Amministrazione può adempiervi anche mediante presunzioni semplici, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (ex multis, Cass. civ., ord. nn. 22851/2020).
La prova contraria fornita dal contribuente non potrà tuttavia consistere - come statuito sempre dal Giudice di legittimità - nell'esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione di regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reale un'operazione fittizia (ex multis, Cass. civ., ord. nn. 15756/2020).
In conclusione, secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità:
a) sull'Amministrazione incombe l'onere di provare solamente l'inesistenza delle operazioni contestate, potendo - a tal fine - avvalersi di presunzioni semplici (ad es. inesistenza del fornitore);
b) sul contribuente grava la prova contraria, cioè la dimostrazione dell'effettiva esistenza dell'operazione, non potendo - a tal scopo - invocare semplicemente l'apparente regolarità delle scritture e dei documenti contabili, in quanto è proprio sulla costruzione di un impianto cartolare di contratti, fatture e passaggi di denaro non corrispondenti ad alcuna operazione sostanziale che si basa il meccanismo frodatorio.
Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza anche dopo l'introduzione del comma 5 bis dell'art. 7 del D.lg
546/22, (v. ordinanza n. 3488/2024).
Alla luce di tutto ciò appare evidente come l'Ufficio resistente abbia in pieno assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo fornito la ricorrente alcun elemento che smentirebbe quanto a suo tempo dichiarato.
Sul terzo motivo relativo alla maggiore quota del 50% del vantaggio come maggior reddito rappresenta il compenso per il vantaggio fiscale che la condotta operata dall'Associazione ha permesso di far realizzare a soggetti terzi.
Sul quarto motivo di ricorso risulta operante la norma dell'art. 21 comma 7 DPR 633/72, secondo il quale l'emissione di fatture per operazioni inesistenti determina comunque l'obbligo, in capo al soggetto emittente, di corrispondere all'Erario la relativa IVA.
Sull'ultimo motivo di ricorso appare che le sanzioni non risultano sproporzionate come contestato dalla controparte, ma, come si evince dagli accertamenti, le stesse sono state determinate dando precisa attuazione al dettato normativo.
Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, sciogliendo la riserva, respinge i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 4.000,00 Euro oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
SANTANGELO MIRO, Presidente
EC NT, Relatore
SURANO PAOLA, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 A.s.d. - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00913 2023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00913 2023 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00913 2023 IRAP 2018
- sul ricorso n. 8/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 A.s.d. - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00918 2023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00918 2023 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00918 2023 IRAP 2019 - sul ricorso n. 9/2024 depositato il 12/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 A.s.d. - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00924 2023 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00924 2023 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T93043E00924 2023 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Declaratoria di nullità o comunque l'annullamento degli atti impugnati.
Resistente: Rigetto dei ricorsi con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 A.S.D., con sede in Fagnano Olona (VA), Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Ricorrente_1, nonché del Sig. Ricorrente_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese per l'annullamento degli avvisi di accertamento n. T9303CT01103/2020 notificato in data 19 marzo 2021, N. T93043E00918/2023 notificato in data 22.6.2023 e N. T93043E00924/2023 notificato in data 22.6.2023, rispettivamente per gli anni
2018, 2019 e 2020.
MOTIVI DEI RICORSI.
I. Violazione degli artt. 2, co. 3 della L. 398/1991, 9. co. 1 del D.P.R. 544/1999, 74, co. 6 del D.P.R.
633/1972 e 40 del D.P.R. 640/1972 - DECADENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL POTERE DI
ACCERTAMENTO DELL'IVA RELATIVA ALL'ANNO 2018.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, co. 7 e 55 del D.P.R. 633/1972 nonché dell'art. 40 del D.P.
R. 600/1973 - ERRATA E INDIMOSTRATA AFFERMAZIONE DI PARZIALE INESISTENZA DI TUTTE LE
OPERAZIONI DI SPONSORIZZAZIONE.
III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 5 della L. 398/1991 o comunque degli artt. 8 e 143 del
TUIR nonché degli art. 19 e 25 del D. Lgs. 446/1997 – ERRATA RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO E
DEL VALORE DELLA PRODUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NONCHÉ DELLE IMPOSTE DIRETTE.
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 21, co. 7, 54 e 55 del D.P.R. 633/1972 – ERRATA
RIDETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELL'IVA.
V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del D. Lgs. 471/1997, nonché degli artt. 7 e 12 del D.
Lgs. 472/1997 - ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI.
Fatto.
Gli avvisi di accertamento emessi in capo aRicorrente_2 ASD e impugnati in questa sede dall'Associazione stessa e dal Sig. Ricorrente_1 traggono origine dal Processo Verbale di Constatazione emesso, in data 21/10/2021, dalla Guardia di Finanza – Gruppo Legnano. La verifica, iniziata al fine di controllare l'adempimento delle disposizioni normative tributarie in materia di Imposte dirette e IVA, ha avuto ad oggetto anche l'utilizzo ai fini fiscali dei dati, delle notizie e dei documenti acquisiti nell'ambito dei procedimenti penali n. 6441/2020, in essere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto
Arsizio, ed al p.p. n. 25179/2017, in essere presso il Tribunale di Milano, riguardanti i rapporti promozionali e di sponsorizzazione intercorsi tra l'Associazione e gli sponsor. Già in data 21 ottobre 2020 era stata avviata una verifica fiscale nei confronti della società Società_1 Srl, una delle società utilizzatrici di numerose fatture per operazioni inesistenti di rilevanti importi emesse da società cartiere coinvolte nell'associazione per delinquere. Nel contesto di tale attività sono stati rilevati rapporti economico/commerciali intercorsi tra la
Società_1 Srl e l'Associazione odierna ricorrente, riguardanti presunte prestazioni di sponsorizzazione e attività promozionali svolte dall'ASD a favore della prima. Il rappresentante legale della Associazione ricorrente Sig. Ricorrente_1 (anche lui odierno ricorrente), in data 16/12/2020 (nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria relative al p.p. n. 25179/2017) ha dichiarato che le fatture emesse negli anni dal 2015 al 2020 nei confronti della Società_1 Srl e di altri sponsor ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e non a reali sponsorizzazioni effettuate.
L'Ufficio alla luce delle risultanze del PVC, vista la Dichiarazione Modello Unico e la dichiarazione Irap presentate dall'Associazione, constatata l'omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva, alla luce delle risultanze del PVC, esaminate le memorie prodotte da controparte e preso atto degli elementi emersi nell'ambito dei procedimenti penali sopra richiamati, considerando che le fatture emesse nel periodo d'imposta 1/7/2018 – 30/6/2019 sono riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti e che i clienti destinatari dei medesimi documenti hanno dedotto “costi fittizi” e detratto la relativa imposta, ha contestato all'Associazione il conseguimento di un provento illecito e partendo dichiarazioni del Sig. Ricorrente_1 e dall'assunto per cui il reddito imputabile induttivamente all'Associazione non può essere inferiore ad almeno il 50% del risparmio d'imposta conseguito dalle società utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti, ha determinato il reddito imputabile all'Associazione (pari al 50% del beneficio fiscale conseguito dai soggetti utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti), ai sensi dell'art. 40 del DPR. n. 600/1973 e con gli effetti di cui all'art. 41 bis stesso decreto.
Con distinte e articolate controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Varese confermando integralmente la bontà dei propri accertamenti.
All'udienza del 18/06/2025 la Corte si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria ritiene che i ricorsi, previa loro riunione, siano infondati e debbano essere rigettati con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
Sulla presunta decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere di accertamento dell'Iva relativa al primo trimestre dell'anno 2018 il motivo di ricorso è infondato atteso che per le fatture in contestazione, relative in parte ad operazioni oggettivamente inesistenti, non sia possibile invocare l'applicazione del regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991 in quanto nel caso che ci occupa è stata posta in essere dalla ricorrente, con l'emissione delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, un'attività illecita e pertanto risultano rispettati i termini di cui all'art. 57 del DPR n. 633/72 (ai fini Iva) e dell'art. 43 del DPR n. 600/73 (ai fini delle imposte dirette), alla luce delle modifiche di cui alla Legge 208/2015.
Sul secondo motivo relativo all'onere della prova, essendo contestate operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'effettività delle operazioni così come rappresentate nella documentazione contabile deve essere fornita dalla contribuente e deve riguardare l'effettiva effettuazione che nel caso di specie non è affatto avvenuta. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.18390 del 12 luglio 2018 in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, ha ribadito che “nel caso in cui l'amministrazione finanziaria ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, e cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere.
Quanto all'onere di provare l'inesistenza delle operazioni contestate, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte l'Amministrazione può adempiervi anche mediante presunzioni semplici, incombendo sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria (ex multis, Cass. civ., ord. nn. 22851/2020).
La prova contraria fornita dal contribuente non potrà tuttavia consistere - come statuito sempre dal Giudice di legittimità - nell'esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione di regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reale un'operazione fittizia (ex multis, Cass. civ., ord. nn. 15756/2020).
In conclusione, secondo la menzionata giurisprudenza di legittimità:
a) sull'Amministrazione incombe l'onere di provare solamente l'inesistenza delle operazioni contestate, potendo - a tal fine - avvalersi di presunzioni semplici (ad es. inesistenza del fornitore);
b) sul contribuente grava la prova contraria, cioè la dimostrazione dell'effettiva esistenza dell'operazione, non potendo - a tal scopo - invocare semplicemente l'apparente regolarità delle scritture e dei documenti contabili, in quanto è proprio sulla costruzione di un impianto cartolare di contratti, fatture e passaggi di denaro non corrispondenti ad alcuna operazione sostanziale che si basa il meccanismo frodatorio.
Ciò è stato confermato dalla giurisprudenza anche dopo l'introduzione del comma 5 bis dell'art. 7 del D.lg
546/22, (v. ordinanza n. 3488/2024).
Alla luce di tutto ciò appare evidente come l'Ufficio resistente abbia in pieno assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo fornito la ricorrente alcun elemento che smentirebbe quanto a suo tempo dichiarato.
Sul terzo motivo relativo alla maggiore quota del 50% del vantaggio come maggior reddito rappresenta il compenso per il vantaggio fiscale che la condotta operata dall'Associazione ha permesso di far realizzare a soggetti terzi.
Sul quarto motivo di ricorso risulta operante la norma dell'art. 21 comma 7 DPR 633/72, secondo il quale l'emissione di fatture per operazioni inesistenti determina comunque l'obbligo, in capo al soggetto emittente, di corrispondere all'Erario la relativa IVA.
Sull'ultimo motivo di ricorso appare che le sanzioni non risultano sproporzionate come contestato dalla controparte, ma, come si evince dagli accertamenti, le stesse sono state determinate dando precisa attuazione al dettato normativo.
Ogni altra questione ed eccezione risulta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, sciogliendo la riserva, respinge i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali che liquida in complessivi 4.000,00 Euro oltre accessori di legge.