Articolo 579 del Codice penale
Articolo 573Articolo 580
Versione
1 luglio 1931
Art. 579.

(Omicidio del consenziente)

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto e' commesso:

1° contro una persona minore degli anni diciotto;

2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermita' o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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