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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17600 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. DR TO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5067 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Nicola Staniscia che la rappresenta e difendo giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE - E
Controparte_1 in persona del Curatore
- OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5 in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore
- OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “…dichiarare l'incompetenza territoriale del GE di Roma in favore di quello di VE e, in ogni caso, acclarare la nullità dell'atto di
1 dr. DR TO n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
pignoramento per oggettiva incompetenza territoriale del Giudice adito.
Spese distratte anche della fase cautelare”
FATTO e DIRITTO
Considerato
che il (creditrice Controparte_6 procedente) incardinava, dinanzi a questo Tribunale, ai danni della Pt_1
(debitore esecutato) e presso la
[...] Controparte_2 CP_3 [...]
CP_3 Controparte_4 [...] terze pignorate), espropriazione di crediti Controparte_5 per l'esazione della somma di € 45.474,73 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (notificato in data 20.5.2024); che la procedura esecutiva veniva iscritta al ruolo a cura del debitore esecutato il quale proponeva opposizione agli atti esecutivi eccependo l'incompetenza territoriale del G.E. ai sensi dell'art 26 bis, II co., c.p.c.: invero, la società esecutata aveva la propria sede legale (nel Comune di Monte Porzio Catone e quindi) nel circondario del Tribunale di VE;
che, istauratosi il contraddittorio, il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 16.12.2024 - considerato che “l'eccezione di incompetenza è rilevabile d'ufficio entro la prima udienza di comparizione delle parti e pertanto nulla deve essere disposto sulle spese stante il rilievo d'ufficio della questione sia pure sollecitato da parte debitrice” - dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore della competenza territoriale del G.E. del Tribunale di VE e, per l'appunto, “nulla” disponeva sulle spese
Considerato che la società esecutata introduceva il giudizio di merito – rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte - e ricostituitosi il contraddittorio, anche nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessario), né il creditore procedente, né i terzi pignorati si costituivano in giudizio;
che la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 27.11.2025
………….
Considerato
che deve essere, anzitutto, dichiarata la contumacia del
[...] della della Controparte_1 Controparte_2 CP_7
[..
[... DR TO n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
della Controparte_3 Controparte_4
e della he, pur ritualmente citate, Controparte_5 non si sono costituite in giudizio;
Rilevato
che qualora sia stata proposta una opposizione esecutiva – come appunto nella specie – la parte interessata, anche in caso di mancata fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, può chiedere all'uopo l'integrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., “ovvero può senz'altro iniziare tale giudizio, nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile” (Cass. n. 17860/11);
Considerato
che la debitrice esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi eccependo l'incompetenza territoriale di questo Tribunale (per essere territorialmente competente, ai sensi dell'art. 26 bis, II co., c.p.c., il Tribunale di VE);
Considerato
che con ordinanza del 16.9.2025 il G.E. dichiarava la “estinzione della procedura e lo svincolo delle somme pignorate”
che, dunque, è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione (vd., Cass. n. 23084/2005; Cass. n. 4498/11);
che, in definitiva, l'estinzione del processo esecutivo rende inefficace il pignoramento di crediti con il conseguente svincolo delle somme pignorate (art. 632 c.p.c.)
che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (per sopravvenuta inefficacia del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi compiuti: art 632, II co., c.p.c.);
Considerato
che, ferma restando la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutare
3 dr. DR TO n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (vd., Cass. n. 9899/22)
Considerato
che ai sensi dell'art. 26 bis, comma II, c.p.c. “… per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”;
che nel caso in esame, la sede legale della società esecutata, come da visura in atti, risulta essere stabilita nel Comune di Monte Porzio Catone (alla Via Frascati Antica n. 31/L) e che, pertanto, il Giudice dell'esecuzione competente è il Tribunale di VE;
che per contro, nel pignoramento presso terzi di cui si discute, la parte debitrice è stata citata a comparire dinanzi al Tribunale di Roma;
Considerato
che l'opposizione agli atti esecutivi è, dunque, risultata fondata;
che le spese seguono la soccombenza (virtuale) e si liquidano come da dispositivo e vanni distratte ex art 93 c.p.c. (scaglione di valore: da € 26.001,00 a 52.000,00/fase studio e introduttiva-valori medi); spese compensate tra la società attrice e i terzi pignorati nei cui riguardi non sono state svolte domande, ma sono stati evocati in giudizio “ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio”
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1 della della
[...] Controparte_2 [...] della CP_3 Controparte_4
e della
[...] Controparte_5
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. condanna il alla Controparte_1 rifusione, in favore della società attrice, delle spese di lite che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv.to Nicola Staniscia
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
4 dr. DR TO n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma, 16.12.2025
IL GIUDICE
(dr. DR TO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. DR TO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. DR TO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5067 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 27.11.2025 e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'avv.to Nicola Staniscia che la rappresenta e difendo giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE - E
Controparte_1 in persona del Curatore
- OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5 in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore
- OPPOSTI CONTUMACI -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “…dichiarare l'incompetenza territoriale del GE di Roma in favore di quello di VE e, in ogni caso, acclarare la nullità dell'atto di
1 dr. DR TO n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
pignoramento per oggettiva incompetenza territoriale del Giudice adito.
Spese distratte anche della fase cautelare”
FATTO e DIRITTO
Considerato
che il (creditrice Controparte_6 procedente) incardinava, dinanzi a questo Tribunale, ai danni della Pt_1
(debitore esecutato) e presso la
[...] Controparte_2 CP_3 [...]
CP_3 Controparte_4 [...] terze pignorate), espropriazione di crediti Controparte_5 per l'esazione della somma di € 45.474,73 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto (notificato in data 20.5.2024); che la procedura esecutiva veniva iscritta al ruolo a cura del debitore esecutato il quale proponeva opposizione agli atti esecutivi eccependo l'incompetenza territoriale del G.E. ai sensi dell'art 26 bis, II co., c.p.c.: invero, la società esecutata aveva la propria sede legale (nel Comune di Monte Porzio Catone e quindi) nel circondario del Tribunale di VE;
che, istauratosi il contraddittorio, il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 16.12.2024 - considerato che “l'eccezione di incompetenza è rilevabile d'ufficio entro la prima udienza di comparizione delle parti e pertanto nulla deve essere disposto sulle spese stante il rilievo d'ufficio della questione sia pure sollecitato da parte debitrice” - dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore della competenza territoriale del G.E. del Tribunale di VE e, per l'appunto, “nulla” disponeva sulle spese
Considerato che la società esecutata introduceva il giudizio di merito – rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte - e ricostituitosi il contraddittorio, anche nei confronti dei terzi pignorati (litisconsorti necessario), né il creditore procedente, né i terzi pignorati si costituivano in giudizio;
che la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 27.11.2025
………….
Considerato
che deve essere, anzitutto, dichiarata la contumacia del
[...] della della Controparte_1 Controparte_2 CP_7
[..
[... DR TO n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
della Controparte_3 Controparte_4
e della he, pur ritualmente citate, Controparte_5 non si sono costituite in giudizio;
Rilevato
che qualora sia stata proposta una opposizione esecutiva – come appunto nella specie – la parte interessata, anche in caso di mancata fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito, può chiedere all'uopo l'integrazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ., “ovvero può senz'altro iniziare tale giudizio, nello stesso termine entro il quale il provvedimento sarebbe stato integrabile” (Cass. n. 17860/11);
Considerato
che la debitrice esecutata proponeva opposizione agli atti esecutivi eccependo l'incompetenza territoriale di questo Tribunale (per essere territorialmente competente, ai sensi dell'art. 26 bis, II co., c.p.c., il Tribunale di VE);
Considerato
che con ordinanza del 16.9.2025 il G.E. dichiarava la “estinzione della procedura e lo svincolo delle somme pignorate”
che, dunque, è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione (vd., Cass. n. 23084/2005; Cass. n. 4498/11);
che, in definitiva, l'estinzione del processo esecutivo rende inefficace il pignoramento di crediti con il conseguente svincolo delle somme pignorate (art. 632 c.p.c.)
che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (per sopravvenuta inefficacia del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi compiuti: art 632, II co., c.p.c.);
Considerato
che, ferma restando la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutare
3 dr. DR TO n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (vd., Cass. n. 9899/22)
Considerato
che ai sensi dell'art. 26 bis, comma II, c.p.c. “… per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”;
che nel caso in esame, la sede legale della società esecutata, come da visura in atti, risulta essere stabilita nel Comune di Monte Porzio Catone (alla Via Frascati Antica n. 31/L) e che, pertanto, il Giudice dell'esecuzione competente è il Tribunale di VE;
che per contro, nel pignoramento presso terzi di cui si discute, la parte debitrice è stata citata a comparire dinanzi al Tribunale di Roma;
Considerato
che l'opposizione agli atti esecutivi è, dunque, risultata fondata;
che le spese seguono la soccombenza (virtuale) e si liquidano come da dispositivo e vanni distratte ex art 93 c.p.c. (scaglione di valore: da € 26.001,00 a 52.000,00/fase studio e introduttiva-valori medi); spese compensate tra la società attrice e i terzi pignorati nei cui riguardi non sono state svolte domande, ma sono stati evocati in giudizio “ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio”
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1 della della
[...] Controparte_2 [...] della CP_3 Controparte_4
e della
[...] Controparte_5
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. condanna il alla Controparte_1 rifusione, in favore della società attrice, delle spese di lite che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv.to Nicola Staniscia
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
4 dr. DR TO n. 5067/2025 R.G.A.C.C.
Così deciso in Roma, 16.12.2025
IL GIUDICE
(dr. DR TO)
sent. firmata digitalmente
5 dr. DR TO