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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/06/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2506/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale vertente tra nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Garzone, giusta procura in atti C.F._1
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
nonché
AVV. MARIANNINA DONNARUMA del foro di Nola, nella qualità di curatore speciale dei minori
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 CP_2
, nata ad [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._4
- curatore speciale dei minori -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.04.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.04.2022, la ricorrente di cui in epigrafe formulava domanda di separazione giudiziale dei coniugi e premesso di avere contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 il 09.06.2010 in RA (NA), con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n.
19, parte I, anno 2010), dalla cui unione nascevano , il 25.05.2010, e , Persona_1 Controparte_2 il 14.01.2016, attualmente minorenni, assumeva che detta unione era fallita a causa del comportamento pregiudizievole del resistente, poco presente nel ménage familiare ed assuntore abituale di sostanze stupefacenti.
Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali e specificamente: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita paterno;
determinare quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile pari ad € 400,00 e quale contributo al mantenimento della prole la somma mensile pari ad € 800,00, ovvero la diversa somma ritenuta adeguata, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
All'udienza presidenziale del 07.11.2022 innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso ritualmente notificato al resistente e il
Giudice, si riservava.
A scioglimento della riserva il GD, rilevato che dagli atti emergevano circostanze di per sé sintomatiche di una scarsa idoneità al ruolo genitoriale del resistente oltre che fonte di possibile pregiudizio per la prole, emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c.: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via esclusiva i minori alla madre e sospendeva il diritto di visita del padre sino alla dimostrazione della cessazione delle dipendenze e l'avvio ad un programma di recupero della genitorialità. Rimetteva pertanto la causa davanti al Giudice Istruttore ponendo a carico della parte ricorrente l'obbligo di notifica al resistente non comparso del verbale dell'udienza presidenziale e della relativa ordinanza con gli avvertimenti di legge.
In tale sede, stante la irreperibilità ex art 143 c.p.c. del resistente, con memoria integrativa ex art. 709
c.p.c. a modifica del precedente ricorso, parte ricorrente formulava domanda di addebito della separazione al resistente, affido esclusivo dei minori alla madre, divieto del diritto di visita del padre,
e pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , lasciando Controparte_1 invariate le altre condizioni, oltre ad assegno di mantenimento per sé e la prole come già determinato in ricorso o, in subordine, confermare i provvedimenti di cui all'udienza del 12.12.2022.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'08.05.2023, parte ricorrente si riportava alla memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate e, pur riservandosi di articolare i mezzi istruttori nel prosieguo del giudizio, chiedeva pronunciarsi sentenza parziale di stato.
Il GI riservava la causa a sentenza parziale concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c. ridotti alla metà, riservandosi con l'ordinanza di rimessione sul ruolo i richiesti termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
A scioglimento della riserva di cui alla udienza figurata/cartolare del 29.01.2024, il GI nominava il curatore speciale dei minori ai sensi dell'art. 336 IV comma c.c.
All'udienza del 13.05.2024 tenutasi in modalità cartolare/figurata si costituiva il Curatore Speciale dei minori che, formulate le dovute osservazioni, chiedeva in via istruttoria di invitare il Servizio
Sociale di a rendere relazione socio-ambientale sul nucleo familiare di cui è causa;
Parte_2 disporre l'ascolto del minore;
autorizzare, in subordine e se ritenuto necessario, la Persona_1 scrivente a ricercare il sig. al fine di verificare se fosse realmente detenuto;
chiedere Controparte_1 al PM il deposito del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al sig. . Controparte_1
All'esito, in via principale chiedeva disporre la decadenza della responsabilità genitoriale in danno del sig. nei confronti dei figli minori, senza diritto di frequentazione;
in via gradata, Controparte_1 confermare l'affido super esclusivo dei minori alla sig.ra . In ogni caso, Parte_1 all'esito della chiusura della procedura chiedeva l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c. presso il
Tribunale territorialmente competente.
Parte ricorrente non si opponeva all'ammissione dei mezzi istruttori articolati dal curatore speciale dei minori.
A scioglimento della riserva di cui all'udienza cartolare/figurata del 24.06.2024, il GI ammetteva le richieste istruttorie di parte ricorrente come precisato in parte motiva, e del curatore speciale dei minori, rinviando a successiva udienza per espletamento prova e precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 06.11.2024, il Giudice, esaminati gli atti e le risultanze istruttorie, sentito il minore, disponeva affido super esclusivo dei minori e alla madre , Per_1 CP_2 Parte_1 confermava la sospensione del diritto di visita paterno e di qualsiasi forma di contatto del sig. CP_1
con la prole;
disponeva altresì che il SS del Comune di Licciana Nardi (Massa Carrara)
[...] svolgesse monitoraggio mensile sul nucleo in oggetto.
All'udienza del 14.04.2025, espletata la prova, parte ricorrente e il curatore speciale dei minori e , si riportavano alle proprie richieste. Persona_1 Controparte_2
Il GI riservava la causa a sentenza concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che essa vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 c.c. come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151, non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge, procedendo quindi ad una valutazione comparativa, al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza (es. quelle ex art. 143 c.c.); tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità, che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una c.d. convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito la generica circostanza del comportamento del resistente poco presente nel ménage familiare ed assuntore abituale di sostanze stupefacenti, nonché l'abbandono della casa coniugale.
Secondo il Tribunale non risulta adeguatamente comprovato che la crisi del ménage matrimoniale sia da ricondurre ad atteggiamenti delle parti. I testi escussi non caratterizzano in modo, idoneo, completo e tranquillizzante i fatti posti a fondamento della domanda di addebito. Tutti i testi delle parti in causa hanno riferito esclusivamente de relato ragion per cui le specifiche circostanze fondanti la domanda di addebito sono rimaste prive di ulteriore riscontro probatorio, trattandosi di dichiarazioni generiche, e in ogni caso inconferenti ai fini della decisione.
L'abbandono del tetto coniugale da parte del sig. non giustifica di per sé l'addebito, ma è al CP_1 più sintomatico di una situazione di estrema e prolungata tensione tra le parti verosimilmente anche dovuta da gravi problematiche economiche. Dalle relazioni dei SS emerge in effetti che la coppia ha attraversato momenti di estrema difficoltà, le cui responsabilità sono verosimilmente conducibili ad entrambe le parti;
non pare provato lo stato di tossicodipendenza da parte del resistente;
risulta tuttavia che lo stesso abbia scontato un periodo di detenzione. La crisi è dunque da ricondurre al venir meno del legame affettivo, è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti da parte ricorrente, che così come emergenti dalle risultanze istruttorie, non possono pertanto giustificare l'accoglimento della domanda di addebito.
Quanto alle ulteriori determinazioni, il Tribunale dà atto che in sede istruttoria è stata formulata domanda di decadenza della potestà genitoriale della ricorrente.
Sul punto il Tribunale evidenzia che in primo luogo va caratterizzata giuridicamente la questione della competenza del GO a decidere sulle domande relativa alla decadenza e sospensione. A riguardo si osserva che l'art. 38 primo comma disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3 comma 1 della l.
10.12.2012 n. 219 applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'01.01.2013) deve interpretarsi nel senso che per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. la competenza è attribuita in via generale al Tribunale dei Minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., quindi dopo novella 28.12.2013 n. 154 entrata in vigore il 07.02.2014, anche ai giudizi ex art. 337 ter c.c., e fino alla definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente rispetto a tali giudizi e richieste con un unico atto introduttivo dalle parti, spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado ovvero alla Corte di Appello in composizione ordinaria, se penda termine per impugnazione o appello (in tal senso: Cass. Civ. Sez. 6 ord. 26.01.2015 n. 1349). Trattasi di interpretazione aderente al dettato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 c.p.c. nonché coerente con le ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore che trovano fondamento nell'art. 11 Cost, art. 8 CEDU e art. 24 Carta di ZZ (in tal senso Cass Civ.
Sez. 6 Ord. 12.02.2015 n.2833). Pertanto, in termini processuali, per individuare il termine prioritario di pendenza, di un giudizio rispetto all'altro ai fini di individuare il giudice competente, si fa riferimento al Giudice innanzi a cui è stata proposta prioritariamente la domanda.
Nel caso che ci occupa la domanda è stata svolta in giudizio di separazione de quo, ergo è prospettabile astrattamente la competenza di questo Giudice. Quanto alla disamina per verificare la fondatezza della domanda in punto di premessa teorica si osserva che in tutti i casi nei quali i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi, il codice civile prevede forme di intervento da parte del giudice, graduate a seconda della maggiore o minore gravità dell'inadempimento: dalla decadenza della potestà genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 c.c. ritenuti più opportuni «secondo le circostanze». I provvedimenti in questione possono essere adottati nei confronti di entrambi i genitori o di uno solo di essi, cui sia imputabile la violazione del dovere.
Il Tribunale potrebbe altresì adottare nei confronti dei genitori provvedimenti differenziati. A tal riguardo assume quindi rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla potestà, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento. I provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno infatti natura propriamente sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi (e segnatamente la decadenza dalla potestà) mirano non già a punire i genitori per gli inadempimenti connessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti. La natura colposa ovvero dolosa dell'inadempimento può tuttavia influire solo nell'indirizzare il giudice verso la misura più drastica della decadenza, o piuttosto verso provvedimenti meno severi, secondo il maggiore o minore grado di consapevolezza dei genitori.
Carattere sanzionatorio assume invece la decadenza dalla potestà, pronunciata in sede penale, quale pena accessoria ex art. 34 c.p. ovvero per i reati di violenza sessuale ex artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p.
Sono due i presupposti previsti dalla norma in esame per la declaratoria della decadenza dalla potestà: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla potestà o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta. Pertanto, ogni uso della responsabilità genitoriale non finalizzato alle esigenze di crescita umana del minore può essere sanzionato e, come tutta la funzione educativa, di cui la responsabilità genitoriale è mero strumento, deve svolgersi tenendo conto in via primaria delle necessità di sviluppo della personalità del figlio anziché delle aspettative genitoriali. Il pregiudizio potrà essere anche meramente eventuale, potendosi applicare la misura nell'ipotesi in cui si sia verificato il mero pericolo di un danno pregiudizievole per il minore, indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio, non necessariamente attuale, ma anche solo eventuale, per il minore (Cfr. Corte Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529, 2005; Corte Cass. 4 febbraio 2000, n. 1213; Corte Cass. 15 marzo 2001, n.
3765; Corte Cass. 10 maggio 1999, n. 4631).
Alla luce dei rilievi teorici sopra svolti è d'uopo verificare la sussistenza di una precisa condotta di ciascuna parte al fine di verificare la sussistenza o meno di una situazione che può caratterizzare un grave pregiudizio per le minori in oggetto.
Nel caso che ci occupa non risulta acquisito alcun elemento probatorio significativamente giustificante la richiesta decadenza in riferimento alle caratteristiche comportamentali ed attitudinali da parte del resistente che giustificherebbero i richiesti provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. A parere del Tribunale, in ogni caso, sulla scorta dei pochi elementi offerti, in assenza di costituzione di parte resistente, dalle dichiarazioni testimoniali de relato nonché gli esiti delle informative SS, emerge senz'altro una concreta difficoltà da parte del sig. nell'assumersi le responsabilità che il ruolo CP_1 comporta, ma non tale da fondare, allo stato, un definitivo giudizio sulla completa inadeguatezza al ruolo genitoriale.
La gravità del provvedimento ablativo impone infatti al giudice un vaglio rigoroso e l'esperimento di ogni altro tentativo volto a salvaguardare, nel precipuo interesse del minore, il rapporto genitore figlio sulla base di una analisi prognostica dell'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, anche con l'ausilio dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017). Gli episodi denunciati dalla ricorrente, alcuni dei quali fanno riferimento all'esordio della crisi coniugale, dipingono il sig. come padre assente da un punto di vista materiale ed affettivo ma non del CP_1 tutto pregiudizievole per l'equilibrio psicofisico dei minori;
in particolare nel corso Per_1 dell'audizione, precisava di avere buoni ricordi dello stesso, con il quale ha convissuto per pochi mesi dopo la separazione di fatto dei genitori pur mostrandosi consapevole delle difficoltà paterne.
La richiesta di decadenza deve pertanto essere rigettata.
Quanto al regime di affido dei figli minori, il Tribunale ritiene di confermare la statuizione resa all'udienza del 06.11.2024 di affido super esclusivo dei minori e alla madre, conferendo Per_1 CP_2 alla madre la facoltà di prendere decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Dalle risultanze in atti e precisamente da quanto emerge dalle relazioni del SS del Comune di RA
e dalle dichiarazioni di parte ricorrente, il sig. si è allontanato dalla casa coniugale da CP_1 settembre del 2019, incurante dei bisogni familiari e dei figli minori sia da un punto di vista morale che materiale, costringendo di conseguenza la ricorrente, senza un lavoro e un'adeguata sistemazione,
a trovare ospitalità presso una comunità. D'altronde lo stesso figlio dichiarava che, quando si trovava con il padre, talvolta doveva Per_1 provvedere autonomamente alla propria cura poiché lasciato solo in casa, metabolizzando una forma di rassegnata distanza come protezione rispetto all'assenza della figura paterna, e alle vicende di vita che lo hanno provato.
Lo stesso contegno del resistente che non si è costituito, denota un significativo grado di inaffidabilità nel compito di cura e protezione dei figli minori, non provvede al mantenimento della famiglia, non incontra i minori da anni, il che è prospettabile come potenziale situazione contraria agli interessi degli stessi.
Invero a riguardo si osserva che dall'art. 337 quater comma III c.c. è agevole desumere un particolare modello di affidamento, definito “affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo” (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa dalla IX Sezione civile il 20.03.2014; Tribunale di Torino ord. 22.01.2015) secondo il quale il genitore affidatario ha diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla formazione religiosa e sportiva;
il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che richiedere la modifica delle modalità di affido se sussistenti i presupposti. Quindi la misura del c.d. affido esclusivo rafforzato non muove dalla logica di punire il genitore inadeguato o disinteressato, ma si fa espressione di tutela del c.d. interesse del minore, ragioni per cui detta modalità in taluni casi può essere “tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (tanto più in tenera età) sia inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (cfr. cit. Trib. di Milano).
Nella fattispecie si reputa opportuno nel preminente interesse dei figli minori che, solo quando il padre avrà intrapreso con serietà un percorso di sostegno alla genitorialità, e in caso di esito positivo, le visite padre-figlio potranno essere organizzate a cura del Servizio Sociale del comune di Massa
Carrara (o di nuova residenza), con la presenza di un educatore o altro personale specializzato, secondo un calendario da stabilire con gli interessati, senza forzare i minori.
Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale in favore dei minori, va premesso che dalle risultanze in atti, la ricorrente oggi vive con il nuovo compagno e i figli a Massa Carrara, ove in attesa di stabile sistemazione lavorativa, collabora come lavapiatti presso un ristorante del posto guadagnando circa
80,00 euro a settimana, mentre il compagno lavora nell'edilizia.
Il contributo al mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 147 e 148 c.c., a carico del sig. CP_1
, non essendo noto se quest'ultimo lavori o comunque abbia delle fonti di reddito, può essere
[...] quantificato in euro € 400,00 (€ 200,00 cadauno), somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto sul c/c intestato alla ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, cui va a sommarsi la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del CNF.
Quanto al contributo al mantenimento di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, il Tribunale osserva che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge in sede di separazione si fonda oltre che sulla espressa domanda, anche sulla sussistenza di condizioni di fatto che caratterizzano un significativo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti ovvero sulla mancanza assoluta di reddito da parte del coniuge c.d. debole, determinazione giustificata dai principi di solidarietà familiare ed agganciata al tenore di vita pregresso nonché alla capacità contributiva dei soggetti;
rilevato che nel caso che ci occupa, stando alle dichiarazioni delle parti, nonché alla documentazione versata in atti, la ricorrente ha una certa autonomia economica, mentre del resistente non risulta alcuna indicazione sia pur presuntiva o indiziaria della propria situazione economica. Pertanto, non emerge alcuna sproporzione tra le situazioni economiche delle parti, da considerarsi verosimilmente con situazioni equivalenti.
Quindi nulla va determinato per il mantenimento della ricorrente a carico del resistente.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
Pronunziata la separazione dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
13.10.1991 (C.F. , , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. , che hanno contratto matrimonio il 09.06.2010 in RA (NA), con atto C.F._2 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n. 19, parte I, anno 2010);
1) dispone affido esclusivo rafforzato dei minori e alla madre e, solo Persona_1 Controparte_2 quando il padre avrà intrapreso con serietà un percorso di sostegno alla genitorialità, e in caso di esito positivo, le visite padre-figlio potranno essere organizzate a cura del Servizio Sociale del Comune di
Massa Carrara (o di nuova residenza), con la presenza di un educatore o altro personale specializzato, secondo un calendario da stabilire con gli interessati;
2) determina in € 400,00 (€ 200,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con Controparte_1 accredito diretto sul c/c intestato alla ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, cui va a sommarsi la corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CNF;
3) dispone che copia della presente statuizione sia trasmessa al GT in sede per apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.;
4) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2506/2022 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale vertente tra nata ad [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Garzone, giusta procura in atti C.F._1
- ricorrente -
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
nonché
AVV. MARIANNINA DONNARUMA del foro di Nola, nella qualità di curatore speciale dei minori
, nato ad [...] il [...] (C.F. ) e Persona_1 C.F._3 CP_2
, nata ad [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._4
- curatore speciale dei minori -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.04.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.04.2022, la ricorrente di cui in epigrafe formulava domanda di separazione giudiziale dei coniugi e premesso di avere contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 il 09.06.2010 in RA (NA), con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n.
19, parte I, anno 2010), dalla cui unione nascevano , il 25.05.2010, e , Persona_1 Controparte_2 il 14.01.2016, attualmente minorenni, assumeva che detta unione era fallita a causa del comportamento pregiudizievole del resistente, poco presente nel ménage familiare ed assuntore abituale di sostanze stupefacenti.
Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione dal predetto coniuge, previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali e specificamente: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita paterno;
determinare quale contributo al mantenimento della moglie la somma mensile pari ad € 400,00 e quale contributo al mantenimento della prole la somma mensile pari ad € 800,00, ovvero la diversa somma ritenuta adeguata, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
All'udienza presidenziale del 07.11.2022 innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso ritualmente notificato al resistente e il
Giudice, si riservava.
A scioglimento della riserva il GD, rilevato che dagli atti emergevano circostanze di per sé sintomatiche di una scarsa idoneità al ruolo genitoriale del resistente oltre che fonte di possibile pregiudizio per la prole, emetteva i provvedimenti temporanei di cui all'art. 708 c.p.c.: autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava in via esclusiva i minori alla madre e sospendeva il diritto di visita del padre sino alla dimostrazione della cessazione delle dipendenze e l'avvio ad un programma di recupero della genitorialità. Rimetteva pertanto la causa davanti al Giudice Istruttore ponendo a carico della parte ricorrente l'obbligo di notifica al resistente non comparso del verbale dell'udienza presidenziale e della relativa ordinanza con gli avvertimenti di legge.
In tale sede, stante la irreperibilità ex art 143 c.p.c. del resistente, con memoria integrativa ex art. 709
c.p.c. a modifica del precedente ricorso, parte ricorrente formulava domanda di addebito della separazione al resistente, affido esclusivo dei minori alla madre, divieto del diritto di visita del padre,
e pronuncia della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. , lasciando Controparte_1 invariate le altre condizioni, oltre ad assegno di mantenimento per sé e la prole come già determinato in ricorso o, in subordine, confermare i provvedimenti di cui all'udienza del 12.12.2022.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'08.05.2023, parte ricorrente si riportava alla memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento delle richieste ivi formulate e, pur riservandosi di articolare i mezzi istruttori nel prosieguo del giudizio, chiedeva pronunciarsi sentenza parziale di stato.
Il GI riservava la causa a sentenza parziale concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c. ridotti alla metà, riservandosi con l'ordinanza di rimessione sul ruolo i richiesti termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
A scioglimento della riserva di cui alla udienza figurata/cartolare del 29.01.2024, il GI nominava il curatore speciale dei minori ai sensi dell'art. 336 IV comma c.c.
All'udienza del 13.05.2024 tenutasi in modalità cartolare/figurata si costituiva il Curatore Speciale dei minori che, formulate le dovute osservazioni, chiedeva in via istruttoria di invitare il Servizio
Sociale di a rendere relazione socio-ambientale sul nucleo familiare di cui è causa;
Parte_2 disporre l'ascolto del minore;
autorizzare, in subordine e se ritenuto necessario, la Persona_1 scrivente a ricercare il sig. al fine di verificare se fosse realmente detenuto;
chiedere Controparte_1 al PM il deposito del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi al sig. . Controparte_1
All'esito, in via principale chiedeva disporre la decadenza della responsabilità genitoriale in danno del sig. nei confronti dei figli minori, senza diritto di frequentazione;
in via gradata, Controparte_1 confermare l'affido super esclusivo dei minori alla sig.ra . In ogni caso, Parte_1 all'esito della chiusura della procedura chiedeva l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c. presso il
Tribunale territorialmente competente.
Parte ricorrente non si opponeva all'ammissione dei mezzi istruttori articolati dal curatore speciale dei minori.
A scioglimento della riserva di cui all'udienza cartolare/figurata del 24.06.2024, il GI ammetteva le richieste istruttorie di parte ricorrente come precisato in parte motiva, e del curatore speciale dei minori, rinviando a successiva udienza per espletamento prova e precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 06.11.2024, il Giudice, esaminati gli atti e le risultanze istruttorie, sentito il minore, disponeva affido super esclusivo dei minori e alla madre , Per_1 CP_2 Parte_1 confermava la sospensione del diritto di visita paterno e di qualsiasi forma di contatto del sig. CP_1
con la prole;
disponeva altresì che il SS del Comune di Licciana Nardi (Massa Carrara)
[...] svolgesse monitoraggio mensile sul nucleo in oggetto.
All'udienza del 14.04.2025, espletata la prova, parte ricorrente e il curatore speciale dei minori e , si riportavano alle proprie richieste. Persona_1 Controparte_2
Il GI riservava la causa a sentenza concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che essa vada rigettata.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 c.c. come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151, non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge, procedendo quindi ad una valutazione comparativa, al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza (es. quelle ex art. 143 c.c.); tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità, che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una c.d. convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente adduce come motivo di addebito la generica circostanza del comportamento del resistente poco presente nel ménage familiare ed assuntore abituale di sostanze stupefacenti, nonché l'abbandono della casa coniugale.
Secondo il Tribunale non risulta adeguatamente comprovato che la crisi del ménage matrimoniale sia da ricondurre ad atteggiamenti delle parti. I testi escussi non caratterizzano in modo, idoneo, completo e tranquillizzante i fatti posti a fondamento della domanda di addebito. Tutti i testi delle parti in causa hanno riferito esclusivamente de relato ragion per cui le specifiche circostanze fondanti la domanda di addebito sono rimaste prive di ulteriore riscontro probatorio, trattandosi di dichiarazioni generiche, e in ogni caso inconferenti ai fini della decisione.
L'abbandono del tetto coniugale da parte del sig. non giustifica di per sé l'addebito, ma è al CP_1 più sintomatico di una situazione di estrema e prolungata tensione tra le parti verosimilmente anche dovuta da gravi problematiche economiche. Dalle relazioni dei SS emerge in effetti che la coppia ha attraversato momenti di estrema difficoltà, le cui responsabilità sono verosimilmente conducibili ad entrambe le parti;
non pare provato lo stato di tossicodipendenza da parte del resistente;
risulta tuttavia che lo stesso abbia scontato un periodo di detenzione. La crisi è dunque da ricondurre al venir meno del legame affettivo, è da reputarsi pregressa e già stabilizzata rispetto ai fatti assunti da parte ricorrente, che così come emergenti dalle risultanze istruttorie, non possono pertanto giustificare l'accoglimento della domanda di addebito.
Quanto alle ulteriori determinazioni, il Tribunale dà atto che in sede istruttoria è stata formulata domanda di decadenza della potestà genitoriale della ricorrente.
Sul punto il Tribunale evidenzia che in primo luogo va caratterizzata giuridicamente la questione della competenza del GO a decidere sulle domande relativa alla decadenza e sospensione. A riguardo si osserva che l'art. 38 primo comma disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3 comma 1 della l.
10.12.2012 n. 219 applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'01.01.2013) deve interpretarsi nel senso che per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. la competenza è attribuita in via generale al Tribunale dei Minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 c.c., quindi dopo novella 28.12.2013 n. 154 entrata in vigore il 07.02.2014, anche ai giudizi ex art. 337 ter c.c., e fino alla definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente rispetto a tali giudizi e richieste con un unico atto introduttivo dalle parti, spettano al giudice del conflitto familiare, individuabile nel Tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado ovvero alla Corte di Appello in composizione ordinaria, se penda termine per impugnazione o appello (in tal senso: Cass. Civ. Sez. 6 ord. 26.01.2015 n. 1349). Trattasi di interpretazione aderente al dettato letterale della norma, rispettosa del principio della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 c.p.c. nonché coerente con le ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore che trovano fondamento nell'art. 11 Cost, art. 8 CEDU e art. 24 Carta di ZZ (in tal senso Cass Civ.
Sez. 6 Ord. 12.02.2015 n.2833). Pertanto, in termini processuali, per individuare il termine prioritario di pendenza, di un giudizio rispetto all'altro ai fini di individuare il giudice competente, si fa riferimento al Giudice innanzi a cui è stata proposta prioritariamente la domanda.
Nel caso che ci occupa la domanda è stata svolta in giudizio di separazione de quo, ergo è prospettabile astrattamente la competenza di questo Giudice. Quanto alla disamina per verificare la fondatezza della domanda in punto di premessa teorica si osserva che in tutti i casi nei quali i genitori non esercitano i loro doveri nei confronti dei figli, ovvero abusino dei relativi poteri, con pregiudizio per i figli medesimi, il codice civile prevede forme di intervento da parte del giudice, graduate a seconda della maggiore o minore gravità dell'inadempimento: dalla decadenza della potestà genitoriale all'assunzione dei provvedimenti atipici ex art. 333 c.c. ritenuti più opportuni «secondo le circostanze». I provvedimenti in questione possono essere adottati nei confronti di entrambi i genitori o di uno solo di essi, cui sia imputabile la violazione del dovere.
Il Tribunale potrebbe altresì adottare nei confronti dei genitori provvedimenti differenziati. A tal riguardo assume quindi rilievo la condotta obiettiva del genitore, in contrasto con i doveri connessi alla potestà, senza che alcun rilievo pregnante possa riconoscersi alla natura dolosa o colposa del comportamento. I provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. non hanno infatti natura propriamente sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi (e segnatamente la decadenza dalla potestà) mirano non già a punire i genitori per gli inadempimenti connessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti. La natura colposa ovvero dolosa dell'inadempimento può tuttavia influire solo nell'indirizzare il giudice verso la misura più drastica della decadenza, o piuttosto verso provvedimenti meno severi, secondo il maggiore o minore grado di consapevolezza dei genitori.
Carattere sanzionatorio assume invece la decadenza dalla potestà, pronunciata in sede penale, quale pena accessoria ex art. 34 c.p. ovvero per i reati di violenza sessuale ex artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p.
Sono due i presupposti previsti dalla norma in esame per la declaratoria della decadenza dalla potestà: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla potestà o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta. Pertanto, ogni uso della responsabilità genitoriale non finalizzato alle esigenze di crescita umana del minore può essere sanzionato e, come tutta la funzione educativa, di cui la responsabilità genitoriale è mero strumento, deve svolgersi tenendo conto in via primaria delle necessità di sviluppo della personalità del figlio anziché delle aspettative genitoriali. Il pregiudizio potrà essere anche meramente eventuale, potendosi applicare la misura nell'ipotesi in cui si sia verificato il mero pericolo di un danno pregiudizievole per il minore, indipendentemente dalla circostanza che il genitore abbia agito con la coscienza di ledere gli interessi della prole, dovendo essere evitato, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio, non necessariamente attuale, ma anche solo eventuale, per il minore (Cfr. Corte Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529, 2005; Corte Cass. 4 febbraio 2000, n. 1213; Corte Cass. 15 marzo 2001, n.
3765; Corte Cass. 10 maggio 1999, n. 4631).
Alla luce dei rilievi teorici sopra svolti è d'uopo verificare la sussistenza di una precisa condotta di ciascuna parte al fine di verificare la sussistenza o meno di una situazione che può caratterizzare un grave pregiudizio per le minori in oggetto.
Nel caso che ci occupa non risulta acquisito alcun elemento probatorio significativamente giustificante la richiesta decadenza in riferimento alle caratteristiche comportamentali ed attitudinali da parte del resistente che giustificherebbero i richiesti provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. A parere del Tribunale, in ogni caso, sulla scorta dei pochi elementi offerti, in assenza di costituzione di parte resistente, dalle dichiarazioni testimoniali de relato nonché gli esiti delle informative SS, emerge senz'altro una concreta difficoltà da parte del sig. nell'assumersi le responsabilità che il ruolo CP_1 comporta, ma non tale da fondare, allo stato, un definitivo giudizio sulla completa inadeguatezza al ruolo genitoriale.
La gravità del provvedimento ablativo impone infatti al giudice un vaglio rigoroso e l'esperimento di ogni altro tentativo volto a salvaguardare, nel precipuo interesse del minore, il rapporto genitore figlio sulla base di una analisi prognostica dell'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, anche con l'ausilio dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017). Gli episodi denunciati dalla ricorrente, alcuni dei quali fanno riferimento all'esordio della crisi coniugale, dipingono il sig. come padre assente da un punto di vista materiale ed affettivo ma non del CP_1 tutto pregiudizievole per l'equilibrio psicofisico dei minori;
in particolare nel corso Per_1 dell'audizione, precisava di avere buoni ricordi dello stesso, con il quale ha convissuto per pochi mesi dopo la separazione di fatto dei genitori pur mostrandosi consapevole delle difficoltà paterne.
La richiesta di decadenza deve pertanto essere rigettata.
Quanto al regime di affido dei figli minori, il Tribunale ritiene di confermare la statuizione resa all'udienza del 06.11.2024 di affido super esclusivo dei minori e alla madre, conferendo Per_1 CP_2 alla madre la facoltà di prendere decisioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Dalle risultanze in atti e precisamente da quanto emerge dalle relazioni del SS del Comune di RA
e dalle dichiarazioni di parte ricorrente, il sig. si è allontanato dalla casa coniugale da CP_1 settembre del 2019, incurante dei bisogni familiari e dei figli minori sia da un punto di vista morale che materiale, costringendo di conseguenza la ricorrente, senza un lavoro e un'adeguata sistemazione,
a trovare ospitalità presso una comunità. D'altronde lo stesso figlio dichiarava che, quando si trovava con il padre, talvolta doveva Per_1 provvedere autonomamente alla propria cura poiché lasciato solo in casa, metabolizzando una forma di rassegnata distanza come protezione rispetto all'assenza della figura paterna, e alle vicende di vita che lo hanno provato.
Lo stesso contegno del resistente che non si è costituito, denota un significativo grado di inaffidabilità nel compito di cura e protezione dei figli minori, non provvede al mantenimento della famiglia, non incontra i minori da anni, il che è prospettabile come potenziale situazione contraria agli interessi degli stessi.
Invero a riguardo si osserva che dall'art. 337 quater comma III c.c. è agevole desumere un particolare modello di affidamento, definito “affidamento esclusivo rafforzato o super esclusivo” (cfr. Tribunale di Milano, ordinanza ex art. 708 c.p.c. resa dalla IX Sezione civile il 20.03.2014; Tribunale di Torino ord. 22.01.2015) secondo il quale il genitore affidatario ha diritto di prendere autonomamente e senza necessità di consultare l'altro, tutte le decisioni riguardanti il figlio, comprese quelle straordinarie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla formazione religiosa e sportiva;
il genitore totalmente escluso dalle decisioni sul figlio mantiene, comunque, sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente anche di segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del bambino, oltre che richiedere la modifica delle modalità di affido se sussistenti i presupposti. Quindi la misura del c.d. affido esclusivo rafforzato non muove dalla logica di punire il genitore inadeguato o disinteressato, ma si fa espressione di tutela del c.d. interesse del minore, ragioni per cui detta modalità in taluni casi può essere “tanto opportuna quanto necessaria per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore (tanto più in tenera età) sia inibita nel funzionamento a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia” (cfr. cit. Trib. di Milano).
Nella fattispecie si reputa opportuno nel preminente interesse dei figli minori che, solo quando il padre avrà intrapreso con serietà un percorso di sostegno alla genitorialità, e in caso di esito positivo, le visite padre-figlio potranno essere organizzate a cura del Servizio Sociale del comune di Massa
Carrara (o di nuova residenza), con la presenza di un educatore o altro personale specializzato, secondo un calendario da stabilire con gli interessati, senza forzare i minori.
Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale in favore dei minori, va premesso che dalle risultanze in atti, la ricorrente oggi vive con il nuovo compagno e i figli a Massa Carrara, ove in attesa di stabile sistemazione lavorativa, collabora come lavapiatti presso un ristorante del posto guadagnando circa
80,00 euro a settimana, mentre il compagno lavora nell'edilizia.
Il contributo al mantenimento della prole, ai sensi dell'art. 147 e 148 c.c., a carico del sig. CP_1
, non essendo noto se quest'ultimo lavori o comunque abbia delle fonti di reddito, può essere
[...] quantificato in euro € 400,00 (€ 200,00 cadauno), somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con accredito diretto sul c/c intestato alla ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, cui va a sommarsi la corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del CNF.
Quanto al contributo al mantenimento di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, il Tribunale osserva che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge in sede di separazione si fonda oltre che sulla espressa domanda, anche sulla sussistenza di condizioni di fatto che caratterizzano un significativo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti ovvero sulla mancanza assoluta di reddito da parte del coniuge c.d. debole, determinazione giustificata dai principi di solidarietà familiare ed agganciata al tenore di vita pregresso nonché alla capacità contributiva dei soggetti;
rilevato che nel caso che ci occupa, stando alle dichiarazioni delle parti, nonché alla documentazione versata in atti, la ricorrente ha una certa autonomia economica, mentre del resistente non risulta alcuna indicazione sia pur presuntiva o indiziaria della propria situazione economica. Pertanto, non emerge alcuna sproporzione tra le situazioni economiche delle parti, da considerarsi verosimilmente con situazioni equivalenti.
Quindi nulla va determinato per il mantenimento della ricorrente a carico del resistente.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
Pronunziata la separazione dei coniugi nata ad [...] il Parte_1
13.10.1991 (C.F. , , nato a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. , che hanno contratto matrimonio il 09.06.2010 in RA (NA), con atto C.F._2 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n. 19, parte I, anno 2010);
1) dispone affido esclusivo rafforzato dei minori e alla madre e, solo Persona_1 Controparte_2 quando il padre avrà intrapreso con serietà un percorso di sostegno alla genitorialità, e in caso di esito positivo, le visite padre-figlio potranno essere organizzate a cura del Servizio Sociale del Comune di
Massa Carrara (o di nuova residenza), con la presenza di un educatore o altro personale specializzato, secondo un calendario da stabilire con gli interessati;
2) determina in € 400,00 (€ 200,00 cadauno) il contributo al mantenimento a favore dei figli minori a carico del sig. da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con Controparte_1 accredito diretto sul c/c intestato alla ricorrente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, cui va a sommarsi la corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del CNF;
3) dispone che copia della presente statuizione sia trasmessa al GT in sede per apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.;
4) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 20.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca