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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 7856/2024 V.G.
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7856/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 1.7.2024 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Schiaffino Giulia Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Ravaioli Riccardo CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti: “
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, già separati di fatto, autorizzando gli stessi a continuare a vivere separati, libero ciascuno di
[...]
fissare ove crede la residenza, con obbligo di reciproco rispetto;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Bertipaglia di Maserà, Via Lion 42/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con eccezione di quanto concordato tra le parti di proprietà della sig.ra
e dalla stessa già asportato, con eccezione del mobilio della cucina, che verrà asportato a Pt_1
breve, resterà nella disponibilità e proprietà del sig. ; CP_1
3. nulla disporre in punto contributo al mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 4
4. a definizione delle pretese creditorie della sig.ra nei riguardi del sig. per somme Pt_1 CP_1 utilizzate per la ristrutturazione della casa familiare, quest'ultimo si impegna a corrisponderle
l'importo complessivo di € 45.000,00, con le seguenti modalità: € 3.826,00 per quota parte del sig.
nel deposito titoli cointestato tra i coniugi, € 10.000 entro e non oltre il 31/07/2024, ed ulteriori CP_1 rate semestrali di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 4.000,00, a seconda della disponibilità del Sig.
e a decorrere da 30/06/2024, con ultima rata nella misura che residuerà fino alla concorrenza CP_1
della somma pattuita. A fronte del ritardo nel pagamento superiore a 10 (dieci) giorni la Sig.ra potrà procedere per il recupero di € 2.000,00 per ciascuna rata non corrisposta. Il conto Pt_1
corrente cointestato è stato chiuso;
5. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 CP_1
formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 22.4.2001 in Ponte di Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro parte II n.65, serie A, anno 2001;
– che dall'unione coniugale non sono nati figli;
– che la dimora coniugale è stata fissata a Bertipaglia di Maserà, Via Lion 42/A, immobile di proprietà di , con spese di ristrutturazione sopportate anche di , che non è CP_1 Parte_1
proprietaria di alcun immobile;
– che i coniugi sono economicamente autosufficienti, svolgendo entrambi normali attività lavorative;
– che è proprietario di autovettura marca Fiat Punto, targa FF759FK e CP_1 [...]
è proprietaria di autovettura Suzuki Swift, targa EY632FJ; Parte_1
– che marito e moglie sono titolari di rapporti di c/c bancario e di deposito titoli;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, e Parte_1
si è già trasferita a vivere altrove;
[...]
– che , a definizione delle pretese creditorie di nei suoi riguardi per CP_1 Parte_1 somme utilizzate per la ristrutturazione della casa familiare si impegna a corrisponderle l'importo complessivo di € 45.000,00, con le seguenti modalità: € 3.826,00 per quota parte di nel CP_1
pagina 2 di 4 deposito titoli cointestato tra i coniugi, € 10.000 entro e non oltre il 31/07/2024, ed ulteriori rate semestrali di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 4.000,00, a seconda della disponibilità di CP_1
e a decorrere da 30/06/2024, con ultima rata nella misura che residuerà fino alla concorrenza
[...]
della somma pattuita. A fronte del ritardo nel pagamento superiore a 10 (dieci) giorni
[...]
potrà procedere per il recupero di € 2.000,00 per ciascuna rata non corrisposta. Parte_1
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 1.10.2024 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 2 e 4, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 CP_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
pagina 3 di 4 - rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
Tribunale di Padova
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova composto dai magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7856/2024 v.g. promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio depositato in data 1.7.2024 da:
, con il patrocinio dell'avvocato Schiaffino Giulia Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Ravaioli Riccardo CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta.
Conclusioni congiunte delle parti in ordine alla separazione
Per le parti: “
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, già separati di fatto, autorizzando gli stessi a continuare a vivere separati, libero ciascuno di
[...]
fissare ove crede la residenza, con obbligo di reciproco rispetto;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Bertipaglia di Maserà, Via Lion 42/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, con eccezione di quanto concordato tra le parti di proprietà della sig.ra
e dalla stessa già asportato, con eccezione del mobilio della cucina, che verrà asportato a Pt_1
breve, resterà nella disponibilità e proprietà del sig. ; CP_1
3. nulla disporre in punto contributo al mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
pagina 1 di 4
4. a definizione delle pretese creditorie della sig.ra nei riguardi del sig. per somme Pt_1 CP_1 utilizzate per la ristrutturazione della casa familiare, quest'ultimo si impegna a corrisponderle
l'importo complessivo di € 45.000,00, con le seguenti modalità: € 3.826,00 per quota parte del sig.
nel deposito titoli cointestato tra i coniugi, € 10.000 entro e non oltre il 31/07/2024, ed ulteriori CP_1 rate semestrali di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 4.000,00, a seconda della disponibilità del Sig.
e a decorrere da 30/06/2024, con ultima rata nella misura che residuerà fino alla concorrenza CP_1
della somma pattuita. A fronte del ritardo nel pagamento superiore a 10 (dieci) giorni la Sig.ra potrà procedere per il recupero di € 2.000,00 per ciascuna rata non corrisposta. Il conto Pt_1
corrente cointestato è stato chiuso;
5. Spese di giudizio interamente compensate tra le parti”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. e hanno Parte_1 CP_1
formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, allegando:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 22.4.2001 in Ponte di Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro parte II n.65, serie A, anno 2001;
– che dall'unione coniugale non sono nati figli;
– che la dimora coniugale è stata fissata a Bertipaglia di Maserà, Via Lion 42/A, immobile di proprietà di , con spese di ristrutturazione sopportate anche di , che non è CP_1 Parte_1
proprietaria di alcun immobile;
– che i coniugi sono economicamente autosufficienti, svolgendo entrambi normali attività lavorative;
– che è proprietario di autovettura marca Fiat Punto, targa FF759FK e CP_1 [...]
è proprietaria di autovettura Suzuki Swift, targa EY632FJ; Parte_1
– che marito e moglie sono titolari di rapporti di c/c bancario e di deposito titoli;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, e Parte_1
si è già trasferita a vivere altrove;
[...]
– che , a definizione delle pretese creditorie di nei suoi riguardi per CP_1 Parte_1 somme utilizzate per la ristrutturazione della casa familiare si impegna a corrisponderle l'importo complessivo di € 45.000,00, con le seguenti modalità: € 3.826,00 per quota parte di nel CP_1
pagina 2 di 4 deposito titoli cointestato tra i coniugi, € 10.000 entro e non oltre il 31/07/2024, ed ulteriori rate semestrali di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 4.000,00, a seconda della disponibilità di CP_1
e a decorrere da 30/06/2024, con ultima rata nella misura che residuerà fino alla concorrenza
[...]
della somma pattuita. A fronte del ritardo nel pagamento superiore a 10 (dieci) giorni
[...]
potrà procedere per il recupero di € 2.000,00 per ciascuna rata non corrisposta. Parte_1
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 1.10.2024 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 2 e 4, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Parte_1 CP_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
pagina 3 di 4 - rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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