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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 19079/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19079/2014 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Teresa Satalino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano, Via G. Savonarola, 1
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA: ), titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Francesca Dipierro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano,
Via G. Garibaldi, 18
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 23.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.12.2014 la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva dinanzi al Tribunale di RI , titolare della Controparte_1
omonima ditta individuale, esponendo che in data 13.3.2013 aveva affidato al convenuto i lavori di riparazione del proprio autocarro Peugeot Expert tg. ED 990 MT, rimasto ricoverato presso la sua autofficina sino al 21.3.2013; che la mattina seguente al ritiro, il 22.3.2013, alle ore 9,00, un suo dipendente, aveva constatato che l'autocarro presentava ancora dei difetti, avendo Testimone_1
pagina 1 di 6 notato, dopo aver percorso un brevissimo tragitto, che fuoriusciva dal motore uno strano odore di nafta;
che pertanto aveva riportato il mezzo in autofficina, ove era stato eseguito, a cura del , un CP_1
successivo intervento sul tubo di recupero della nafta, a suo dire risolutivo del problema;
che, ritirato il mezzo ed utilizzato per il giro di consegne, lo stesso dipendente aveva notato una fuoriuscita di fumo dal motore e, pertanto, aveva arrestato il veicolo ed aperto il cofano anteriore, notando che si stava propagando un incendio all'interno del motore;
che, in conseguenza dell'incendio, sia l'autocarro sia la merce ivi contenuta erano risultati irrimediabilmente danneggiati e resi irrecuperabili.
Assumeva che la responsabilità dell'incendio verificatosi fosse addebitabile alla condotta tenuta dal convenuto nella riparazione del mezzo, come emergeva anche dall'accertamento tecnico svolto dinanzi al Tribunale di RI – Articolazione di – che aveva quantificato il danno patito nella misura CP_2 di € 22.564,80 .
Chiedeva, pertanto, di accertare la responsabilità del convenuto per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori a lui commissionati e per il successivo incendio verificatosi, con condanna del CP_1 la pagamento, in suo favore, della somma di € 22.564,80, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, oltre all'importo di € 3.335,20 (o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di rimborso della franchigia corrisposta in favore della società . Il CP_3
tutto con vittoria delle spese processuali, incluse quelle relative alla fase di istruzione preventiva.
Con comparsa di risposta depositata il 24.2.2015 si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1 contestata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'intervento di riparazione correttamente eseguito ed il verificarsi dell'incendio, come peraltro era risultato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, rimarcava l'eccessiva onerosità dell'ammontare del danno richiesto, non meglio dimostrato;
in via subordinata sosteneva il concorso di colpa del presunto danneggiato che non aveva consentito una adeguata verifica delle condizioni del mezzo il 22.3.2013.
Spiegava domanda riconvenzionale diretta ad accertare il credito vantato nei confronti della società attrice ed ammontante ad € 1.661,67, Iva compresa, a titolo di compensi per le riparazioni eseguite sul mezzo in questione, come da fattura n. 33 del 21.3.2013.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché non provata in fatto ed infondata in diritto;
in subordine la riduzione della somma richiesta in termini di giustizia, tenendo conto del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno;
l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata. Con vittoria di spese del giudizio, incluse quelle relative alla fase di istruzione preventiva.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
pagina 2 di 6 La domanda attorea non risulta provata e va, per l'effetto, respinta.
Oggetto della controversia è l'accertamento della responsabilità del convenuto rispetto ai danni provocati all'autocarro Peugeot Expert tg. ED 990 MT di proprietà della società attrice, che era stato oggetto di lavori di riparazione ad opera del convenuto, specificamente consistiti in una manutenzione ordinaria (cambio olio, antigelo e filtro olio), nonché nella sostituzione di componenti della distribuzione (sensore dell'albero motore e pompa acqua) e nella revisione di alcuni componenti del sistema di alimentazione del carburante, quali gli iniettori, e che è andato distrutto a seguito di un incendio occorso in data 22.3.2013.
Sostiene la società attrice che gli interventi sul mezzo non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte e che il successivo incendio sarebbe stato causato proprio dall'intervento deficitario operato.
La corretta esecuzione di lavori posti in essere dal , l'esistenza del nesso di causalità tra gli CP_1 stessi e l'incendio occorso all'autocarro nonché la valutazione del danno lamentato sono stati oggetto di un accertamento tecnico preventivo richiesto dalla società attrice e la relativa perizia è stata prodotta agli atti.
Il c.t.u. nominato, dopo aver ricostruito, in base ai documenti allegati (in particolar modo le risultanze della fattura e la scheda di accettazione dei veicolo in officina) le riparazioni eseguite da CP_1
sull'autocarro, ha precisato, a pag. 22 della perizia, che “Le condizioni nelle quali si è
[...]
presentato il veicolo al momento delle operazioni peritali, con riferimento alla distruzione e fusione di un numero notevole di elementi, non consentono di individuare l'esatto componente dal quale è partito l'innesco dell'incendio e neanche a rilevare quantità e qualità delle lavorazioni eseguite e questo porta a non escludere altre ipotesi che possano aver generato il processo di combustione, ovvero: corto circuito cavi collegamento batteria;
interazione in fase di risonanza tra pompa di iniezione ed uno o più iniettori”.
Queste due ipotesi, tuttavia, esulano dall'ambito degli interventi di riparazione eseguiti dal convenuto.
Lo stato del mezzo non permette in alcun modo di stabilire – secondo la valutazione del c.t.u. – se gli interventi eseguiti dal siano stati o meno eseguiti a regola d'arte essendo state completamente CP_1 deteriorate, a seguito dell'incendio, le parti meccaniche ed elettriche dell'apparato motoristico.
L'impossibilità di determinare con certezza le cause dell'incendio, e dunque l'esistenza del nesso di causalità, è ribadita dal perito a pag. 26 ed a pag. 38 dello stesso elaborato.
Appare in ogni caso opportuno rileggere la perizia redatta dal CTU alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio, che paiono incidere significativamente sulla ricostruzione dei fatti di causa.
pagina 3 di 6 In primo luogo, risulta accertato che, nella mattina del 22 marzo, alle ore 9,15 circa, il dipendente della società attrice si recò nuovamente nell'autofficina di per segnalare l'odore Testimone_1 CP_1 di carburante presente nell'abitacolo dell'autocarro, ma dopo soli 15 minuti - circostanza questa dichiarata da tutti i testimoni escussi - egli portò via il veicolo.
Non è possibile stabilire se l'autocarro sia stato portato via su iniziativa del o contro il suo CP_1
parere, poiché le dichiarazioni raccolte dai testimoni escussi sono assolutamente in contrasto tra loro, ma in ogni caso è senz'altro da escludere che in quei pochi minuti siano state eseguite riparazioni di sorta sul mezzo (come peraltro rimarcato dallo stesso c.t.u.).
Pertanto, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'unico adempimento eseguito dal CP_1 consiste nelle riparazioni effettuate sull'autocarro Peugeot Expert dal 13 al 21 marzo 2013, che, come più volte dichiarato nella perizia, non è stato possibile dimostrare siano state eseguite non a regola d'arte.
Inoltre, emerge dall'esame dell'elaborato peritale che, nel caso in cui l'incendio fosse stato innescato dalle riparazioni eseguite da , ed in particolare dagli iniettori, “durante il percorso intrapreso per CP_1
la consegna e vendita delle merci dal personale di da Conversano fino al luogo Parte_1 dell'evento incidentale localizzato sulla S.P. Noicattaro-Torre a Mare, è altamente improbabile che non vi siano stati dei segnali di malfunzionamento del motopropulsore che ne consigliassero l'arresto a scopo prudenziale”. Ebbene, in merito a questo aspetto, il testimone di parte Testimone_1
attrice, ha dichiarato che nessuna spia risultava accesa per segnalare un malfunzionamento del motore, facendo riferimento in particolare alla spia MIL.
Tale dichiarazione risulta utile ad escludere un'avaria che riguardante le parti meccaniche interessate dagli interventi di manutenzione eseguiti dal convenuto, poiché, come specificato nell'elaborato peritale “qualora vi fossero anomalie e/o malfunzionamento degli iniettori stessi, sarebbero rilevate dalla centralina di gestione che riconoscendo il malfunzionamento determinerebbe l'accensione della spia MIL” (così a pag. 27). In ogni caso, il c.t.u. ha specificato che, se si fosse trattato di un'avaria degli iniettori, l'autista dell'autocarro avrebbe avvertito un calo di potenza del motore, l'assenza di accelerazione ed eventualmente si sarebbe verificato lo spegnimento del motore. Ma tanto è stato escluso dal teste Tes_1
Né la documentazione allegata, inclusa la C.T.U. espletata nel corso del preliminare procedimento per
A.T.P., né le prove testimoniali acquisite, hanno raggiunto lo scopo di chiarire definitivamente se i lavori meccanici eseguiti da sull'autocarro Peugeot Expert siano stati eseguiti a regola Controparte_1
d'arte e se l'incendio verificatosi sia stato causato proprio da quei lavori.
pagina 4 di 6 Alla luce di tali considerazioni, si può concludere che la società attrice non ha assolto all'onere probatorio impostole dall'art. 2697 c.c., dimostrando in maniera inconfutabile l'inadempimento del convenuto ed il collegamento eziologico tra l'intervento meccanico ed il danno subito. In caso di obbligazione di mezzi come quella che ci occupa, infatti, il danneggiato che voglia agire a titolo di responsabilità contrattuale ha l'onere di allegare e provare, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. la negligenza del prestatore d'opera, oltre al nesso causale tra colpa e danno (si vedano, tra tante, Cass.
Civ. Sez. III, nn. 10050/2022 e 7387/2001; Tribunale Roma, Sez. XIII, n. 470/2016).
Inoltre la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta. Nella controversia concernente l'inadempimento contrattuale del professionista, pertanto, questi, per andare esente da un giudizio di condanna, ha l'onere di provare che l'insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile anche quando la prestazione richiestagli richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, posto che problemi speciali esigono dal professionista una competenza speciale (Cass.
16254/2012).
In difetto di prova circa la dipendenza dell'evento dannoso occorso rispetto agli interventi eseguiti non può sostenersi la sussistenza della responsabilità invocata.
In definitiva, la responsabilità per il danno lamentato dalla società non può ritenersi Parte_1
provata, con la conseguenza che la relativa domanda va, pertanto, rigettata.
Per ciò che concerne, invece, la domanda riconvenzionale di , non risulta contestato il Controparte_1
credito vantato dal convenuto, portato dalla fattura n. 33 del 21.03.2013 a fronte dei lavori eseguiti.
Non essendo riuscita l'attrice a dimostrare che quei lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte, risulta priva di fondamento qualsiasi eccezione di inadempimento alla domanda di pagamento avanzata.
La domanda riconvenzionale deve essere, pertanto, accolta, con condanna della società attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di € 1.661,67, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ivi comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva, e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e sulla domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_1
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €1.661,67, Controparte_1
per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.414,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
RI, 12.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di RI, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19079/2014 promossa da:
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Teresa Satalino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano, Via G. Savonarola, 1
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA: ), titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Francesca Dipierro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Conversano,
Via G. Garibaldi, 18
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da inadempimento contrattuale
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 23.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10.12.2014 la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, conveniva dinanzi al Tribunale di RI , titolare della Controparte_1
omonima ditta individuale, esponendo che in data 13.3.2013 aveva affidato al convenuto i lavori di riparazione del proprio autocarro Peugeot Expert tg. ED 990 MT, rimasto ricoverato presso la sua autofficina sino al 21.3.2013; che la mattina seguente al ritiro, il 22.3.2013, alle ore 9,00, un suo dipendente, aveva constatato che l'autocarro presentava ancora dei difetti, avendo Testimone_1
pagina 1 di 6 notato, dopo aver percorso un brevissimo tragitto, che fuoriusciva dal motore uno strano odore di nafta;
che pertanto aveva riportato il mezzo in autofficina, ove era stato eseguito, a cura del , un CP_1
successivo intervento sul tubo di recupero della nafta, a suo dire risolutivo del problema;
che, ritirato il mezzo ed utilizzato per il giro di consegne, lo stesso dipendente aveva notato una fuoriuscita di fumo dal motore e, pertanto, aveva arrestato il veicolo ed aperto il cofano anteriore, notando che si stava propagando un incendio all'interno del motore;
che, in conseguenza dell'incendio, sia l'autocarro sia la merce ivi contenuta erano risultati irrimediabilmente danneggiati e resi irrecuperabili.
Assumeva che la responsabilità dell'incendio verificatosi fosse addebitabile alla condotta tenuta dal convenuto nella riparazione del mezzo, come emergeva anche dall'accertamento tecnico svolto dinanzi al Tribunale di RI – Articolazione di – che aveva quantificato il danno patito nella misura CP_2 di € 22.564,80 .
Chiedeva, pertanto, di accertare la responsabilità del convenuto per la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori a lui commissionati e per il successivo incendio verificatosi, con condanna del CP_1 la pagamento, in suo favore, della somma di € 22.564,80, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, oltre all'importo di € 3.335,20 (o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia) a titolo di rimborso della franchigia corrisposta in favore della società . Il CP_3
tutto con vittoria delle spese processuali, incluse quelle relative alla fase di istruzione preventiva.
Con comparsa di risposta depositata il 24.2.2015 si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1 contestata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'intervento di riparazione correttamente eseguito ed il verificarsi dell'incendio, come peraltro era risultato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo, rimarcava l'eccessiva onerosità dell'ammontare del danno richiesto, non meglio dimostrato;
in via subordinata sosteneva il concorso di colpa del presunto danneggiato che non aveva consentito una adeguata verifica delle condizioni del mezzo il 22.3.2013.
Spiegava domanda riconvenzionale diretta ad accertare il credito vantato nei confronti della società attrice ed ammontante ad € 1.661,67, Iva compresa, a titolo di compensi per le riparazioni eseguite sul mezzo in questione, come da fattura n. 33 del 21.3.2013.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché non provata in fatto ed infondata in diritto;
in subordine la riduzione della somma richiesta in termini di giustizia, tenendo conto del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno;
l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata. Con vittoria di spese del giudizio, incluse quelle relative alla fase di istruzione preventiva.
Espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
pagina 2 di 6 La domanda attorea non risulta provata e va, per l'effetto, respinta.
Oggetto della controversia è l'accertamento della responsabilità del convenuto rispetto ai danni provocati all'autocarro Peugeot Expert tg. ED 990 MT di proprietà della società attrice, che era stato oggetto di lavori di riparazione ad opera del convenuto, specificamente consistiti in una manutenzione ordinaria (cambio olio, antigelo e filtro olio), nonché nella sostituzione di componenti della distribuzione (sensore dell'albero motore e pompa acqua) e nella revisione di alcuni componenti del sistema di alimentazione del carburante, quali gli iniettori, e che è andato distrutto a seguito di un incendio occorso in data 22.3.2013.
Sostiene la società attrice che gli interventi sul mezzo non sarebbero stati eseguiti a regola d'arte e che il successivo incendio sarebbe stato causato proprio dall'intervento deficitario operato.
La corretta esecuzione di lavori posti in essere dal , l'esistenza del nesso di causalità tra gli CP_1 stessi e l'incendio occorso all'autocarro nonché la valutazione del danno lamentato sono stati oggetto di un accertamento tecnico preventivo richiesto dalla società attrice e la relativa perizia è stata prodotta agli atti.
Il c.t.u. nominato, dopo aver ricostruito, in base ai documenti allegati (in particolar modo le risultanze della fattura e la scheda di accettazione dei veicolo in officina) le riparazioni eseguite da CP_1
sull'autocarro, ha precisato, a pag. 22 della perizia, che “Le condizioni nelle quali si è
[...]
presentato il veicolo al momento delle operazioni peritali, con riferimento alla distruzione e fusione di un numero notevole di elementi, non consentono di individuare l'esatto componente dal quale è partito l'innesco dell'incendio e neanche a rilevare quantità e qualità delle lavorazioni eseguite e questo porta a non escludere altre ipotesi che possano aver generato il processo di combustione, ovvero: corto circuito cavi collegamento batteria;
interazione in fase di risonanza tra pompa di iniezione ed uno o più iniettori”.
Queste due ipotesi, tuttavia, esulano dall'ambito degli interventi di riparazione eseguiti dal convenuto.
Lo stato del mezzo non permette in alcun modo di stabilire – secondo la valutazione del c.t.u. – se gli interventi eseguiti dal siano stati o meno eseguiti a regola d'arte essendo state completamente CP_1 deteriorate, a seguito dell'incendio, le parti meccaniche ed elettriche dell'apparato motoristico.
L'impossibilità di determinare con certezza le cause dell'incendio, e dunque l'esistenza del nesso di causalità, è ribadita dal perito a pag. 26 ed a pag. 38 dello stesso elaborato.
Appare in ogni caso opportuno rileggere la perizia redatta dal CTU alla luce delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel presente giudizio, che paiono incidere significativamente sulla ricostruzione dei fatti di causa.
pagina 3 di 6 In primo luogo, risulta accertato che, nella mattina del 22 marzo, alle ore 9,15 circa, il dipendente della società attrice si recò nuovamente nell'autofficina di per segnalare l'odore Testimone_1 CP_1 di carburante presente nell'abitacolo dell'autocarro, ma dopo soli 15 minuti - circostanza questa dichiarata da tutti i testimoni escussi - egli portò via il veicolo.
Non è possibile stabilire se l'autocarro sia stato portato via su iniziativa del o contro il suo CP_1
parere, poiché le dichiarazioni raccolte dai testimoni escussi sono assolutamente in contrasto tra loro, ma in ogni caso è senz'altro da escludere che in quei pochi minuti siano state eseguite riparazioni di sorta sul mezzo (come peraltro rimarcato dallo stesso c.t.u.).
Pertanto, per quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'unico adempimento eseguito dal CP_1 consiste nelle riparazioni effettuate sull'autocarro Peugeot Expert dal 13 al 21 marzo 2013, che, come più volte dichiarato nella perizia, non è stato possibile dimostrare siano state eseguite non a regola d'arte.
Inoltre, emerge dall'esame dell'elaborato peritale che, nel caso in cui l'incendio fosse stato innescato dalle riparazioni eseguite da , ed in particolare dagli iniettori, “durante il percorso intrapreso per CP_1
la consegna e vendita delle merci dal personale di da Conversano fino al luogo Parte_1 dell'evento incidentale localizzato sulla S.P. Noicattaro-Torre a Mare, è altamente improbabile che non vi siano stati dei segnali di malfunzionamento del motopropulsore che ne consigliassero l'arresto a scopo prudenziale”. Ebbene, in merito a questo aspetto, il testimone di parte Testimone_1
attrice, ha dichiarato che nessuna spia risultava accesa per segnalare un malfunzionamento del motore, facendo riferimento in particolare alla spia MIL.
Tale dichiarazione risulta utile ad escludere un'avaria che riguardante le parti meccaniche interessate dagli interventi di manutenzione eseguiti dal convenuto, poiché, come specificato nell'elaborato peritale “qualora vi fossero anomalie e/o malfunzionamento degli iniettori stessi, sarebbero rilevate dalla centralina di gestione che riconoscendo il malfunzionamento determinerebbe l'accensione della spia MIL” (così a pag. 27). In ogni caso, il c.t.u. ha specificato che, se si fosse trattato di un'avaria degli iniettori, l'autista dell'autocarro avrebbe avvertito un calo di potenza del motore, l'assenza di accelerazione ed eventualmente si sarebbe verificato lo spegnimento del motore. Ma tanto è stato escluso dal teste Tes_1
Né la documentazione allegata, inclusa la C.T.U. espletata nel corso del preliminare procedimento per
A.T.P., né le prove testimoniali acquisite, hanno raggiunto lo scopo di chiarire definitivamente se i lavori meccanici eseguiti da sull'autocarro Peugeot Expert siano stati eseguiti a regola Controparte_1
d'arte e se l'incendio verificatosi sia stato causato proprio da quei lavori.
pagina 4 di 6 Alla luce di tali considerazioni, si può concludere che la società attrice non ha assolto all'onere probatorio impostole dall'art. 2697 c.c., dimostrando in maniera inconfutabile l'inadempimento del convenuto ed il collegamento eziologico tra l'intervento meccanico ed il danno subito. In caso di obbligazione di mezzi come quella che ci occupa, infatti, il danneggiato che voglia agire a titolo di responsabilità contrattuale ha l'onere di allegare e provare, ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c. la negligenza del prestatore d'opera, oltre al nesso causale tra colpa e danno (si vedano, tra tante, Cass.
Civ. Sez. III, nn. 10050/2022 e 7387/2001; Tribunale Roma, Sez. XIII, n. 470/2016).
Inoltre la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio delle loro attività, è una diligenza speciale e rafforzata, di contenuto tanto maggiore quanto più sia specialistica e professionale la prestazione a loro richiesta. Nella controversia concernente l'inadempimento contrattuale del professionista, pertanto, questi, per andare esente da un giudizio di condanna, ha l'onere di provare che l'insuccesso è dipeso da causa a lui non imputabile anche quando la prestazione richiestagli richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, posto che problemi speciali esigono dal professionista una competenza speciale (Cass.
16254/2012).
In difetto di prova circa la dipendenza dell'evento dannoso occorso rispetto agli interventi eseguiti non può sostenersi la sussistenza della responsabilità invocata.
In definitiva, la responsabilità per il danno lamentato dalla società non può ritenersi Parte_1
provata, con la conseguenza che la relativa domanda va, pertanto, rigettata.
Per ciò che concerne, invece, la domanda riconvenzionale di , non risulta contestato il Controparte_1
credito vantato dal convenuto, portato dalla fattura n. 33 del 21.03.2013 a fronte dei lavori eseguiti.
Non essendo riuscita l'attrice a dimostrare che quei lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte, risulta priva di fondamento qualsiasi eccezione di inadempimento alla domanda di pagamento avanzata.
La domanda riconvenzionale deve essere, pertanto, accolta, con condanna della società attrice al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di € 1.661,67, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ivi comprese quelle del procedimento di istruzione preventiva, e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/22 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e sulla domanda riconvenzionale proposta da , Controparte_1
disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 5 di 6 1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a la somma di €1.661,67, Controparte_1
per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 7.414,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge.
RI, 12.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 6 di 6