Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 4276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4276 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04276/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01768/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1768 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Amedeo Rizza e Maria Luisa Frescura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via Fratelli Bronzetti, n.3;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
del decreto prot. -OMISSIS-del 05/02/2024 di rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e revoca del predetto titolo, con contestuale diniego di un permesso di soggiorno per altra causale, e di qualsivoglia altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Milano;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa NA AC, nessuno presente per parte ricorrente e udito l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso la signora -OMISSIS- – madre di tre figli minori, di cui due nati in Italia nel 2015 e 2018, tutti con la stessa conviventi – impugna il decreto del Questore della Provincia di Milano con cui è stata rigettata l’istanza dalla stessa presentata per l’aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale revoca del medesimo, ed è stato altresì negato il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, in considerazione della gravità dei precedenti penali a carico della ricorrente e della prognosi sfavore di pericolosità sociale. In particolare, il provvedimento impugnato si basa sulla condanna riportata dalla signora -OMISSIS-, a seguito di patteggiamento, alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4 del D.P.R. n. 309/1990, essendo stata trovata in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente a sua volta suddivisa in plurime dosi.
2. A sostegno del gravame la ricorrente articola un unico motivo rubricato “ Omessa valutazione memoria difensiva ex art. 10 bis l. 241/90. Violazione di legge. Carenza di motivazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà della motivazione ”, con il quale lamenta che l’amministrazione, oltre ad aver ignorato le argomentazioni difensive esposte nel contraddittorio endoprocedimentale, non avrebbe altresì considerato la presenza di importanti legami familiari sul territorio nazionale – essendo la stessa madre di tre figli minori con la stessa conviventi e pienamente radicati nel contesto sociale di riferimento –, nonché la presenza di una dimora regolare, di un reddito adeguato al sostentamento della famiglia, l’unicità dell’episodio criminoso menzionato e l’assenza in concreto di pericolosità sociale.
3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
4. All’esito della camera di consiglio del 18.06.2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS-il provvedimento impugnato è stato sospeso, in quanto “ la regola dell’automatismo preclusivo in presenza di reati ostativi, qual è quello per cui la ricorrente è stata condannata nel 2022, cede il passo a una valutazione discrezionale nel caso di vincoli familiari sul territorio nazionale, la cui rilevanza deve essere attentamente ponderata dall’amministrazione nell’ottica del bilanciamento degli interessi alla tutela della pubblica sicurezza e alla vita familiare del cittadino straniero (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 31.01.2024, n. 997) ”. Pertanto, è stato ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse “ adeguatamente considerato la posizione dei minori e la rilevanza di detti vincoli familiari, mancando una specifica valutazione sul punto ” e tenuto altresì conto che “ nel caso di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 impone all’amministrazione di tenere conto, nella valutazione della pericolosità sociale, non solo dell’intervenuta condanna, ma anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, di cui tuttavia non vi è adeguato riscontro nel provvedimento impugnato (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 28.11.2023, n. 10223) ”.
5. In data 29.10.2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in atti il provvedimento della Questura di Milano prot. -OMISSIS- del 27.10.2025 con il quale, all’esito del riesame della posizione della ricorrente sulla scorta degli elementi emersi nell’ambito del presente giudizio, è stato revocato in autotutela il provvedimento impugnato con l’odierno ricorso.
6. Con nota depositata in atti in data 5.12.2025, i difensori della ricorrente hanno dato atto della succitata revoca e dell’emissione di un permesso di soggiorno di lungo periodo-UE per la ricorrente e figli minori, rinunciando conseguentemente “ al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ”.
7. Alla pubblica udienza del 10.12.2025 fissata per la trattazione di merito del ricorso la causa è passata in decisione.
8. Rileva innanzitutto il Collegio che la nota di parte ricorrente del 5.12.2025, pur menzionando la volontà di rinunciare al ricorso, non risulta rispondente alla disciplina contenuta all’art. 84 c.p.a. e dunque non può essere considerata produttiva dell’effetto estintivo del giudizio di regola collegato all’istituto della rinuncia. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84 comma 4, c.p.a., “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ”, al fine di desumere l’improcedibilità del ricorso.
9. Alla luce di quanto precede deve dunque essere valorizzata, nel contesto del succitato atto, la contestuale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, non traendo la ricorrente, del resto, alcuna utilità dalla coltivazione dell’odierna controversia e dalla decisione della causa nel merito.
10. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
11. Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, ritiene il Collegio che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle stesse, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata e della rivalutazione della posizione della ricorrente spontaneamente effettuata dall’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL NU, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NA AC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AC | EL NU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.