TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3741/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Eugeno Scotto di Tella e Margherita Misuraca;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 05/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 12 marzo 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7225/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto, lo stesso non ha considerato la
1 gravità delle sue patologie “indicando una percentuale di invalidità complessiva del 68% attribuendo a molte affezioni una percentuale di invalidità estremamente riduttiva” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 gennaio 2025 l' ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui Parte_1
sia da considerare soggetto invalido civile con percentuale del 68% - meritano di
[...]
essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto va evidenziato che le percentuali d'invalidità riconosciute dal c.t.u. per il lombocele (55%) e per l'ectasia fusiforme dell'aorta addominale sottorenale (30%) non risultano contestate e, anzi, sono espressamente condivise dal c.t.p. (cfr. ricorso in opposizione).
La controversia riguarda la patologia rachidea (che secondo il c.t.p. meriterebbe l'attribuzione del 45% d'invalidità in base al codice 7001) e l'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con scarso compenso pressorio (che secondo il c.t.p. meriterebbe un ulteriore 45% in base al codice 6442).
Per quanto concerne la patologia rachidea, il c.t.u., rispondendo alle osservazioni attoree, ha spiegato di non averla valutata perché “non supportata da documentazione specialistica” e perché sostanzialmente priva di riscontro obiettivo in sede di esame obiettivo (cfr. relazione di c.t.u.).
Ebbene, la valutazione del c.t.u. merita di essere condivisa perché lo stesso in sede di visita, con riguardo all'apparato osteoarticolare, ha accertato quanto segue: “non evidenti
2 deviazioni del rachide sul piano frontale e sagittale. Non spinalgia alla digitopressione diretta in corrispondenza delle apofisi cervicali e lombari;
normale lo stato dei muscoli paravertebrali. Libere le escursioni articolari dei principali distretti esaminati”. Tale accertamento, insieme all'assenza di significativa documentazione medica a sostegno della patologia rachidea lamentata, esclude certamente l'applicazione anche soltanto per analogia del codice 7001 previsto per l'anchilosi del rachide totale. D'altra parte, il fatto che nel verbale della commissione medica della prima valutazione compiuta dall' fosse indicata, tra le patologie, anche CP_1
una “poliartrosi a lieve incidenza funzionale” non depone di per sé a favore dell'opposizione, visto che già a quell'epoca la patologia veniva definitiva di scarsa incidenza funzionale (e, come tale, ragionevolmente valutata con una percentuale inferiore al 10%).
Per quanto concerne l'ipertensione arteriosa, invece, non può non notarsi come con l'opposizione si pretenda l'attribuzione di una percentuale particolarmente significativa
(45%) dopo che tale patologia non veniva neppure menzionata tanto con il ricorso introduttivo ex art. 445 bis c.p.c. (a fronte di un elenco certamente non sintetico: cfr. pagina
2 del ricorso), quanto con le osservazioni alla c.t.u. (cfr. deduzioni allegate alla relazione di consulenza). Se ciò non bastasse, va considerato come né lo scompenso pressorio, né la gravità delle conseguenze funzionali dell'ipertensioni appaiono supportate da adeguata documentazione medica.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere del tutto superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistenti dei gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile Parte_1
di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 68%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
3 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 68%; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3741/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Eugeno Scotto di Tella e Margherita Misuraca;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 05/03/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 12 marzo 2024 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 7225/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente, riportandosi alle considerazioni rese dal proprio consulente di parte, ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto, lo stesso non ha considerato la
1 gravità delle sue patologie “indicando una percentuale di invalidità complessiva del 68% attribuendo a molte affezioni una percentuale di invalidità estremamente riduttiva” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 gennaio 2025 l' ha chiesto il CP_1
rigetto dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”.).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui Parte_1
sia da considerare soggetto invalido civile con percentuale del 68% - meritano di
[...]
essere preferite rispetto a quelle del c.t.p. per le ragioni che si vanno ad esporre.
Innanzitutto va evidenziato che le percentuali d'invalidità riconosciute dal c.t.u. per il lombocele (55%) e per l'ectasia fusiforme dell'aorta addominale sottorenale (30%) non risultano contestate e, anzi, sono espressamente condivise dal c.t.p. (cfr. ricorso in opposizione).
La controversia riguarda la patologia rachidea (che secondo il c.t.p. meriterebbe l'attribuzione del 45% d'invalidità in base al codice 7001) e l'ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con scarso compenso pressorio (che secondo il c.t.p. meriterebbe un ulteriore 45% in base al codice 6442).
Per quanto concerne la patologia rachidea, il c.t.u., rispondendo alle osservazioni attoree, ha spiegato di non averla valutata perché “non supportata da documentazione specialistica” e perché sostanzialmente priva di riscontro obiettivo in sede di esame obiettivo (cfr. relazione di c.t.u.).
Ebbene, la valutazione del c.t.u. merita di essere condivisa perché lo stesso in sede di visita, con riguardo all'apparato osteoarticolare, ha accertato quanto segue: “non evidenti
2 deviazioni del rachide sul piano frontale e sagittale. Non spinalgia alla digitopressione diretta in corrispondenza delle apofisi cervicali e lombari;
normale lo stato dei muscoli paravertebrali. Libere le escursioni articolari dei principali distretti esaminati”. Tale accertamento, insieme all'assenza di significativa documentazione medica a sostegno della patologia rachidea lamentata, esclude certamente l'applicazione anche soltanto per analogia del codice 7001 previsto per l'anchilosi del rachide totale. D'altra parte, il fatto che nel verbale della commissione medica della prima valutazione compiuta dall' fosse indicata, tra le patologie, anche CP_1
una “poliartrosi a lieve incidenza funzionale” non depone di per sé a favore dell'opposizione, visto che già a quell'epoca la patologia veniva definitiva di scarsa incidenza funzionale (e, come tale, ragionevolmente valutata con una percentuale inferiore al 10%).
Per quanto concerne l'ipertensione arteriosa, invece, non può non notarsi come con l'opposizione si pretenda l'attribuzione di una percentuale particolarmente significativa
(45%) dopo che tale patologia non veniva neppure menzionata tanto con il ricorso introduttivo ex art. 445 bis c.p.c. (a fronte di un elenco certamente non sintetico: cfr. pagina
2 del ricorso), quanto con le osservazioni alla c.t.u. (cfr. deduzioni allegate alla relazione di consulenza). Se ciò non bastasse, va considerato come né lo scompenso pressorio, né la gravità delle conseguenze funzionali dell'ipertensioni appaiono supportate da adeguata documentazione medica.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere del tutto superflua la rinnovazione delle operazioni di consulenza con il medesimo esperto e non sussistenti dei gravi motivi per sostituire il c.t.u. nominato nella prima fase (art. 196 c.p.c.).
In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile Parte_1
di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 68%.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
3 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non presenta i Parte_1
requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza in quanto soggetto invalido civile con percentuale del 68%; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di;
CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 05/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
4