Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.3298 R.G.A.C. dell'anno 2023 promosso
DA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Denise Serena C.F._1
Albano, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Tagliavia n.16 ha eletto domicilio
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(nata a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc.: ) e (nato a CodiceFiscale_2 Controparte_2
Reggio Calabria il 23.06.2000, cod. fic.: ) CodiceFiscale_3
-resistenti contumaci-
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ha chiesto che a parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n.398/2016 pubblicata l'08.03.2016 e successivamente modificata con decreto collegiale n.502/2020 depositato il 03.03.2020, venga disposta la revoca dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore del figlio maggiorenne attesa la Controparte_2
sua raggiunta indipendenza economica e conseguentemente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex moglie;
-preso atto che e , Controparte_1 Controparte_2
benchè regolarmente citati, sono rimasti contumaci;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 07.01.2025;
OSSERVA
Deve rammentarsi, in generale e in linea con l'indirizzo seguito anche da questo Tribunale, che il figlio maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo -sia esso di studio ovvero professionale- trovi un'occupazione che quand'anche retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti.
Ed infatti, lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti, di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi autosufficiente.
Orbene, nella vicenda scrutinata, dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che anche l'altro figlio della coppia, CP_2
pagina 2 di 5 svolge attività lavorativa remunerata, risultando che egli si sia CP_2
trasferito da qualche anno a Modena dove è titolare di un'impresa individuale, come attestato dalla sua iscrizione presso la Camera di
Commercio di quella città e come dallo steso dichiarato in sede di testimonianza resa nell'ambito del processo penale celebrato a carico del padre.
Sotto diverso profilo, deve osservarsi che in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti (Cass. n.24254/2018).
Lo scopo dell'assegnazione non è quindi quello di tutelare in sede di separazione (o divorzio) la posizione del coniuge debole, poiché
l'assegnazione della casa coniugale non è una componente patrimoniale facente parte delle obbligazioni coniugali, quanto piuttosto quello di tutelare l'interesse dei figli a vivere e crescere nell'ambiente in cui sono stati abituati a vivere;
la separazione è infatti ritenuta un trauma per la prole, e il giudice ha il compito di mitigarne gli effetti con un sapiente utilizzo dello strumento in questione.
In buona sostanza, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in pagina 3 di 5 cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente art.155 quater c.c. che dell'attuale art.337 sexies c.c.
Ebbene, sulla scorta dei condivisi principi giurisprudenziali appena enunciati, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto e che nessun assegno di mantenimento in favore dell'altro figlio maggiorenne può essere posto a carico del padre per le ragioni sopra Controparte_2
esplicitate, così come nessuna statuizione può essere legittimamente adottata in punto assegnazione casa coniugale, per l'assorbente e decisiva circostanza che entrambi i figli sono economicamente autosufficienti e residenti fuori città, sicchè l'assegnazione e l'utilizzazione di tale cespite devono essere regolamentate secondo le regole proprietarie.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla sostanziale non opposizione dei resistenti rimasti contumaci, si reputa di giustizia compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il
19.12.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e ogni altra istanza, deduzione ed
[...] Controparte_2
eccezione disattese, così provvede:
pagina 4 di 5 -accoglie il ricorso e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n.398/2016 pubblicata l'08.03.2016, successivamente modificate con decreto collegiale n.502/2020 depositato il 03.03.2020, revoca l'assegno di mantenimento per il figlio CP_2
posto a carico del ricorrente nonché l'assegnazione della casa
[...]
coniugale in favore di;
Controparte_1
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 24.06.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
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