Sentenza 13 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2025, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via De Grazie, 17 e domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Sostene, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 260 del 18 aprile 2024, emesso dal Tribunale di Catanzaro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. CO AF;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 18 aprile 2024, n. 260 il tribunale di Catanzaro ha condannato il Comune di San Sostene al pagamento, in favore di Banca Sistema S.p.A., “ della somma di euro 115.206,82, oltre interessi come richiesti in ricorso, nonché spese notarili per l'importo di € 45,00 e delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi euro 2.648,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 2.242,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge ”;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 31 luglio 2024;
- con ricorso notificato in data 11 febbraio 2025, depositato nella medesima data nella Segreteria, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di interessi calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, di pagamento delle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto e nella specie della tassa di registrazione;
- l’amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- in ordine alla domanda sugli interessi, il titolo li dichiara dovuti nella misura chiesta in ricorso: nel caso di specie nel ricorso monitorio sono espressamente richiesto gli “ interessi moratori ex DLgs. n°231/2002 maturandi e maturandi sulle fatture ancora non pagate ovvero pagate in ritardo dalle singole rispettive scadenze al saldo ”, sicché gli interessi saranno dovuti secondo questo saggio;
- quanto al rimborso della tassa di registrazione, non è dovuto allo stato, non essendo presente in atti prova del suo pagamento da parte del ricorrente.
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario Comunale dei Comuni di Davoli, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di San Sostene di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente del decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Davoli, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Davoli al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
CO AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO AF | VO RE |
IL SEGRETARIO