Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Sentenza 19 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/04/2022, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2022
N. 00613/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00149/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 149 del 2021, proposto da
AP EP, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Mazzeo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza di demolizione n. 10 del 29 gennaio 2020, emessa dal Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino in data 29 gennaio 2020 e notificata all’interessata a mani in data 13 novembre 2020;
- di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento:
- l’ordinanza di demolizione n. 10 del 29 gennaio 2020, con cui il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino:
<< Visto il verbale di ispezione redatto dal Corpo di Polizia Municipale, n. 01/19 del 28/03/2019, con il quale viene accertato l’abuso edilizio, riguardante l’esecuzione di lavori edili relativi ad: ampliamento a piano terra di un fabbricato in muratura con copertura piana tipo latero cementizia, con destinazione residenziale, costituito da n.2 vani, un ingresso, un bagno ed un disimpegno, della superficie lorda complessiva di circa mq. 79, per un volume di circa mc.275, su di un terreno riportato in catasto al fol. 46 part.lla 297, di proprietà della Sig.ra AP EP…, classificato quale zona “E1” dallo strumento urbanistico vigente (P.R.G.);
Accertato che l’opera è stata realizzata in assenza di titoli abilitativi, ai sensi del D.P.R. n.380/01 e ss.mm.ii .>>;
- ha ingiunto all’odierna ricorrente la demolizione delle opere abusive descritte in premessa;
- tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, presupposti e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di motivazione - Difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria - Violazione dell’art. 16 N.T.A.;
2) Illegittimità manifesta - Eccesso di potere per erronea presupposizione - Illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa - Difetto di istruttoria - Invalidità derivata - Errata e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001;
3) Violazione di legge - Falsa ed erronea interpretazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (già artt. 4 e 7 della legge n. 47/1985) - Falsa ed erronea applicazione del principio di tipicità degli atti amministrativi - Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa;
4) Inefficacia dell’ordinanza di demolizione - Difetto di istruttoria - Errata e falsa applicazione del d.P.R. n. 380/2001 - Violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 - Ineseguibilità della sanzione demolitoria.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Copertino.
Con ordinanza 12 febbraio 2021, n. 93, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare incidentalmente proposta da parte ricorrente, con la seguente motivazione:
“ Considerato che valutazione delle censure dedotte necessita di adeguato approfondimento in sede di decisione nel merito e che appare comunque opportuno pervenire all’udienza pubblica di trattazione re adhuc integra;
Considerato che la ricorrente assume peraltro la pendenza del procedimento sull’istanza di accertamento di conformità dalla stessa proposta ”.
All’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
3. - Non si ravvisa il lamentato difetto di adeguata motivazione dell’ordinanza di demolizione impugnata.
Ed invero, ricorda il Collegio che è principio giurisprudenziale consolidato e condivisibile che, << ai fini della legittimità dell’ordinanza di demolizione, “è necessaria e sufficiente l’analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 15 dicembre 2011, n. 2172; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 18 settembre 2013, n. 4338)” (T.A.R. Puglia, Lecce, III, 20 gennaio 2014, n. 181), essendo “in re ipsa” l’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione: non occorre, difatti, una motivazione diversa dall’esistenza dell’abuso edilizio rilevato, in quanto l’ordinanza di demolizione deve intendersi sufficientemente motivata “con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera (cfr. Consiglio Stato, sez IV, 31 agosto 2010, n. 3955)” (Consiglio di Stato, V, 11 luglio 2014, n. 3568)>> (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 11 novembre 2016, n. 1708) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 8 novembre 2019, n. 1719).
3.1 - Quanto alla generica indicazione della vetustà delle contestate opere edilizie abusive, è sufficiente - e dirimente - osservare che è pacifico l’indirizzo giurisprudenziale per cui, <<“in tema di abusi edilizi, l’onere della prova in ordine all’epoca di realizzazione di un abuso edilizio grava sull’interessato che intende dimostrare la legittimità del proprio operato, e non sul Comune, il quale, in presenza di un’opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla secondo la previsione normativa” e tale onere “può ritenersi a sufficienza soddisfatto solo quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto” (Cgars., sez. giur., 25 luglio 2018, n. 446)>> (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 14 gennaio 2020, n. 343): e tanto poiché il privato a ciò interessato è l’ “unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (C.d.S., sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703, e sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1440)” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 5 marzo 2018, n. 1391)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 27 luglio 2021, n. 1214).
Orbene, la ricorrente non offre neppure un principio di prova della vetustà della realizzazione dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione, tale da non richiedere la necessità del titolo edilizio.
3.2 - Vanno disattese anche le doglianze relative alla dedotta carenza di motivazione, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso edilizio e l’ordinanza di demolizione, in uno alla violazione dell’affidamento del privato e all’omessa valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, dovendo sul punto ribadirsi il principio di diritto enunciato dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017, secondo cui: “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 1° luglio 2021, n. 1020).
4. - Anche la censura inerente all’omessa valutazione del pregiudizio della parte conforme è infondata.
Osserva in proposito il Collegio che trattasi di rilievi generici e che la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria ex art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (invero non esplicitamente dedotta), e, quindi, il pregiudizio derivante alla parte eventualmente eseguita in conformità, deve essere valutata nella fase esecutiva del procedimento di repressione dell’abuso: al riguardo, la giurisprudenza costante e condivisibile ritiene che <<l’applicazione della sanzione pecuniaria abbia comunque carattere residuale (Cons. Stato, sez. VI, n. 1793 del 2012; n. 4577 del 2013), e possa essere irrogata non in base ad una verifica tecnica a carico della parte pubblica, ma a seguito di un’istanza presentata a tal fine dalla parte privata ad essa interessata. In altri termini, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, che essendo finalizzato a ripristinare la legalità violata, costituisce il contenuto che, in via ordinaria, è tenuto ad assumere l’atto repressivo dell’illecito, l’amministrazione è tenuta al solo accertamento che l’opera sia abusiva, posto che ulteriori adempimenti, relativi all’eseguibilità dell’ordine “senza pregiudizio per la parte conforme” richiederebbero sopralluoghi ed accertamenti incompatibili con lo stesso principio di buon andamento dell’azione amministrativa, entro il quale la giurisprudenza costituzionale colloca l’esigenza che essa sia strutturata normativamente in termini tali, da assicurare il soddisfacimento degli interessi pubblici cui è preposta (Corte Cost. n. 188 del 2012). Ne consegue che la parte pubblica non può essere onerata di verifiche tecniche, anche complesse, da effettuarsi d’ufficio in una fase anteriore all’emissione dell’ordine di demolizione. Si deve perciò ritenere che l’ordine di demolizione vada adottato anche in assenza di una verifica di tale profilo, la cui rilevanza va invece segnalata, e comprovata, dalla parte che vi abbia interesse durante la fase esecutiva (Tar Lazio I quater n. 316 del 2014, 5277 del 2013; n. 762 del 2013)... (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda quater, 14 ottobre 2015, n. 11671) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 20 luglio 2021, n. 1156).
5. - Non rileva, poi, la dedotta omessa attività istruttoria sulla sanabilità dell’abuso, considerato - in via dirimente - che la presentazione dell’istanza di sanatoria è onere del privato interessato.
6. - Neppure coglie nel segno la censura inerente all’omessa indicazione dell’area di sedime.
Ricorda, infatti, questa Sezione che, “ secondo il prevalente e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa <<(… T.a.r. Campania Napoli, VII, 13 gennaio 2012, n. 143) “l’indicazione dell’area di sedime, così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle abusive, da acquisire al patrimonio comunale, non deve considerarsi requisito dell’ordinanza di demolizione - e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità - giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto provvedimento con cui l’Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione da parte dell’ingiunto” (T.a.r. Puglia Lecce, III, 15 dicembre 2011, n. 2172; T.a.r. Puglia Lecce, III, 28 luglio 2011, n. 1461)>> (T.A.R. Puglia, Sezione Terza, 27 marzo 2012, n. 558; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 26 settembre 2008, n. 4659; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Seconda, 20 aprile 2009, n. 2035; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Sesta, 4 dicembre 2013, n. 5509 e giurisprudenza ivi citata - “T.A.R. Napoli Campania sez. II, 06 settembre 2013, n. 4199; v., anche, T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 04 luglio 2013, n. 3492; Tar Campania, … sesta sezione, 16 giugno 2011, n. 3194, 11 maggio 2011, n. 2624; Tar Lazio, Roma, sez. I, 07 marzo 2011, n. 2031; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 09 dicembre 2010, n. 2809”) ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 1° luglio 2021, n. 1021).
Trattasi, quindi, << “ di precisazione che l’Amministrazione è tenuta a fare in seguito, ovvero all’atto dell’adozione (eventuale) del successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, cit., 27 giugno 2018, n. 1075)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 19 novembre 2018, n. 1710).
7. - Quanto, infine, alla dedotta presentazione della successiva istanza di accertamento di conformità del 21 dicembre 2020, la stessa non determina il necessario riesame dell’abusività dell’opera, né la radicale e definitiva inefficacia dell’ordinanza di demolizione, ma solo uno stato di temporanea quiescenza dell’ordinanza medesima, nelle more di una decisione, espressa o tacita, da parte dell’Amministrazione (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 2 ottobre 2018, n. 1382; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 10 luglio 2018, n. 1152).
Per completezza espositiva, si rileva che, peraltro, il Comune di Copertino ha adottato il provvedimento espresso di diniego definitivo prot. n. 10979 del 29 marzo 2021, notificato al tecnico incaricato il 29 marzo 2021 e all’interessata il 16 giugno 2021.
8. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
9. - Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune di Copertino intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO