Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2292 del 2025, proposto da
AN PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Venerando Barbagallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltagirone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato EL Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota Prot. 0034933/2025 del 17/07/2025 notificata tramite pec in data 21/07/2025, con cui il Comune di Caltagirone, pronunciandosi sulla Istanza - Diffida notificata in data 18/09/2024, ha respinto la richiesta di restituzione della superficie di terreno ricadente nelle Particelle frazionate 207,237,405,603,604 del Foglio 88 del NCT di Caltagirone;
nonchè per la condanna del Comune intimato:
- alla restituzione delle aree sopra indicate;
- al pagamento della indennità di occupazione illegittima ed accessori per la occupazione di tali aree;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Caltagirone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. TA VA AR IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Delibera di G.M. n. 1959 del 14/10/1988, il Comune di Caltagirone approvava il progetto dei lavori di costruzione della strada di circonvallazione dell’abitato di Caltagirone dallo svincolo S. Luigi alla Via Portosalvo - 2” Stralcio. In Esecuzione della sopra cita delibera di Giunta Municipale, con Ordinanza n. 22 del 17/04/1989 il Sindaco del Comune di Caltagirone disponeva l’Occupazione d’Urgenza della superficie di mq 1.520,00 della Particella 207 del Foglio 88 e mq 570 della particella 237 del medesimo Foglio 88.
Con successivo Verbale di Consistenza e Presa di Possesso del 06/06/1989 il Comune di Caltagirone occupava la superficie di mq 1.450,00 delle Particelle 207 e 405 derivate dalla originaria Particella 207 oltre alla ulteriore superficie di mq 300 ricadenti nella Particella 237 per una superficie complessiva di mq 1.750.
Il periodo legittimo di occupazione d’urgenza iniziata in data 06/06/1989 con Verbale di immissione in possesso di pari data, è cessato a seguito di proroga legale in data 06/06/1996, senza che la procedura di espropriazione sia stata mai ultimata, non essendo stato emesso il relativo Decreto di Espropriazione definitiva, se non limitatamente alla superficie di mq 182 della Particella 586, derivata dalla originaria Particella 237, per la quale con Delibera Commissariale n. 2 del 16/03/2022 è stata disposta l’acquisizione sanante ex art 42 bis del TU Espropriazioni e alla ulteriore superficie di mq 30 della Particella 605, derivata anche essa dalla Particella originaria 237 per la quale è stata disposta la restituzione in favore dell’avente diritto dott. PE AN, eseguita con verbale del 16/02/2022.
Ritenendo che nonostante la scadenza dei termini di occupazione legittima non era stata ancora ultimata la procedura ablativa della superficie di mq 1450 di cui alle originarie Particelle 207 e 405 del Foglio 88, con un primo Atto di Diffida notificato in data 11/06/2024 e successivamente con ulteriore Atto di Diffida notificato in data 17/09/2024, il Sig. PE AN ha invitato il Comune di Caltagirone a definire il procedimento espropriativo mediante l’emissione del provvedimento di acquisizione sanante ex art 42 bis del DPR 327/2001 ovvero restituendo l’area occupata, previa remissione in pristino e pagamento della indennità di occupazione illegittima.
A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione diffidata, il soggetto sopra individuato avviava un giudizio ex art. 117 c.p.a. dinnanzi al TAR Catania, che si concludeva con Sentenza numero 609/2025, pubblicata il 17/02/2025, con la quale si ordinava all'Ente Locale di pronunciarsi in merito alle istanze del privato. Alla ulteriore perdurante inerzia del Comune di Caltagirone faceva seguito la nomina di un commissario ad acta. Tuttavia con Nota prot. 0034933/2025 del 17/07/2025, comunicata il 21/07/2025 il Comune di Caltagirone comunica al ricorrente di voler dare seguito al procedimento di acquisizione sanante solo per le Particelle 584 e 585 del foglio 88 irreversibilmente trasformate in quanto interessate dalla avvenuta realizzazione della sede stradale mentre, per quanto qui interessa, ha respinto la richiesta di restituzione formulata in relazione alle altre particelle in quanto a detta del Comune le stesse sarebbero “…rimaste in materiale possesso e proprietà in capo all’attuale ricorrente sig. PE AN…”.
A seguito di ciò il nominato commissario ad acta, con Nota depositata il 24/07/2025, chiedeva al TAR chiarimenti in ordine alla prosecuzione del proprio mandato: venendogli risposto, con Ordinanza n. 02717/2025 del 18/09/2025 che in ordine alla richiesta di restituzione dell’area occupata “ … il Commissario non debba porre in essere alcuna attività sostitutiva, tenuto conto che con la citata nota numero 34933 del 21 luglio 2025 il comune intimato ha posto fine alla sua inerzia a fronte delle istanze - diffide del privato, ritenendo non meritevole di pregio la richiesta di restituzione delle ulteriori particelle ivi indicate. Il diniego opposto, in questo caso, rappresenta lo snodo finale della volontà di segno negativo espressa dall'amministrazione a fronte delle istanze del privato, cui ha dato risposta, ponendo così fine al precedente indebito contegno censurato dalla sentenza n. 609/2025 mediante l’'adozione di un provvedimento espresso sfavorevole rispetto al quale spetta al privato scegliere se e come tutelare la propria sfera giuridica soggettiva…”.
Il Sig. PE AN optava allora per l’impugnazione della Nota prot. 0034933/2025 del 17/07/2021 del Comune di Caltagirone con un ricorso notificato il 20/10/2025, con il quale egli chiedeva, oltre che l’annullamento di tale atto, l’accertamento:
- dell’obbligo del Comune di Caltagirone di provvedere alla restituzione al ricorrente della superficie di terreno ricadente nelle Particelle frazionate 207, 237, 405, 603, 604 del Foglio 88 del NCT di Caltagirone occupata con Verbale di Immissione in possesso e relativo Stato di Consistenza del 06/06/1989;
- dell’obbligo del Comune di Caltagirone di pagare in favore del ricorrente la Indennità di Occupazione illegittima sulla predetta superficie di terreno occupata, relativi accessori ed interessi, con decorrenza dalla scadenza del periodo di occupazione illegittima e fino alla proposizione della domanda;
nonché e di conseguenza, la condanna del Comune di Caltagirone ad adempiere ai suddetti obblighi.
Si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Caltagirone, il quale, nella propria memoria di costituzione, ha rappresentato che “ dalla lettura della relazione dell’Ufficio Tecnico del Dirigente Area IV del Comune di Caltagirone del 13.11.2024 (vedi allegato N. 09) si evince che “Pertanto la complessiva superficie di cui il Comune prende possesso per la sola ditta PE AN, per la realizzazione dell’opera, non è di mq 1750 bensì di mq 1730, ma la realizzazione dell’opera ricade su una superficie di soli complessivi mq 809,00 (particelle 584 e 585), rimanendo la restante superficie in sua piena disponibilità ed utilizzo, ed il cui è accesso è tutt’oggi a suo uso esclusivo con cancello di ingresso sulla pubblica via. L’occupazione legittima della suddetta area è scaduta il 05.06.1996, a seguito di proroga legale ” ed ancora che “ in ordine alle particelle sotto indicate, non interessate dalla realizzazione della citata strada, si precisa che su di esse, allo scadere del termine di occupazione legittima (06.06.1996), non essendo stato riapposto, da parte del Comune di Caltagirone, ulteriore vincolo espropriativo e non essendo stata eseguita ulteriore attività di occupazione del fondo medesimo, ed inoltre, essendosi il proprietario reinseritosi materialmente nel possesso del bene, questo, proprio perché rientrato nella sua disponibilità, non deve essere restituito ”.
Il ricorrente, a sua volta, all’interno di memoria depositata in segreteria il 23/01/2026 così replicava: “ si contesta siccome falsa e comunque non rispondente a verità la circostanza di fatto, più volte rappresentata dalla difesa del Comune di Caltagirone, relativa alla supposta restituzione delle aree occupate non interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica. Ed in vero, contrariamente a quanto si tenta di accreditare, nessuna delle superfici occupate con Verbale di Immissione in possesso del 06/06/1989, neppure quelle non interessate dalla realizzazione dell’opera pubblica, è mai stata restituita o riconsegnata da parte del Comune, né è mai tornata nel possesso o nella disponibilità dell’attore e neppure è stata mai assoggettata ad uso esclusivo dello stesso attore. Falsa e non rispondente al vero è inoltre la circostanza che l’attore si sia reinserito materialmente nel possesso del bene occupato ”.
In data 26 febbraio 2026 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
In ordine alla presente controversia, a rilevare massimamente è, piuttosto che la esatta applicazione di norme e principi giuridici – e più in particolare degli artt. 46,47, 48 49 e 50 del DPR 327/2001 -, la individuazione in punto di fatto della consistenza delle aree di proprietà dell’attuale ricorrente ancora (ed illegittimamente) occupate (almeno in tesi) dal Comune di Caltagirone; anche per i riflessi che ciò può determinare in termini di vizi di eccesso di potere per errore o falsità del presupposto e/o difetto d’istruttoria.
Dal Verbale di Consistenza e Presa di Possesso del 06/06/1989 si desume con certezza che le aree di proprietà del Sig PE AN ad esser state occupate sono la particella n. 207 – oggi (ovvero: al 06/06/1989) nn. 207 e 405 – per l’estensione di ca. 1.450 mq., e la particella n. 237 per l’estensione di ca. 300 mq. Le particelle nn. 603 e 604 non risultano pertanto esser mai state occupate dal Comune di Caltagirone. L’unica circostanza che avrebbe potuto inverare il loro obbligo di restituzione all’attuale ricorrente sarebbe quindi stato un frazionamento successivo, che come dalla originaria particella n. 207 aveva tratto le particelle nn. 207 e 405, da queste ultime e/o dalla particella n. 237 avesse tratto le particelle nn. 603 e 604.
Occorre quindi far riferimento al documento costituente allegato n. 15 per comprendere quale sia la condizione di queste ultime Ed in effetti dal suo esame risulta che le particelle nn. 603 e 604 sono scaturite dalla particella n. 207 per tipo di frazionamento del 08/04/2002, nella cui detenzione quindi il Comune intimato deve ritenersi subentrato in base al Verbale di Immissione in possesso e relativo Stato di Consistenza del 06/06/1989 in relazione alla originaria particella n. 207.
Il punto però è che, a detta del Comune, soltanto una superficie pari a 809 mq., rispetto agli occupati 1.750 mq, sarebbe stata concretamente utilizzata per la realizzazione della strada di circonvallazione dell’abitato di Caltagirone dallo svincolo S. Luigi alla Via Portosalvo. Ed ancora una volta in base a successiva variazione per tipo di frazionamento del 08/04/2002, tali aree sarebbero quelle corrispondenti alle particelle nn. 584 e 585 – originate anch’esse dalla particella n. 207 -, in relazione alle quali soltanto il Comune di Caltagirone si è impegnato ad esercitare i poteri di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 con il provvedimento impugnato.
Premesso, ancora, che la ulteriore particella n. 605 – anch’essa originatasi per tipo di frazionamento del 08/04/2002 dalla particella 207 –, per la estensione di 30,00 mq. ca., è (già) stata fatta oggetto di restituzione al ricorrente in forza della nota menzionata da ultimo, e che limitatamente alla superficie di mq 182 della Particella 586, derivata dalla originaria Particella 237, con Delibera Commissariale n. 2 del 16/03/2022 è stata disposta l’acquisizione sanante ex art 42 bis del TU Espropriazioni, rimane da comprendere se la superficie di 1.750 – 809 – 30 - 182 = 729 mq. sia sempre rimasta “ in materiale possesso ” del ricorrente così come sostiene il Comune intimato.
Ma dalla documentazione versata in atti non risulta in alcun modo che le maggiori aree occupate in base al Verbale di Consistenza e Presa di Possesso del 06/06/1989, rispetto a quelle restituite (ovvero: ai 30,00 mq. della particella n. 605) o da acquisire nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (particelle nn. 584 e 585), siano state retrocesse in favore del ricorrente, che ne era e che continua ad esserne il legittimo proprietario – ma non anche il loro possessore. Né il Comune intimato, così come invece avrebbe dovuto, ha fornito – a fronte della chiarezza delle evidenze documentali di segno opposto - alcun supporto alla affermazione secondo cui sarebbe rimasta in capo al ricorrente “ la restante superficie in sua piena disponibilità ed utilizzo, ed il cui è accesso è tutt’oggi a suo uso esclusivo con cancello di ingresso sulla pubblica via ”: essendo evidente che laddove l’area occupata fosse stata inferiore a quella prevista all’interno del Verbale di Consistenza e Presa di Possesso del 06/06/1989, il Comune di Caltagirone avrebbe successivamente dovuto intervenire in rettifica su di esso con atto parimenti formale, o comunque adottare un altrettanto formale provvedimento di restituzione al ricorrente della non utilizzata superficie di 1.750 – 809 – 30 - 182 = 729 mq.
Il Collegio pertanto:
dichiara illegittima e per l’effetto annulla – ma soltanto parzialmente, con salvezza della stessa nella parte in cui ha rappresentato di volere dar seguito al procedimento di acquisizione sanante solo per le Particelle 584 e 585 del foglio 88, in quanto le sole irreversibilmente trasformate in quanto interessate dalla avvenuta realizzazione della sede stradale - la Nota del Comune di Caltagirone prot. n. 0034933/2025, notificata il 21 luglio 2025, con cui il Comune di Caltagirone ha respinto la richiesta di restituzione della superficie di terreno ancora occupata ricadente nelle Particelle nn. 207, 237, 405, 603, 604 del Foglio 88;
condanna il Comune di Caltagirone alla restituzione in favore del ricorrente della superficie di terreno occupata ricadente nelle particelle nn. 207, 237, 405, 603, 604 del Foglio 88 per l’estensione di 729,00 mq., non ritenendo che, per la peculiarità del caso di specie, debba seguirsi – come invece fatto ordinarie dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione – la lectio di cui alla sentenza n. 2 del 20 gennaio 2020 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (la quale prevede, in alternativa alla condanna alla restituzione dell’area illegittimamente occupata, l’acquisto della proprietà della stessa mediante l’esercizio dei poteri di autonomia negoziale od autoritativi ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001), dato che, in base alla parte non negativamente scrutinata della Nota del Comune di Caltagirone prot. n. 0034933/2025, risulta nell’immediato tanto l’intento dell’Amministrazione intimata di non voler esercitare i poteri di autonomia negoziale ex art. 1321 c.c. finalizzati all’acquisto della stessa, quanto la insussistenza del presupposto fondamentale per il suo acquisto nell’esercizio di poteri giuridici jure imprerii [ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/200, da individuarsi nell’assenza di “ ragionevolmente praticabili soluzioni alternative (cfr. Corte Costituzionale, 30 aprile 2015 n. 71Consiglio di Stato, Sezione IV, 1 giugno 2018, n. 3319)” [Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 marzo 2021, n. 2190] alla sua restituzione]: sicchè il rinvio ad una futura facoltà di scelta, che invece l’Amministrazione intimata ha già effettuato, si risolverebbe unicamente in un vulnus alla efficacia della tutela richiesta al giudice adito, in violazione del principio posto sin dal primo articolo del codice del processo amministrativo.
Per quanto invece attiene alla richiesta di condanna al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità di occupazione illegittima, il Collegio – premesso di ritener sussistente la propria giurisdizione al riguardo, poiché è “ devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, (la domanda) di risarcimento del danno da perdita del bene(ex multis Cassazione civile sez. un., 22 marzo 2017, n. 7303; id. sez. un, 19 aprile 2013, n. 9534; Consiglio di Stato sez. IV, 9 maggio 2018, n. 2765; Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804; T.A.R. Calabria Catanzaro sez. II, 26 settembre 2018, n. 1633 )”[ T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, sentenza 24 giugno 2019, n. 1546] - osserva quanto segue.
Innanzitutto a venire in questione non è una indennità – che astrattamente può essere ricondotta ad una responsabilità da atto (pur) lecito della P.A. -, come nell’ipotesi in cui una espropriazione, originariamente illegittima, venga successivamente “salvata” dall’esercizio dei poteri di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 [alla stregua della ultima parte del cui primo comma “ al proprietario (deve essere) corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene ]): perché ciò, nel caso di specie, potrà avvenire soltanto in futuro, con esclusivo riguardo alle particelle nn. 584 e 585. Quel che il ricorrente pretende essergli risarcito è quindi e piuttosto un danno ex art. 2043 c.c., il quale si è prodotto a seguito dell’illegittimo perdurare del possesso, da parte del Comune di Caltagirone, di un’area pari a 729,00 mq., pur dopo il termine (in data 06/05/1996) della proroga legale dell’occupazione d’urgenza iniziata in data 06/06/1989 in forza di un Verbale di immissione in possesso di pari data.
Dunque, benchè la domanda attorea non sia stata espressamente formulata come domanda di risarcimento del danno - ma potendo la stessa esser così giuridicamente qualificata dal Collegio in base al suo obiettivo contenuto in base al principio jura novit curia ( ex plurimis , Cass. civ., Sez. V, ordinanza 6 novembre 2025, n. 29345) -, passando al riscontro degli elementi che devono sostanziarla, a parere del giudice adito essi esistono tutti, e più in particolare:
la illegittimità del provvedimento impugnato e la antigiuridicità della condotta: poiché è stati accertato essere esizialmente viziata la Nota prot. 0034933/2025 del 17/07/2025, con la quale il Comune intimato ha respinto la richiesta di restituzione formulata dal ricorrente in relazione a particelle diverse dalle nn. 584 e 585, ed antigiuridica la condotta costituita dal rimanere del Comune di Caltagirone nel possesso delle stesse sine titulo;
il pregiudizio economico causato al ricorrente; poiché egli, in esito all’illegittimo protrarsi del possesso di tali aree da parte del Comune di Caltagirone, non ne ha potuto “ godere … in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento ”, così come previsto dall’art. 832 c.c.;
il nesso di causalità fra il primo ed il secondo;
la colpa grave, insita nel non essere il Comune intimato mai intervenuto in rettifica sul Verbale di immissione in possesso del 06/06/1989, o con un distinto atto formale che restituisse all’attuale ricorrente l’area di 729,00 mq. oggetto dell’Atto di diffida dallo stesso notificato in data 17/09/2024, affidando invece ad un mero atto interno menzionato nelle proprie difese (ovvero alla relazione dell’Ufficio Tecnico del Dirigente Area IV del Comune di Caltagirone del 13.11.2024) la – perciò stesso non in senso tecnico-giuridico – “prova” del fatto che il “ proprietario (si sia) reinserito materialmente nel possesso del bene … rientrato nella sua disponibilità ”.
Accertata dunque la sussistenza di un danno risarcibile in capo al ricorrente e passando alla sua quantificazione, per le aree illegittimamente occupate dal Comune di Caltagirone e differenti da quelle di cui alle particelle nn. 584 e 585, in gravame il ricorrente afferma essere “ opportuno per equità di trattamento il richiamo ai criteri di valutazione statuiti nella sentenza del TAR di Catania n. 331/2020 per le adiacenti Particelle originarie 209 e 237 del medesimo Foglio di Mappa 88 e di poi applicati nella Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 16/03/2022. Con la predetta Delibera il Commissario ad Acta nominato a seguito della sentenza del TAR di Catania n. 02249/2021 (n. 01765/2020 Reg. Ric.), resa nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla già sopra citata sentenza del TAR di Catania n. 331/2020, applicando i criteri di valutazione stabiliti dal TAR con la citata sentenza n. 331/2020, ha determinato in attuali Euro 32,42 al mq il valore venale del tratto di terreno oggetto di occupazione alla data del 06/06/1996 (scadenza della occupazione legittima) ed ha quantificato la Indennità di Occupazione Illegittima in misura pari al saggio di interesse legale (10%) vigente alla data di occupazione illegittima per ogni anno di occupazione, soggetto a rivalutazione annuale ed interessi quantificabile cautelativamente ”. E da ciò consegue, sempre secondo il ricorrente, che “ la indennità di occupazione illegittima può quantificarsi in Euro 2.363,42 per ogni anno di occupazione [Euro 32,42 x mq 729 = 23.634,18 x 10% (saggio interesse legale al 06/06/1989) = 2.363,42]”.
Il Collegio ritiene ragionevole l’utilizzazione di tali parametri per la stima dell’importo da corrispondere al ricorrente per l’occupazione illegittima, da parte del Comune di Caltagirone, delle particelle nn. 207, 237, 405, 603, 604 del Foglio 88 del NCT di Caltagirone, ma con la seguente precisazione.
La indennità da occupazione illegittima, in assenza della prova di danni specifici ed ulteriori discendenti dalla “ perdita della disponibilità effettiva dell’area ”, rappresenta in modo esaustivo l’intero pregiudizio economico subito dal proprietario privato illegittimamente del possesso; sicchè non vi è spazio per alcun risarcimento ulteriore in favore del ricorrente per un (in tesi ulteriore) danno il quale, piuttosto che “ allo stato non oggettivamente quantificabile e di cui per l’effetto si chiede la determinazione e la liquidazione in via equitativa ”, è invero del tutto sfornito di prova circa la sua effettiva esistenza.
Il Collegio, pertanto e conclusivamente:
1) dichiara illegittima e per l’effetto annulla – ma soltanto parzialmente, con salvezza della stessa nella parte in cui il Comune intimato ha rappresentato di volere dar seguito al procedimento di acquisizione sanante solo per le Particelle 584 e 585 del foglio 88, in quanto le sole irreversibilmente trasformate in quanto interessate dalla avvenuta realizzazione della sede stradale - la Nota del Comune di Caltagirone prot. n. 0034933/2025, notificata il 21 luglio 2025, con cui il Comune di Caltagirone ha respinto la richiesta di restituzione della superficie di terreno ancora occupata ricadente nelle Particelle nn. 207, 237, 405, 603, 604 del Foglio 88;
2) condanna il Comune di Caltagirone alla restituzione in favore del ricorrente della superficie di terreno illegittimamente occupata ricadente all’interno delle suddette particelle per l’estensione di 729,00 mq.;
3) condanna il Comune di Caltagirone al pagamento dell’indennità da occupazione illegittima delle suddette particelle, per un importo pari a Euro 88.650,28 (dal 05/06/1996 al 31/12/2024), oltre l’importo per quella maturata dal 01/01/2025 e fino alla proposizione della domanda secondo il criterio del pro rata, ed agli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio statuisce come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda):
1) dichiara illegittima e per l’effetto annulla – ma soltanto parzialmente, con salvezza della stessa nella parte in cui il Comune intimato ha rappresentato di volere dar seguito al procedimento di acquisizione sanante solo per le Particelle 584 e 585 del foglio 88, in quanto le sole irreversibilmente trasformate in quanto interessate dalla avvenuta realizzazione della sede stradale - la Nota del Comune di Caltagirone prot. n. 0034933/2025, notificata il 21 luglio 2025, con cui il Comune di Caltagirone ha respinto la richiesta di restituzione della superficie di terreno ancora occupata ricadente nelle Particelle nn. 207, 237, 405, 603, 604 del Foglio 88;
2) condanna il Comune di Caltagirone alla restituzione in favore del ricorrente della superficie di terreno occupata ricadente all’interno delle suddette particelle per l’estensione di 729,00 mq.;
3) condanna il Comune di Caltagirone al pagamento dell’indennità da occupazione illegittima delle suddette particelle, per un importo pari a Euro 88.650,28 (dal 05/06/1996 al 31/12/2024), oltre l’importo per quella maturata dal 01/01/2025 e fino alla proposizione della domanda secondo il criterio del pro rata, ed agli interessi legali sulla somma rivalutata annualmente.
Condanna il Comune intimato alla refusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che, alla stregua della pertinente tabella del D.M. n. 55/2014 ed applicando la riduzione massima del 50% su tale somma in forza di quanto consentito dal primo comma del suo art. 4, liquida nell’importo complessivo di 5,682,00 (cinquemilaseicentottanradue/00) euro, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL LI, Presidente
TA VA AR IN, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA VA AR IN | EL LI |
IL SEGRETARIO