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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1308/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1308 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via F.lli Rosselli, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini, che lo rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E (C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al n Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art..1 L. 222/1984 con decorrenza dalla visita di revisione. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione richiesta), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Nel merito, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso dei requisiti sanitario e contributivo. Il primo consiste nella riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il secondo è raggiunto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni, di cui almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “ricorrano attualmente le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n.222, ovverosia la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente in misura superiore a 2/3 del totale. La prosecuzione del lavoro non costituirebbe attualmente pericolo di usura e di danno. La decorrenza del citato beneficio si può fissare dalla data della precedente sospensione dello stesso ossia giugno 2023”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dalla data di sospensione del beneficio (giugno 2023). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 per il riconoscimento del diritto assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal mese di giugno 2023;
- condanna l' a rimborsare in favore del ricorrente i compensi legali che si liquidano CP_1 in € 1.800,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 12 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1308/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 12/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1308 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via F.lli Rosselli, 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini, che lo rappresenta e difende in virtù di delega allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E (C.F. = Controparte_2
, P.IVA_1 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al n Persona_1
37875/7313 del 22/03/2024, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29. RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Stante l'esito negativo degli accertamenti eseguiti in via amministrativa, il ricorrente ha agito proponendo ricorso per ATP al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario indispensabile alla erogazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art..1 L. 222/1984 con decorrenza dalla visita di revisione. All'esito del procedimento nel quale il CTU all'uopo nominato aveva disconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree (accertando l'insussistenza del presupposto sanitario della prestazione richiesta), il ricorrente ha depositato tempestivamente la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445 bis c.p.c. così come modificato dall'art. 38 del D.L. 6 luglio 2011 , n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ha in seguito depositato nel successivo termine di legge il ricorso introduttivo del presente giudizio contestando l'esito della CTU medico legale. L' si è costituito chiedendo respingersi le domande attoree con vittoria di spese. CP_1
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Nel merito, ha diritto all'assegno ordinario di invalidità il lavoratore in possesso dei requisiti sanitario e contributivo. Il primo consiste nella riduzione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di 1/3 a causa di infermità o difetto fisico o mentale. Il secondo è raggiunto quando siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio della assicurazione e vi sia stato un versamento o un accredito complessivo di almeno cinque anni, di cui almeno tre siano stati versati nel quinquennio precedente alla data della domanda di assegno. Tanto premesso, la CTU espletata, le cui conclusioni paiono tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha ritenuto che “ricorrano attualmente le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n.222, ovverosia la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente in misura superiore a 2/3 del totale. La prosecuzione del lavoro non costituirebbe attualmente pericolo di usura e di danno. La decorrenza del citato beneficio si può fissare dalla data della precedente sospensione dello stesso ossia giugno 2023”. Va pertanto dichiarato che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta, con decorrenza dalla data di sospensione del beneficio (giugno 2023). Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara che è in possesso del requisito sanitario Parte_1 per il riconoscimento del diritto assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/1984 con decorrenza dal mese di giugno 2023;
- condanna l' a rimborsare in favore del ricorrente i compensi legali che si liquidano CP_1 in € 1.800,00, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come separatamente liquidate. CP_1
Viterbo lì, 12 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci