Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 12/12/2023, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 03736/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01769/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2023, proposto da
Alessi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cunsolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l'accertamento,
del silenzio formatosi sull'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari presentata in data 18/5/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente agisce per l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Messina sull'istanza, presentata in data 24 maggio 2023, per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari ricadenti su suolo pubblico.
Nel ricorso, notificato in data 18 settembre 2023, parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: a) di avere presentato, con pec in data 24 maggio 2023, istanza per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari; b) che, nonostante siano trascorsi i termini per la conclusione del procedimento previsti dall’art. 18, comma 9, del regolamento del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 395 del 31/7/2021, l’Amministrazione, pur avendone l’obbligo giuridico, non ha adottato alcuna determinazione; c) che ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di concludere i procedimenti amministrativi mediante l’adozione di un provvedimento espresso; d) che detto principio è applicabile anche alla materia della installazione degli impianti pubblicitari come espressamente previsto dall’art. 18 del citato regolamento il quale dispone che “ Entro 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, il competente ufficio dell’Amministrazione deve comunicare l’avvenuta autorizzazione o il diniego motivato ”.
L’Amministrazione, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Con memoria in data 18 novembre 2023, la ricorrente ha rappresentato e documentato che il Servizio Mobilità Interna del Comune di Messina, con nota in data 17 ottobre 2023, ha rilasciato il proprio parere di competenza sulla richiesta di autorizzazione, parere che tuttavia, ad avviso della ricorrente, non definisce l’iter autorizzatorio in questione che, a mente del citato art. 18 del regolamento, avrebbe dovuto concludersi entro il 18 agosto 2023 con l’adozione del provvedimento conclusivo espresso.
Nella camera di consiglio in data 6 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva che l’istanza, come documentato in atti, è stata presentata dall'interessata a mezzo pec in data 24 maggio 2023 e che al momento della notifica del ricorso in data 18 settembre 2023, il Comune di Messina doveva aver concluso il procedimento.
Il Comune di Messina non ha invece ad oggi provveduto sulla richiesta dell’istante sulla quale certamente sussiste, anche in virtù della chiara previsione contenuta nell’art. 18 del regolamento, l’obbligo giuridico di provvedere con l’adozione di un provvedimento espresso, né può essere considerato tale il parere di competenza reso dal Servizio Mobilità Interna che è mero atto endoprocedimentale, che riguarda esclusivamente i profili della viabilità e non può essere considerato il provvedimento conclusivo del procedimento de quo.
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Messina di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per l’ipotesi di persistente inerzia si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Segretario generale della Città Metropolitana di Messina con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro i successivi trenta giorni su istanza di parte con oneri a carico del Comune inadempiente.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente all’espletamento del mandato e al deposito della richiesta di liquidazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, a) lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla ricorrente entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione; b) nomina per il caso di persistente inerzia alla scadenza di tale termine, quale commissario ad acta, il Segretario generale della Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, che provvederà, su espressa istanza di parte, entro i successivi trenta giorni; c) condanna il Comune di Messina al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO