CASS
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON RO IA nata a [...] il [...] RE ES nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Gianluigi Pratola per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Antonietta De Carlo che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2024, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione disposto "limitatamente alla sospensione condizionale della pena", ha confermato sul punto la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20 giugno 2019 nei confronti di RO IA ON e ES RE in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 624, 625 comma primo nn. 2) e 5), cod. pen. 2. Averso la sentenza hanno proposto ricorso le imputate che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 1712 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 22/10/2024 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità del reato. In un unico motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, preso atto dell'entrata in vigore della L. 150 del 2022 e della modifica da questa apportata in ordine alla procedibilità del reato di furto, avrebbe dovuto dichiarare non procedibile il reato di cui a tale imputazione. 3. In data 2 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Gianluigi Pratola chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 21 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Antonietta De Carlo si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Nell'unico motivo di ricorso le ricorrenti deducd la violazione di legge e il vizio di A' motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità del reato. La doglianza è manifestamente infondata. L'annullamento è stato disposto esclusivamente in ordine alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena e, pertanto, l'estinzione del reato per la mancanza, sopravvenuta, della condizione di procedibilità non poteva essere dichiarata nel corso del giudizio di rinvio. L'affermazione di responsabilità in ordine al reato, infatti, era divenuta irrevocabile (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01 «In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento»). Come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte ed evidenziato dal Procuratore generale nel giudizio penale, d'altro canto, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, 2 Il Presidente dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 - 01; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, Agnese, Rv. 186164 - 01; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700 - 01; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263 - 01). Ciò anche considerato il principio già affermato da questa Corte con riferimento alla specifica richiesta oggetto del ricorso per cui «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale». (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01). 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2024 4 Il Consi2 -re estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Gianluigi Pratola per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. Antonietta De Carlo che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 2024, quale giudice di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione disposto "limitatamente alla sospensione condizionale della pena", ha confermato sul punto la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 20 giugno 2019 nei confronti di RO IA ON e ES RE in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 624, 625 comma primo nn. 2) e 5), cod. pen. 2. Averso la sentenza hanno proposto ricorso le imputate che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto il seguente motivo. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 1712 Anno 2025 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 22/10/2024 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità del reato. In un unico motivo la difesa rileva che la Corte territoriale, preso atto dell'entrata in vigore della L. 150 del 2022 e della modifica da questa apportata in ordine alla procedibilità del reato di furto, avrebbe dovuto dichiarare non procedibile il reato di cui a tale imputazione. 3. In data 2 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Gianluigi Pratola chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 21 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Antonietta De Carlo si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Nell'unico motivo di ricorso le ricorrenti deducd la violazione di legge e il vizio di A' motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di improcedibilità del reato. La doglianza è manifestamente infondata. L'annullamento è stato disposto esclusivamente in ordine alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena e, pertanto, l'estinzione del reato per la mancanza, sopravvenuta, della condizione di procedibilità non poteva essere dichiarata nel corso del giudizio di rinvio. L'affermazione di responsabilità in ordine al reato, infatti, era divenuta irrevocabile (Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828 - 01 «In caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio le questioni relative al riconoscimento delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena o alla concessione della sospensione condizionale, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla pronuncia d'annullamento»). Come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte ed evidenziato dal Procuratore generale nel giudizio penale, d'altro canto, il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva non solo quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, ma anche quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, poiché pure in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, 2 Il Presidente dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03; Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418 - 01; Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, Agnese, Rv. 186164 - 01; Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235700 - 01; Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; Sez. 3, n. 253 del 22/11/2019, dep. 2020, Ruggiero, Rv. 278263 - 01). Ciò anche considerato il principio già affermato da questa Corte con riferimento alla specifica richiesta oggetto del ricorso per cui «nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di "abolitio criminis", capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale». (Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176 - 01). 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2024 4 Il Consi2 -re estensore