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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/08/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paparo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7486/2023 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto:
indennizzo in capitale da malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dagli Parte_1
avv.ti Ilaria Di Maio e Antonio Miranda;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del suo Direttore
[...]
Regionale p.t.,
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo,
conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto CP_1
all'indennizzo, in relazione alla malattia professionale indicata in ricorso, con
1 conseguente condanna dell' al pagamento della predetta prestazione e CP_1
degli interessi legali.
L' , benchè ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace . CP_1
Il ricorso non può essere accolto.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è
affetto da pleuro- pneumopatia asbestosica .
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 6%
la riduzione della capacità lavorativa dell'istante, confermando il giudizio reso dall'inail.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il ricorso dev'essere quindi integralmente rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att.
cpc .
P. Q. M.
il giudice così decide:
1) dichiara la contumacia dell' CP_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite;
4) liquida le spese di ctu con separato decreto.
Torre Annunziata, 5.8.2025 Il giudice dott.ssa Antonella Paparo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paparo, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare dell'8.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7486/2023 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto:
indennizzo in capitale da malattia professionale
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dagli Parte_1
avv.ti Ilaria Di Maio e Antonio Miranda;
ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
in persona del suo Direttore
[...]
Regionale p.t.,
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.11.2023il lavoratore in epigrafe, premesso di aver inutilmente esperito il prescritto procedimento amministrativo,
conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere il diritto CP_1
all'indennizzo, in relazione alla malattia professionale indicata in ricorso, con
1 conseguente condanna dell' al pagamento della predetta prestazione e CP_1
degli interessi legali.
L' , benchè ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace . CP_1
Il ricorso non può essere accolto.
Dalla consulenza tecnica di ufficio espletata è risultato che il ricorrente è
affetto da pleuro- pneumopatia asbestosica .
Il C.T.U., sulla base degli accertamenti svolti, ha fissato nella misura del 6%
la riduzione della capacità lavorativa dell'istante, confermando il giudizio reso dall'inail.
Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il ricorso dev'essere quindi integralmente rigettato.
Non deve essere emessa pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att.
cpc .
P. Q. M.
il giudice così decide:
1) dichiara la contumacia dell' CP_1
2) rigetta il ricorso;
3) nulla sulle spese di lite;
4) liquida le spese di ctu con separato decreto.
Torre Annunziata, 5.8.2025 Il giudice dott.ssa Antonella Paparo
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