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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/10/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3586/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
IO MA e AN RA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15.11.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento della natura professionale della patologia da lui contratta – accertarsi che lo stesso presenta un grado di invalidità indennizzabile e, per l'effetto, condannarsi l' alla corresponsione, in suo favore, del CP_1 relativo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese e distrazioni dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale CP_1 chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato che, sulla scorta del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. - secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento - grava sul ricorrente l'onere di allegare concrete circostanze di fatto con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio, non essendo sufficiente dedurre genericamente che le patologie dipendano da causa di servizio.
In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In tema di infortuni sul lavoro
e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (ex multis,
Cassazione 15 ottobre 2014 n. 21825).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare come la parte ricorrente non abbia dimostrato in giudizio la riconducibilità dell'affezione denunciata (adenocarcinoma scarsamente differenziato con mutazione del gene EGF-R esone 19) alle modalità concrete di svolgimento della mansione di operaio, non essendo emersa dalle dichiarazioni rese dai testi
(“conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme;
io vi lavoro da 5 anni e Tes_1 ricordo che quando sono arrivato nel 2020 il ricorrente lavorava già lì; il ricorrente era un autista
e si occupava del trasporto del materiale che veniva inserito all'interno di casse di ferro;
preciso che trasportavamo diversi tipi di materiale, soprattutto plastica;
oltre a guidare il camion, il ricorrente lavorava con noi nel capannone, occupandosi dello smaltimento del materiale;
non ricordo bene se utilizzasse il ragno idraulico, forse l'ha fatto qualche volta, ma non so indicare con esattezza quale materiale prendesse;
preciso che il ragno idraulico è composto da una sedia e da braccio meccanico che solleva il materiale da riporre nella cassa;
il materiale veniva caricato anche manualmente oppure con il muletto;
la scelta dello strumento da utilizzare dipendeva dalla tipologia del materiale”) e FE (“conosco il ricorrente da circa otto anni perché abbiamo lavorato insieme;
ho iniziato a lavorare per la società nel 2017 e vi lavoro tuttora;
ricordo che quando ho iniziato a lavorarvi il ricorrente era già lì; io mi occupavo della guida del muletto e utilizzavo la pressa;
il ricorrente faceva l'autista e guidava il camion;
preciso che, quando non usciva con il camion, si occupava della separazione del materiale, che era costituito da plastica, alluminio, carta e cartone;
ricordo che il ricorrente utilizzava anche il ragno idraulico;
il ragno era posto sul camion e lui lo manovrava da seduto, sollevando il materiale che collocava all'interno delle casse;
all'interno del capannone c'erano solo carta, cartone, alluminio e plastica”) alcuna prova della sua esposizione all'amianto, alla silice, al bitume ed altre sostanze cancerogene.
Tale carenza probatoria non può peraltro essere colmata con l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, che di per sé non costituisce un mezzo di prova, né tantomeno con l'accoglimento dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., dei formulari delle società datoriali, posto che la parte ricorrente aveva l'onere di procurarsi tale documentazione idonea a dimostrare le proprie ragioni prima dell'instaurazione del giudizio e di offrirla in comunicazione contestualmente al deposito del ricorso;
come è noto, infatti, costituisce principio giurisprudenziale consolidato che l'ammissibilità dell'ordine di esibizione dipende da una obiettiva impossibilità dell'interessato ad acquisirne copia di propria iniziativa e di produrla in giudizio (cfr. Cass., 6 ottobre 2005, n. 19475) e che l'esibizione non può supplire all'inerzia probatoria delle parti (cfr. Cass., 8 agosto 2006, n. 17948) ed al mancato assolvimento del loro onere probatorio (cfr. Cass., 25 maggio 2004, n. 10043).
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso:
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di DO
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa SS Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3586/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
IO MA e AN RA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 15.11.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo accertamento della natura professionale della patologia da lui contratta – accertarsi che lo stesso presenta un grado di invalidità indennizzabile e, per l'effetto, condannarsi l' alla corresponsione, in suo favore, del CP_1 relativo indennizzo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con condanna alle spese e distrazioni dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale CP_1 chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va ricordato che, sulla scorta del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c. - secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento - grava sul ricorrente l'onere di allegare concrete circostanze di fatto con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio, non essendo sufficiente dedurre genericamente che le patologie dipendano da causa di servizio.
In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “In tema di infortuni sul lavoro
e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (ex multis,
Cassazione 15 ottobre 2014 n. 21825).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, occorre rilevare come la parte ricorrente non abbia dimostrato in giudizio la riconducibilità dell'affezione denunciata (adenocarcinoma scarsamente differenziato con mutazione del gene EGF-R esone 19) alle modalità concrete di svolgimento della mansione di operaio, non essendo emersa dalle dichiarazioni rese dai testi
(“conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme;
io vi lavoro da 5 anni e Tes_1 ricordo che quando sono arrivato nel 2020 il ricorrente lavorava già lì; il ricorrente era un autista
e si occupava del trasporto del materiale che veniva inserito all'interno di casse di ferro;
preciso che trasportavamo diversi tipi di materiale, soprattutto plastica;
oltre a guidare il camion, il ricorrente lavorava con noi nel capannone, occupandosi dello smaltimento del materiale;
non ricordo bene se utilizzasse il ragno idraulico, forse l'ha fatto qualche volta, ma non so indicare con esattezza quale materiale prendesse;
preciso che il ragno idraulico è composto da una sedia e da braccio meccanico che solleva il materiale da riporre nella cassa;
il materiale veniva caricato anche manualmente oppure con il muletto;
la scelta dello strumento da utilizzare dipendeva dalla tipologia del materiale”) e FE (“conosco il ricorrente da circa otto anni perché abbiamo lavorato insieme;
ho iniziato a lavorare per la società nel 2017 e vi lavoro tuttora;
ricordo che quando ho iniziato a lavorarvi il ricorrente era già lì; io mi occupavo della guida del muletto e utilizzavo la pressa;
il ricorrente faceva l'autista e guidava il camion;
preciso che, quando non usciva con il camion, si occupava della separazione del materiale, che era costituito da plastica, alluminio, carta e cartone;
ricordo che il ricorrente utilizzava anche il ragno idraulico;
il ragno era posto sul camion e lui lo manovrava da seduto, sollevando il materiale che collocava all'interno delle casse;
all'interno del capannone c'erano solo carta, cartone, alluminio e plastica”) alcuna prova della sua esposizione all'amianto, alla silice, al bitume ed altre sostanze cancerogene.
Tale carenza probatoria non può peraltro essere colmata con l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, che di per sé non costituisce un mezzo di prova, né tantomeno con l'accoglimento dell'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., dei formulari delle società datoriali, posto che la parte ricorrente aveva l'onere di procurarsi tale documentazione idonea a dimostrare le proprie ragioni prima dell'instaurazione del giudizio e di offrirla in comunicazione contestualmente al deposito del ricorso;
come è noto, infatti, costituisce principio giurisprudenziale consolidato che l'ammissibilità dell'ordine di esibizione dipende da una obiettiva impossibilità dell'interessato ad acquisirne copia di propria iniziativa e di produrla in giudizio (cfr. Cass., 6 ottobre 2005, n. 19475) e che l'esibizione non può supplire all'inerzia probatoria delle parti (cfr. Cass., 8 agosto 2006, n. 17948) ed al mancato assolvimento del loro onere probatorio (cfr. Cass., 25 maggio 2004, n. 10043).
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso:
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SS Di DO