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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/12/2024 al n. 3125 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1983 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to FE RI;
e da
(C.F. , nato in [...] Parte_2 C.F._2
(Regno Unito) il 13.04.1973 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.
FE RI;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato il 27/12/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pomigliano d'Arco il giorno
03.10.2009 dalla cui unione nascevano i figli , nata il [...] Persona_1 in Napoli (NA), e , nato il [...] in [...], Persona_2
evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con Sentenza n. 111/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in
Pomigliano d'Arco, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè Sentenza n.111/2025 del 20.02.2025 emessa dal Tribunale di Nola, avverso la quale non è stata proposta impugnazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti si riportano al ricorso ed alle condizioni di cui alla sentenza di separazione da intendersi ivi ripetute e trascritte.
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene Persona_1 Persona_2
opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1983 e (C.F. nato in Parte_2 C.F._2 CH (Regno Unito) il 13.04.1973, che hanno contratto matrimonio concordatario in Pomigliano d'Arco il 03.10.2009 (n.103, parte II, serie A, anno
2009);
b) dispone affido condiviso dei figli minori e , Persona_1 Persona_2 con collocazione presso la madre sita in Pomigliano d'Arco alla via U. Gobbato, 13
e diritto di visita del padre come da accordi;
c) determina in € 700,00 mensili (€ 350,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre da corrispondere alla madre Parte_2
mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del CNF;
d) prende atto degli ulteriori accordi vincolanti tra le parti;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/12/2024 al n. 3125 /2024 R.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1983 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to FE RI;
e da
(C.F. , nato in [...] Parte_2 C.F._2
(Regno Unito) il 13.04.1973 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.
FE RI;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo depositato il 27/12/2024 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Pomigliano d'Arco il giorno
03.10.2009 dalla cui unione nascevano i figli , nata il [...] Persona_1 in Napoli (NA), e , nato il [...] in [...], Persona_2
evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi con Sentenza n. 111/2025 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, ossia affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in
Pomigliano d'Arco, come da documentazione in atti e diritto di visita paterno come precisato in ricorso.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè Sentenza n.111/2025 del 20.02.2025 emessa dal Tribunale di Nola, avverso la quale non è stata proposta impugnazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti si riportano al ricorso ed alle condizioni di cui alla sentenza di separazione da intendersi ivi ripetute e trascritte.
In riferimento al regime di affido dei minori e si ritiene Persona_1 Persona_2
opportuno confermare il regime di affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione dei minori presso la residenza della madre con la quale già risiedono e con diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1983 e (C.F. nato in Parte_2 C.F._2 CH (Regno Unito) il 13.04.1973, che hanno contratto matrimonio concordatario in Pomigliano d'Arco il 03.10.2009 (n.103, parte II, serie A, anno
2009);
b) dispone affido condiviso dei figli minori e , Persona_1 Persona_2 con collocazione presso la madre sita in Pomigliano d'Arco alla via U. Gobbato, 13
e diritto di visita del padre come da accordi;
c) determina in € 700,00 mensili (€ 350,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre da corrispondere alla madre Parte_2
mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 10 di ogni Parte_1
mese, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT e le spese straordinarie, scolastiche, ricreative e mediche sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo del CNF;
d) prende atto degli ulteriori accordi vincolanti tra le parti;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 05/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca