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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/09/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1787/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1787/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Giovanni Quitadamo e Luigi Petti
contro
:
Controparte_1
Avv. Anna Rita Roncuzzi
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2017, (d'ora in avanti, anche Controparte_1
Cont
), propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/2017 emesso dal Tribunale di Modena, che ad essa ingiungeva il pagamento a favore di (d'ora in avanti, anche Parte_1
Co
“ ”) della complessiva somma capitale di € 340.000 a fronte delle fatture pro forma, tutte emesse
14.4.2016, n. 2 (per € 100.000 a titolo di “accettazione ai sensi dell'articolo 3.3. dell'incarico”), n. 3
(per € 100.000 a titolo di “rilievo dello stato di fatto degli impianti e dei beni mobili e immobili oggetto dell'appalto” e ulteriori € 100.000 a titolo di “aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti oggetto di rilievo sulla base della documentazione fornita dall' ”) e n. 4 (per € Parte_2
40.000 a titolo di “progettazione impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 100 kwp presso
[...]
, a voi consegnato ed approvato il 18/12/2014”). Parte_2
Co Espose l'opponente che l'incarico professionale da cui, secondo , era sorto il credito azionato, in realtà non era mai stato conferito, in quanto “le trattative intercorse tra le parti finalizzate a un pagina 1 di 9 successivo accordo di incarico professionale a contenuto progettuale non hanno condotto al perfezionamento di alcun contratto, e non è certo un caso in tal senso il fatto che Ingegneria Pt_1
Cont non abbia prodotto alcun documento contrattuale effettivamente e validamente sottoscritto da (e per essa da soggetti dotati della legale rappresentanza della società)” e, dunque, il credito azionato da Co
era inesistente, non essendosi perfezionato alcun conferimento di incarico, e la richiesta di pagamento non trovava alcuna giustificazione. Co Precisò che nel 2014 le parti avevano avviato trattative finalizzate al conferimento a di un incarico professionale per attività progettuali nell'ambito dell'appalto pubblico per il “Servizio di Gestione
Globale dell'Energia e altri servizi edili e impiantistici con annessi lavori complementari a servizio degli uffici di competenza dell' ”, indetto dall' per i presidi ospedalieri Parte_2 Parte_3
Cont di , Popoli e Penne ed aggiudicato a in regime di RTI con Pt_2 Controparte_3
Co Cont In particolare, alla fine del 2014 aveva inviato a un primo preventivo relativo ai compensi richiesti, datato 22.10.2014, per € 700.000 ed un secondo preventivo, datato 3.11.2014, per € 685.000.
Dal carteggio fra le parti emergeva che: Cont Co
- in data 27.11.2014 aveva sottoposto ad una proposta di conferimento di incarico;
Co
- in data 4.12.2014 aveva inviato una nuova bozza contrattuale contenente significative modifiche riguardanti le prestazioni, il prezzo e le modalità di pagamento con la conseguenza che in tale data l'oggetto del contratto risultava ancora completamente indeterminato e indeterminabile;
Co
- in data 13.1.2015 aveva trasmesso all'opponente una copia del contratto di conferimento di Cont incarico sottoscritta dall'amministratore unico, dichiarando di attendere copia controfirmata da
(doc. 5); Co
- in data 17.2.2015 l'ing. aveva comunicato ad l'impossibilità di perfezionare il CP_4 conferimento d'incarico, vista la comunicazione di con cui esprimeva la Controparte_3 volontà di procedere alle opere di progettazione direttamente per mezzo del proprio studio;
Co
- in data 10/11.3.2015 aveva emesso una nota spese riferita ai sopralluoghi ed indennità, con successiva fattura n. 9/2015 per l'importo di € 22.850,00 a rimborso delle spese sostenute;
Co
- in data 19.4.2016 emise le tre fatture, poi azionate in via monitoria, contestate con Cont comunicazione in data 23.5.2016 da la quale eccepiva l'infondatezza della pretesa, posto che il conferimento di incarico non era mai stato perfezionato, in difetto della sua sottoscrizione, e che nessun contratto era stato concluso.
In subordine, contestò il quantum della pretesa, posto che il compenso omnicomprensivo previsto era di
€ 465.00, a fronte dello svolgimento dell'intera attività professionale, con la conseguenza che la pretesa risultava del tutto incomprensibile a fronte di un contratto mai avviato. pagina 2 di 9 Concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Co
si costituì contestando l'opposizione di cui chiese il rigetto. Contestò l'eccepita insussistenza del Cont Co credito esponendo che in data 12.1.2015 aveva inviato a un'e-mail con allegato il conferimento d'incarico definitivo, in cui aveva specificato che “In caso di Vs. accordo sul testo medesimo, VI preghiamo di riportare integralmente il testo della presente su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta in ogni pagina in segno di completa ed incondizionata accettazione” (doc. 23)
e che il contratto era stato definitivamente concluso in data 19.1.2015 a seguito dell'accettazione piena della proposta e l'invio del conferimento di incarico su carta intestata, timbrato e sottoscritto, secondo Cont le prescrizioni impartite da
Istruita la causa a mezzo di CTU e di prove testimoniali e documentali, con sentenza n. 588/2023
l'adito Tribunale ritenne “… innegabile che vi sia stato il conferimento di un incarico alla da Pt_4 parte di avente ad oggetto le attività di censimento e progettazione sopra indicate, in CP_1 tal senso deponendo i documenti prodotti in causa.
Si veda anzitutto il verbale della riunione tenutasi l'11.11.2014 presso gli uffici dell'opponente dal quale risulta che in quella sede, non solo venivano discusse le attività oggetto di incarico svolte, ma veniva anche fissato un incontro successivo per un “training formativo” sull'uso del software per la migrazione delle informazioni da condividere con l' . Parte_2
Cont Con Si veda anche l'e-mail del 13.11.2014, con la quale l'Ing. di comunicava alla i dati Per_1 per accedere al link di condivisione, al fine di gestire il flusso delle informazioni, dei documenti e dei lavori da inoltrare alla stessa . CP_1
Cont Si veda, infine, la e-mail del 17.2.2015 (doc. 25 fasc. opposta) in cui in sede di recesso, fa un espresso riferimento ad “annullare tutti gli accordi presi”.
Tanto premesso deve però evidenziarsi che a tale incarico, perfezionatosi per fatti concludenti, non possono trovare applicazione le condizioni indicate nella proposta del 13.1.2015 in quanto mai accettate dalla convenuta”.
Sulla base di tali elementi, il giudice ritenne che la fattispecie fosse regolata dall'art. 1671 c.c. e, Cont Co dunque, revocò il decreto ingiuntivo e condannò al pagamento in favore di della somma di €
73.500 oltre accessori, calcolata dal CTU in base alle tariffe professionali ed al tempo occorso per la prestazione professionale eseguita;
infine, stante la reciproca soccombenza, compensò al 50% le spese di lite della fase monitoria ed integralmente quelle del giudizio di opposizione. Co
ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi.
pagina 3 di 9 Cont Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. Parte appellata ha poi proposto appello incidentale.
La Corte ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU proposta dall'appellante.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza per l'udienza cartolare in data 27.5.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
A) la sentenza è errata in quanto non prende in debita considerazione la documentazione allegata da Co
– e confermata dai testi – la quale dimostra “… come sin da prima di agosto 2014 (giugno del
2014) tra le attuali parti in causa ci fosse stata una fitta attività preliminare e preparatoria alla esecuzione del censimento impiantistico dei Presidi Ospedalieri , Popoli e Penne offerto Parte_2 in sede di gara come proposta migliorativa dall'RTI (doc. 2 del monitorio), in tempi strettissimi e nel rispetto del cronoprogramma imposto dalla stazione appaltante”.
In particolare, si lamenta la completa disattenzione del primo giudice rispetto al definitivo perfezionamento del conferimento di incarico, inviato dall'appellata tramite mail in data 12.1.2015 Co (doc. 23), cui seguì l'accettazione da parte di (doc. 24), ed a seguito della quale si sono quindi perfezionati tutti gli elementi essenziali del contratto, anche in ordine al compenso convenuto, circostanza evidenziata anche dal giudice che emise il decreto ingiuntivo.
Dunque, sulla base di tali elementi, cioè sulla base di una completa accettazione delle condizioni contrattuali di entrambe le parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1671 c.c.;
B) la sentenza è errata laddove omette di motivare in modo puntuale e dettagliato le ragioni alla base dell'accettazione delle risultanze della CTU, nonostante le critiche precise e circostanziate mosse dal CTP e dai difensori di parte appellante. In particolare, l'appellante lamenta l'omissione nell'esecuzione dei sopralluoghi da parte del CTU e l'irregolare partecipazione durante le Cont operazioni peritali dell'8.2.2021 del personale che ha inciso sulle operazioni in svolgimento.
L'appello incidentale censura la sentenza laddove il giudice ha ritenuto “innegabile” il conferimento Co d'incarico da parte dell'appellante alla , per fatti concludenti. L'appellante incidentale afferma che non sussistono documenti che provino l'avvenuto conferimento dell'incarico, ritenendo invece che la documentazione in atti attesti che gli elementi essenziali dell'incarico non erano ancora stati definiti pagina 4 di 9 Co Co dalle parti nel dicembre 2014 (vedasi doc. 16 monitorio e-mail 4.12.2014 e doc. 18 monitorio e-mail 12.12.2014).
***
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità, perché l'atto di appello soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, è fondato il primo motivo dell'appello principale ed è infondato l'appello incidentale. Co Sulla base dei documenti n. 23 e n. 24 depositati da in primo grado, il contratto fra le parti, avente ad oggetto il conferimento d'incarico professionale, risulta certamente perfezionato, posto che si sono realizzati tutti i presupposti richiesti dall'art. 1326 comma I c.c. Cont Co Infatti, con e-mail in data 12.1.2015 inviò a la proposta di conferimento di incarico chiedendo che “In caso di Vs. accordo sul testo medesimo, VI preghiamo di riportare integralmente il testo della presente su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta in ogni pagina in segno di completa ed incondizionata accettazione” (doc. 23). In risposta, con lettera raccomandata del 13.1.2015, consegnata Co Cont il 19.1.2015, come da attestazione di Posteitaliane, accettò la proposta contrattuale di riportandone il contenuto puntualmente sulla propria carta intestata e sottoscrivendo la stessa in ogni Cont pagina, puntualmente rispettando le modalità di accettazione prescritte dalla proponente (doc. 24).
Quest'ultima, poi, non ha mai contestato di non avere ricevuto tale lettera raccomandata contenente Co l'accettazione della proposta da parte di . Cont Il contratto, dunque, si perfezionò quando la proponente venne a conoscenza dell'accettazione Co della proposta da parte di .
Dunque, è errata la liquidazione del compenso operata dal Tribunale sulla base del tempo occorso per l'esecuzione dell'incarico e delle tariffe professionali – sulla base dell'ipotesi sub b) formulata dal CTU
– anziché del compenso concordato nel contratto il cui ammontare, peraltro, non tiene conto del tempo occorrente per l'esecuzione della prescrizione di cui, alla clausola n. 4, fissa il termine iniziale
(14.12.2014) e la cessazione al momento della consegna di tutti gli elaborati.
Precisato che è pacifico, documentato e confermato dai testimoni che le parti anticiparono il termine inziale quantomeno all'ottobre 2014, come accertato anche dal CTU, a questo punto occorre verificare Co quali siano le prestazioni pattuite nel contratto e quelle effettivamente eseguite da al fine di individuare la quota del corrispettivo, nel contratto convenuto in complessivi € 465.000, a questa spettante. Orbene, le prestazioni individuate dal contratto sono quattro: pagina 5 di 9 1) il rilievo dello stato di fatto e dei beni mobili e immobili oggetto dell'appalto al fine di popolare l'anagrafica tecnica con le informazioni minime indicate nell'Offerta Tecnica presentata in fase di gara o come meglio concordato e verbalizzato tra le parti a seguito di ulteriori richieste da parte dell'Amministrazione aggiudicataria. Ad esclusione della redazione dei manuali uso e manutenzione e del fascicolo del fabbricato nella parte relativa ai controlli sullo “stato di salute”
(sicurezza statica) dei fabbricati;
2) l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti oggetto di rilievo sulla base della documentazione fornita dalla;
Parte_2
3) il numero e tipo di elaborati da produrre per ogni singola progettazione saranno indicati nel
“Piano di Progetto e Controllo” e comunque in misura rispondente a quanto richiesto dal referente;
Controparte_1
4) l'elaborazione di una relazione in cui riportare le non conformità degli impianti e delle strutture censite da produrre in corrispondenza di ogni stato di avanzamento dell'attività di censimento. Co Cont A mente del contratto, poi, era tenuta alla periodica trasmissione a per l'approvazione, del risultato dell'attività professionale espletata, come prestabilito nel “Piano di Progetto e Controllo”.
In primo luogo, si osserva che nell'elenco delle prestazioni pattuite nel contratto di incarico professionale non risulta alcun riferimento alla progettazione di “impianto fotovoltaico di potenza Co nominale pari a 100kWp presso l' ”, a fronte della quale emise la fattura n. 4 Parte_2 dell'importo di € 40.000, oggetto della pretesa monitoria, senza né allegare né provare il conferimento del relativo incarico, ossia il titolo, dovendosi di conseguenza escludere il diritto al compenso per tale Cont attività, attesa la contestazione di circa la conclusione di ogni contratto fra le parti.
In relazione poi alle quattro prestazioni previste nell'incarico professionale, la liquidazione del compenso dovuto in base al contratto va basata sulla CTU svolta in primo grado laddove valuta Co quantità e qualità delle attività effettivamente e concretamente svolte da;
da tali valutazioni e conclusioni non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici.
In merito, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa pagina 6 di 9 limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU, a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
(Cass. Civ. n. 23637/2016 e Cass. 18391/2017), ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente a tutte le osservazioni critiche dei CTP dedicando a tale attività le pagine da 24 a 33 dell'elaborato.
Ricordato che, per le considerazioni sopra svolte, non rileva la quantità di tempo effettivamente Co impiegata da – essendo il compenso contrattuale parametrato solo in base all'esecuzione delle quattro prestazioni professionali sopra descritte – si osserva, per completezza, l'infondatezza del primo motivo laddove lamenta che il CTU non abbia tenuto conto dell'attività preliminare e preparatoria svolta nel giugno 2014. Il CTU, infatti, ha preso debitamente in considerazione l'attività preliminare Co svolta da , che data dall'ottobre 2014, ed ha accertato che le attività si sono concluse nel dicembre
2014, come da corrispondenza fra i tecnici delle parti.
Peraltro, le dichiarazioni dei testimoni sull'inizio dei lavori preparatori risultano generiche: la teste ha riferito che furono eseguiti “sopralluoghi e rilievi” già a luglio 2014 e il teste Testimone_1 ha riferito che “forse” erano state effettuate delle riunioni prima di ottobre- Testimone_2 novembre 2014. I testi non indicano quali e quante attività sarebbe state svolte prima di ottobre 2014 e Parte presso quali strutture dell' né contenuto e/o le modalità delle attività svolte.
Tanto precisato, il CTU, sulla base degli atti, dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali in merito Co ai sopralluoghi effettuati e alle attività svolte, ha accertato che eseguì solo una parte delle prestazioni pattuite nel contratto, avendo redatto n. 25 tavole grafiche corrispondenti ad altrettante planimetrie per il censimento delle apparecchiature presso tre presidi ospedalieri (doc. 21 depositato da Co
).
Valutata singolarmente ogni tavola, il CTU ha concluso come segue (p.17):
“- Il rilievo che si evince essere stato fatto delle tavole del doc.21 è un rilievo semplificato del posizionamento delle apparecchiature presenti nei diversi immobili.
- Il rilievo degli immobili non è stato effettuato in quanto le planimetrie su cui predisporre il Cont Con censimento, come è emerso anche durante le operazioni peritali, sono state fornite da ad .
- Per quanto riguarda “l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti oggetto di rilievo sulla base della documentazione fornita dall' ” non vi è documentazione Parte_2
Con presente agli atti che ne provi l'effettiva attività svolta da .” Co A conferma di quest'ultimo punto, risulta dall'escussione dei testi come non abbia mai avuto Parte Cont accesso autonomo ai presidi ospedalieri, in quanto priva di delega dell' (richiesta da per la Cont prima volta, in data 20.3.2015), nonché che gli unici accessi compiuti siano stati con la in un pagina 7 di 9 numero limitato di casi. In merito, il teste , all'udienza del 29.11.2019, Testimone_3
Cont rispondendo sui capitoli 5, 6 e 7 della memoria di ha affermato, sul capitolo 7: “è vero, prima di tale data non sono mai state richieste deleghe”, precisando poi “lo so perché sono responsabile del Con progetto ed avrei dovuto coordinare le attività degli studi: non essendosi svolti sopralluoghi di se non quelli preliminari per prendere coscienza dei luoghi e circoscrivere l'attività per la quale si chiedeva l'offerta , che abbiamo svolti accompagnati da SO e Perfetti, sono sicuro che tali Co deleghe non sono mai state richieste”; lo stesso, a controprova sul capitolo 6 di , ha dichiarato: “è Cont impossibile , io che ero di non potevo avere accesso all'Ospedale di Concordia senza essere accompagnato”. Allo stesso modo, il teste escusso all'udienza del 29.11.2019, sui Tes_2 capitoli 5-6, ha precisato “C'era SO che ci accompagnava nei vari presidi, c'erano dei tecnici e manutentori che ci facevano accedere, perché sono luoghi ove si può accedere solo in sicurezza”, e ancora: “io personalmente quando ho fatto i sopralluoghi ero accompagnato da SO”; il teste Cont
della Team Project (udienza 18.12.2019), sempre sui capitoli 5, 6, e 7 di ha dichiarato: Tes_4
Part
“L' ha dato la delega a me ed ed a tutti i componenti dello studio ma anche di Energy, Tes_5 eravamo dotati di casacca con cartellino intestato”.
Passando alla liquidazione del compenso dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite, si osserva che il compenso totale pattuito nel contratto è di € 465.000 per le quattro prestazioni, senza indicazione del valore di ciascuna. Deve quindi ritenersi che le parti abbiano voluto assegnare a queste pari valore, ossia € 116.250 per ciascuna.
Posto che delle quattro prestazioni previste nel contratto di conferimento d'incarico risulta esser stata Cont svolta soltanto la prima e che le planimetrie utilizzate a tal fine furono fornite da rappresentando Co il lavoro svolto da una mera rielaborazione di quest'ultime, ossia un “rilievo semplificato delle apparecchiature presenti nei diversi immobili”, come afferma il CTU, si ritiene congruo e rispondente Co ad equità il compenso di € 73.500 liquidato dal Tribunale a favore di per l'attività effettivamente svolta, corrispondendo a circa il 65% del compenso per l'unica prestazione eseguita.
L'accoglimento dei motivi sopra esaminati assorbe l'esame delle rimanenti doglianze.
In conclusione, gli appelli, principale e incidentale, devono essere respinti e la sentenza impugnata va confermata, seppure con diversa motivazione, anche in punto alla statuizione sulle spese di lite, in quanto non oggetto di censura.
Attesa la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: pagina 8 di 9 - rigetta sia l'appello principale proposto da avverso la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Modena n. 588/2023 sia l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 22.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle memorie depositate ex art. 352 n. 1 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1787/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Giovanni Quitadamo e Luigi Petti
contro
:
Controparte_1
Avv. Anna Rita Roncuzzi
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2017, (d'ora in avanti, anche Controparte_1
Cont
), propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/2017 emesso dal Tribunale di Modena, che ad essa ingiungeva il pagamento a favore di (d'ora in avanti, anche Parte_1
Co
“ ”) della complessiva somma capitale di € 340.000 a fronte delle fatture pro forma, tutte emesse
14.4.2016, n. 2 (per € 100.000 a titolo di “accettazione ai sensi dell'articolo 3.3. dell'incarico”), n. 3
(per € 100.000 a titolo di “rilievo dello stato di fatto degli impianti e dei beni mobili e immobili oggetto dell'appalto” e ulteriori € 100.000 a titolo di “aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti oggetto di rilievo sulla base della documentazione fornita dall' ”) e n. 4 (per € Parte_2
40.000 a titolo di “progettazione impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 100 kwp presso
[...]
, a voi consegnato ed approvato il 18/12/2014”). Parte_2
Co Espose l'opponente che l'incarico professionale da cui, secondo , era sorto il credito azionato, in realtà non era mai stato conferito, in quanto “le trattative intercorse tra le parti finalizzate a un pagina 1 di 9 successivo accordo di incarico professionale a contenuto progettuale non hanno condotto al perfezionamento di alcun contratto, e non è certo un caso in tal senso il fatto che Ingegneria Pt_1
Cont non abbia prodotto alcun documento contrattuale effettivamente e validamente sottoscritto da (e per essa da soggetti dotati della legale rappresentanza della società)” e, dunque, il credito azionato da Co
era inesistente, non essendosi perfezionato alcun conferimento di incarico, e la richiesta di pagamento non trovava alcuna giustificazione. Co Precisò che nel 2014 le parti avevano avviato trattative finalizzate al conferimento a di un incarico professionale per attività progettuali nell'ambito dell'appalto pubblico per il “Servizio di Gestione
Globale dell'Energia e altri servizi edili e impiantistici con annessi lavori complementari a servizio degli uffici di competenza dell' ”, indetto dall' per i presidi ospedalieri Parte_2 Parte_3
Cont di , Popoli e Penne ed aggiudicato a in regime di RTI con Pt_2 Controparte_3
Co Cont In particolare, alla fine del 2014 aveva inviato a un primo preventivo relativo ai compensi richiesti, datato 22.10.2014, per € 700.000 ed un secondo preventivo, datato 3.11.2014, per € 685.000.
Dal carteggio fra le parti emergeva che: Cont Co
- in data 27.11.2014 aveva sottoposto ad una proposta di conferimento di incarico;
Co
- in data 4.12.2014 aveva inviato una nuova bozza contrattuale contenente significative modifiche riguardanti le prestazioni, il prezzo e le modalità di pagamento con la conseguenza che in tale data l'oggetto del contratto risultava ancora completamente indeterminato e indeterminabile;
Co
- in data 13.1.2015 aveva trasmesso all'opponente una copia del contratto di conferimento di Cont incarico sottoscritta dall'amministratore unico, dichiarando di attendere copia controfirmata da
(doc. 5); Co
- in data 17.2.2015 l'ing. aveva comunicato ad l'impossibilità di perfezionare il CP_4 conferimento d'incarico, vista la comunicazione di con cui esprimeva la Controparte_3 volontà di procedere alle opere di progettazione direttamente per mezzo del proprio studio;
Co
- in data 10/11.3.2015 aveva emesso una nota spese riferita ai sopralluoghi ed indennità, con successiva fattura n. 9/2015 per l'importo di € 22.850,00 a rimborso delle spese sostenute;
Co
- in data 19.4.2016 emise le tre fatture, poi azionate in via monitoria, contestate con Cont comunicazione in data 23.5.2016 da la quale eccepiva l'infondatezza della pretesa, posto che il conferimento di incarico non era mai stato perfezionato, in difetto della sua sottoscrizione, e che nessun contratto era stato concluso.
In subordine, contestò il quantum della pretesa, posto che il compenso omnicomprensivo previsto era di
€ 465.00, a fronte dello svolgimento dell'intera attività professionale, con la conseguenza che la pretesa risultava del tutto incomprensibile a fronte di un contratto mai avviato. pagina 2 di 9 Concluse, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Co
si costituì contestando l'opposizione di cui chiese il rigetto. Contestò l'eccepita insussistenza del Cont Co credito esponendo che in data 12.1.2015 aveva inviato a un'e-mail con allegato il conferimento d'incarico definitivo, in cui aveva specificato che “In caso di Vs. accordo sul testo medesimo, VI preghiamo di riportare integralmente il testo della presente su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta in ogni pagina in segno di completa ed incondizionata accettazione” (doc. 23)
e che il contratto era stato definitivamente concluso in data 19.1.2015 a seguito dell'accettazione piena della proposta e l'invio del conferimento di incarico su carta intestata, timbrato e sottoscritto, secondo Cont le prescrizioni impartite da
Istruita la causa a mezzo di CTU e di prove testimoniali e documentali, con sentenza n. 588/2023
l'adito Tribunale ritenne “… innegabile che vi sia stato il conferimento di un incarico alla da Pt_4 parte di avente ad oggetto le attività di censimento e progettazione sopra indicate, in CP_1 tal senso deponendo i documenti prodotti in causa.
Si veda anzitutto il verbale della riunione tenutasi l'11.11.2014 presso gli uffici dell'opponente dal quale risulta che in quella sede, non solo venivano discusse le attività oggetto di incarico svolte, ma veniva anche fissato un incontro successivo per un “training formativo” sull'uso del software per la migrazione delle informazioni da condividere con l' . Parte_2
Cont Con Si veda anche l'e-mail del 13.11.2014, con la quale l'Ing. di comunicava alla i dati Per_1 per accedere al link di condivisione, al fine di gestire il flusso delle informazioni, dei documenti e dei lavori da inoltrare alla stessa . CP_1
Cont Si veda, infine, la e-mail del 17.2.2015 (doc. 25 fasc. opposta) in cui in sede di recesso, fa un espresso riferimento ad “annullare tutti gli accordi presi”.
Tanto premesso deve però evidenziarsi che a tale incarico, perfezionatosi per fatti concludenti, non possono trovare applicazione le condizioni indicate nella proposta del 13.1.2015 in quanto mai accettate dalla convenuta”.
Sulla base di tali elementi, il giudice ritenne che la fattispecie fosse regolata dall'art. 1671 c.c. e, Cont Co dunque, revocò il decreto ingiuntivo e condannò al pagamento in favore di della somma di €
73.500 oltre accessori, calcolata dal CTU in base alle tariffe professionali ed al tempo occorso per la prestazione professionale eseguita;
infine, stante la reciproca soccombenza, compensò al 50% le spese di lite della fase monitoria ed integralmente quelle del giudizio di opposizione. Co
ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi.
pagina 3 di 9 Cont Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto. Parte appellata ha poi proposto appello incidentale.
La Corte ha rigettato l'istanza di rinnovazione della CTU proposta dall'appellante.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali nei termini concessi ex art. 352 c.p.c., con ordinanza per l'udienza cartolare in data 27.5.2025 il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ragioni della decisione
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
A) la sentenza è errata in quanto non prende in debita considerazione la documentazione allegata da Co
– e confermata dai testi – la quale dimostra “… come sin da prima di agosto 2014 (giugno del
2014) tra le attuali parti in causa ci fosse stata una fitta attività preliminare e preparatoria alla esecuzione del censimento impiantistico dei Presidi Ospedalieri , Popoli e Penne offerto Parte_2 in sede di gara come proposta migliorativa dall'RTI (doc. 2 del monitorio), in tempi strettissimi e nel rispetto del cronoprogramma imposto dalla stazione appaltante”.
In particolare, si lamenta la completa disattenzione del primo giudice rispetto al definitivo perfezionamento del conferimento di incarico, inviato dall'appellata tramite mail in data 12.1.2015 Co (doc. 23), cui seguì l'accettazione da parte di (doc. 24), ed a seguito della quale si sono quindi perfezionati tutti gli elementi essenziali del contratto, anche in ordine al compenso convenuto, circostanza evidenziata anche dal giudice che emise il decreto ingiuntivo.
Dunque, sulla base di tali elementi, cioè sulla base di una completa accettazione delle condizioni contrattuali di entrambe le parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1671 c.c.;
B) la sentenza è errata laddove omette di motivare in modo puntuale e dettagliato le ragioni alla base dell'accettazione delle risultanze della CTU, nonostante le critiche precise e circostanziate mosse dal CTP e dai difensori di parte appellante. In particolare, l'appellante lamenta l'omissione nell'esecuzione dei sopralluoghi da parte del CTU e l'irregolare partecipazione durante le Cont operazioni peritali dell'8.2.2021 del personale che ha inciso sulle operazioni in svolgimento.
L'appello incidentale censura la sentenza laddove il giudice ha ritenuto “innegabile” il conferimento Co d'incarico da parte dell'appellante alla , per fatti concludenti. L'appellante incidentale afferma che non sussistono documenti che provino l'avvenuto conferimento dell'incarico, ritenendo invece che la documentazione in atti attesti che gli elementi essenziali dell'incarico non erano ancora stati definiti pagina 4 di 9 Co Co dalle parti nel dicembre 2014 (vedasi doc. 16 monitorio e-mail 4.12.2014 e doc. 18 monitorio e-mail 12.12.2014).
***
La Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità, perché l'atto di appello soddisfa il requisito della specificità posto dall'art. 342 c.p.c., risultando sufficientemente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, sia le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito, è fondato il primo motivo dell'appello principale ed è infondato l'appello incidentale. Co Sulla base dei documenti n. 23 e n. 24 depositati da in primo grado, il contratto fra le parti, avente ad oggetto il conferimento d'incarico professionale, risulta certamente perfezionato, posto che si sono realizzati tutti i presupposti richiesti dall'art. 1326 comma I c.c. Cont Co Infatti, con e-mail in data 12.1.2015 inviò a la proposta di conferimento di incarico chiedendo che “In caso di Vs. accordo sul testo medesimo, VI preghiamo di riportare integralmente il testo della presente su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta in ogni pagina in segno di completa ed incondizionata accettazione” (doc. 23). In risposta, con lettera raccomandata del 13.1.2015, consegnata Co Cont il 19.1.2015, come da attestazione di Posteitaliane, accettò la proposta contrattuale di riportandone il contenuto puntualmente sulla propria carta intestata e sottoscrivendo la stessa in ogni Cont pagina, puntualmente rispettando le modalità di accettazione prescritte dalla proponente (doc. 24).
Quest'ultima, poi, non ha mai contestato di non avere ricevuto tale lettera raccomandata contenente Co l'accettazione della proposta da parte di . Cont Il contratto, dunque, si perfezionò quando la proponente venne a conoscenza dell'accettazione Co della proposta da parte di .
Dunque, è errata la liquidazione del compenso operata dal Tribunale sulla base del tempo occorso per l'esecuzione dell'incarico e delle tariffe professionali – sulla base dell'ipotesi sub b) formulata dal CTU
– anziché del compenso concordato nel contratto il cui ammontare, peraltro, non tiene conto del tempo occorrente per l'esecuzione della prescrizione di cui, alla clausola n. 4, fissa il termine iniziale
(14.12.2014) e la cessazione al momento della consegna di tutti gli elaborati.
Precisato che è pacifico, documentato e confermato dai testimoni che le parti anticiparono il termine inziale quantomeno all'ottobre 2014, come accertato anche dal CTU, a questo punto occorre verificare Co quali siano le prestazioni pattuite nel contratto e quelle effettivamente eseguite da al fine di individuare la quota del corrispettivo, nel contratto convenuto in complessivi € 465.000, a questa spettante. Orbene, le prestazioni individuate dal contratto sono quattro: pagina 5 di 9 1) il rilievo dello stato di fatto e dei beni mobili e immobili oggetto dell'appalto al fine di popolare l'anagrafica tecnica con le informazioni minime indicate nell'Offerta Tecnica presentata in fase di gara o come meglio concordato e verbalizzato tra le parti a seguito di ulteriori richieste da parte dell'Amministrazione aggiudicataria. Ad esclusione della redazione dei manuali uso e manutenzione e del fascicolo del fabbricato nella parte relativa ai controlli sullo “stato di salute”
(sicurezza statica) dei fabbricati;
2) l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti oggetto di rilievo sulla base della documentazione fornita dalla;
Parte_2
3) il numero e tipo di elaborati da produrre per ogni singola progettazione saranno indicati nel
“Piano di Progetto e Controllo” e comunque in misura rispondente a quanto richiesto dal referente;
Controparte_1
4) l'elaborazione di una relazione in cui riportare le non conformità degli impianti e delle strutture censite da produrre in corrispondenza di ogni stato di avanzamento dell'attività di censimento. Co Cont A mente del contratto, poi, era tenuta alla periodica trasmissione a per l'approvazione, del risultato dell'attività professionale espletata, come prestabilito nel “Piano di Progetto e Controllo”.
In primo luogo, si osserva che nell'elenco delle prestazioni pattuite nel contratto di incarico professionale non risulta alcun riferimento alla progettazione di “impianto fotovoltaico di potenza Co nominale pari a 100kWp presso l' ”, a fronte della quale emise la fattura n. 4 Parte_2 dell'importo di € 40.000, oggetto della pretesa monitoria, senza né allegare né provare il conferimento del relativo incarico, ossia il titolo, dovendosi di conseguenza escludere il diritto al compenso per tale Cont attività, attesa la contestazione di circa la conclusione di ogni contratto fra le parti.
In relazione poi alle quattro prestazioni previste nell'incarico professionale, la liquidazione del compenso dovuto in base al contratto va basata sulla CTU svolta in primo grado laddove valuta Co quantità e qualità delle attività effettivamente e concretamente svolte da;
da tali valutazioni e conclusioni non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici.
In merito, qualora il giudice del merito aderisca al parere del CTU, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, ben potendo il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente. È poi senz'altro vero che allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa pagina 6 di 9 limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ma a tanto il giudice è tenuto solo quando il CTU, a propria volta, non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
(Cass. Civ. n. 23637/2016 e Cass. 18391/2017), ciò che è esattamente accaduto nella presente causa ove il CTU ha dedicato ampio spazio a rispondere e replicare puntualmente a tutte le osservazioni critiche dei CTP dedicando a tale attività le pagine da 24 a 33 dell'elaborato.
Ricordato che, per le considerazioni sopra svolte, non rileva la quantità di tempo effettivamente Co impiegata da – essendo il compenso contrattuale parametrato solo in base all'esecuzione delle quattro prestazioni professionali sopra descritte – si osserva, per completezza, l'infondatezza del primo motivo laddove lamenta che il CTU non abbia tenuto conto dell'attività preliminare e preparatoria svolta nel giugno 2014. Il CTU, infatti, ha preso debitamente in considerazione l'attività preliminare Co svolta da , che data dall'ottobre 2014, ed ha accertato che le attività si sono concluse nel dicembre
2014, come da corrispondenza fra i tecnici delle parti.
Peraltro, le dichiarazioni dei testimoni sull'inizio dei lavori preparatori risultano generiche: la teste ha riferito che furono eseguiti “sopralluoghi e rilievi” già a luglio 2014 e il teste Testimone_1 ha riferito che “forse” erano state effettuate delle riunioni prima di ottobre- Testimone_2 novembre 2014. I testi non indicano quali e quante attività sarebbe state svolte prima di ottobre 2014 e Parte presso quali strutture dell' né contenuto e/o le modalità delle attività svolte.
Tanto precisato, il CTU, sulla base degli atti, dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali in merito Co ai sopralluoghi effettuati e alle attività svolte, ha accertato che eseguì solo una parte delle prestazioni pattuite nel contratto, avendo redatto n. 25 tavole grafiche corrispondenti ad altrettante planimetrie per il censimento delle apparecchiature presso tre presidi ospedalieri (doc. 21 depositato da Co
).
Valutata singolarmente ogni tavola, il CTU ha concluso come segue (p.17):
“- Il rilievo che si evince essere stato fatto delle tavole del doc.21 è un rilievo semplificato del posizionamento delle apparecchiature presenti nei diversi immobili.
- Il rilievo degli immobili non è stato effettuato in quanto le planimetrie su cui predisporre il Cont Con censimento, come è emerso anche durante le operazioni peritali, sono state fornite da ad .
- Per quanto riguarda “l'aggiornamento degli schemi e dei disegni degli impianti esistenti oggetto di rilievo sulla base della documentazione fornita dall' ” non vi è documentazione Parte_2
Con presente agli atti che ne provi l'effettiva attività svolta da .” Co A conferma di quest'ultimo punto, risulta dall'escussione dei testi come non abbia mai avuto Parte Cont accesso autonomo ai presidi ospedalieri, in quanto priva di delega dell' (richiesta da per la Cont prima volta, in data 20.3.2015), nonché che gli unici accessi compiuti siano stati con la in un pagina 7 di 9 numero limitato di casi. In merito, il teste , all'udienza del 29.11.2019, Testimone_3
Cont rispondendo sui capitoli 5, 6 e 7 della memoria di ha affermato, sul capitolo 7: “è vero, prima di tale data non sono mai state richieste deleghe”, precisando poi “lo so perché sono responsabile del Con progetto ed avrei dovuto coordinare le attività degli studi: non essendosi svolti sopralluoghi di se non quelli preliminari per prendere coscienza dei luoghi e circoscrivere l'attività per la quale si chiedeva l'offerta , che abbiamo svolti accompagnati da SO e Perfetti, sono sicuro che tali Co deleghe non sono mai state richieste”; lo stesso, a controprova sul capitolo 6 di , ha dichiarato: “è Cont impossibile , io che ero di non potevo avere accesso all'Ospedale di Concordia senza essere accompagnato”. Allo stesso modo, il teste escusso all'udienza del 29.11.2019, sui Tes_2 capitoli 5-6, ha precisato “C'era SO che ci accompagnava nei vari presidi, c'erano dei tecnici e manutentori che ci facevano accedere, perché sono luoghi ove si può accedere solo in sicurezza”, e ancora: “io personalmente quando ho fatto i sopralluoghi ero accompagnato da SO”; il teste Cont
della Team Project (udienza 18.12.2019), sempre sui capitoli 5, 6, e 7 di ha dichiarato: Tes_4
Part
“L' ha dato la delega a me ed ed a tutti i componenti dello studio ma anche di Energy, Tes_5 eravamo dotati di casacca con cartellino intestato”.
Passando alla liquidazione del compenso dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite, si osserva che il compenso totale pattuito nel contratto è di € 465.000 per le quattro prestazioni, senza indicazione del valore di ciascuna. Deve quindi ritenersi che le parti abbiano voluto assegnare a queste pari valore, ossia € 116.250 per ciascuna.
Posto che delle quattro prestazioni previste nel contratto di conferimento d'incarico risulta esser stata Cont svolta soltanto la prima e che le planimetrie utilizzate a tal fine furono fornite da rappresentando Co il lavoro svolto da una mera rielaborazione di quest'ultime, ossia un “rilievo semplificato delle apparecchiature presenti nei diversi immobili”, come afferma il CTU, si ritiene congruo e rispondente Co ad equità il compenso di € 73.500 liquidato dal Tribunale a favore di per l'attività effettivamente svolta, corrispondendo a circa il 65% del compenso per l'unica prestazione eseguita.
L'accoglimento dei motivi sopra esaminati assorbe l'esame delle rimanenti doglianze.
In conclusione, gli appelli, principale e incidentale, devono essere respinti e la sentenza impugnata va confermata, seppure con diversa motivazione, anche in punto alla statuizione sulle spese di lite, in quanto non oggetto di censura.
Attesa la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: pagina 8 di 9 - rigetta sia l'appello principale proposto da avverso la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Modena n. 588/2023 sia l'appello incidentale proposto da Controparte_1
- compensa le spese processuali del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 22.7.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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