Sentenza 29 luglio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2004, n. 14372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14372 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BARENGHI, che lo difende unitamente all'avvocato RAIMONDO PUSATERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. PIMENTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo difende unitamente all'avvocato MAURO POJER, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
INIZIATIVE IMM. srl, in persona del legale rappresentante, il liquidatore Sig. HE LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E PIMEHTEL 2, presso lo studio dell'avvocato MICHELE COSTA, che lo difende unitamente all'avvocato UGO VANZETTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 118/00 della Corte d'Appello di TRENTO sezione distacca di BOLZANO, depositata il 05/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/02/04 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato COSTA Michele difensore dell'immobiliare INIZIATIVE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato rispettivamente il 17 e il 27 aprile 1992 NZ OF conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Bolzano la società r.l. Iniziative Immobiliari e, personalmente, il suo legale rappresentante Gualtiero SA, e premesso:
che, in data 24 dicembre 1985, tra lui e quest'ultimo era stato concluso un contratto preliminare di compravendita e di permuta di un negozio e tre appartamenti a costruirsi in un fabbricato, che sarebbe stato realizzato su un terreno di proprietà dell'attore e ceduto al convenuto, o a persona da nominarsi al momento dell'atto pubblico di permuta;
che il prezzo pattuito era stato di L. 42.000 al metro cubo;
che, ciò nonostante, la società cessionaria del contratto in sede di atto di permuta rogato dal notaio Bombardelli in data 31 maggio 1988, non aveva ottemperato agli impegni assunti col contratto preliminare, cioè quello di cedere tre, e non due degli appartamenti oggetto di trattativa;
che pertanto le controparti erano rimaste inadempienti, e gli avevano cagionato un danno pari al valore della unità immobiliare promessa, e cioè L. 647.625.000;
che questa peraltro era stata già alienata, e pertanto non poteva più essere ceduta a lui;
tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che i convenuti venissero condannati in solido al risarcimento del danno, da quantificare in tale importo, oltre interessi e rivalutazione, e in via subordinata a un indennizzo corrispondente all'arricchimento senza causa da loro conseguito.
I convenuti si costituivano con comparsa di risposta, eccependo l'infondatezza delle domande "ex adverso" proposte. In particolare SA contestava la sua legittimazione passiva, dal momento che col preliminare si era riservato la facoltà di permuta per sè o persona od ente da nominare, il che aveva fatto in sede di atto pubblico di permuta del 31 maggio 1988. La società Iniziative Immobiliari eccepiva che l'originaria obbligazione era stata estinta mediante la successiva novazione, costituita dal contratto di permuta e dalla convezione stipulata in pari data con il contraente ceduto, di cui altresì aveva estinto l'obbligazione di L. 153.406.417 nei riguardi della Cassa di Risparmio, a favore della quale il terreno era gravato da ipoteca, ed inoltre aveva affrancato il medesimo dalla servitù di passaggio a favore di altro fondo confinante, sborsando la somma di L. 20.000.000. Inoltre aveva estinto altra obbligazione gravante sul permutante, che non aveva provveduto a liberare il terreno da pesi e vincoli vari, nonostante gli impegni assunti originariamente. Questa perciò chiedeva il rigetto delle domande dell'attore, e proponeva domanda riconvenzionale, con la quale fra l'altro ne chiedeva la condanna al pagamento di quest'ultima somma, oltre agli interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
In primo grado la domanda di OF era stata rigettata dal Tribunale sul presupposto che, nel maggio 1988, le parti avessero novato il loro precedente rapporto, e SA non fosse passivamente legittimato, essendo subentrata nel rapporto la società cessionaria. Avverso tale sentenza OF proponeva impugnazione alla corte d'appello di Trento, sez. staccata di Bolzano, la quale, con pronuncia del 17 maggio 2000, ha confermato la decisione di primo grado, osservando che, con l'atto pubblico del 31 maggio 1988, le parti avevano regolato i loro rapporti in modo diverso, sostituendo una nuova obbligazione a quella originaria. La Corte inoltre ha ritenuto fondata la domanda riconvenzionale della società appellata, per carenza di prova della dedotta estinzione dell'obbligazione relativa da parte dell'appellante.
Avverso tale sentenza OF ha proposto ricorso per Cassazione, esponendo quattro motivi.
La società Iniziative Immobiliari e SA resistono con controricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in quanto la corte di appello non avrebbe considerato che col contratto di permuta del maggio 1988 nessuna novazione della precedente obbligazione sarebbe intervenuta. Infatti perché ciò potesse verificarsi sarebbe stato necessario che le parti avessero esplicitamente convenuto in conformità. Nè tale volontà di novare avrebbe potuto desumersi in modo inequivoco da fatti concludenti. Anzi le varie vicende del rapporto denoterebbero una situazione che si prestava a diverse interpretazioni, sicché, trattandosi di valutazioni polisensi, non era dato desumere alcuna volontà novativa del contratto. Peraltro OF e la società iniziative Immobiliari, e prima di essa SA, sin dall'inizio, e anche in sede di accordo del 29 marzo 1988, sapevano dell'esistenza del debito e dell'ipoteca dell'importo di l. 153.4 06.147 a favore del Credito fondiario, e pertanto, in sede di permuta del maggio successivo, il ricorrente non poteva rinunciare al valore complessivo del terzo appartamento di l. 576.649.147, e cioè ad un importo quattro volte maggiore debito gravante su di lui nei riguardi del terzo. Le considerazioni della corte d'appello sarebbero solo presunzioni, consentite in tema di novazione, la cui prova deve essere inequivoca e rigorosa, non essendo sufficiente che le parti riconsiderino il prezzo o le modalità di pagamento, come avvenuto nella specie. Il motivo è infondato.
Invero la corte di appello ha ritenuto che vi era stata novazione, ponendo in evidenza che:
a) con la scrittura preliminare del dicembre 1985, e il verbale di accordo del marzo 1988, le parti non avevano rilevato l'esistenza di ipoteca già iscritta a favore della Cassa di risparmio o altra situazione debitoria di OF, il quale si era impegnato a trasferire gli immobili liberi da pesi, tanto che la società Iniziative Immobiliari aveva inviato la diffida con il telegramma e la raccomandata del 19 maggio 1988, ai fini della regolamentazione definitiva rapporti di dare ed avere tra le parti;
b) con la permuta del 31 maggio 1988 e la coeva scrittura, anche alla stregua della deposizione del notaio Bombardelli, le parti avevano inteso definire il loro rapporto senza più riferimento al terzo appartamento indicato in un primo tempo, e il ricorrente si era impegnato a versare la somma di l. 20.000.000 per l'affrancazione del terreno dalla servitù di passaggio a favore del proprietario di un fondo vicino.
La Corte di appello ha in tal modo interpretato il contratto con criterio logico-giuridico corretto, dal momento che per aversi novazione non sono necessarie formule sacramentali, ma essendo sufficiente che si dia luogo ad una nuova obbligazione incompatibile con quella originaria (cfr. SEZ. 2 SENT. 0 5117 DEL 22/05/1998 RV. 515706; CONF. 9604427 97557).
Nè è possibile, come pretenderebbe il ricorrente, prospettare in sede di legittimità una differente valutazione della volontà negoziale delle parti, perché l'accertamento degli elementi della novazione oggettiva del rapporto obbligatorio ("aliquid novi", animus novandi", inteso come manifestazione inequivoca dell'intento novativo, e "causa novandi", intesa come interesse comune delle parti all'effetto novativo) è riservato al giudice del merito, ed è incensurabile in Cassazione se (come sopra osservato) adeguatamente motivato (V. SEZ. 2 SENT. 0 5117 DEL 22/05/1998 RV. 515706). 2) Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1401, 1402, 1405 e 2932 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la corte distrettuale, nonostante avesse riconosciuto la legittimazione di SA, e il suo obbligo di trasferire la proprietà del terzo appartamento al ricorrente, non lo ha condannato per essersi egli reso inadempiente.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello, contrariamente a quel che si afferma nel ricorso, ha ritenuto che OF, per effetto dell'intervenuta novazione, aveva rinunciato, sia pure implicitamente, all'acquisto del terzo appartamento, il cui trasferimento gli era stato promesso con il contratto preliminare del 24 dicembre 1986 da SA, e ha, conseguentemente, escluso ogni responsabilità di quest'ultimo, sul presupposto che "i rapporti tra le parti (OF e la società Iniziative Immobiliari) avevano assunto un assetto definitivo con i contratti del 31 maggio 1988 e del 1 febbraio 1991".
La Corte è incorsa soltanto nell'errore di ravvisare la legittimazione passiva di SA, errore che, peraltro, deve essere corretto, ai sensi del secondo comma dell'art. 384 del codice di procedura civile, non avendo influito sul dispositivo, che risulta conforme al diritto.
3) Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, posto che egli aveva proposto l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, e ciò in via subordinata, dal momento che comunque non poteva esperire quella di rescissione per la mancanza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona. Del resto l'ordinamento non potrebbe apprestare tutela a chi ha tratto un enorme vantaggio da tutta l'operazione, col conseguire un bene di valore quattro volte maggiore rispetto a quanto conferito alla controparte danneggiata. Anche questo motivo è infondato.
Il Giudice d'appello ha ritenuto inammissibile l'azione di arricchimento ingiustificato con l'argomento che al rapporto originario era stato sostituito, per novazione, altro rapporto il quale consentiva alle sue parti di fare valere i diritti derivanti da esso con l'esperimento di domande basate sul titolo che il rapporto stesso aveva costituito;
e, così decidendo, si è adeguato al principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui l'azione di arricchimento senza causa è proponibile, soltanto nel caso in cui non sia prevista altra azione a tutela di colui che lamenta il depauperamento, ovvero quando la domanda, sia stata respinta, per la carenza originaria dell'azione proposta e non anche nel caso in cui sia stata sperimentata infruttuosamente nel merito la domanda volta al soddisfacimento della pretesa (sent. nn. 2283 del 1991, 0 7285 del 1996, 0 4365 del 2003). 4) Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 del codice civile, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, per avere la Corte
d'appello negato che OF avesse provato l'estinzione del proprio debito di venti milioni di lire nei confronti della società Iniziative Immobiliari, con la produzione in giudizio della fotocopia di un assegno di conto corrente da lui emesso all'ordine di AD TI, segretaria di SA, all'epoca rappresentante legale:
della società creditrice.
Nemmeno questo motivo è fondato, avendo la Corte d'appello adeguatamente e logicamente motivato la propria decisione, affermando che OF non aveva provato di avere adempiuto il proprio debito, perché, invece di produrre una quietanza o un altro documento attestante il pagamento eseguito al rappresentante legale della società Iniziative Immobiliari, aveva esibito soltanto la copia di un assegno emesso a favore della segretaria di SA, la quale non rivestiva alcuna carica in tale società.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a rimborsare le spese di questo giudizio ai controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità ai controricorrenti. Liquida dette spese in euro cento/00 per esborsi ed Euro tremila/00 per onorari, oltre agli accessori di legge a favore di ciascuno dei controricorrenti.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004