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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14240/2024
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 14240/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 10/6/2025, alle ore 10.00, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. MASSIMO MORESCHI;
per parte resistente l'Avv. BRUNO GALATI.
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 14240/2024 promossa da:
(P. I. , elettivamente domiciliata in Milano, via Sant'Agnese n. 12, con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. MASSIMO MORESCHI
RICORRENTE contro
(P. I. ), elettivamente domiciliata in Como, via Controparte_1 P.IVA_2
Mentana n. 19, con l'Avv. BRUNO GALATI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la intervenuta scadenza di efficacia e vigenza per risoluzione del contratto inter partes, con riferimento alle unità immobiliari a destinazione diversa dall'abitativa site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, e per l'effetto condannare
[...]
a riconsegnare senza alcuna dilazione le suddette unità immobiliari, libere da Controparte_1 persone e cose, rimettendole nel pieno e legittimo possesso e detenzione della proprietaria. Con il favore delle spese di giudizio come da nota spese che si deposita, o nel diverso importo ritenuto di giustizia”
Parte resistente: “In via principale: rigettare la domanda di in quanto infondata per i Parte_1 motivi esposti nella narrativa del presente atto. In via subordinata: accertare e dichiarare che Pt_1
l. è debitrice nei confronti di della somma di € 165.000 oltre IVA a
[...] Controparte_1
2 titolo di indennità ex art. 34 legge n. 392/1978 e per l'effetto condannarla al relativo pagamento. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Tribunale CP_2 allegando:
- di avere ricevuto in assegnazione (atto notaio di Milano del 4/3/2024) le unità Per_1 immobiliari site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, concesse in locazione ad uso diverso dall'abitativo da IMMOBILIARE DORICA S. a Pt_1 Controparte_1
[... con contratto stipulato il 4/6/2018 della durata di sei anni (dal 1°/7/2018 al 30/6/2024);
- che con raccomandata del 16/1/2023 consegnata il 14/2/2023 la locatrice aveva comunicato alla conduttrice di non volere rinnovare il contratto alla prima scadenza del 30/6/2024 dovendo procedere all'integrale ristrutturazione dell'edificio (art. 29 lett. c) L. 392/1978).
Ciò premesso, concludeva chiedendo la convalida dell'intimata licenza per finita locazione alla data del 30/6/2024, o, in subordine, la convalida dello sfratto, con fissazione della data di esecuzione.
Si costituiva regolarmente opponendosi all'intimata licenza per Controparte_1 finita locazione ed allo sfratto, eccependo l'invalidità della comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto di locazione, che non conterrebbe le precise ragioni che giustificano la disdetta. Chiedeva, in subordine, la condanna di parte attrice alla corresponsione dell'indennità di avviamento.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
La domanda di parte attrice è fondata.
Nel caso in esame le parti (art. 2 del contratto di locazione stipulato il 4/6/2018) hanno stabilito che il contratto di locazione avrà una durata di sei anni, con decorrenza dal 1°/7/2018 e scadenza il 30/6/2024, con rinnovo per altri sei anni se non ricorre nessuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 29 L. 392/1978 per esercitare il diniego di rinnovo alla prima scadenza (30/6/2024).
La comunicazione del 16/1/2023 - consegnata a il 14/2/2023 – Controparte_1 indica in modo sufficientemente chiaro che la disdetta è fondata sull'esigenza della locatrice, proprietaria dell'intero edificio, di procedere alla integrale ristrutturazione dello stesso (art. 29 lett. c) L. 392/1978).
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione del contratto di locazione delle unità immobiliari site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, stipulato il 4/6/2018, alla data del 30/6/2024, a seguito di valida disdetta titolata.
Per consentire alla società conduttrice di reperire una nova sistemazione logistica per la propria attività commerciale, l'esecuzione dello sfratto può essere fissata per il 10/7/2025.
3 E' fondata anche la domanda di parte convenuta di subordinare il provvedimento di rilascio alla corresponsione dell'indennità di avviamento.
L'art. 34 L. 392/1978 stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 (attività industriali, commerciali e artigianali), che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, o disdetta, o recesso, o fallimento del conduttore, il conduttore ha diritto ad un'indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto. deve pertanto essere condannata a corrispondere a CP_2 Controparte_1
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari ad € 165.000 (€ 9.166, 66 X 18).
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 14240/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo stipulato il 4/6/2018 tra dante causa di e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto le unità immobiliari site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, ha cessato i propri effetti il 30/6/2024 per effetto di tempestiva disdetta;
2) condanna a rilasciare in favore di libere da Controparte_1 CP_2 persone e cose, le unità immobiliari sita in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2;
3) fissa per l'esecuzione dello sfratto la data del 10/7/2025;
4) condanna a corrispondere a contestualmente al CP_2 Controparte_1 rilascio delle unità immobiliari site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, la somma di € 165.000 (euro centosessantacinquemila/00) a titolo di indennità di avviamento;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 10/6/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
4
Tribunale di Milano
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r. g. 14240/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Il 10/6/2025, alle ore 10.00, innanzi al dr. Ilario Pontani, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv. MASSIMO MORESCHI;
per parte resistente l'Avv. BRUNO GALATI.
Dopo ampia discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura del dispositivo alle parti presenti ed immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Il giudice
Dr. Ilario Pontani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano, nella persona del giudice dr. Ilario Pontani ha pronunciato ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r. g. 14240/2024 promossa da:
(P. I. , elettivamente domiciliata in Milano, via Sant'Agnese n. 12, con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. MASSIMO MORESCHI
RICORRENTE contro
(P. I. ), elettivamente domiciliata in Como, via Controparte_1 P.IVA_2
Mentana n. 19, con l'Avv. BRUNO GALATI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare la intervenuta scadenza di efficacia e vigenza per risoluzione del contratto inter partes, con riferimento alle unità immobiliari a destinazione diversa dall'abitativa site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, e per l'effetto condannare
[...]
a riconsegnare senza alcuna dilazione le suddette unità immobiliari, libere da Controparte_1 persone e cose, rimettendole nel pieno e legittimo possesso e detenzione della proprietaria. Con il favore delle spese di giudizio come da nota spese che si deposita, o nel diverso importo ritenuto di giustizia”
Parte resistente: “In via principale: rigettare la domanda di in quanto infondata per i Parte_1 motivi esposti nella narrativa del presente atto. In via subordinata: accertare e dichiarare che Pt_1
l. è debitrice nei confronti di della somma di € 165.000 oltre IVA a
[...] Controparte_1
2 titolo di indennità ex art. 34 legge n. 392/1978 e per l'effetto condannarla al relativo pagamento. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso regolarmente notificato alla controparte, adiva questo Tribunale CP_2 allegando:
- di avere ricevuto in assegnazione (atto notaio di Milano del 4/3/2024) le unità Per_1 immobiliari site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, concesse in locazione ad uso diverso dall'abitativo da IMMOBILIARE DORICA S. a Pt_1 Controparte_1
[... con contratto stipulato il 4/6/2018 della durata di sei anni (dal 1°/7/2018 al 30/6/2024);
- che con raccomandata del 16/1/2023 consegnata il 14/2/2023 la locatrice aveva comunicato alla conduttrice di non volere rinnovare il contratto alla prima scadenza del 30/6/2024 dovendo procedere all'integrale ristrutturazione dell'edificio (art. 29 lett. c) L. 392/1978).
Ciò premesso, concludeva chiedendo la convalida dell'intimata licenza per finita locazione alla data del 30/6/2024, o, in subordine, la convalida dello sfratto, con fissazione della data di esecuzione.
Si costituiva regolarmente opponendosi all'intimata licenza per Controparte_1 finita locazione ed allo sfratto, eccependo l'invalidità della comunicazione del diniego di rinnovazione del contratto di locazione, che non conterrebbe le precise ragioni che giustificano la disdetta. Chiedeva, in subordine, la condanna di parte attrice alla corresponsione dell'indennità di avviamento.
Esaurita la trattazione della controversia, le parti venivano invitate alla discussione della causa ed alla precisazione delle conclusioni ex art. 429 c. p. c.
La domanda di parte attrice è fondata.
Nel caso in esame le parti (art. 2 del contratto di locazione stipulato il 4/6/2018) hanno stabilito che il contratto di locazione avrà una durata di sei anni, con decorrenza dal 1°/7/2018 e scadenza il 30/6/2024, con rinnovo per altri sei anni se non ricorre nessuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 29 L. 392/1978 per esercitare il diniego di rinnovo alla prima scadenza (30/6/2024).
La comunicazione del 16/1/2023 - consegnata a il 14/2/2023 – Controparte_1 indica in modo sufficientemente chiaro che la disdetta è fondata sull'esigenza della locatrice, proprietaria dell'intero edificio, di procedere alla integrale ristrutturazione dello stesso (art. 29 lett. c) L. 392/1978).
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata la cessazione del contratto di locazione delle unità immobiliari site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, stipulato il 4/6/2018, alla data del 30/6/2024, a seguito di valida disdetta titolata.
Per consentire alla società conduttrice di reperire una nova sistemazione logistica per la propria attività commerciale, l'esecuzione dello sfratto può essere fissata per il 10/7/2025.
3 E' fondata anche la domanda di parte convenuta di subordinare il provvedimento di rilascio alla corresponsione dell'indennità di avviamento.
L'art. 34 L. 392/1978 stabilisce che in caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'art. 27 (attività industriali, commerciali e artigianali), che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento, o disdetta, o recesso, o fallimento del conduttore, il conduttore ha diritto ad un'indennità pari a diciotto mensilità dell'ultimo canone corrisposto. deve pertanto essere condannata a corrispondere a CP_2 Controparte_1
l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale pari ad € 165.000 (€ 9.166, 66 X 18).
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 14240/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che il contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo stipulato il 4/6/2018 tra dante causa di e Parte_2 Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto le unità immobiliari site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, ha cessato i propri effetti il 30/6/2024 per effetto di tempestiva disdetta;
2) condanna a rilasciare in favore di libere da Controparte_1 CP_2 persone e cose, le unità immobiliari sita in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2;
3) fissa per l'esecuzione dello sfratto la data del 10/7/2025;
4) condanna a corrispondere a contestualmente al CP_2 Controparte_1 rilascio delle unità immobiliari site in Milano, Galleria Sala dei Longobardi n. 2, la somma di € 165.000 (euro centosessantacinquemila/00) a titolo di indennità di avviamento;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c. p. c., pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti e immediato deposito telematico della contestuale motivazione, con allegazione al verbale.
Milano, 10/6/2025
Il Giudice
Dr. Ilario Pontani
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