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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/11/2025, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2103/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni della separazione vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dagli Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Pasquale Vuolo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Laura Landi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.11.2025
1 Proc. R.G. n. 2103/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 20.3.2024 ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni della separazione di cui al decreto di omologa n. 8005/2019 emesso in data 19.11.2019 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, chiedeva al Tribunale di : 1) “affidare il figli al Persona_1 ricorrente, avendo cura di disciplinare il diritto di visita della madre;
” 2) in subordine, ampliare il proprio diritto di visita;
3) condannare la resistente al pagamento di una somma da versare alla Cassa delle Ammende in ragione delle condotte oppositive tenute verso l'altro genitore.
si costituiva con comparsa del 23.5.2024 instando per il rigetto Controparte_1 del ricorso.
Alla udienza del 27.6.2024 il G.D. sentiva le parti ed alla udienza del 9.7.2024 effettuava l'ascolto del minore (16.6.2013). Per_1
Con ordinanza del 9.7.2024 veniva disposta la presa in carico del minore da parte dei SS di Olevano sul Tusciano e disposti percorsi per il padre e per il figlio al fine di creare le condizioni per poter avviare degli incontri in spazio neutro onde consentire il recupero della relazione genitoriale.
Con la memoria difensiva del 29.4.2025 la resistente chiedeva al Tribunale di disporre l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre
I SS di Olevano sul Tusciano trasmettevano relazioni in data 3.12.2024,
17.4.2025 e 13.11.2025.
Alla udienza del 20.11.2025 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
Col ricorso introduttivo del giudizio il ha allegato che dal mese di agosto Pt_1
2023 era “impedito costantemente nell'esercizio del suo diritto di visita al figlio oltre che nella sua responsabilità genitoriale” a causa delle condotte oppositive della resistente.
In realtà, dall'ascolto del minore prontamente effettuato dal G.D. in data
9.7.2024 è emersa una situazione ben diversa da quella descritta dal ricorrente.
Invero, dall'ascolto di è chiaramente emerso che il rifiuto del minore di Per_1
2 Proc. R.G. n. 2103/2024
incontrare il padre non era riconducibile a condotte della madre, bensì ad una serie di contrasti avuti tra il sig. ed il minore ed all'utilizzo da parte del Pt_1 ricorrente di espressioni squalificanti e denigratorie nei confronti della madre e del suo nucleo familiare in presenza di (“abbiamo avuto una Per_1 discussione in cui papà ha detto brutte cose sulla mamma, sui nonni e sui miei zii. Questo mi ha fatto dispiacere. Io piangevo e lui minacciava di uccidersi e buttarsi dal balcone, al che io mi sono spaventato. Alla fine mi ha detto in dialetto di andarmene da mamma…. Quella sera poi sono stato male, mi sono spaventato molto ho avuto anche la febbre alta. Io dopo ho provato molte volte a spiegare a papà che il suo comportamento mi aveva ferito. Io vorrei anche parlarne con qualcuno tipo con una psicologa, l'ho anche detto a mamma quando andava dai SS. Io l'ho anche detto a mio padre che volevo parlarne con uno psicologo e lui insisteva a capire perché io volessi parlarne con un estraneo. Io gli ho sempre risposto che era perché lui mi aveva detto tutte quelle cose brutte. So che papà è convinto che è tutta colpa di mamma, ma non è vero perché mamma mi spinge sempre ad andare da papà. Io ho provato più volte a parlare con papà… In macchina al ritorno papà ha iniziato a dire cose brutte su mamma e su tutta la famiglia, nonni, zii addirittura i miei cugini… Io in questo momento non voglio vedere papà, non me la sento di frequentarlo. Sono arrabbiato con lui, ho paura che litighiamo di nuovo, che lui urla e mi dice cose brutte. Io ho sofferto tanto per questo. E poi ora ho paura a stare da solo con papà. Io voglio fare un percorso con una psicologa, voglio parlare con qualcuno e poi forse vorrò incontrare papà alla presenza della psicologa per chiarirmi con lui” cfr. verb. ud.
9.7.2024).
Va all'uopo sottolineato che – attualmente di anni 12 – in sede di Per_1 ascolto ha dimostrato un grado di maturità ben più alto di quello consono alla sua età, essendo addirittura in grado di comprendere e verbalizzare la sua necessità di usufruire di un aiuto esterno specializzato nella delicata fase che stava vivendo.
Tuttavia, gli interventi disposti dal Tribunale tramite i competenti SS non hanno sortito effetti positivi.
3 Proc. R.G. n. 2103/2024
Invero, nonostante il percorso di sostegno psicologico disposto in suo favore ha mantenuto fermo il proprio rifiuto rispetto alla ripresa della Per_1 frequentazione con il padre, ribadendo le ragioni già espresse in sede di ascolto
(cfr. relazione della dott.ssa del 4.4.2025 allegata alla relazione Persona_2 dei SS del 17.4.2025).
In particolare, dall'ultima relazione della dott.ssa del 17.10.2025 Per_2
(allegata alla relazione dei SS del 13.11.2025) emerge che: continua Per_1 ad esprimere un forte rifiuto nell'incontrare il padre, perché a suo dire quest'ultimo gli parlava sempre male della madre, come pure avrebbe fatto tutta la sua famiglia paterna, usando di continuo epiteti svalutanti nei confronti della propria madre. continua ad opporsi alla proposta di incontrare il Per_1 padre, a causa della qualità del rapporto tra loro che a suo dire non era positivo, il ragazzo ritiene di non essersi sentito ascoltato e compreso dal padre, che non gli avrebbe dedicato tempo e attenzioni, diversamente da quanto riferisce della propria madre. racconta di aver incontrato di recente suo padre, in Per_1 occasione dell'autorizzazione per l'iscrizione alla scuola calcio e di essersi sentito molto infastidito. Il minore sostiene che il padre abbia citato aneddoti della sua infanzia, di cui nega la veridicità… Inoltre del recente incontro con il padre, il minore riporta che il padre gli ha detto di mangiare di meno, suscitando in lui ulteriore rabbia e motivo per non incontrarlo”.
Alla luce di quanto sin qui emerso deve, pertanto, necessariamente disporsi un regime di incontri liberi padre-figlio subordinato alla volontà del minore.
Deve, invero, ricordarsi che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore
(cfr. Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27207): conseguentemente possono e devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore, ma se all'esito degli stessi permane comunque il rifiuto del minore lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore. Invero, come pure evidenziato dalla S.C., il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non
4 Proc. R.G. n. 2103/2024
mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170).
Ciò nondimeno il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per escludere completamente il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
(cd. affido esclusivo rafforzato) in quanto il si è positivamente impegnato Pt_1 in tutti i percorsi disposti dal Tribunale come emergente dalle relazioni periodiche trasmesse dai SS.
Tuttavia, le continue incomprensioni tra i genitori e l'assenza di frequentazione con il figlio (ascrivibile, come sopra illustrato, a carenze genitoriali del padre), impongono di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con facoltà di assumere da sola le decisioni scolastiche e sportive onde evitare che la conflittualità dei genitori abbia ulteriori conseguenze negative sul minore (v. relazione dei SS del 10.6.2025 relative ai contrasti che hanno ritardato l'iscrizione del minore alla scuola calcio).
La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata ed a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 8005/2019 emesso in data 19.11.2019 dal Tribunale di Salerno, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- affida il minore (16.6.2013) in via esclusiva alla madre Persona_1 [...]
(C.F. ), disponendo che la stessa possa assumere CP_1 C.F._2 da sola le decisioni scolastiche e sportive relative al minore;
- dispone che il sig. possa incontrare il figlio minore Parte_1 Persona_1
(16.6.2013) solo previo suo consenso e concordando direttamente con il
[...] medesimo i tempi e le modalità degli incontri;
5 Proc. R.G. n. 2103/2024
- compensa le spese di lite.
Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa ai SS di Olevano sul
Tusciano.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2103/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni della separazione vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti dagli Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luca Pasquale Vuolo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Laura Landi, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.11.2025
1 Proc. R.G. n. 2103/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 20.3.2024 ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni della separazione di cui al decreto di omologa n. 8005/2019 emesso in data 19.11.2019 dal Tribunale di Salerno.
In particolare, chiedeva al Tribunale di : 1) “affidare il figli al Persona_1 ricorrente, avendo cura di disciplinare il diritto di visita della madre;
” 2) in subordine, ampliare il proprio diritto di visita;
3) condannare la resistente al pagamento di una somma da versare alla Cassa delle Ammende in ragione delle condotte oppositive tenute verso l'altro genitore.
si costituiva con comparsa del 23.5.2024 instando per il rigetto Controparte_1 del ricorso.
Alla udienza del 27.6.2024 il G.D. sentiva le parti ed alla udienza del 9.7.2024 effettuava l'ascolto del minore (16.6.2013). Per_1
Con ordinanza del 9.7.2024 veniva disposta la presa in carico del minore da parte dei SS di Olevano sul Tusciano e disposti percorsi per il padre e per il figlio al fine di creare le condizioni per poter avviare degli incontri in spazio neutro onde consentire il recupero della relazione genitoriale.
Con la memoria difensiva del 29.4.2025 la resistente chiedeva al Tribunale di disporre l'affido esclusivo rafforzato del minore alla madre
I SS di Olevano sul Tusciano trasmettevano relazioni in data 3.12.2024,
17.4.2025 e 13.11.2025.
Alla udienza del 20.11.2025 la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
Col ricorso introduttivo del giudizio il ha allegato che dal mese di agosto Pt_1
2023 era “impedito costantemente nell'esercizio del suo diritto di visita al figlio oltre che nella sua responsabilità genitoriale” a causa delle condotte oppositive della resistente.
In realtà, dall'ascolto del minore prontamente effettuato dal G.D. in data
9.7.2024 è emersa una situazione ben diversa da quella descritta dal ricorrente.
Invero, dall'ascolto di è chiaramente emerso che il rifiuto del minore di Per_1
2 Proc. R.G. n. 2103/2024
incontrare il padre non era riconducibile a condotte della madre, bensì ad una serie di contrasti avuti tra il sig. ed il minore ed all'utilizzo da parte del Pt_1 ricorrente di espressioni squalificanti e denigratorie nei confronti della madre e del suo nucleo familiare in presenza di (“abbiamo avuto una Per_1 discussione in cui papà ha detto brutte cose sulla mamma, sui nonni e sui miei zii. Questo mi ha fatto dispiacere. Io piangevo e lui minacciava di uccidersi e buttarsi dal balcone, al che io mi sono spaventato. Alla fine mi ha detto in dialetto di andarmene da mamma…. Quella sera poi sono stato male, mi sono spaventato molto ho avuto anche la febbre alta. Io dopo ho provato molte volte a spiegare a papà che il suo comportamento mi aveva ferito. Io vorrei anche parlarne con qualcuno tipo con una psicologa, l'ho anche detto a mamma quando andava dai SS. Io l'ho anche detto a mio padre che volevo parlarne con uno psicologo e lui insisteva a capire perché io volessi parlarne con un estraneo. Io gli ho sempre risposto che era perché lui mi aveva detto tutte quelle cose brutte. So che papà è convinto che è tutta colpa di mamma, ma non è vero perché mamma mi spinge sempre ad andare da papà. Io ho provato più volte a parlare con papà… In macchina al ritorno papà ha iniziato a dire cose brutte su mamma e su tutta la famiglia, nonni, zii addirittura i miei cugini… Io in questo momento non voglio vedere papà, non me la sento di frequentarlo. Sono arrabbiato con lui, ho paura che litighiamo di nuovo, che lui urla e mi dice cose brutte. Io ho sofferto tanto per questo. E poi ora ho paura a stare da solo con papà. Io voglio fare un percorso con una psicologa, voglio parlare con qualcuno e poi forse vorrò incontrare papà alla presenza della psicologa per chiarirmi con lui” cfr. verb. ud.
9.7.2024).
Va all'uopo sottolineato che – attualmente di anni 12 – in sede di Per_1 ascolto ha dimostrato un grado di maturità ben più alto di quello consono alla sua età, essendo addirittura in grado di comprendere e verbalizzare la sua necessità di usufruire di un aiuto esterno specializzato nella delicata fase che stava vivendo.
Tuttavia, gli interventi disposti dal Tribunale tramite i competenti SS non hanno sortito effetti positivi.
3 Proc. R.G. n. 2103/2024
Invero, nonostante il percorso di sostegno psicologico disposto in suo favore ha mantenuto fermo il proprio rifiuto rispetto alla ripresa della Per_1 frequentazione con il padre, ribadendo le ragioni già espresse in sede di ascolto
(cfr. relazione della dott.ssa del 4.4.2025 allegata alla relazione Persona_2 dei SS del 17.4.2025).
In particolare, dall'ultima relazione della dott.ssa del 17.10.2025 Per_2
(allegata alla relazione dei SS del 13.11.2025) emerge che: continua Per_1 ad esprimere un forte rifiuto nell'incontrare il padre, perché a suo dire quest'ultimo gli parlava sempre male della madre, come pure avrebbe fatto tutta la sua famiglia paterna, usando di continuo epiteti svalutanti nei confronti della propria madre. continua ad opporsi alla proposta di incontrare il Per_1 padre, a causa della qualità del rapporto tra loro che a suo dire non era positivo, il ragazzo ritiene di non essersi sentito ascoltato e compreso dal padre, che non gli avrebbe dedicato tempo e attenzioni, diversamente da quanto riferisce della propria madre. racconta di aver incontrato di recente suo padre, in Per_1 occasione dell'autorizzazione per l'iscrizione alla scuola calcio e di essersi sentito molto infastidito. Il minore sostiene che il padre abbia citato aneddoti della sua infanzia, di cui nega la veridicità… Inoltre del recente incontro con il padre, il minore riporta che il padre gli ha detto di mangiare di meno, suscitando in lui ulteriore rabbia e motivo per non incontrarlo”.
Alla luce di quanto sin qui emerso deve, pertanto, necessariamente disporsi un regime di incontri liberi padre-figlio subordinato alla volontà del minore.
Deve, invero, ricordarsi che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore
(cfr. Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27207): conseguentemente possono e devono disporsi tutti gli interventi volti a favorire la salvaguardia del rapporto del minore con il genitore, ma se all'esito degli stessi permane comunque il rifiuto del minore lo stesso non può essere costretto a frequentare il genitore. Invero, come pure evidenziato dalla S.C., il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non
4 Proc. R.G. n. 2103/2024
mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170).
Ciò nondimeno il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per escludere completamente il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore
(cd. affido esclusivo rafforzato) in quanto il si è positivamente impegnato Pt_1 in tutti i percorsi disposti dal Tribunale come emergente dalle relazioni periodiche trasmesse dai SS.
Tuttavia, le continue incomprensioni tra i genitori e l'assenza di frequentazione con il figlio (ascrivibile, come sopra illustrato, a carenze genitoriali del padre), impongono di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre con facoltà di assumere da sola le decisioni scolastiche e sportive onde evitare che la conflittualità dei genitori abbia ulteriori conseguenze negative sul minore (v. relazione dei SS del 10.6.2025 relative ai contrasti che hanno ritardato l'iscrizione del minore alla scuola calcio).
La natura delle questioni affrontate e l'esito del giudizio consentono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata ed a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 8005/2019 emesso in data 19.11.2019 dal Tribunale di Salerno, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- affida il minore (16.6.2013) in via esclusiva alla madre Persona_1 [...]
(C.F. ), disponendo che la stessa possa assumere CP_1 C.F._2 da sola le decisioni scolastiche e sportive relative al minore;
- dispone che il sig. possa incontrare il figlio minore Parte_1 Persona_1
(16.6.2013) solo previo suo consenso e concordando direttamente con il
[...] medesimo i tempi e le modalità degli incontri;
5 Proc. R.G. n. 2103/2024
- compensa le spese di lite.
Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa ai SS di Olevano sul
Tusciano.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.11.2025
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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