CASS
Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
Massime • 1
Nelle fattispecie di cambiamento dell'armatore della nave e dell'esercente il velivolo ex artt. 343 e 917 c.n. non è configurabile un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto esse si riferiscono ad un singolo elemento dell'azienda (la nave e l'aeromobile) e ai contratti di arruolamento su navi e aeromobili determinati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2024, n. 10748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10748 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 14689-2021 proposto da: ON GE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 74, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO TUMIOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO PAOLO BALLIRANO;
- ricorrente -
contro COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DE FEO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1170/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2021 R.G.N. 314/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2024 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
Oggetto R.G.N. 14689/2021 Cron. Rep. Ud. 10/01/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10748 Anno 2024 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 22/04/2024 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MARCELLO TUMIOTTO;
udito l'avvocato ALESSANDRO RAFFO per delega verbale avvocato MARCO MARAZZA. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1170/21 aveva rigettato l’appello proposto da ON EL, nei confronti di CAI spa, avverso la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva respinto la sua domanda diretta ad accertare il passaggio ex lege della titolarità del contratto individuale di lavoro da IA spa a CAI spa , con diritto di essere assunto da tale ultima società dal 12.1.2009, con il trattamento giuridico ed economico di comandante e la condanna della predetta società alla sua reintegrazione ed al risarcimento del danno. La Corte di merito, dopo aver dato atto della esistenza di un giudicato interno sulla inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell’art. 2112 c.c., avendo il tribunale in tal senso deciso ed essendo tale statuizione rimasta non impugnata, valutava infondata la censura relativa alla errata interpretazione dell’art. 917 cod.nav. La corte, richiamando un precedente del giudice di legittimità ( Cass n.5754/95), riteneva che l’art. 917 in questione, e le tutele ivi disposte ( mantenimento di tutti gli obblighi del precedente armatore rispetto alle posizioni dei componenti dell’equipaggio), fossero applicabili solo alle ipotesi in cui si faccia riferimento ad un aeromobile determinato e non anche ad ipotesi di aziende, quali quelle in questione, in cui gli equipaggi non siano riferibili a singoli e specificati aerei, ma ruotino all’interno dei diversi velivoli. In particolare, la corte ribadiva che il ricorrente aveva dichiarato di essere stato adibito ad una pluralità di aeromobili, così in concreto facendo escludere la riferibilità dell’invocato art. 917 alla sua specifica situazione. Avverso detta statuizione il DE proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso CAI spa. Entrambe le L’Ufficio della Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti depositavano successive memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 917 cod.nav. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). Lamenta, in particolare, l’errata interpretazione della norma in questione in quanto irragionevolmente valutata come diretta solo a situazioni in cui ci sia riferimento al singolo aeromobile, e, dunque l’armatore sia solo di piccole dimensioni. Il ricorrente ritiene che l’interpretazione data non colga l’evolversi dei contesti aziendali e valuta non dirimente il precedente di questa Corte di legittimità perché risalente nel tempo e comunque rivolto alle sole navi e non agli aeromobili, contraddistinti da differente struttura organizzativa della prestazione di lavoro. Eccepisce disparità di trattamento tra addetti a singoli aeromobili e dipendenti di aziende piu’ grandi in ragione della applicabilità o meno dell’art. 917. Il motivo è infondato. Giova preliminarmente evidenziarsi che la censura proposta mira a realizzare una differente interpretazione applicativa del richiamato articolo del codice della navigazione. Con riguardo allo specifica tipologia del vizio denunciato questa Corte ha chiarito che “Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata“ (Cass.n. 24298/2016; Cass.n. 16038/13). Nel caso in esame parte ricorrente ha di fatto offerto una diversa interpretazione della norma peraltro non adeguatamente valutando le specifiche connotazioni della stessa ed il necessario contesto cui è possibile riferirla ed applicarla e, dunque, in tal modo contrastando il principio sopra indicato. Il fenomeno traslativo che ha interessato IA spa e CAI spa non può, infatti, essere annoverato tra quelli regolati dall’art. 917 cod.nav. perché esso fa riferimento a grandi aziende in crisi il cui assetto generale è considerato e disciplinato dal D.lvo n. 270/99. La disposizione contenuta nell’art. 917 cod.nav. nasceva invece per regolamentare situazioni differenti, soprattutto riferite a contesti aziendali piu’ contenuti non assimilabili alle dimensioni di IA o Cai spa. Questa Corte, con orientamento da cui non si ha motivo di discostarsi ha infatti chiarito che “In base alla legge 19 maggio 1975 n. 169 - che, ai fini del riordinamento dei servizi marittimi di carattere locale, ha previsto la sostituzione delle società esercenti le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole con apposite società di navigazione a carattere regionale - l'obbligo, imposto alle nuove società, di rilevare dalle precedenti il naviglio ritenuto necessario dal Ministero della Marina Mercantile ad un prezzo determinato da un collegio peritale (art. 6), e di assumerne il personale iscritto nei ruoli organici e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1974 (art. 7), è indicativo dell'insussistenza della fattispecie del trasferimento di azienda tra le società fino alla predetta data esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale e quelle regionali. Infatti l'obbligo di assunzione del personale, sancito dall'art.7 della legge citata, con la previsione specifica di una tutela dei lavoratori, altrimenti del tutto pleonastica, contraddice la configurabilità dell'ipotesi del trasferimento dell'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., come pure la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 347 cod. nav. - che si riferisce unicamente al mutamento dell'armatore con riguardo ai contratti di arruolamento su nave determinata -, ed esclude la prosecuzione degli originari rapporti di lavoro” (Cass.n.5754/1994; sul punto anche, negli stessi termini Cass.n. 24277/2006; Cass.n. 22875/2023). L’interpretazione data all’art. 347 cod.nav. - perfettamente sovrapponibile all’art. 917 qui in discussione, evidenzia come la fattispecie del «cambiamento dell'armatore» della nave o del «cambiamento dell'esercente», regolate, rispettivamente, dagli artt. 347 e 917 cod.nav., sono diverse dalla fattispecie del «trasferimento d’azienda» regolato dall’art. 2112 cod.civ., perché concernono soltanto un elemento dell'azienda («la nave » e «l’aeromobile»), con indifferenza rispetto al presupposto della permanenza dell'azienda medesima, e riguardano, perciò, unicamente i contratti di arruolamento su navi o aeromobili determinati, non il mutamento dell'armatore o dell’esercente con riguardo ai contratti di arruolamento su navi o aeromobili non determinati, ipotesi, appunto, riconducibili al trasferimento dell'azienda. Per meglio chiarire, dunque, l’ipotesi qui in esame, in cui lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere stato adibito ad una pluralità di aeromobili non puo’ trovare regolamentazione in una disposizione (art. 917) che è stata concepita ed ha voluto regolare solo il caso del cambio di esercente del singolo velivolo cui, specificamente il lavoratore sia adibito. Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi’ deciso in Roma il 10 gennaio 2024. La Consigliera est. La Presidente TA IA LE AD OR
- ricorrente -
contro COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DE FEO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1170/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2021 R.G.N. 314/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2024 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
Oggetto R.G.N. 14689/2021 Cron. Rep. Ud. 10/01/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 10748 Anno 2024 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: LEONE MARGHERITA MARIA Data pubblicazione: 22/04/2024 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato MARCELLO TUMIOTTO;
udito l'avvocato ALESSANDRO RAFFO per delega verbale avvocato MARCO MARAZZA. FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1170/21 aveva rigettato l’appello proposto da ON EL, nei confronti di CAI spa, avverso la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva respinto la sua domanda diretta ad accertare il passaggio ex lege della titolarità del contratto individuale di lavoro da IA spa a CAI spa , con diritto di essere assunto da tale ultima società dal 12.1.2009, con il trattamento giuridico ed economico di comandante e la condanna della predetta società alla sua reintegrazione ed al risarcimento del danno. La Corte di merito, dopo aver dato atto della esistenza di un giudicato interno sulla inapplicabilità, alla fattispecie in esame, dell’art. 2112 c.c., avendo il tribunale in tal senso deciso ed essendo tale statuizione rimasta non impugnata, valutava infondata la censura relativa alla errata interpretazione dell’art. 917 cod.nav. La corte, richiamando un precedente del giudice di legittimità ( Cass n.5754/95), riteneva che l’art. 917 in questione, e le tutele ivi disposte ( mantenimento di tutti gli obblighi del precedente armatore rispetto alle posizioni dei componenti dell’equipaggio), fossero applicabili solo alle ipotesi in cui si faccia riferimento ad un aeromobile determinato e non anche ad ipotesi di aziende, quali quelle in questione, in cui gli equipaggi non siano riferibili a singoli e specificati aerei, ma ruotino all’interno dei diversi velivoli. In particolare, la corte ribadiva che il ricorrente aveva dichiarato di essere stato adibito ad una pluralità di aeromobili, così in concreto facendo escludere la riferibilità dell’invocato art. 917 alla sua specifica situazione. Avverso detta statuizione il DE proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso CAI spa. Entrambe le L’Ufficio della Procura Generale concludeva per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti depositavano successive memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 917 cod.nav. (art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.). Lamenta, in particolare, l’errata interpretazione della norma in questione in quanto irragionevolmente valutata come diretta solo a situazioni in cui ci sia riferimento al singolo aeromobile, e, dunque l’armatore sia solo di piccole dimensioni. Il ricorrente ritiene che l’interpretazione data non colga l’evolversi dei contesti aziendali e valuta non dirimente il precedente di questa Corte di legittimità perché risalente nel tempo e comunque rivolto alle sole navi e non agli aeromobili, contraddistinti da differente struttura organizzativa della prestazione di lavoro. Eccepisce disparità di trattamento tra addetti a singoli aeromobili e dipendenti di aziende piu’ grandi in ragione della applicabilità o meno dell’art. 917. Il motivo è infondato. Giova preliminarmente evidenziarsi che la censura proposta mira a realizzare una differente interpretazione applicativa del richiamato articolo del codice della navigazione. Con riguardo allo specifica tipologia del vizio denunciato questa Corte ha chiarito che “Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata“ (Cass.n. 24298/2016; Cass.n. 16038/13). Nel caso in esame parte ricorrente ha di fatto offerto una diversa interpretazione della norma peraltro non adeguatamente valutando le specifiche connotazioni della stessa ed il necessario contesto cui è possibile riferirla ed applicarla e, dunque, in tal modo contrastando il principio sopra indicato. Il fenomeno traslativo che ha interessato IA spa e CAI spa non può, infatti, essere annoverato tra quelli regolati dall’art. 917 cod.nav. perché esso fa riferimento a grandi aziende in crisi il cui assetto generale è considerato e disciplinato dal D.lvo n. 270/99. La disposizione contenuta nell’art. 917 cod.nav. nasceva invece per regolamentare situazioni differenti, soprattutto riferite a contesti aziendali piu’ contenuti non assimilabili alle dimensioni di IA o Cai spa. Questa Corte, con orientamento da cui non si ha motivo di discostarsi ha infatti chiarito che “In base alla legge 19 maggio 1975 n. 169 - che, ai fini del riordinamento dei servizi marittimi di carattere locale, ha previsto la sostituzione delle società esercenti le linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole con apposite società di navigazione a carattere regionale - l'obbligo, imposto alle nuove società, di rilevare dalle precedenti il naviglio ritenuto necessario dal Ministero della Marina Mercantile ad un prezzo determinato da un collegio peritale (art. 6), e di assumerne il personale iscritto nei ruoli organici e comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1974 (art. 7), è indicativo dell'insussistenza della fattispecie del trasferimento di azienda tra le società fino alla predetta data esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale e quelle regionali. Infatti l'obbligo di assunzione del personale, sancito dall'art.7 della legge citata, con la previsione specifica di una tutela dei lavoratori, altrimenti del tutto pleonastica, contraddice la configurabilità dell'ipotesi del trasferimento dell'azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., come pure la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 347 cod. nav. - che si riferisce unicamente al mutamento dell'armatore con riguardo ai contratti di arruolamento su nave determinata -, ed esclude la prosecuzione degli originari rapporti di lavoro” (Cass.n.5754/1994; sul punto anche, negli stessi termini Cass.n. 24277/2006; Cass.n. 22875/2023). L’interpretazione data all’art. 347 cod.nav. - perfettamente sovrapponibile all’art. 917 qui in discussione, evidenzia come la fattispecie del «cambiamento dell'armatore» della nave o del «cambiamento dell'esercente», regolate, rispettivamente, dagli artt. 347 e 917 cod.nav., sono diverse dalla fattispecie del «trasferimento d’azienda» regolato dall’art. 2112 cod.civ., perché concernono soltanto un elemento dell'azienda («la nave » e «l’aeromobile»), con indifferenza rispetto al presupposto della permanenza dell'azienda medesima, e riguardano, perciò, unicamente i contratti di arruolamento su navi o aeromobili determinati, non il mutamento dell'armatore o dell’esercente con riguardo ai contratti di arruolamento su navi o aeromobili non determinati, ipotesi, appunto, riconducibili al trasferimento dell'azienda. Per meglio chiarire, dunque, l’ipotesi qui in esame, in cui lo stesso ricorrente ha dichiarato di essere stato adibito ad una pluralità di aeromobili non puo’ trovare regolamentazione in una disposizione (art. 917) che è stata concepita ed ha voluto regolare solo il caso del cambio di esercente del singolo velivolo cui, specificamente il lavoratore sia adibito. Il ricorso, per quanto detto, deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi’ deciso in Roma il 10 gennaio 2024. La Consigliera est. La Presidente TA IA LE AD OR