Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2023
TAR
Ordinanza cautelare 22 giugno 2018
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TAR
Sentenza 22 gennaio 2024
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CS
Inammissibile
Sentenza 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata specificazione delle censure contro i capi della sentenza gravata

    L'atto di appello non contiene argomentazioni idonee a superare il rilievo di violazione del divieto di ricorsi collettivi che raggruppano posizioni eterogenee, contenuto nella sentenza impugnata, il che è sufficiente a sorreggere la pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado.

  • Rigettato
    Infondatezza del motivo di nullità degli atti impugnati

    Non sussistono i presupposti per qualificare gli atti come nulli ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/1990.

  • Rigettato
    Irrilevanza del presunto contrasto con il giudicato

    La sentenza citata non è pertinente al caso in esame e riguarda una questione differente.

  • Rigettato
    Difetto di interesse

    La parte appellante non ha fatto seguire alla critica della decisione di inammissibilità di primo grado la necessaria riproposizione dei motivi di merito.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha pronunciato sentenza sul ricorso proposto dalle società Portonuovo S.r.l. e Micenus S.r.l. avverso la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 1130/2024, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso originario e i relativi motivi aggiunti. Le società ricorrenti, proprietarie di terreni in località Coccia di Morto, avevano impugnato il progetto di sistemazione a verde, parte del completamento dell'aeroporto di Roma-Fiumicino Sud, la procedura di verifica di ottemperanza del decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il decreto VIA n. 236/2013, il decreto integrativo n. 304/2014, il DPCM di approvazione della convenzione ENAC-ADR, il provvedimento n. 1744/2014 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche e la disposizione n. 90339/2014 dell'ENAC, deducendo la lesività di tali atti per l'uso dei propri terreni. Le amministrazioni statali intimate e la società Aeroporti di Roma S.p.a. (ADR) hanno resistito all'appello, chiedendone il rigetto e riproponendo le eccezioni di tardività, genericità e inammissibilità del ricorso di primo grado.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile, accogliendo l'eccezione sollevata da ADR, in quanto l'atto di impugnazione non conteneva specifiche censure ai capi della sentenza gravata, come richiesto dall'art. 101, comma 1, c.p.a. In particolare, l'appello non forniva argomentazioni idonee a superare il rilievo, già espresso dal TAR, della violazione del divieto di ricorsi collettivi che raggruppano posizioni eterogenee, motivo che da solo sarebbe stato sufficiente a sorreggere la pronuncia di inammissibilità del ricorso di primo grado. Per completezza, il Collegio ha comunque escluso la fondatezza dell'argomentazione appellante secondo cui il ricorso di primo grado sarebbe stato erroneamente dichiarato inammissibile. Ha escluso la qualifica di nullità degli atti impugnati ai sensi dell'art. 21-septies della L. n. 241/1990, non sussistendo vizi attinenti alla mancanza di elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione o violazione del giudicato. Ha altresì chiarito che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 265/2009, richiamata dagli appellanti, non era pertinente al caso di specie. Infine, ha rilevato che il ricorso di primo grado sarebbe stato comunque inammissibile per difetto di interesse, non avendo le ricorrenti riproposto i motivi di merito che la decisione di inammissibilità non aveva esaminato. Le spese processuali sono state poste a carico delle ricorrenti appellanti in solido, liquidate in complessivi € 12.000, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/03/2026, n. 2023
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2023
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo