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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2062 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/05/1966, rappresentata e difesa dall'avvocato Veronica LEONI
e
RO MA, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo BERMONE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) assegnazione casa coniugale: assegnazione della casa coniugale sita a
Vicenza Strada della Paglia n. 35, di proprietà della sig.ra , Parte_1
alla sig.ra che ci vivrà con il figlio aggiorenne Parte_1 Persona_1
ma non ancora economicamente autosufficiente;
2) mantenimento figlio: entro il giorno 25 di ogni mese, il sig. MA ER
corrisponderà alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario, quale Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente, l'assegno di mantenimento di €
600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie. Le
spese straordinarie in favore del figlio così come individuate e Persona_1
disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, resteranno a carico
dei genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle rette
universitarie e delle spese dentistiche in favore del figlio che Persona_1
rimarranno per l'80% a carico del sig. MA ER e per il restante 20% a
carico della sig.ra ; Parte_1
3) assegno di divorzio per il coniuge: le parti concordano la corresponsione da
parte del sig. MA ER alla sig.ra di un assegno una Parte_1
tantum dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di assegno
divorzile, e si danno reciprocamente atto che la suddetta somma è stata
corrisposta in unica soluzione. La sig.ra dichiara che non Parte_1
2 avrà più nulla altro a pretendere dal sig. MA ER a titolo di assegno
divorzile;
4) spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
21/09/2002.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 423/2024 del 18/09/2024 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le
3 dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RO MA
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 600,00, nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, ad eccezione delle rette universitarie e delle spese dentistiche in favore del figlio che rimarranno per l'80% a carico Persona_1
del sig. MA ER e per il restante 20% a carico della sig.ra Pt_1
; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto
[...]
convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza, Strada della Paglia n. 35, in favore di , Parte_1
quale genitore convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
4 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RO MA l'obbligo di corrispondere a
, a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di Parte_1
ogni pretesa economica, la somma di euro 40.000,00, e si danno reciprocamente atto che la suddetta somma è già stata corrisposta in unica soluzione;
la sig.ra dichiara che non avrà più nulla altro a Parte_1
pretendere dal sig. RO MA a titolo di assegno divorzile;
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da RO MA in Vicenza (VI) il 21/09/2002 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 239, parte II,
serie A, anno 2002;
5 c) dichiara equa la somma di euro 40.000,00 riconosciuta da RO MA
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Parte_1
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2062 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/05/1966, rappresentata e difesa dall'avvocato Veronica LEONI
e
RO MA, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo BERMONE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“1) assegnazione casa coniugale: assegnazione della casa coniugale sita a
Vicenza Strada della Paglia n. 35, di proprietà della sig.ra , Parte_1
alla sig.ra che ci vivrà con il figlio aggiorenne Parte_1 Persona_1
ma non ancora economicamente autosufficiente;
2) mantenimento figlio: entro il giorno 25 di ogni mese, il sig. MA ER
corrisponderà alla sig.ra , a mezzo bonifico bancario, quale Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente, l'assegno di mantenimento di €
600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie. Le
spese straordinarie in favore del figlio così come individuate e Persona_1
disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, resteranno a carico
dei genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle rette
universitarie e delle spese dentistiche in favore del figlio che Persona_1
rimarranno per l'80% a carico del sig. MA ER e per il restante 20% a
carico della sig.ra ; Parte_1
3) assegno di divorzio per il coniuge: le parti concordano la corresponsione da
parte del sig. MA ER alla sig.ra di un assegno una Parte_1
tantum dell'importo di € 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di assegno
divorzile, e si danno reciprocamente atto che la suddetta somma è stata
corrisposta in unica soluzione. La sig.ra dichiara che non Parte_1
2 avrà più nulla altro a pretendere dal sig. MA ER a titolo di assegno
divorzile;
4) spese legali compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento
del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
21/09/2002.
All'esito dell'udienza del 14/10/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 423/2024 del 18/09/2024 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le
3 dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RO MA
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 600,00, nonché di sostenere al 50%
le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, ad eccezione delle rette universitarie e delle spese dentistiche in favore del figlio che rimarranno per l'80% a carico Persona_1
del sig. MA ER e per il restante 20% a carico della sig.ra Pt_1
; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto
[...]
convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Vicenza, Strada della Paglia n. 35, in favore di , Parte_1
quale genitore convivente con il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
Per_1
4 - quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di RO MA l'obbligo di corrispondere a
, a titolo di assegno divorzile una tantum e a tacitazione di Parte_1
ogni pretesa economica, la somma di euro 40.000,00, e si danno reciprocamente atto che la suddetta somma è già stata corrisposta in unica soluzione;
la sig.ra dichiara che non avrà più nulla altro a Parte_1
pretendere dal sig. RO MA a titolo di assegno divorzile;
Ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, atteso che la corresponsione in unica soluzione della somma suddetta appare equa ed adeguata alle condizioni economiche dei coniugi, quali emergono dalla documentazione in atti.
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da RO MA in Vicenza (VI) il 21/09/2002 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 239, parte II,
serie A, anno 2002;
5 c) dichiara equa la somma di euro 40.000,00 riconosciuta da RO MA
in favore di a titolo di assegno divorzile una tantum; Parte_1
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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