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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.839/2023 R.A.L., promosso con ricorso depositato il 16.3.2023
da
nato a [...] il [...], cod. fisc. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'Avv. Francesco Mei ed elett. te domiciliato presso di lui in Frosinone, Via Adige n. 41
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di CP_1
Frosinone, presso l'Avv. Maria A. Tuminelli e l'Avv. Mariateresa Nasso, che lo difendono e rappresentano, in virtù di procure generali alle liti, in atti
- resistente -
Oggetto: accertamento del requisito contributivo per ottenere il beneficio dell'APE Sociale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2023, ha convenuto l' innanzi Parte_1 CP_1
l'intestato Tribunale, deducendo che: 1) aveva svolto dal 1981 e svolgeva ancora le mansioni di artigiano/operaio edile ed era in possesso di un'anzianità contributiva pari a 37 anni;
2) pertanto, essendo in possesso dei requisiti di legge previsti (lavoro gravoso ed anzianità contributiva), aveva presentato in data 21.9.2022, domanda per la verifica del requisito contributivo per il beneficio dell'APE sociale per riservarsi, all'esito della verifica, di presentare domanda per ottenere effettivamente il beneficio;
3) con comunicazione del 19.12.2022, la sede di Frosinone gli CP_1 aveva comunicato il rigetto della domanda in quanto non era “lavoratore dipendente che risulti svolgere
o aver svolto in Italia attività gravosa per almeno 6 anni negli ultimi sette”; 4) il rigetto era illegittimo perché l' aveva ritenuto che non avesse i requisiti richiesti dalla norma in quanto non era CP_1 lavoratore dipendente, ma dall'anno 2022 viene considerato lavoro gravoso anche lo svolgimento di attività di artigiano e il ricorrente versava i contributi in qualità di artigiano edile..
Su queste premesse, l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto l'accertamento positivo del requisito contributivo per il beneficio dell'APE Sociale e conseguentemente, condannare l' ad accertare tale condizione con Controparte_1 decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Si è costituito l' deducendo che il beneficio dell'anticipo pensionistico oggetto di ricorso CP_1
è riservato a coloro che siano lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell'APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell'allegato A annesso al decreto e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. L'attività di artigiano edile svolta dal ricorrente era un'attività di lavoro autonomo, e non di lavoro dipendente, e quindi non dava diritto al beneficio richiesto. L' ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso merita accoglimento.
Va osservato che la prestazione oggetto di causa, ovvero la c.d. APE sociale, è una prestazione economica istituita dall'art.1, commi da 179 a 186, della Legge di bilancio 2017 (L. n.232/2016), erogata a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'art.24, comma 6, del D.L. n.201 del 2011, convertito dalla
L. n.214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero).
Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017, la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi è stata più volte prorogata, intesa ad accompagnare verso l'età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa.
La misura suddetta spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.335 del 1996, in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più attività cd. gravose riconosciute dalla legge.
Ebbene, il ricorrente, in data 21.9.2022, ha presentato all' domanda per la verifica del CP_1
requisito contributivo dei 36 anni di contribuzione per lavoro gravoso di cui alla lettera d), sopra richiamata. Nella domanda, l'attore ha dichiarato: a) di avere un'età anagrafica superiore al 63° anno di età; b) di essere in possesso di un'anzianità contributiva superiore ai 36 anni;
c) di aver svolto almeno sei anni negli ultimi sette una o più attività cd. gravose riconosciute dalla legge (cfr. all. n.1 alle note attoree del 14.3.2024).
L' ha rigettato la domanda, deducendo che l'attività di artigiano edile svolta dal ricorrente CP_1 era un'attività di lavoro autonomo, e non di lavoro dipendente, e quindi non dava diritto al beneficio richiesto.
L'assunto dell' è infondato. CP_1
Invero, con la legge di bilancio del 2022 (L. n.234/2021), la platea dei destinatari dell'APE sociale
è stata allargata anche ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), iscritti alle relative gestioni speciali, e a coloro che sono iscritti alla Gestione Separata. L'allegato n. 3 della richiamata legge di bilancio ha così incluso il lavoro degli Artigiani nell'elenco dei c.d. “lavori gravosi” (cfr. all. n.4 alle note attoree del 14.3.2024).
Orbene, il ricorrente è pacificamente iscritto, da ultimo, presso la gestione speciale quale CP_1 artigiano e l'attività (pacificamente) da lui svolta rientra a pieno titolo nell'elenco dei “lavori gravosi”. Dall'estratto conto certificativo, versato in atti, risulta inoltre che il ricorrente alla data della domanda amministrativa possedeva n. 1950 contributi settimanali pari a 37,5, versati o accreditati, a qualsiasi titolo, nelle gestioni rientranti nell'ambito di applicazione della norma (cfr. all. n. 5 alle note attoree del 14.3.2024).
Quanto ai tempi di svolgimento dell'attività gravosa, risulta che il ricorrente, sin dal 1981, ha svolto attività di operaio edile/artigiano edile, dato che si ricava sia dall'estratto contributivo, sia dalla certificazione dell' prodotta in atti (cfr. all. nn.
6-7 alle note attoree del 14.3.2024). Risulta, CP_1 quindi, lo svolgimento di attività gravosa per “almeno sette anni negli ultimi dieci” e per “almeno sei anni negli ultimi sette”.
In definitiva, l'attore è in possesso del requisito contributivo per ottenere l'indennità mensile APE sociale. Ne consegue che l' va condannato a rilasciare al ricorrente la certificazione per il CP_1 riconoscimento dei benefici previdenziali ai fini dell'accesso all'indennità APE Sociale.
Le spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito contributivo Parte_1 per ottenere l'indennità mensile denominata APE sociale, prevista dall'art.1, commi da 179 a 186, della L. n.232/2016, richiesta con domanda amministrativa del 21.9.2022;
b) per l'effetto, condanna l' a rilasciare al ricorrente la certificazione per il riconoscimento CP_1 dei benefici previdenziali ai fini dell'accesso all'indennità APE Sociale;
c) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in €.1.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 7.1.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi