CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 4004/2019 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 3.7.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 4004/2009
R.G., vertenti tra:
Controparte_1
Controparte_2
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Regina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Giuseppe Todisco che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Antonella Arpaia e si riporta agli atti e verbali di causa si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per , l'Avvocato Carlo Carillo che si riporta agli atti e Controparte_2 verbali di causa.
E' presente, , l'Avvocato Giuseppe Di Palma che Controparte_2 si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte revoca la dichiarazione di contumacia dell' Controparte_3
, erroneamente resa con provvedimento dell'11.4.2025, e invita a procedere alla
[...] discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Todisco riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Carillo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Di Palma riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
Ai fini della pratica forense è presente la dottoressa Persona_1
[...] si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4004/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4004/2019 - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 1644/2019 del 18.7.2019 emessa dal Tribunale di Nola nel proce- dimento RG n. 1390/2017 - vertente tra
(P. I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonella
Arpaia, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Viale
Antonio Gramsci, n. 20.;
appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Di Palma, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Somma Vesuviana, Via Ten. Nicola Landolfi,
n. 7; appellato nonché
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_1
Carlo Carillo, elettivamente domiciliato lo studio del proprio difensore in San Giuseppe
Vesuviano, Via XX Settembre, n. 50; appellato
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
2
1.1 , con citazione datato 13.2.2017, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_2
Tribunale di Nola l' , esponendo che: a) gli era stata Controparte_2 notificata la cartella di pagamento n. 071/2016/0064169949/002 contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 45.637,85 (sin da ora si rileva che la cartella non contiene tutte le pagine); b) alla pretesa creditoria dell'Equitalia Servizi di Riscos- sione s.p.a sarebbe stato sotteso il recupero delle agevolazioni di cui alla L. 662/96, ri- portante, quale ente creditore, “ Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale
S.p.A.”; c) i dati riportati non permettevano all'opponente di comprendere le ragioni po- ste a fondamento della pretesa creditoria dall'Agente della Riscossione, nonché, di con- seguenza, di espletare una idonea e motivata difesa.
L'istante deduceva la carenza di motivazione e che “giammai aveva o ha avuto rapporti bancari con la , mentre la cartella non era stata preceduta Controparte_1 da richiesta di pagamento avanzata verso l'opponente dalla Banca del Mezzogiorno
s.p.a. - Medio Credito Centrale s.p.a.
Parte attrice contestava, altresì il procedimento di riscossione avvenuto a mezzo ruolo per un credito appartenente ad un Istituto bancario, nonché la legittimità degli oneri di riscossione.
Si costituiva l' , chiedendo e ottenendo di chiamare in Controparte_4 causa la . Controparte_1
Quest'ultima, a sua volta, non si costituiva in giudizio.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha scritto che “tutti i motivi di opposizione, ad eccezione di quello volto a negare l'esistenza del credito azionato in via esecutiva, in quanto diretti a negare la regolarità formale degli atti in cui si articola la procedura esecutiva sono riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, 1 co.,
c.p.c, la quale risulta tempestivamente formulata”.
Il Giudice di prime cure, inoltre, ha dapprima rigettato l'eccezione preliminare di caren- za di legittimazione passiva formulata dall' , avendo Controparte_2 parte attrice eccepito anche un vizio della cartella esattoriale alla stessa direttamente ri- conducibile, per poi rilevare quanto segue: “ai sensi dell'art 8 bis comma 3 del D.L. n.3 Contr del 2015 il FO e dunque può agire nelle forme dell'esecuzione esattoriale per il recupero delle somme inerenti i finanziamenti di cui alla legge n. 662\1996, ciò non di meno la stessa può agire solo in presenza di determinati presupposti normativamente previsti. La particolarità della disciplina del finanziamento agevolato di cui alla legge
n. 662\1996 prevede una articolata sequenza di atti, in primo luogo l'intimazione di pa- gamento a cura della banca finanziatrice alla società debitrice dell'inadempimento e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, segue la comunicazione al Fon- do di garanzia dell'inadempimento, l'escussione della garanzia , la surroga legale del Contr FO ( e quindi di quale gestore) nei diritti spettanti all'istituto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario e dei suoi eventuali garanti. L'iscrizione al ruolo di
3
tale importo segue all'escussione della garanzia per il cui recupero ai sensi dell'art 8 bis comma 3 del D.L. n.3 del 2015, come detto, il FO può agire nelle forme dell'esecuzione esattoriale”.
Sempre secondo il Tribunale, “a fronte della contestazione dell'opponente, difetta la prova dell'esistenza di tutti i presupposti come sopra individuati legittimanti
l'iscrizione al ruolo ed in particolar modo della escussione della garanzia da parte del- la banca finanziatrice.
Ed invero dalla documentazione allegata agli atti del giudizio non solo non si rinviene
l'esistenza di un contratto di finanziamento agevolato, ma nemmeno che la Banca fi- Contr nanziatrice ha escusso la garanzia per la quale la quale gestore del FO di ga- ranzia ha diritto di surroga ex lege”.
Il Tribunale ha così disposto: “accoglie l'opposizione e per effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 07120160064169949002; Compensa interamente le spe- se nei rapporti con;
Condanna Controparte_2 [...] al pagamento delle spese di lite nei con- Controparte_6 fronti dell'opponente”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 12.8.2019, in data
11.9.2019 la ha promosso appello, Parte_1 costituendosi il 18.9.2019.
L'appellante, dopo avere ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale, ha de- dotto, con articolato motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 2697 cc, eviden- ziando come spettasse invece all'opponente dimostrare la non debenza della pretesa.
1.4 Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e deducendo Controparte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque la sua infondatezza.
Si è costituita anche l' . Controparte_2
2. Il merito
2.1 In via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugna- zione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto come il Tribunale, ad avviso della Corte, abbia qualificato quale opposizione all'esecuzione il motivo ritenuto poi assorbente, avendo cioè sostenuto la mancanza di elementi fondanti la stessa possibilità di iscrivere a ruolo il credito vantato.
L'impugnazione è dunque ammissibile, trattandosi di opposizione all'esecuzione.
2.3 La stessa, nondimeno, non si reputa fondata.
La vicenda trae origine dall'erogazione dei benefici connessi al FO di garanzia per le piccole e medie imprese, ex art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23/12/96 n. 662.
La materia è regolata anche dal DM 31/05/1999, n. 248 e dall'art 2, comma 4, D.M.
20.6.2005 n. 18456, il quale, tra l'altro, prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul FO per gli im-
4
porti da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il FO acquisisce il dirit- to a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del FO di ge- stione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Secondo quanto disposto dall'appena citato art. 9, comma 5, d. lgs. 123/98, “per le re- stituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del pre- sente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi cau- sa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al re- cupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme og- getto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle re- lative sanzioni”. Il precedente comma 4 stabilisce: “nei casi di restituzione dell'interven- to in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fat- ti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stes- sa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del cre- dito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggio- razione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”.
Successivamente, con l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in leg- ge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33, è stato altresì pre- visto che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal FO di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costi- tuisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi cau- sa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'arti- colo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti”.
Questa la frastagliata disciplina normativa, va detto come l'impugnazione, che va esa- minati complessivamente, non possa essere accolta.
Parte appellante, infatti, ha dedotto che:
• , in uno all'odierno appellato, nella sua qualità di legale rappre- Parte_2 Contr sentante di richiedeva a in data 10.04.2012, Controparte_7
5
l'ammissione al FO di Garanzia di un finanziamento da concedere, previa obbligatoria copertura dell'intervento agevolativo ex L. 662/96, a tale impresa, per un importo di € 70.000,00;
• vi era la delibera di ammissione al FO, emanata dal Comitato di Gestione il 18.05.2012, con la quale veniva concessa la garanzia pubblica per l'operazione in esame, rubricata alla posizione n. 230513, e fissato l'importo massimo garan- tito nella misura dell'80% delle somme poi da conferire a titolo di prestito;
• per effetto di tale positiva deliberazione, in data 13.06.2012 veniva formalizzata l'apertura di credito fra e la società correntista (contratto di mu- Parte_2 tuo a medio/lungo termine, riferimento operazione n. 612-2193300), nonché erogato, in pari data, l'ammontare del finanziamento agevolato;
• precedentemente alla stipula del contratto, in data 11.06.2012, il Sig. CP_2 aveva prestato fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 150.000,00;
• a fronte di successivo inadempimento contrattuale della società garantita rispetto agli obblighi nascenti dal prestito concesso, , in data 10.10.2013, Parte_2 comunicava all'impresa correntista e ai fideiussori la decadenza dal beneficio del termine, nonché la volontà di ritenere risolto il contratto di conto corrente;
• in mancanza di positivo riscontro, la con nota ricevuta il 20.12.2013, ri- CP_1 Contr chiedeva a l'attivazione del fondo;
Contr
• approvava la liquidazione della perdita in favore dell'istituto di credito per
€ 44.302,88, pari, cioè, al massimo importo garantito (l'80%), in ragione del va- lore dell'insolvenza accertata (€ 63.289,83);
• surrogato, dunque - ai sensi dell'art. 2, co. IV, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del 20.06.2005, nonché ai sensi degli artt. 1203 e
1204 c.c. ed 8-bis, co. III, L. 33/15 - per effetto del pagamento, nei diritti della Contr banca nei confronti dell'impresa inadempiente, chiedeva alla Curatela fal- limentare della società debitrice (dunque, evidentemente, la società nel frattem- po era stata dichiarata fallita) e ai suoi fideiussori il pagamento della somma ri- conosciuta a;
Parte_2
• rimasta senza esito la richiesta, l'appellante si vedeva costretto a formare il ruolo esattoriale n. 2016/008480, reso esecutivo il 22.06.2016, ed a notificare, per il tramite di fra le altre, la cartella di pagamento n. CP_8
07120160064169949002, poi impugnata dal Sig. . CP_2
E tuttavia, di tali circostanze, che rendono oltremodo avvertiti dei numerosi presupposti Contr
– di fatto e di diritto – per ritenere sussistente il diritto in capo a non vi è prova certa e tranquillizzante posto che, l'appellante, non solo non si è costituito nel giudizio di primo grado a seguito di chiamata in causa ad opera del concessionario, ma neppure ha fornito documenti in questo grado, atteso che gli stessi, ex art. 345 cpc, in alcun mo- do avrebbero potuto essere utilizzati dalla Corte.
6
Né si reputa che la natura pubblicistica del finanziamento possa sopperire all'onere pro- batorio in capo a chi richiede il pagamento e cioè proprio alla parte appellante, doven- dosi distinguere la possibilità di agire con l'esecuzione esattoriale dalla stessa necessità di provare la sussistenza sostanziale del requisito per accedere a tale modello.
Vale richiamare parte motivazionale di pronuncia della Suprema Corte: “2.1 Si premette che, in generale, la questione dell'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forza- ta e quella dell'esistenza del credito per cui si procede sono questioni distinte, non ne- cessariamente coincidenti, seppure interferenti;
potrebbe, infatti, mancare un titolo esecutivo ma, a prescindere da ciò, essere sussistente o insussistente, in tutto o in parte, il credito sottostante.
Il debitore contro il quale sia minacciata o intrapresa l'esecuzione forzata, può sempli- cemente contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (ad esem- pio sostenendo che manchi un valido titolo esecutivo) senza però contestare la sussi- stenza del relativo credito sul piano sostanziale, ma può anche contestare la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva (ad esempio allegando fatti estintivi, impeditivi
o modificativi dello stesso, ovviamente nei limiti in cui ciò sia consentito dalla natura del titolo).
Le indicate contestazioni, introducendo motivi di opposizione differenti, costituiscono domande diverse ed autonome, che lo stesso opponente può proporre congiuntamente in via principale, ma può anche avanzare in via vicendevolmente subordinata: natural- mente, l'accertamento dell'insussistenza (in tutto o in parte) del credito escluderà auto- maticamente anche il correlativo diritto di procedere ad esecuzione forzata, mentre non
è vero il contrario, in quanto l'accertamento del difetto di un valido titolo esecutivo non
è incompatibile con la sussistenza del credito sul piano sostanziale.
Laddove venga avanzata, in via principale, una mera contestazione del diritto di proce- dere ad esecuzione forzata per l'insussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, solo in via subordinata, una contestazione relativa all'esistenza del credito, il giudice dell'opposizione che accerti il difetto del titolo esecutivo, non può e non deve pronunciare sulla domanda di accertamento della sussistenza del credito (in quanto solo subordinata).
Laddove, al contrario, venga proposta, oltre alla contestazione della sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., anche la domanda di accertamento negativo della sussistenza (in tutto o in parte) del relativo credito, a prescindere dall'e- sito dell'opposizione all'esecuzione sul difetto di titolo esecutivo (cioè, non in via subor- dinata), peraltro, il giudice dell'opposizione che accolga quest'ultima dovrà in ogni ca- so emettere una specifica ed espressa pronuncia di accertamento (positivo o negativo, integrale o parziale) in ordine all'esistenza del credito in questione…
….Naturalmente, la questione della effettiva sussistenza dei crediti iscritti a ruolo, una volta escluso il difetto del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzio-
7
ne forzata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio” (Cass. civ., Sez.
III, Ord., 03/06/2024, n. 15485).
Ebbene, come visto, il Tribunale, seppure abbia scritto che “a fronte della contestazione dell'opponente, difetta la prova dell'esistenza di tutti i presupposti come sopra indivi- duati legittimanti l'iscrizione al ruolo ed in particolar modo della escussione della ga- ranzia da parte della banca finanziatrice”, ha comunque precisato che “dalla documen- tazione allegata agli atti del giudizio non solo non si rinviene l'esistenza di un contratto di finanziamento agevolato, ma nemmeno che la Banca finanziatrice ha escusso la ga- Contr ranzia per la quale la quale gestore del FO di garanzia ha diritto di surroga ex lege”.
Il giudice di prime cure, quindi, ha eseguito un accertamento negativo inerente alla stes- sa sussistenza del credito (mancanza di contratto di finanziamento agevolato, escussione da parte della banca finanziatrice, etc.).
E nella specie si aggiunge come alcun valido elemento probatorio sia stato fornito in or- dine al rapporto di fideiussione.
E in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 cc, nonché di quello della vicinanza della prova, spettava all'appellante fornire dimostrazione dei presupposti del credito, dimostrazione certamente possibile, come si desume dalle stesse allegazioni rese in questo grado (si è già detto del divieto previsto dall'art. 345 cpc).
Si badi, non è discussione la natura pubblicistica del credito né il potere-dovere dell'appellante di ricorrere alle forme dell'esecuzione mediante iscrizione a ruolo.
Si contesta invece il tentativo del predetto di invertire i principi dell'onere probatorio, pacificamente applicabili anche nella specie.
Né può essere condivisa l'impostazione dell'istante che spetti all'appellato fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, poiché tale onere presup- pone il preventivo accertamento di quest'ultimo, accertamento non desumibile, ex se, dalla produzione di cartella esattoriale.
L'appello va quindi rigettato.
Nei rapporti tra l'appellante e le spese seguono la soccombenza e si Controparte_2 liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modi- fiche, con la riduzione massima, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
In quelli tra l'appellante e l' , la mancanza di univoca Controparte_2 domanda nei riguardi di quest'ultima induce la Corte a ritenere sussistenti i presupposti per dichiararle integralmente compensate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
8
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1644/2019 del 18.7.2019 emessa dal Tribunale di Nola nel procedimento
RG n. 1390/2017, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudi- zio sostenute da , che liquida in euro 4.995,5 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante e l' ; Controparte_2
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 3.7.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
9
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 3.7.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 4004/2009
R.G., vertenti tra:
Controparte_1
Controparte_2
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Regina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Giuseppe Todisco che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Antonella Arpaia e si riporta agli atti e verbali di causa si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per , l'Avvocato Carlo Carillo che si riporta agli atti e Controparte_2 verbali di causa.
E' presente, , l'Avvocato Giuseppe Di Palma che Controparte_2 si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte revoca la dichiarazione di contumacia dell' Controparte_3
, erroneamente resa con provvedimento dell'11.4.2025, e invita a procedere alla
[...] discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Todisco riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Carillo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Di Palma riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
Ai fini della pratica forense è presente la dottoressa Persona_1
[...] si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4004/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4004/2019 - avente ad oggetto appello av- verso la sentenza n. 1644/2019 del 18.7.2019 emessa dal Tribunale di Nola nel proce- dimento RG n. 1390/2017 - vertente tra
(P. I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonella
Arpaia, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Viale
Antonio Gramsci, n. 20.;
appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Di Palma, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Somma Vesuviana, Via Ten. Nicola Landolfi,
n. 7; appellato nonché
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_2 CodiceFiscale_1
Carlo Carillo, elettivamente domiciliato lo studio del proprio difensore in San Giuseppe
Vesuviano, Via XX Settembre, n. 50; appellato
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
2
1.1 , con citazione datato 13.2.2017, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_2
Tribunale di Nola l' , esponendo che: a) gli era stata Controparte_2 notificata la cartella di pagamento n. 071/2016/0064169949/002 contenente l'intimazione di pagare la somma di euro 45.637,85 (sin da ora si rileva che la cartella non contiene tutte le pagine); b) alla pretesa creditoria dell'Equitalia Servizi di Riscos- sione s.p.a sarebbe stato sotteso il recupero delle agevolazioni di cui alla L. 662/96, ri- portante, quale ente creditore, “ Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale
S.p.A.”; c) i dati riportati non permettevano all'opponente di comprendere le ragioni po- ste a fondamento della pretesa creditoria dall'Agente della Riscossione, nonché, di con- seguenza, di espletare una idonea e motivata difesa.
L'istante deduceva la carenza di motivazione e che “giammai aveva o ha avuto rapporti bancari con la , mentre la cartella non era stata preceduta Controparte_1 da richiesta di pagamento avanzata verso l'opponente dalla Banca del Mezzogiorno
s.p.a. - Medio Credito Centrale s.p.a.
Parte attrice contestava, altresì il procedimento di riscossione avvenuto a mezzo ruolo per un credito appartenente ad un Istituto bancario, nonché la legittimità degli oneri di riscossione.
Si costituiva l' , chiedendo e ottenendo di chiamare in Controparte_4 causa la . Controparte_1
Quest'ultima, a sua volta, non si costituiva in giudizio.
1.2 Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha scritto che “tutti i motivi di opposizione, ad eccezione di quello volto a negare l'esistenza del credito azionato in via esecutiva, in quanto diretti a negare la regolarità formale degli atti in cui si articola la procedura esecutiva sono riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617, 1 co.,
c.p.c, la quale risulta tempestivamente formulata”.
Il Giudice di prime cure, inoltre, ha dapprima rigettato l'eccezione preliminare di caren- za di legittimazione passiva formulata dall' , avendo Controparte_2 parte attrice eccepito anche un vizio della cartella esattoriale alla stessa direttamente ri- conducibile, per poi rilevare quanto segue: “ai sensi dell'art 8 bis comma 3 del D.L. n.3 Contr del 2015 il FO e dunque può agire nelle forme dell'esecuzione esattoriale per il recupero delle somme inerenti i finanziamenti di cui alla legge n. 662\1996, ciò non di meno la stessa può agire solo in presenza di determinati presupposti normativamente previsti. La particolarità della disciplina del finanziamento agevolato di cui alla legge
n. 662\1996 prevede una articolata sequenza di atti, in primo luogo l'intimazione di pa- gamento a cura della banca finanziatrice alla società debitrice dell'inadempimento e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, segue la comunicazione al Fon- do di garanzia dell'inadempimento, l'escussione della garanzia , la surroga legale del Contr FO ( e quindi di quale gestore) nei diritti spettanti all'istituto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario e dei suoi eventuali garanti. L'iscrizione al ruolo di
3
tale importo segue all'escussione della garanzia per il cui recupero ai sensi dell'art 8 bis comma 3 del D.L. n.3 del 2015, come detto, il FO può agire nelle forme dell'esecuzione esattoriale”.
Sempre secondo il Tribunale, “a fronte della contestazione dell'opponente, difetta la prova dell'esistenza di tutti i presupposti come sopra individuati legittimanti
l'iscrizione al ruolo ed in particolar modo della escussione della garanzia da parte del- la banca finanziatrice.
Ed invero dalla documentazione allegata agli atti del giudizio non solo non si rinviene
l'esistenza di un contratto di finanziamento agevolato, ma nemmeno che la Banca fi- Contr nanziatrice ha escusso la garanzia per la quale la quale gestore del FO di ga- ranzia ha diritto di surroga ex lege”.
Il Tribunale ha così disposto: “accoglie l'opposizione e per effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 07120160064169949002; Compensa interamente le spe- se nei rapporti con;
Condanna Controparte_2 [...] al pagamento delle spese di lite nei con- Controparte_6 fronti dell'opponente”.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, indicata come notificata in data 12.8.2019, in data
11.9.2019 la ha promosso appello, Parte_1 costituendosi il 18.9.2019.
L'appellante, dopo avere ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale, ha de- dotto, con articolato motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 2697 cc, eviden- ziando come spettasse invece all'opponente dimostrare la non debenza della pretesa.
1.4 Si è costituito , contestando l'avverso dedotto e deducendo Controparte_2
l'inammissibilità dell'impugnazione e comunque la sua infondatezza.
Si è costituita anche l' . Controparte_2
2. Il merito
2.1 In via preliminare, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugna- zione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto come il Tribunale, ad avviso della Corte, abbia qualificato quale opposizione all'esecuzione il motivo ritenuto poi assorbente, avendo cioè sostenuto la mancanza di elementi fondanti la stessa possibilità di iscrivere a ruolo il credito vantato.
L'impugnazione è dunque ammissibile, trattandosi di opposizione all'esecuzione.
2.3 La stessa, nondimeno, non si reputa fondata.
La vicenda trae origine dall'erogazione dei benefici connessi al FO di garanzia per le piccole e medie imprese, ex art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23/12/96 n. 662.
La materia è regolata anche dal DM 31/05/1999, n. 248 e dall'art 2, comma 4, D.M.
20.6.2005 n. 18456, il quale, tra l'altro, prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul FO per gli im-
4
porti da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il FO acquisisce il dirit- to a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate.
Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del FO di ge- stione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Secondo quanto disposto dall'appena citato art. 9, comma 5, d. lgs. 123/98, “per le re- stituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del pre- sente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi cau- sa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al re- cupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme og- getto di restituzione, nonché' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle re- lative sanzioni”. Il precedente comma 4 stabilisce: “nei casi di restituzione dell'interven- to in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fat- ti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stes- sa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del cre- dito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggio- razione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto”.
Successivamente, con l'art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in leg- ge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33, è stato altresì pre- visto che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal FO di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costi- tuisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi cau- sa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'arti- colo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti”.
Questa la frastagliata disciplina normativa, va detto come l'impugnazione, che va esa- minati complessivamente, non possa essere accolta.
Parte appellante, infatti, ha dedotto che:
• , in uno all'odierno appellato, nella sua qualità di legale rappre- Parte_2 Contr sentante di richiedeva a in data 10.04.2012, Controparte_7
5
l'ammissione al FO di Garanzia di un finanziamento da concedere, previa obbligatoria copertura dell'intervento agevolativo ex L. 662/96, a tale impresa, per un importo di € 70.000,00;
• vi era la delibera di ammissione al FO, emanata dal Comitato di Gestione il 18.05.2012, con la quale veniva concessa la garanzia pubblica per l'operazione in esame, rubricata alla posizione n. 230513, e fissato l'importo massimo garan- tito nella misura dell'80% delle somme poi da conferire a titolo di prestito;
• per effetto di tale positiva deliberazione, in data 13.06.2012 veniva formalizzata l'apertura di credito fra e la società correntista (contratto di mu- Parte_2 tuo a medio/lungo termine, riferimento operazione n. 612-2193300), nonché erogato, in pari data, l'ammontare del finanziamento agevolato;
• precedentemente alla stipula del contratto, in data 11.06.2012, il Sig. CP_2 aveva prestato fideiussione omnibus fino alla concorrenza di € 150.000,00;
• a fronte di successivo inadempimento contrattuale della società garantita rispetto agli obblighi nascenti dal prestito concesso, , in data 10.10.2013, Parte_2 comunicava all'impresa correntista e ai fideiussori la decadenza dal beneficio del termine, nonché la volontà di ritenere risolto il contratto di conto corrente;
• in mancanza di positivo riscontro, la con nota ricevuta il 20.12.2013, ri- CP_1 Contr chiedeva a l'attivazione del fondo;
Contr
• approvava la liquidazione della perdita in favore dell'istituto di credito per
€ 44.302,88, pari, cioè, al massimo importo garantito (l'80%), in ragione del va- lore dell'insolvenza accertata (€ 63.289,83);
• surrogato, dunque - ai sensi dell'art. 2, co. IV, del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 18456 del 20.06.2005, nonché ai sensi degli artt. 1203 e
1204 c.c. ed 8-bis, co. III, L. 33/15 - per effetto del pagamento, nei diritti della Contr banca nei confronti dell'impresa inadempiente, chiedeva alla Curatela fal- limentare della società debitrice (dunque, evidentemente, la società nel frattem- po era stata dichiarata fallita) e ai suoi fideiussori il pagamento della somma ri- conosciuta a;
Parte_2
• rimasta senza esito la richiesta, l'appellante si vedeva costretto a formare il ruolo esattoriale n. 2016/008480, reso esecutivo il 22.06.2016, ed a notificare, per il tramite di fra le altre, la cartella di pagamento n. CP_8
07120160064169949002, poi impugnata dal Sig. . CP_2
E tuttavia, di tali circostanze, che rendono oltremodo avvertiti dei numerosi presupposti Contr
– di fatto e di diritto – per ritenere sussistente il diritto in capo a non vi è prova certa e tranquillizzante posto che, l'appellante, non solo non si è costituito nel giudizio di primo grado a seguito di chiamata in causa ad opera del concessionario, ma neppure ha fornito documenti in questo grado, atteso che gli stessi, ex art. 345 cpc, in alcun mo- do avrebbero potuto essere utilizzati dalla Corte.
6
Né si reputa che la natura pubblicistica del finanziamento possa sopperire all'onere pro- batorio in capo a chi richiede il pagamento e cioè proprio alla parte appellante, doven- dosi distinguere la possibilità di agire con l'esecuzione esattoriale dalla stessa necessità di provare la sussistenza sostanziale del requisito per accedere a tale modello.
Vale richiamare parte motivazionale di pronuncia della Suprema Corte: “2.1 Si premette che, in generale, la questione dell'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forza- ta e quella dell'esistenza del credito per cui si procede sono questioni distinte, non ne- cessariamente coincidenti, seppure interferenti;
potrebbe, infatti, mancare un titolo esecutivo ma, a prescindere da ciò, essere sussistente o insussistente, in tutto o in parte, il credito sottostante.
Il debitore contro il quale sia minacciata o intrapresa l'esecuzione forzata, può sempli- cemente contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (ad esem- pio sostenendo che manchi un valido titolo esecutivo) senza però contestare la sussi- stenza del relativo credito sul piano sostanziale, ma può anche contestare la sussistenza del credito fatto valere in via esecutiva (ad esempio allegando fatti estintivi, impeditivi
o modificativi dello stesso, ovviamente nei limiti in cui ciò sia consentito dalla natura del titolo).
Le indicate contestazioni, introducendo motivi di opposizione differenti, costituiscono domande diverse ed autonome, che lo stesso opponente può proporre congiuntamente in via principale, ma può anche avanzare in via vicendevolmente subordinata: natural- mente, l'accertamento dell'insussistenza (in tutto o in parte) del credito escluderà auto- maticamente anche il correlativo diritto di procedere ad esecuzione forzata, mentre non
è vero il contrario, in quanto l'accertamento del difetto di un valido titolo esecutivo non
è incompatibile con la sussistenza del credito sul piano sostanziale.
Laddove venga avanzata, in via principale, una mera contestazione del diritto di proce- dere ad esecuzione forzata per l'insussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e, solo in via subordinata, una contestazione relativa all'esistenza del credito, il giudice dell'opposizione che accerti il difetto del titolo esecutivo, non può e non deve pronunciare sulla domanda di accertamento della sussistenza del credito (in quanto solo subordinata).
Laddove, al contrario, venga proposta, oltre alla contestazione della sussistenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., anche la domanda di accertamento negativo della sussistenza (in tutto o in parte) del relativo credito, a prescindere dall'e- sito dell'opposizione all'esecuzione sul difetto di titolo esecutivo (cioè, non in via subor- dinata), peraltro, il giudice dell'opposizione che accolga quest'ultima dovrà in ogni ca- so emettere una specifica ed espressa pronuncia di accertamento (positivo o negativo, integrale o parziale) in ordine all'esistenza del credito in questione…
….Naturalmente, la questione della effettiva sussistenza dei crediti iscritti a ruolo, una volta escluso il difetto del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzio-
7
ne forzata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione in sede di rinvio” (Cass. civ., Sez.
III, Ord., 03/06/2024, n. 15485).
Ebbene, come visto, il Tribunale, seppure abbia scritto che “a fronte della contestazione dell'opponente, difetta la prova dell'esistenza di tutti i presupposti come sopra indivi- duati legittimanti l'iscrizione al ruolo ed in particolar modo della escussione della ga- ranzia da parte della banca finanziatrice”, ha comunque precisato che “dalla documen- tazione allegata agli atti del giudizio non solo non si rinviene l'esistenza di un contratto di finanziamento agevolato, ma nemmeno che la Banca finanziatrice ha escusso la ga- Contr ranzia per la quale la quale gestore del FO di garanzia ha diritto di surroga ex lege”.
Il giudice di prime cure, quindi, ha eseguito un accertamento negativo inerente alla stes- sa sussistenza del credito (mancanza di contratto di finanziamento agevolato, escussione da parte della banca finanziatrice, etc.).
E nella specie si aggiunge come alcun valido elemento probatorio sia stato fornito in or- dine al rapporto di fideiussione.
E in applicazione del principio che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 cc, nonché di quello della vicinanza della prova, spettava all'appellante fornire dimostrazione dei presupposti del credito, dimostrazione certamente possibile, come si desume dalle stesse allegazioni rese in questo grado (si è già detto del divieto previsto dall'art. 345 cpc).
Si badi, non è discussione la natura pubblicistica del credito né il potere-dovere dell'appellante di ricorrere alle forme dell'esecuzione mediante iscrizione a ruolo.
Si contesta invece il tentativo del predetto di invertire i principi dell'onere probatorio, pacificamente applicabili anche nella specie.
Né può essere condivisa l'impostazione dell'istante che spetti all'appellato fornire la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, poiché tale onere presup- pone il preventivo accertamento di quest'ultimo, accertamento non desumibile, ex se, dalla produzione di cartella esattoriale.
L'appello va quindi rigettato.
Nei rapporti tra l'appellante e le spese seguono la soccombenza e si Controparte_2 liquidano in dispositivo, in ragione dei criteri previsti dal DM 55/14 e successive modi- fiche, con la riduzione massima, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
In quelli tra l'appellante e l' , la mancanza di univoca Controparte_2 domanda nei riguardi di quest'ultima induce la Corte a ritenere sussistenti i presupposti per dichiararle integralmente compensate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1-quater, DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
8
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1644/2019 del 18.7.2019 emessa dal Tribunale di Nola nel procedimento
RG n. 1390/2017, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudi- zio sostenute da , che liquida in euro 4.995,5 per compensi Controparte_2 professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA
e cpa come per legge;
• dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante e l' ; Controparte_2
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 3.7.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
9