TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/12/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
in persona della Presidente del Tribunale f.f. dott.ssa Alessandra Panichi in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 991/2025 del Ruolo Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2025 causa assegnata in decisione all'udienza di discussione in trattazione scritta del 14.11.2025 e vertente
TRA
- C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso Parte_1
in proprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Macerata, via Cosimo Morelli n. 27 nonché telematicamente al suo indirizzo pec
Email_1
OPPONENTE
E in persona del Ministro in carica Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona - C.F.
P.IVA_1 - presso i cui uffici siti in Ancona Corso Mazzini n. 55 è domiciliato
OPPOSTO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso nel processo penale n. 480/2020 GIP, in data 9.5.2025, dal Tribunale di AS PI, in composizione monocratica, dott.ssa RB
Caponetti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'opponente si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento.
Nessuno si è costituito per l'opposto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2025, l'avv. Parte_1
premesso:
che era stata nominato difensore del Controparte_2 "
in persona del curatore avv. Marica Martoni, costituitosi parte civile nel procedimento penale n. 2173/2029 r.g.n.r. e n. 480/2020 GIP
contro
CP_2
[...], imputato dei reati p. e. p. dall' art. 216 comma 1 nn. 1) e 2) R.D. n.
267/1942;
che il processo si svolgeva davanti al Gup per otto udienze (udienza del
21.9.2021; del 21.6.2022; dell' 1.12.2022; del 30.3.2023; del 19.10.2023; del
26.10.2023; del 7.11.2023; del 28.5.2024) nelle quali, stante l'opzione dell'imputato di definire il processo ex art. 444 c.p.p., venivano affrontate e discusse complesse questioni relative alle modalità di espiazione pena e a questioni civilistiche sottese;
che, all' udienza del 28.5.2025, esso difensore di parte civile depositava nota spese alla stregua dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche: fase studio € 851,00; fase introduttiva € 756,00; fase istruttoria
€1.040,00; fase decisoria €1.229,00 oltre rimborso forfettizzato, CPA e IVA come per legge;
che, in data 11.6.2025, gli veniva notificato decreto di liquidazione del 9.5.2025 con il quale il Gup RB Caponetti aveva liquidato ad esso avv. Parte_1
[...] , difensore di fiducia del66 Controparte_2 66' la somma, già ridotta di un terzo ex art. 106 D.P.R. n. 115/2002, di euro 400,00, incluso rimborso spese forfettarie al 15%, oltre a CPA e IVA come per legge;
che il decreto di liquidazione, privo di motivazione, era stato emesso in violazione e falsa applicazione degli artt. 82 D.P.R. n. 115/2002, 12 e 2 D.M. n.
55/2014, senza riconoscere il valore dell'attività svolta nel corso del giudizio dal esso difensore di parte civile il quale aveva proposto eccezioni, replicato alla controparte e prodotto documenti;
che il GUP non aveva tenuto in considerazione la circostanza che egli, iscritto al
Foro di Macerata, aveva lo studio professionale sito a circa 100 km dal Tribunale di AS PI, tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse abnorme e/o comunque nullo oppure annullasse il provvedimento di liquidazione impugnato emesso in data 9.5.2025, comunicato in data 10.6.2025, nel procedimento penale n. 2173/2019 RGNR e n. 480/2020 GIP e, conseguentemente, liquidasse in favore di esso ricorrente il compenso nella misura di € 3.876,00 da decurtare ex art. 106 bis DPR 115/2002 e, quindi, di €
1279,00 per un ammontare di € 2.596,92 netti oltre, rimborso forfettario al 15%,
Cap e Iva di legge, o, comunque, il compenso ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e tenuto conto dell' attività prestata, oltre alla riduzione di
1/3 prevista ex lege, nell'ammontare comunque da ricomprendere nei limiti di valore dello scaglione interessato. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento come da nota.
Con decreto del 21.7.2025, il sottoscritto Presidente del Tribunale f.f. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 14.11.2025 e, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, in tale udienza tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto, non essendosi lo stesso costituito nonostante regolare notifica del ricorso. L'opposizione proposta è fondata nei limiti che di seguito si andranno ad illustrare e merita, pertanto di essere accolta esclusivamente entro tali limiti.
Dalla lettura degli atti del processo penale n. 2173/2019 RGNR e n. 480/2020
DIB nonché dei fascicoli Mod. 27 relativi, atti acquisiti in visione ex art. 15 comma 5 DL.vo n. 150/2011, emerge che i giudici delegati pro-tempore hanno, con decreti in data 4.6.2021 e 9.9.2021, attestato, ai fini dell' ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato ex all'art. 144 DPR n. 115/2002, che non era disponibile denaro necessario per le spese;
che il ricorrente avv.
Parte_1 è stato nominato difensore di fiducia del fallimento solamente in data 30.3.2023; che l'atto di costituzione di parte civile, depositato all'udienza
21.9.2021, era stato redatto e depositato dal precedente difensore di fiducia del fallimento, avv. Bonanni Alfredo il quale era stato revocato in data 21.6.2022; che in tale data era stata nominata difensore di fiducia del fallimento l'avv. Di
AL RI la quale aveva rinunciato al mandato, per cancellazione dall'Albo degli Avvocati, in data 16.12.2022; che, alle udienze del 19.10.2023, del 21.10.2023 e del 26.10.2023, l'avv. Parte_1 non era presente in udienza essendosi fatto sostituire, per delega, da un collega;
che, al precedente difensore della parte civile 66 Controparte_2 " avv. Di AL,
,
il GIP aveva, con decreto del 9.5.2025, già liquidato la somma di euro 400,00; che tutta l'attività difensiva dell'avv. Parte_1 si era svolta nella vigenza delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014, essendo stata la sentenza ex art.
444 c.p.p. emessa in data 28.5.2024; che, con la sentenza, in applicazione dell'art. 444 comma 2 c.p.p., il giudice aveva, in dispositivo, condannato 66
a rifondere alla parte civile costituita le spese processuali che si CP_2
liquidano nell'importo di euro 800,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'Erario"; che, mentre nel dispositivo della sentenza n. 187/2024, era stata liquidata all'avv. Parte_1 in base ai parametri della tariffa professionale all'epoca in vigore e al
Protocollo di cui al D.P. 82/2017 del 25.9.2017 intervenuto tra Presidente del laTribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AS PI, complessiva somma di euro 800,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cap, nel decreto di liquidazione emesso in data 9.5.2025 il medesimo giudice aveva liquidato la minor somma di euro 400,00 incluso rimborso spese forfettarie al
15%, oltre CPA e Iva come per legge.
In punto di diritto, va ricordato che la Corte di Cassazione ha, già da tempo, affermato il principio di diritto secondo cui, nel processo penale, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato, quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile (cfr. ex multis, Cass. n. 46537/2011; Cass n.
19/2020).
Sempre in punto di diritto, va ricordato che l' art. 82 comma 1 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l'onorario spettante al difensore sia liquidato dall'autorità
giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.
In applicazione dei parametri contemplati dalla tariffa professionale di cui al
D.M. n. 55/2014 all'epoca in vigore, dell'art. 82 DPR n. 115/2002 e avuto riguardo alle intese intervenute tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
AS PI e il Presidente del Tribunale di cui al protocollo recepito con D.P.
n. 82/2017, andava correttamente liquidata al ricorrente, per l'opera. professionale prestata, tenuto conto della natura dell'impegno professionale profuso in relazione all' incidenza rispetto alla posizione processuale della parte civile difesa dall' avv. Parte_1 nel processo definito dall'imputato ex art. 444
c.p.p. e tenuto conto del limite imposto dall'art 82 DPR n. 115/2002, la complessiva somma di euro 800,00, oltre spese generali al 15 %, Iva e CAP come per legge, di cui euro 300,00 per fase studio (considerato che il valore medio pari a euro 450,00 è, ex art. 82 comma 1 DPR n. 115/2002, il valore massimo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), somma ridotta, di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2022, ad euro 200,00 ed euro 900,00 per fase decisionale (considerato che il valore medio pari a euro 1.350,00 è, ex art.
82 comma 1 DPR n. 115/2002, il valore massimo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), somma ridotta, di un terzo ex art. 106 bis D.P.R.
n. 115/2022, ad euro 600,00, operate contenute riduzioni ex art. 12 comma 2
D.M. n. 55/2014.
Non possono essere liquidate all' avv. Parte_1 né la fase introduttiva (essendo stato l'atto di costituzione di parte civile redatto e depositato dal precedente difensore di fiducia del fallimento) né la fase istruttoria, cosi come puntualmente definita dall'art. 12 comma 3 lett. c) D.M. n. 55/2014, non essendo state posta in essere attività funzionale alla formazione della prova.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei in personale del legale rappresentante pro- confronti del Controparte_1
tempore, così provvede:
- in parziale accoglimento della proposta opposizione e in riforma del decreto di liquidazione del 9.5.2025 reso nel procedimento penale n. 480/2020 GIP, liquida all'avv. difensore di fiducia, a far data dal 30.3.2023,Parte_1
della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la complessiva somma di euro 800,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
-spese compensate.
AS PI, 9.12.2025
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Alessandra Panichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
in persona della Presidente del Tribunale f.f. dott.ssa Alessandra Panichi in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 991/2025 del Ruolo Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2025 causa assegnata in decisione all'udienza di discussione in trattazione scritta del 14.11.2025 e vertente
TRA
- C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso Parte_1
in proprio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Macerata, via Cosimo Morelli n. 27 nonché telematicamente al suo indirizzo pec
Email_1
OPPONENTE
E in persona del Ministro in carica Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona - C.F.
P.IVA_1 - presso i cui uffici siti in Ancona Corso Mazzini n. 55 è domiciliato
OPPOSTO-CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore emesso nel processo penale n. 480/2020 GIP, in data 9.5.2025, dal Tribunale di AS PI, in composizione monocratica, dott.ssa RB
Caponetti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'opponente si riporta al ricorso introduttivo e ne chiede l'accoglimento.
Nessuno si è costituito per l'opposto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2025, l'avv. Parte_1
premesso:
che era stata nominato difensore del Controparte_2 "
in persona del curatore avv. Marica Martoni, costituitosi parte civile nel procedimento penale n. 2173/2029 r.g.n.r. e n. 480/2020 GIP
contro
CP_2
[...], imputato dei reati p. e. p. dall' art. 216 comma 1 nn. 1) e 2) R.D. n.
267/1942;
che il processo si svolgeva davanti al Gup per otto udienze (udienza del
21.9.2021; del 21.6.2022; dell' 1.12.2022; del 30.3.2023; del 19.10.2023; del
26.10.2023; del 7.11.2023; del 28.5.2024) nelle quali, stante l'opzione dell'imputato di definire il processo ex art. 444 c.p.p., venivano affrontate e discusse complesse questioni relative alle modalità di espiazione pena e a questioni civilistiche sottese;
che, all' udienza del 28.5.2025, esso difensore di parte civile depositava nota spese alla stregua dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche: fase studio € 851,00; fase introduttiva € 756,00; fase istruttoria
€1.040,00; fase decisoria €1.229,00 oltre rimborso forfettizzato, CPA e IVA come per legge;
che, in data 11.6.2025, gli veniva notificato decreto di liquidazione del 9.5.2025 con il quale il Gup RB Caponetti aveva liquidato ad esso avv. Parte_1
[...] , difensore di fiducia del66 Controparte_2 66' la somma, già ridotta di un terzo ex art. 106 D.P.R. n. 115/2002, di euro 400,00, incluso rimborso spese forfettarie al 15%, oltre a CPA e IVA come per legge;
che il decreto di liquidazione, privo di motivazione, era stato emesso in violazione e falsa applicazione degli artt. 82 D.P.R. n. 115/2002, 12 e 2 D.M. n.
55/2014, senza riconoscere il valore dell'attività svolta nel corso del giudizio dal esso difensore di parte civile il quale aveva proposto eccezioni, replicato alla controparte e prodotto documenti;
che il GUP non aveva tenuto in considerazione la circostanza che egli, iscritto al
Foro di Macerata, aveva lo studio professionale sito a circa 100 km dal Tribunale di AS PI, tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse abnorme e/o comunque nullo oppure annullasse il provvedimento di liquidazione impugnato emesso in data 9.5.2025, comunicato in data 10.6.2025, nel procedimento penale n. 2173/2019 RGNR e n. 480/2020 GIP e, conseguentemente, liquidasse in favore di esso ricorrente il compenso nella misura di € 3.876,00 da decurtare ex art. 106 bis DPR 115/2002 e, quindi, di €
1279,00 per un ammontare di € 2.596,92 netti oltre, rimborso forfettario al 15%,
Cap e Iva di legge, o, comunque, il compenso ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e tenuto conto dell' attività prestata, oltre alla riduzione di
1/3 prevista ex lege, nell'ammontare comunque da ricomprendere nei limiti di valore dello scaglione interessato. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento come da nota.
Con decreto del 21.7.2025, il sottoscritto Presidente del Tribunale f.f. fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 14.11.2025 e, disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, in tale udienza tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del CP_1 convenuto, non essendosi lo stesso costituito nonostante regolare notifica del ricorso. L'opposizione proposta è fondata nei limiti che di seguito si andranno ad illustrare e merita, pertanto di essere accolta esclusivamente entro tali limiti.
Dalla lettura degli atti del processo penale n. 2173/2019 RGNR e n. 480/2020
DIB nonché dei fascicoli Mod. 27 relativi, atti acquisiti in visione ex art. 15 comma 5 DL.vo n. 150/2011, emerge che i giudici delegati pro-tempore hanno, con decreti in data 4.6.2021 e 9.9.2021, attestato, ai fini dell' ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato ex all'art. 144 DPR n. 115/2002, che non era disponibile denaro necessario per le spese;
che il ricorrente avv.
Parte_1 è stato nominato difensore di fiducia del fallimento solamente in data 30.3.2023; che l'atto di costituzione di parte civile, depositato all'udienza
21.9.2021, era stato redatto e depositato dal precedente difensore di fiducia del fallimento, avv. Bonanni Alfredo il quale era stato revocato in data 21.6.2022; che in tale data era stata nominata difensore di fiducia del fallimento l'avv. Di
AL RI la quale aveva rinunciato al mandato, per cancellazione dall'Albo degli Avvocati, in data 16.12.2022; che, alle udienze del 19.10.2023, del 21.10.2023 e del 26.10.2023, l'avv. Parte_1 non era presente in udienza essendosi fatto sostituire, per delega, da un collega;
che, al precedente difensore della parte civile 66 Controparte_2 " avv. Di AL,
,
il GIP aveva, con decreto del 9.5.2025, già liquidato la somma di euro 400,00; che tutta l'attività difensiva dell'avv. Parte_1 si era svolta nella vigenza delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014, essendo stata la sentenza ex art.
444 c.p.p. emessa in data 28.5.2024; che, con la sentenza, in applicazione dell'art. 444 comma 2 c.p.p., il giudice aveva, in dispositivo, condannato 66
a rifondere alla parte civile costituita le spese processuali che si CP_2
liquidano nell'importo di euro 800,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendo il pagamento in favore dell'Erario"; che, mentre nel dispositivo della sentenza n. 187/2024, era stata liquidata all'avv. Parte_1 in base ai parametri della tariffa professionale all'epoca in vigore e al
Protocollo di cui al D.P. 82/2017 del 25.9.2017 intervenuto tra Presidente del laTribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AS PI, complessiva somma di euro 800,00 oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cap, nel decreto di liquidazione emesso in data 9.5.2025 il medesimo giudice aveva liquidato la minor somma di euro 400,00 incluso rimborso spese forfettarie al
15%, oltre CPA e Iva come per legge.
In punto di diritto, va ricordato che la Corte di Cassazione ha, già da tempo, affermato il principio di diritto secondo cui, nel processo penale, la somma che l'imputato deve rifondere in favore dello Stato, quando la parte civile sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore della parte civile (cfr. ex multis, Cass. n. 46537/2011; Cass n.
19/2020).
Sempre in punto di diritto, va ricordato che l' art. 82 comma 1 D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l'onorario spettante al difensore sia liquidato dall'autorità
giudiziaria osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.
In applicazione dei parametri contemplati dalla tariffa professionale di cui al
D.M. n. 55/2014 all'epoca in vigore, dell'art. 82 DPR n. 115/2002 e avuto riguardo alle intese intervenute tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
AS PI e il Presidente del Tribunale di cui al protocollo recepito con D.P.
n. 82/2017, andava correttamente liquidata al ricorrente, per l'opera. professionale prestata, tenuto conto della natura dell'impegno professionale profuso in relazione all' incidenza rispetto alla posizione processuale della parte civile difesa dall' avv. Parte_1 nel processo definito dall'imputato ex art. 444
c.p.p. e tenuto conto del limite imposto dall'art 82 DPR n. 115/2002, la complessiva somma di euro 800,00, oltre spese generali al 15 %, Iva e CAP come per legge, di cui euro 300,00 per fase studio (considerato che il valore medio pari a euro 450,00 è, ex art. 82 comma 1 DPR n. 115/2002, il valore massimo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), somma ridotta, di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2022, ad euro 200,00 ed euro 900,00 per fase decisionale (considerato che il valore medio pari a euro 1.350,00 è, ex art.
82 comma 1 DPR n. 115/2002, il valore massimo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), somma ridotta, di un terzo ex art. 106 bis D.P.R.
n. 115/2022, ad euro 600,00, operate contenute riduzioni ex art. 12 comma 2
D.M. n. 55/2014.
Non possono essere liquidate all' avv. Parte_1 né la fase introduttiva (essendo stato l'atto di costituzione di parte civile redatto e depositato dal precedente difensore di fiducia del fallimento) né la fase istruttoria, cosi come puntualmente definita dall'art. 12 comma 3 lett. c) D.M. n. 55/2014, non essendo state posta in essere attività funzionale alla formazione della prova.
Stante il parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei in personale del legale rappresentante pro- confronti del Controparte_1
tempore, così provvede:
- in parziale accoglimento della proposta opposizione e in riforma del decreto di liquidazione del 9.5.2025 reso nel procedimento penale n. 480/2020 GIP, liquida all'avv. difensore di fiducia, a far data dal 30.3.2023,Parte_1
della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la complessiva somma di euro 800,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
-spese compensate.
AS PI, 9.12.2025
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Alessandra Panichi