Art. 5.
E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio i prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 con umidita' superiore alla misura dell'1 per cento o con aggiunta di sostanze coloranti, naturali o artificiali o di altre sostanze estranee.
E' vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere o comunque porre in commercio i prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 con umidita' superiore alla misura dell'1 per cento o con aggiunta di sostanze coloranti, naturali o artificiali o di altre sostanze estranee.