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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/07/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2651/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Annunziata Russillo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: il ricorrente come da verbale di udienza del 02.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 12.07.2024 ha chiesto che, a modifica Parte_1 delle condizioni che regolano il divorzio dalla ex coniuge , Controparte_1 sia revocato il contributo di 200,00 euro mensili posto a suo carico per il mantenimento del figlio , nato il [...]. Per_1
Ha dedotto che il figlio ha raggiunto la propria indipendenza economica in quanto, in data 20.05.2024, ha sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Totem Esports s.r.l. e percepisce retribuzione mensile di 816,68 euro per quattordici mensilità; che svolge attività Per_1 lavorativa da remoto ed abita con la madre;
che esso ricorrente lavora alle dipendenze di ed ha visto peggiorare le proprie condizioni Controparte_2 economiche a causa della crisi del settore automobilistico.
Instaurato il contradditorio, la resistente non si è costituita.
La causa è stata istruita con l'ascolto del figlio e con l'acquisizione Per_1 della documentazione prodotta dal ricorrente.
All'udienza del 02.04.2025, il ricorrente ha concluso “come da ricorso introduttivo” e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Quanto alla modifica delle condizioni del divorzio va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art.156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Nella specie, il ricorrente ha fondato la domanda di revoca del contributo di mantenimento per il figlio sulla sopravvenuta indipendenza Per_1 economica dello stesso.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che afferma
“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Cass.
n. 26875 del 20/09/2023).
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
(Cass.n. 38366 del 03.12.2021).
Indipendentemente dalla condizione economica del ricorrente - la quale, contrariamente alle deduzioni del ricorso, non risulta peggiorata (730/2022
€ 32.332,00; 730/2023 € 36.734,00; 730/2024 € 41.210,00) -, la sopravvenuta indipendenza economica del figlio deve ritenersi Per_1 dimostrata.
A sostegno delle sue allegazioni, il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro, sottoscritto dal figlio in data 20.05.2024, dal quale emerge che quest'ultimo è impiegato a tempo indeterminato, part-time, alle dipendenze della Totem Esports s.r.l. con qualifica di impiegato amministrativo
(inquadramento livello 5° CCNL Commercio) e retribuzione mensile lorda di
816,58 euro mensili per 14 mensilità.
Le suddette circostanze sono state confermata dal diretto interessato il quale, esaminato in udienza, ha dichiarato di avere effettivamente iniziato a svolgere l'attività lavorativa dal giugno 2024 in modalità smart working secondo le condizioni di cui al contratto prodotto dal ricorrente, con mansioni di talent manager.
Ciò premesso, lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, in linea con la formazione scolastica del ragazzo (diplomato all'Istituto tecnico), di quasi ventisette anni, conduce a ritenere raggiunta la indipendenza economica da parte del figlio.
Va pertanto accolta la domanda di revoca del contributo di mantenimento per il figlio , con decorrenza dalla presente sentenza. Per_1
La contumacia della resistente, che non costituendosi non ha ostacolato l'accoglimento della domanda, e la recente acquisizione di una stabile attività lavorativa da parte del figlio giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
12.07.2025, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 504/2006 del 03.06.2006 e successive modificazioni, revoca il contributo di mantenimento a carico dei genitori per il figlio , con decorrenza dalla presente sentenza;
Per_1
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio del 23.06.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2651/24 R.G.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio Parte_1 dell'avv. Annunziata Russillo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio.
Conclusioni: il ricorrente come da verbale di udienza del 02.04.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 12.07.2024 ha chiesto che, a modifica Parte_1 delle condizioni che regolano il divorzio dalla ex coniuge , Controparte_1 sia revocato il contributo di 200,00 euro mensili posto a suo carico per il mantenimento del figlio , nato il [...]. Per_1
Ha dedotto che il figlio ha raggiunto la propria indipendenza economica in quanto, in data 20.05.2024, ha sottoscritto contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Totem Esports s.r.l. e percepisce retribuzione mensile di 816,68 euro per quattordici mensilità; che svolge attività Per_1 lavorativa da remoto ed abita con la madre;
che esso ricorrente lavora alle dipendenze di ed ha visto peggiorare le proprie condizioni Controparte_2 economiche a causa della crisi del settore automobilistico.
Instaurato il contradditorio, la resistente non si è costituita.
La causa è stata istruita con l'ascolto del figlio e con l'acquisizione Per_1 della documentazione prodotta dal ricorrente.
All'udienza del 02.04.2025, il ricorrente ha concluso “come da ricorso introduttivo” e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Quanto alla modifica delle condizioni del divorzio va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art.156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970, secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Nella specie, il ricorrente ha fondato la domanda di revoca del contributo di mantenimento per il figlio sulla sopravvenuta indipendenza Per_1 economica dello stesso.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che afferma
“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.” (Cass.
n. 26875 del 20/09/2023).
In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro.
(Cass.n. 38366 del 03.12.2021).
Indipendentemente dalla condizione economica del ricorrente - la quale, contrariamente alle deduzioni del ricorso, non risulta peggiorata (730/2022
€ 32.332,00; 730/2023 € 36.734,00; 730/2024 € 41.210,00) -, la sopravvenuta indipendenza economica del figlio deve ritenersi Per_1 dimostrata.
A sostegno delle sue allegazioni, il ricorrente ha prodotto il contratto di lavoro, sottoscritto dal figlio in data 20.05.2024, dal quale emerge che quest'ultimo è impiegato a tempo indeterminato, part-time, alle dipendenze della Totem Esports s.r.l. con qualifica di impiegato amministrativo
(inquadramento livello 5° CCNL Commercio) e retribuzione mensile lorda di
816,58 euro mensili per 14 mensilità.
Le suddette circostanze sono state confermata dal diretto interessato il quale, esaminato in udienza, ha dichiarato di avere effettivamente iniziato a svolgere l'attività lavorativa dal giugno 2024 in modalità smart working secondo le condizioni di cui al contratto prodotto dal ricorrente, con mansioni di talent manager.
Ciò premesso, lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, in linea con la formazione scolastica del ragazzo (diplomato all'Istituto tecnico), di quasi ventisette anni, conduce a ritenere raggiunta la indipendenza economica da parte del figlio.
Va pertanto accolta la domanda di revoca del contributo di mantenimento per il figlio , con decorrenza dalla presente sentenza. Per_1
La contumacia della resistente, che non costituendosi non ha ostacolato l'accoglimento della domanda, e la recente acquisizione di una stabile attività lavorativa da parte del figlio giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
12.07.2025, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 504/2006 del 03.06.2006 e successive modificazioni, revoca il contributo di mantenimento a carico dei genitori per il figlio , con decorrenza dalla presente sentenza;
Per_1
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. Potenza, camera di consiglio del 23.06.2025
La Presidente est.