Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 167/2023 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche - risarcimento danni da esondazione”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta per l'udienza collegiale del 7.5.2025
e vertente
TRA
, c.f.: , nato a [...] PA CodiceFiscale_1
Marzano sul Sarno il 30.6.1941 e residente a [...], rappresentato e difeso, con mandato a margine dell'atto introduttivo,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Fabio D'Auria, c.f.:
[...]
, PEC: e Valeria D'Auria, c.f.: C.F._2 Email_1
, PEC: con cui CodiceFiscale_3 Email_2
elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Giuseppina Agrippino, sito in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 164.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù
di procura generale ad lites, dall'avv. Paola Parente, c.f.: C.F._4
, dell'Avvocatura Regionale, presso la quale elettivamente domicilia in
[...]
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81. All'uopo l'avvocato costituito dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC:
. egione.campania.it e/o al n. di fax 081.7963766. Em_3 Email_4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da conclusioni PA
rassegnate con note depositate in data 15.10.2024, e quindi:
“A) “Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento della
responsabilità esclusiva della nel verificarsi dell'evento Controparte_1
per cui è causa, condannare il predetto Ente – nella persona del suo L.R.P.T.
– a pagare al ricorrente i danni subiti, per la perdita delle colture danneggiate
(OL, LA romana, LA AP e CC), nonché per i
danni al terreno, nella misura che riterrà in Sua Giustizia, da determinarsi,
ove necessario con criterio equitativo, avendo come punto di riferimento la 3
stima e la documentazione offerta dal CTP Dott. Agr. nei Persona_1
suoi elaborati versati in atti, con rivalutazione ISTAT ed interessi sulle somme
annualmente rivalutate dalla data dell'allagamento (10 dicembre 2021) fino
all'effettivo soddisfo;
B) Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfetario, comprese
CPA ed IVA il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Auria Fabio e D'Auria
Valeria, antistatari.
C) Si chiede che la emananda sentenza venga dichiarata
provvisoriamente esecutiva”.
Per la resistente in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, come da conclusioni rassegnate con note depositate in data 22.10.2024 e, quindi, riportandosi alla comparsa di costituzione ed alle richieste ivi formulate come di seguito indicate:
“1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione attiva e la carenza di interesse;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di
legittimazione passiva della per essere competenti altri Controparte_1
enti;
3) Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto
della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché
accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt.
1227 commi 1 e 2 cc. Con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto
con vittoria di spese e competenze di lite”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE 4
Con ricorso notificato in data 15.12.2022 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 9.2.2023, PA
, premettendo di essere coltivatore in fitto di un terreno di mq.
[...]
5.622,00 sito in agro di Scafati (SA) nelle vicinanze del Fiume Sarno, riportato in catasto al foglio 2, particelle 1090 e 1091, conveniva in giudizio la CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, onde sentirla
[...]
condannare all'integrale risarcimento dei danni arrecati al predetto fondo, a seguito del riversamento su di esso di acqua, melma e detriti esondati dal
fiume Sarno in data 10.12.2021, anche attraverso la canalizzazione degli alvei minori presenti sul territorio.
A sostegno della pretesa, il ricorrente allegava una consulenza tecnica di parte redatta a firma del dr. agr. . Persona_1
Deduceva che l'inondazione aveva provocato la distruzione e comunque l'inutilizzabilità delle colture in atto con il deposito sul terreno di melma, fango, semi di malerba ed altre sostanze estranee ivi veicolate dalle acque esondate.
Su tali premesse, deduceva che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi alla essendo il predetto Ente tenuto ad Controparte_1
effettuare l'adeguamento strutturale, la manutenzione straordinaria, ordinaria,
sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del Fiume
Sarno e di tutto il reticolo idrografico circostante.
Chiedeva, quindi, condannarsi la resistente al risarcimento di tutti i danni subiti, compresi quelli morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, nella misura specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT, oltre vittoria di spese e 5
competenze.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.2.2023, il giudice designato, rilevando la mancata comparizione della Controparte_1
disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33
nei suoi confronti, rinviando all'udienza del 3.10.2023.
In data 27.9.2023 si costituiva in giudizio la , la Controparte_1
quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva e il proprio difetto di legittimazione passiva in favore del Controparte_2
, dell'Autorità di Bacino e del Comune competente per
[...]
territorio, esponendo, in particolare, che il Fiume Sarno, per la sua funzione,
fa parte del comprensorio di bonifica integrale e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti, una “piattaforma di opere pubbliche”, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.
Nel merito, la resistente deduceva l'assoluta infondatezza della domanda sia nell'an che nel quantum, in quanto non supportata dagli idonei elementi probatori a fondamento della stessa, e chiedeva accertarsi il concorso di colpa di parte attrice in violazione del R.D. n. 523/1904, con particolare riguardo agli artt. 12, comma 3, e 96 lettera f), nonché degli artt. 915 e 916 del codice civile.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e
170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 6.5.2026, per poi essere anticipata all'udienza del 7.5.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto dell'11.4.2025,secondo le 6
modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note depositate dalle parti, il Tribunale all'udienza collegiale del 7.5.2025 riservava la causa in decisione.
*************
La domanda risulta parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei termini di seguito indicati, per quanto di ragione.
La legittimazione attiva del ricorrente risulta dalla prova documentale
(cfr. visure catastali e contratto di affitto di fondo rustico registrato il
20.4.2012, allegati alla perizia di parte in atti) e dalla prova testimoniale svolta all'udienza dell'11.9.2024 innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, ove i testi
, , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
(quest'ultimo a conoscenza dei fatti di causa in quanto tecnico
[...]
incaricato della predisposizione della perizia di parte) hanno confermato che il ricorrente coltivava il fondo indicato nel ricorso all'epoca dell'esondazione.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata
infra, trattandosi di verificare, a fronte della relativa eccezione sollevata dalla la fondatezza della pretesa del ricorrente, sotto il profilo della astratta CP_1
configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo alla a fronte CP_1
del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente.
Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato nella specie dalla in quanto, come chiarito dalla CP_1
giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire od a contraddire difetta solo laddove dalla stessa prospettazione della domanda emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione 7
passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
In punto di fatto va poi dato atto che, alla stregua dell'esame testimoniale svoltosi attraverso l'escussione dei predetti testi, ai cui più
specifici contenuti si rinvia, è rimasto inequivocabilmente accertato, come sostenuto dal ricorrente, che in data 10.12.2021 in seguito a precipitazioni atmosferiche il fiume Sarno esondava andando ad invadere tutti i fondi circostanti, ivi compresi quelli coltivati dal ricorrente.
Accertato il fatto storico, nel caso di specie trova applicazione l'art. 2051 c.c. (ex multis, T.S.A.P., sent. n. 71/12), in virtù del quale l'ente resistente deve ritenersi responsabile per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (si vedano Cass. SS.UU. 25928/11, nonché,
sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, anche
Cass. 6101/13).
Ne deriva che, in base ai principi che regolano l'onere della prova,
CP_ compete all' convenuto la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(si vedano, ex multis, Cass. sent. n. 11227/08, Cass. sent. n. 2660/13 e Cass.
sent. n. 5658/10 con la quale, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la 8
dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo).
Peraltro, la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza presso questo Tribunale di numerose controversie riferite al corso d'acqua - esclude la natura eccezionale dell'evento, e quindi è escluso il “caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accreditato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale,
della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi: tutti i testi escussi hanno confermato che al momento dei fatti il Fiume Sarno si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di pezzi di erbacce, canne ed arbusti, nonché di isolotti di melma e di detriti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Relativamente, poi, al concorso di colpa del danneggiato, dedotto dalla per non aver provveduto alla manutenzione del corso d'acqua CP_1
confinante nonché alla rimozione degli ingombri, va rilevato che non è
dimostrato che il verificarsi di tali accortezze ad opera del ricorrente avrebbe potuto evitare l'esondazione in questione o ridurre la portata dei danni lamentati.
Si tratta, infatti, di una lettura non condivisibile dell'art. 12 del r.d. n. 9
523/1904 e delle disposizioni codicistiche (artt. 915 e 916 c.c.).
Come ben noto, infatti, ai sensi dell'art. 12 cit. r.d. n. 523/1904, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati solo alla costruzione di opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
Orbene, nell'interpretazione delle norme innanzi indicate, la Suprema
Corte ha più volte affermato che non spetta ai proprietari dei fondi latistanti provvedere alla manutenzione degli argini di un torrente siti al di là del confine della proprietà privata ed appartenenti al demanio e che quindi la responsabilità connessa alla omessa manutenzione di essi compete esclusivamente all'amministrazione, avendo per contro i citati proprietari soltanto l'obbligo di fare e mantenere, nell'ambito ed entro i confini dei propri fondi, le opere minori volte ad impedire all'acqua di penetrarvi (SS. UU. n.
8588/1997; TSAP n. 185/2007).
Ne consegue che può astrattamente sostenersi la non risarcibilità dei danni arrecati dalle esondazioni alle opere e/o coltivazioni insistenti all'interno della fascia di rispetto in quanto trattasi di danni che il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e, segnatamente, non realizzando opere in violazione di disposizione legislativa inderogabile.
Deve tuttavia escludersi che l'ente danneggiante, pur in tal senso onerato (v. Cass. sent. n. 23148/2014), abbia dimostrato quali e quanti danni il ricorrente avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Da tali considerazioni consegue il rigetto dell'eccezione articolata dalla CP_1 10
Tanto chiarito, occorre esaminare la posizione del ricorrente al fine di valutare la prova dei danni dallo stesso lamentati.
Sul punto deve tenersi presente che la prova di essi può essere ricavata solo dalla documentazione in atti, dalla perizia di parte - redatta dal dr. agr.
che, sentito come teste, ne ha confermato il contenuto - Persona_1
oltre che dalla deposizione dei testi escussi.
Inutile sarebbe stata l'ammissione di C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute,
dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte e discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
Ciò posto, conduceva il fondo esteso mq. PA
5.622,00, sito in agro di Scafati (SA) e riportato in catasto al foglio 2, particelle
1090 e 1091.
Il perito di parte, dott. GR , ha calcolato un Persona_1
danno complessivo pari ad € 20.548,00, tenendo conto di varie voci di danno
al terreno che devono essere esaminate singolarmente.
La prima riguarda la perdita delle colture: nello specifico, PA
coltivava OL (per mq. 300), LA foglie lunghe tipo
[...]
romana (per mq. 1.200), LA foglia di gentilina, RI e AP (per mq. 1.100) e CC cima di RA (per mq. 950), i quali furono distrutti o 11
comunque resi incommerciabili.
Il perito ha stimato il danno precisando che il OL ha un costo pari ad € 3,47 per metro quadro, la LA foglie lunghe (romana) di € 2,76
per metro quadro, la LA , RI di € 2,76 Parte_2 Parte_3
per metro quadro e i CC di € 3,65 per metro quadro, Parte_4
determinandone l'ammontare complessivo rispettivamente in € 1.041,00, in €
3.312,00, in € 3.036,00 ed in € 3.467,50, per un totale di € 10.856,50.
Le cifre indicate dal tecnico per i danni subiti dalle colture non possono essere riconosciute in toto in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento e di quelle effettivamente andate perdute.
Al riguardo va precisato che in linea generale, infatti, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito,
il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente
(e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può
riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà,
esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della 12
decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997).
In riferimento al caso di specie, la valutazione del dott. agr. Per_1
risulta effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di Salerno, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalle dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire che il terreno era coltivato a lattughe, CC e OL e che tali coltivazioni furono sommerse dalle acque, senza, tuttavia, fornire una prova concisa attraverso specifiche indicazioni circa il quantitativo delle colture preesistenti e di quelle irrimediabilmente danneggiate a seguito dell'evento alluvionale.
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius
registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma
3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle 13
produzioni delle annualità precedenti.
Per le ragioni rappresentate, gli importi indicati dal perito per i danni
alle colture vanno equitativamente ridotti del 60%, riconoscendo l'importo di
€ 4.342,60.
Il perito ha poi individuato una serie di attività necessarie al ripristino
della coltivazione del terreno a seguito dell'esondazione.
Deve osservarsi, al riguardo, che alcune voci di spesa non possono,
tuttavia, essere riconosciute in mancanza di documentazione che dimostri gli esborsi effettivi o comunque il compimento delle stesse.
Con riguardo alla voce ripulitura della superficie da detriti vari, nel computo metrico realizzato dal perito, in base al prezziario della CP_1
vengono prese in considerazione diverse attività quali: scavi a
[...]
sezione aperta, movimentazione nell'area di cantiere con uso di mezzi
meccanici di piccole dimensioni, scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi
natura.
Ebbene, in considerazione del fatto che il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro), deve ritenersi che vi abbia provveduto in economia, con la conseguenza che la liquidazione di tali voci di danno va effettuata in via equitativa riducendo del 60% il valore indicato nella consulenza di parte nella misura di
€ 4.118,00, giungendo quindi ad un importo riconoscibile pari a complessivi
€ 1.647,20.
Alle medesime conclusioni si perviene per le voci di danno aventi ad oggetto le attività per il ripristino delle quote superficiali per la coltivabilità
del terreno e il ripristino della fertilità, quantificate rispettivamente nella 14
misura di € 3.337,00 ed € 2.236,50, per un totale di € 5.573,50.
Invero, una volta raggiunta la prova dell'allagamento può ritenersi che le stesse si siano rese necessarie per la ripresa dell'attività agricola. Peraltro,
le attività indicate dal consulente di parte sono quelle che consuetamente vengono poste in essere in questi casi (movimenti di terra, con compenso fra
scavi e riporti, livellamento del terreno, rippatura, amminutamento
superficiale mediante frangizollatura o fresatura ecc.).
Trattandosi di attività specifiche, la mancanza di documentazione attestante l'effettivo esborso sostenuto per l'esecuzione di tali opere implica che le stesse siano state eseguite in economia;
il danno, da liquidarsi in via equitativa, può dunque essere determinato operando una riduzione del 60%
sull'importo complessivo sopra indicato dal perito, giungendosi quindi alla somma di € 2.229,40.
In conclusione, al ricorrente può quindi essere PA
riconosciuto il risarcimento dei danni nella misura di € 8.219,20 (€ 4.342,60
+ € 1.647,20 + € 2.229,40).
Nessuna somma può, invece, essere riconosciuta al ricorrente a titolo di danni morali per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro,
domanda comunque non specificamente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
In continuità con l'orientamento espresso già da questo Trap (es. sent.
n. 4823/2015) e da altri Trap (es. in occasione dei giudizi scaturiti CP_4
dall'esondazione del dell'8.7.2014), va ribadito che non è ravvisabile CP_5
nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un 15
evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
È pacifico, del resto, che non vertendosi in ipotesi di danno derivante da reato e non ricorrendo alcuna ipotesi di risarcibilità del danno morale espressamente prevista dalla legge, tale tipologia di danno potrebbe essere risarcibile solo ove l'interesse leso sia di rango costituzionale, la lesione dell'interesse sia grave ed il danno patito non sia futile (Cass. SS.UU. n.
26972/2008).
Delle citate somme deve risponderne la : non può, Controparte_1
al riguardo, ricevere seguito l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Si ribadiscono i principi costantemente espressi dal Tribunale adito
(cfr. ex multis sentenza n. 4823/15), dai quali non vi è motivo di discostarsi in assenza di diversi argomenti da parte dell'ente: correttamente la alla CP_1
quale è stata imputata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., è stata evocata in giudizio.
Il fiume Sarno è un corso d'acqua naturale inserito negli elenchi delle acque pubbliche.
Corretta appare, quindi, l'individuazione della Controparte_1
quale responsabile dei danni, atteso che ai sensi degli artt. 2 lett. e) del D.P.R.
8/1972, 89 e 90 del D.P.R. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 183/1989, attributiva alle Regioni
funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione 16
dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.lgs. 112/1998 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessi, di corsi d'acqua e delle opere idrauliche).
Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della L.
15.3.97 n. 59 - dal D.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal D.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri, nel caso di specie, l'assenza di ogni allegazione e prova circa la specifica ripartizione delle competenze tra l'ente regionale e gli enti locali minori nonché il consorzio, nonché in ordine al trasferimento ed assegnazione delle relative risorse.
Anche la Suprema Corte, del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. n. 26197/2011).
Non può, infine, escludersi a priori la responsabilità del e CP_2
dell'Ente Comunale, ma tali enti sono rimasti estranei al presente giudizio,
non avendo provveduto la alla chiamata in causa degli stessi, così che CP_1
appare superflua la valutazione delle sue eventuali responsabilità, considerato anche che le stesse sarebbero solo concorrenti con quelle della ma CP_1
non potrebbero escludere la responsabilità di tale soggetto (salva la 17
dimostrazione della perdita della disponibilità materiale dei beni che, nel caso in esame, non ricorre;
cfr. Cass. SS.UU. n. 25928/2011).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la CP_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannata al
[...]
pagamento in favore del ricorrente delle somme sopra indicate.
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - FOI - al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento dannoso
(10.12.2021) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n.
1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n.
4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
L'importo rivalutato alla data odierna, calcolato secondo i parametri fissati dalla sentenza a SS.UU. 1712/1995, è quindi pari ad € 10.249,25 in favore di , oltre agli interessi sullo stesso decorrenti al PA
tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese e competenze di lite relative al presente giudizio,
tenuto conto del fatto che la domanda attorea è stata accolta solo in parte,
sussistono giusti motivi per dichiarare le stesse compensate tra le parti nella misura di 1\2; la residua porzione, sulla base del criterio della soccombenza,
va posta a carico della e si liquida di ufficio come da Controparte_1 18
dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento (da € 5.200,00
e fino a € 26.000,00) di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, considerando la somma complessivamente riconosciuta e la non particolare difficoltà delle questioni trattate, con distrazione in favore degli Avvocati Fabio D'Auria e Valeria
D'Auria, dichiaratisi antistatari, in uguale misura.
Può infine trovare accoglimento la richiesta di provvisoria esecutività
della sentenza formulata dal ricorrente, posto che la dichiarazione di esecutività è preclusa solo nei confronti delle amministrazioni statali (con previsione di evidente carattere eccezionale e dunque insuscettibile di applicazione estensiva o analogica) e che nella specie non emergono né sono stati invero puntualmente prospettati elementi idonei ad escludere l'opportunità della provvisoria esecuzione.
In un simile contesto deve quindi affermarsi la sussistenza dei presupposti per la chiesta declaratoria di esecutività per effetto della sola istanza in tal senso della parte e ciò in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 205 comma primo R.D. n. 1775/33
nell'ambito di un ordinamento che prevede la generalizzata efficacia esecutiva delle decisioni di primo grado, anche all'esito di cognizione sommaria
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PA
, con ricorso notificato in data 15.12.2022 e rinotificato, ai sensi e
[...] 19
per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 9.2.2023, nei confronti della in persona del legale rapp.te pro - tempore, Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo complessivo, per la PA
causale di cui alla parte motiva, di € 10.249,25, oltre interessi al tasso legale a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;
1) Dichiara compensate tra le parti nella misura di 1/2 le spese e competenze di lite relative al presente procedimento che, per la residua porzione, pone a carico della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, liquidando la stessa in favore di
, in complessivi € 2.132,00, di cui € 132,00 per PA
spese vive ed € 2.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute, con attribuzione agli avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria,
dichiaratisi antistatari;
2) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 205
comma primo R.D. n. 1775/33.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.5.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo