Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.03.2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 24083 / 2022
TRA
(CF: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sanità (C.F. ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza San Domenico Savio n. 1, giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], n. q. di chiamato all'eredità di Persona_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'Avv. Maurizio Napoli, (pec: e C.F. Email_1
) e dall'Avv. Claudio Reale (pec: C.F._4
e C.F. ) ed elettivamente Email_2 C.F._5 domiciliato in Napoli alla Piazza Sannazaro n. 199/C presso lo studio dell'avv. Maurizio
Napoli;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
1
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, la ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze di dal 15.5.2020 al 1.6.2021. A tal fine deduceva di aver lavorato presso la Persona_1 abitazione della sorella della convenuta, , e di sua madre, sita in CP_2 Per_2
Napoli alla via Petrarca n. 207, dalle 8 alle 20, tranne due ore di riposo;
di avere svolto le mansioni di collaboratrice domestica e di badante;
di avere ricevuto mensilmente una retribuzione di euro 1.000,00; di avere pernottato nel luogo di lavoro;
di essere stata
1
27 Aprile 2021 aveva prestato in clinica assistenza notturna alla IGnora , senza CP_2 ricevere la corrispondente indennità; di avere rassegnato le dimissioni all'inizio del mese di giugno 2021. Deduceva di non essere mai stata regolarizzata e di non avere ricevuto il pagamento delle ferie, della tredicesima mensilità, dei riposi settimanali non goduti, dell'indennità per l'assistenza notturna dal 19 al 27 Aprile 2021 in clinica e del trattamento di fine rapporto, per complessivi euro 4.300,56, computati sulla base dell'inquadramento nel livello BS del contratto collettivo vigente per i collaboratori familiari. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento di tale somma oltre Persona_1 accessori, con condanna del datore a versare i contributi non corrisposti.
Il ricorso veniva notificato in data 23 gennaio 2023 alla IGnora che Per_1 Per_1 tuttavia decedeva in data 10 Marzo 2023, prima della prima udienza del 21 settembre 2023.
A tale udienza di discussione, pertanto, il processo veniva interrotto.
La ricorrente riassumeva la causa contro , nella qualità di chiamato Controparte_1 all'eredità di reiterando la domanda originaria. Persona_1
Il convenuto si costituiva tempestivamente con memoria del 15 Controparte_1 gennaio 2024. In via preliminare, evidenziava che la madre aveva assunto Persona_1 la ricorrente come badante di nella qualità di amministratrice di Persona_3 sostegno, così come individuato nella lettera di assunzione sottoscritta anche dalla ricorrente, in virtù del decreto di nomina del Tribunale. Rilevava, inoltre, che il rapporto di lavoro tra la ricorrente e la IGnora era stato regolarmente denunciato Persona_3 all'Inps da nella qualità di rappresentante legale. Eccepiva poi che la Persona_1 ricorrente nel corso del rapporto di lavoro aveva svolto solo l'attività di badante della IGnora non quindi anche della IGnora che era Persona_3 Persona_4 stata regolarmente pagata, ricevendo ferie e riposi;
che la ricorrente, in data 11 maggio 2021, aveva presentato le dimissioni volontarie, poi formalizzate in data 1 giugno 2021.
Riferiva in particolare che in data 11 maggio 2021 la ricorrente era risultata positiva al covid, con impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa sino all'1 giugno 2021; che nel periodo dall'11 maggio al 1 giugno 2021 la madre nella qualità di Persona_1 amministratrice di sostegno, aveva provveduto direttamente a sostenere i costi per i medicinali occorrenti alla ricorrente, oltre che al costo dei tamponi covid, per un complessivo importo di euro 320; contestava, poi, che la ricorrente avesse svolto attività notturna in favore di dal 19 al 27 Aprile 2021, in quanto quest'ultima era Persona_3 stata ricoverata presso la struttura Hermitage spa, ricevendo solo dal personale della struttura ospedaliera ogni tipo di assistenza, anche quella notturna. Concludeva, pertanto, domandando al Giudice di dichiarare la carenza di legittimazione passiva nella sua qualità di chiamato all'eredità di e dunque la inammissibilità e l'improponibilità Persona_1 della domanda avanzata dalla ricorrente;
inoltre, di rigettare le domande attoree in quanto infondate;
chiedeva altresì di accertare che la ricorrente fosse tenuta alla restituzione dell'importo di euro 320, anticipato nel mese di maggio 2021, nonché al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso pari ad euro 1.000, con condanna della stessa ricorrente al pagamento delle relative somme.
All'udienza del 25 gennaio 2024 il Giudice tentava la conciliazione: la ricorrente chiedeva il pagamento in suo favore della somma di euro 4.000, mentre il convenuto si dichiarava disponibile a corrispondere la somma di euro 1.000; il Giudice proponeva, pertanto, alle parti di conciliare a mezzo pagamento della somma di 2.000 € in favore della ricorrente, ma le parti rifiutavano la proposta.
Venivano, dunque, escussi i testi che rendevano le deposizioni di seguito riportate. intimata dalla ricorrente, dichiarava: “Conosco la ricorrente perché da 3- CP_3
4 anni condividiamo, nei giorni di riposo dal lavoro, lo stesso appartamento, sito in Napoli vicino Porta Capuana, accanto alla chiesa ortodossa (parrocchia Georgiana). Preciso che conosco la ricorrente da 5 anni circa, ma solo in seguito abbiamo condiviso l'appartamento. La ricorrente ha lavorato per due IGnore, e (rispettivamente madre e Pt_2 CP_2 figlia), dal 2020 (non ricordo in che mese ma l'ho vista di sicuro ad agosto 2020, perché mi sono recata nell'abitazione delle due IGnore, sita circa 10 minuti dalla stazione di Mergellina, per ricevere dalla ricorrente delle somme da mandare alla sua famiglia). Preciso che, in tale occasione, mi sono trattenuta non oltre 15 minuti nell'abitazione delle due IGnore: ho visto la IGnora e, dopo poco, la figlia che era uscita Pt_2 CP_2 dalla sua stanza.
So che a maggio 2020 la ricorrente si è recata con una sua amica presso la abitazione delle due IGnore, perché aveva saputo che cercavano una badante per la IG . Pt_2
So che la ricorrente ha lavorato sino al 2021: ricordo che a maggio 2021 la ricorrente ha avuto il covid e io le ho portato del cibo presso la casa delle due IGnore;
quando è guarita, la ricorrente ha cessato di lavorare. Al momento della cessazione del rapporto, era già deceduta la IG. (che è finita ad aprile 2021). Pt_2 Presso l'abitazione delle due IGnore, io mi sono recata solo nelle due occasioni che ho indicato (a agosto 2020 e a maggio 2021). La ricorrente mi ha detto che ha lavorato per tali IGnore, occupandosi della IGnora
(dell'igiene personale, delle medicine, ma non so quali), della pulizia della casa Pt_2
e dei pasti.
So che la ricorrente dormiva a casa delle due IGnore e che lavorava senza pause, dal lunedì al sabato, tranne il giovedì pomeriggio. Nei momenti di riposo, la ricorrente e io condividevamo l'appartamento vicino Porta Capuana, che ho già indicato. Non so quanto sia stata pagata la ricorrente per il lavoro svolto né chi abbia provveduto al pagamento.
La ricorrente mi ha poi riferito che, dopo il decesso della IGnora , la IGnora Pt_2
non è stata bene e si è recata in ospedale, dove è stata assistita dalla ricorrente. CP_2
Tranne le due volte in cui mi sono recata presso le due IGnore, ho avuto conoscenza delle circostanze indicate in quanto mi sono state riferite dalla ricorrente al telefono.
Non conosco la IGnora . Persona_1 Su domanda dell'avv. Reale, preciso che ho visto la IGnora uscire dalla sua CP_2 stanza a agosto 2020 con un girello;
la IGnora era invece seduta su una Pt_2 poltrona”.
, intimata dal convenuto, dichiarava: Ho sposato che è il CP_4 Controparte_5 figlio della IGnora e fratello di e;
sono Persona_5 CP_2 Persona_1 divorziata da da circa due anni. CP_5 Conosco la ricorrente perché ha lavorato presso l'abitazione delle IGnore e Per_2 della figlia , sita in via Petrarca 207 napoli;
io vivo a via Petrarca n. 205 e dunque CP_6 accanto alla loro abitazione. Non ricordo in quale periodo la ricorrente abbia svolto la prestazione per la IGnora;
credo che abbia lavorato per circa un anno, ma non CP_2 ne sono sicura. Preciso che la ricorrente ha lavorato solo per , non anche per la CP_2 madre : la ricorrente si è occupata di che aveva delle patologie, Per_2 CP_2 mentre io, unitamente al mio ex marito e a una nipote , mi sono CP_5 CP_7 occupata della IGnora per farle compagnia . La IGnora era Per_2 Per_2 autosufficiente;
è deceduta a 93 anni, ai primi di aprile 2021; prendeva medicine per cuore
e pressione. Quasi tutti i giorni, in tutti gli orari , mi sono recata presso l'abitazione di e Per_2
, quest'ultima deceduta in ospedale a giugno 2021. CP_2
Sono volontaria da circa 16-17 anni all'ospedale Pausilipon e non ho orari fissi .
La ricorrente dava medicine a , le cucinava i pasti, curava la sua igiene personale;
CP_2 poi vi era un ragazzo filippino di nome che si occupava della pulizia della casa (ho Per_6 visto il giovedì pomeriggio, quando non c'era la ricorrente, e un'altra volta, ma Per_6 non ricordo se capitava di mattina o di pomeriggio).
La ricorrente dormiva presso la casa di e;
so che usufruiva di riposo Per_2 CP_2 per circa un'ora nel pomeriggio, oltre il giovedì pomeriggio e la domenica . Credo che la ricorrente sia stata pagata da , che era la tutrice di Persona_1 CP_2 ; non conosco l'ammontare della retribuzione. So che la ricorrente ha usufruito di ferie per una settimana;
poi non ricordo.
Ricordo che la ricorrente si è ammalata di covid (insieme a ) dopo il decesso della CP_2 IGnora;
è stata poi portata presso l'ospedale Del Mare ove è Per_2 CP_2 deceduta;
quando la ricorrente è guarita si è dimessa;
non ricordo se, al tempo, era già deceduta , ma credo di si . Ricordo che, quando la ricorrente ha avuto il covid, CP_2
e hanno provveduto a sostenere i costi per i medicinali che le Persona_1 CP_5 occorrevano.
Quando è stata ricoverata presso la struttura hermitage per fare riabilitazione, CP_2
(credo circa una o due settimane), la ricorrente le ha fatto compagnia dormendo nella stessa struttura. Su domanda dell'Avv Sanità, non sono a conoscenza di eventuali patologie della IGnora
, quale l'alzheimer . I pasti della IGnora a volte erano preparati Per_2 Per_2 dalla ricorrente a volte da mia suocera .
Su domanda dell'avv. Sanità, quando non era presente il , alle pulizie della Persona_7 casa provvedeva mia suocera (di 93 anni) oppure qualche volta io o Per_2 CP_5 oppure ”. Per_1
intimata dalla ricorrente, dichiarava: “Conosco la ricorrente perché è Persona_8 una mia amica da circa 4 anni;
condivido con lei lo stesso appartamento in via Carbonara, accanto alla chiesa georgiana, nei giorni di libertà dal lavoro ovvero il giovedì pomeriggio
e la domenica. La ricorrente ha lavorato nel 2020 a via Petrarca;
ricordo che, in un'occasione a maggio 2020, l'ho accompagnata per il colloquio per l'assunzione in tale via, raggiunta dalla stazione di Mergellina;
nell'abitazione di via Petrarca c'era una IGnora anziana, di nome
, e altre due IGnore, con le quali la ricorrente ha parlato. Dopo il colloquio, so Per_2 che la ricorrente ha iniziato a lavorare in tale abitazione sino alla fine di maggio 2021 o i primi di giugno 2021. So che la ricorrente dormiva in tale abitazione e aveva riposo il giovedì pomeriggio e la domenica.
Mi sono recata nell'abitazione di via Petrarca anche ad agosto 2020 per portare alla ricorrente dei vestiti e del cibo ed anche per ricevere dei soldi che la ricorrente inviava alla sua famiglia. In tale occasione, ero con ho visto la ricorrente, la CP_3 IGnora e la figlia (il cui nome non ricordo), che usava un girello. Per_2
So che la ricorrente veniva pagata per il lavoro svolto, ma non so in che misura né da chi;
non so se usufruiva di ferie.
So che la ricorrente svolgeva i compiti di badante della IGnora e della figlia;
Per_2 non so se si occupava della loro igiene, so però che preparava i pasti. Mi sono recata presso l'abitazione della IGnora e della figlia anche quando è Per_2 finito il rapporto di lavoro (la causa della cessazione del rapporto non la conosco). Non so se le due IGnore, madre e figlia, siano decedute”. , intimato dal convenuto, dichiarava: ADR: sono il figlio di Controparte_5 Persona_5
e fratello di e;
il convenuto è il
[...] CP_2 Persona_1 Controparte_1 figlio di e quindi mio nipote”. Adr: “Conosco la ricorrente perché ha Persona_1 lavorato a via Petrarca 207, ove vivevano mia madre e mia sorella;
Per_2 CP_2 la ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2021 anzi 2020, credo da ottobre 2020. Ricordo che il rapporto è stato regolarizzato all'Inps da mia sorella , in qualità di Per_1 amministratrice di sostegno di che all'epoca aveva problemi di salute, in CP_2 particolare di schizofrenia. La ricorrente si è occupata di , di somministrarle CP_2 medicine, della sua igiene personale;
della pulizia della casa, la domenica, in assenza della ricorrente, si occupava un filippino di nome . La ricorrente dormiva a casa di Per_6 mia madre e di mia sorella;
non conosco i suoi orari di lavoro. Ricordo che, dopo la morte di mia madre (avvenuta a aprile 2021), si ammalarono di covid dapprima la ricorrente e subito dopo mia sorella;
quest'ultima, dopo alcune cure con un infermiere, è stata portata all'Ospedale del mare ove è deceduta a giugno 2021. La ricorrente, dopo che è risultata negativa al covid, ha poi lasciato l'abitazione. La ricorrente percepiva 1.000,00 euro al mese, oltre i contributi;
era , in qualità Per_1 di amministratrice di , che le consegnava le somme, prelevate dal conto di CP_2 CP_2 previa autorizzazione del giudice . Ricordo che mia sorella è stata ricoverata per 6 notti all'hermitage per fare la CP_2 riabilitazione , subito dopo il decesso di mia madre;
la ricorrente ha trascorso quei giorni in compagnia di mia sorella.
Mia madre non aveva patologie , era solo molto anziana;
credo che sia stata la ricorrente a cucinare anche per mia madre” . All'esito delle note di trattazione scritta, la causa viene decisa ex art 127 ter cpc. 2 E' noto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nel caso concreto, va preliminarmente osservato che il rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.) si distingue dal rapporto di lavoro autonomo, reso con una o più prestazioni isolate (art. 2222 cod. civ.) ovvero con una prestazione d'opera continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.), in base a diversi e variabili criteri;
il principale e perciò decisivo dei quali consiste nell'assoggettamento del prestatore al potere direttivo (e disciplinare) del datore di lavoro, ossia al potere di precisare il contenuto della prestazione lavorativa e di controllarne l'esecuzione; potere a cui corrisponde l'obbligo di retribuire il lavoratore quand'anche il lavoro, pur esattamente eseguito, non abbia dato l'utilità economica sperata. Il suo esercizio si estrinseca in specifiche disposizioni e non in generali direttive, compatibili anche col lavoro autonomo, nel relativo controllo sull'esecuzione e, quindi, si risolve nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva diretta dal datore (Cass. 3 giugno 1998 n. 5464, 11 settembre 2000 n. 12458). Il primo adempie così l'obbligazione servendosi di mezzi non già propri bensì appartenenti al secondo. La non rilevanza del risultato economico prodotto dalla prestazione esclude che il lavoratore sia assoggettato al relativo rischio e, più in generale, al rischio d'impresa e questa assenza di rischio è ben compatibile con una variabilità della retribuzione - sempre dovuta almeno nei limiti dell'art. 36, primo comma, Cost. - in ragione degli utili conseguiti dal datore. Ai fini della sussistenza dello svolgimento di lavoro subordinato deve pertanto emergere l'esistenza di un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle eIGenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione né l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass.
9.3.2009 n.
5645) attraverso direttive cui il lavoratore è obbligato ad attenersi, così com'è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa (cfr in tal senso Cassazione 25.5.98 n. 5214; pressochè sovrapponibile è anche Cassazione 19.11.98 n. 11711). La giurisprudenza ha, poi, enucleato i criteri definiti complementari e sussidiari quali:
l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (così Cassazione n. 5645 del 9 marzo 2009; vedi altresì tra le tante Cass. n.
21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004); quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa, dell'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (così Cassazione 27.11.2002 n. 16805 e Cassazione SSUU
30.6.99 n. 379); ancora la collaborazione, la continuità delle prestazioni stesse, il tipo di retribuzione (compenso mensile forfetario), lo svolgimento dell'attività in giorni prefissati, l'assenza nel lavoratore di un assetto organizzativo imprenditoriale e di rischio in proprio, la fornitura degli strumenti di lavoro da parte datoriale, il sostanziale (e necessario) inserimento costante, compatibilmente con la natura della società e gli scopi da perseguire
(cfr in tal senso Cassazione 19.10.98 n. 11711; sostanzialmente dello stesso tenore sono altresì Cassazione 25.5.98 n. 5214 e Cassazione 3.6.98 n. 5464).
3
In applicazione di questi principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi che, nel caso di specie, non è stata fornita la prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e (e per quest'ultima Persona_1 dell'erede ). Controparte_1
Deve rilevarsi preliminarmente che la domanda è stata formulata nei confronti di Per_1 in proprio, avendo la ricorrente dichiarato che il potere direttivo e organizzativo è
[...] stato esercitato da quest'ultima. Nel ricorso la ricorrente ha, poi, dichiarato di avere svolto le mansioni di collaboratrice domestica, intenta ad effettuare compiti di pulizia e riassetto della casa nonché di assistenza alle IGnore e , madre e sorella della convenuta Per_2 CP_2 Per_1
Nella memoria difensiva, il convenuto , quale erede di Controparte_1 Persona_1
(la qualità di erede è stata espressamente indicata nelle note di trattazione scritta del
[...]
13.2.25), ha eccepito che la ricorrente aveva svolto prestazioni di collaborazione per sulla base di un rapporto di lavoro instaurato dalla dante causa Persona_3 Per_1
nella sua qualità di amministratrice di sostegno di , come da lettera di
[...] CP_2 assunzione allegata.
In tale documento, infatti, è indicato che: “La sottoscritta , nata a [...]_1 il 06/08/1950...nella qualità di Amministratore di Sostegno, in virtù di decreto emesso dal
Tribunale di Napoli, nella persona del dr. Carlo Gagliardi, in data 06/08/2012, della IG.ra
, nata a [...], il [...] ed ivi residente a[...] Persona_3 CP_ con la presente comunica formalmente nata il [...], in [...]
Georgia, codice fiscale provvisorio attribuito in qualità di straniera n. 44393529001...l'assunzione alle proprie dipendenze a far data dal giorno 06/07/2020 a tempo indeterminato, con la qualità di badante della IG.ra ” . Persona_3
La lettera di assunzione richiamata è stata sottoscritta da e dalla ricorrente Persona_1 che, alla prima udienza del 25 gennaio 2024, non ha formulato alcuna contestazione sulla autenticità della sua firma e sulla validità del documento. Risultano, dunque, tardive le eccezioni sollevate dalla stessa ricorrente nelle note di trattazione scritta del 7.5.24 circa l'incapacità di comprendere il IGnificato di un testo scritto in lingua italiana. La IG.ra (de cuius e madre del convenuto ) ha, Persona_1 Controparte_1 dunque, sottoscritto il contratto nella qualità di amministratrice di sostegno ovvero di rappresentante legale del beneficiario ( ): sul punto, va osservato che nessuna CP_2 questione è sorta tra le parti sul potere della IG. di assumere un lavoratore Persona_1 nell'interesse dall'amministrato e, dunque, sull'oggetto dell'incarico e sugli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario o in virtù di autorizzazione del Giudice. Conseguentemente, gli effetti conseguenti a tale contratto (tra cui gli obblighi di pagamento, gli adempimenti previdenziali) si producono in capo al beneficiario come soggetto giuridico.
4
Il rapporto di lavoro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è stato poi denunciato dalla IG.ra all'Inps, così come risulta dalla “Denuncia Persona_1 Rapporto di lavoro Domestico n. 8920013287 del 09/10/2020”, con la quale la IG.ra nella sua qualità di “datore di lavoro/rappresentante legale”, ha Persona_1 CP_ informato l'Inps di aver assunto dal 10.10.2020 la IG.ra Per la ricorrente, tale denunzia rivelerebbe la qualità di datore di in Persona_1 quanto compare solo tale nome come datore/rappresentante e non anche quello dell'assistito, Persona_3
5
Nella ambiguità dei documenti (da un lato, la lettera di assunzione individua la IGnora quale contraente nella qualità di amministratore di sostegno;
dall'altro, la Persona_1 denuncia all'Inps individua come datore /rappresentante legale la IGnora Persona_1 soccorre la prova testimoniale, dalla quale tuttavia non è emerso l'esercizio di un potere di eterodirezione da parte della IGnora Per_1
Va preliminarmente osservato che i testi intimati dalla ricorrente sono entrati nell'appartamento, in cui è stata svolta la prestazione, solo in rare occasioni: a maggio 2020, quando il teste ha accompagnato la ricorrente per il colloquio di Persona_8 assunzione e ha rinvenuto “una IGnora anziana, di nome , e altre due IGnore, Per_2 con le quali la ricorrente ha parlato”; ad agosto 2020, allorquando sono state consegnate somme dalla ricorrente alle testimoni per inviarle alla sua famiglia (in tale caso erano presenti “la IGnora e la figlia (il cui nome non ricordo), che usava un Per_2 girello”); a maggio 2021, allorquando la ricorrente ha avuto il covid e il teste CP_3 le ha portato del cibo;
alla cessazione del rapporto (teste .
[...] Persona_8
Tali testi non hanno avuto conoscenza diretta del rapporto tra la ricorrente e la dante causa e, quindi, non hanno fornito alcun elemento utile;
non può, poi, non Persona_1 evidenziarsi che il teste ha dichiarato di non conoscere affatto la IGnora CP_3 e di avere appreso le circostanze riferite sul rapporto “dalla ricorrente al Persona_1 telefono”. Si consideri che le testimonianze de relato, aventi ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, possono avere un'influenza sul convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (in tal senso, Cass., sez. lav., 24-03-2001, n. 4306; id., Cass., sez. lav., 04-06-1999, n. 5526, secondo cui “ La deposizione testimoniale de relato di per sé sola non ha alcun valore probatorio e può acquisire rilevanza solo attraverso il riscontro di altre circostanze, le quali quindi devono avere adeguata consistenza ed essere adeguatamente prese in esame dal giudice di merito nel loro rilievo e nella loro funzione”). Quando poi il teste fornisce dichiarazioni de relato ex parte actoris, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere;
i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, de relato in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (Cass., sez. II, 05-01-1998, n. 43). L'esistenza del potere di eterodirezione da parte del dante causa non è Persona_1 emersa nemmeno dalle dichiarazioni dei testi intimati dal convenuto.
Il teste ha riferito di un rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la IG.ra CP_4
ha, poi, dichiarato che il pagamento delle retribuzioni è stato effettuato Persona_3
“da , che era la tutrice di ”. Persona_1 CP_2
Anche il teste ha dichiarato che il rapporto è intercorso con Controparte_5 Persona_3
seppur regolarizzato all'Inps dalla sorella in qualità di amministratrice di
[...] Per_1 sostegno di;
ha poi confermato che i pagamenti sono stati effettuati da “ , CP_2 Per_1 in qualità di amministratrice di , che le consegnava le somme, prelevate dal conto CP_2 di previa autorizzazione del giudice”. CP_2
Il pagamento a cura della IG.ra nella sua qualità di amministratore di Persona_1 sostegno della IG.ra è documentato anche dalle ricevute di pagamento Persona_3 allegate, nelle quali è indicata la qualità di tutrice o amministratrice di sostegno.
Il richiamo del teste alle somme appartenenti alla IG. per i Controparte_5 CP_2 pagamenti delle retribuzioni conferma, poi, che l'obbligazione di pagamento era posta a carico di quest'ultima, quale amministrata e beneficiaria della prestazione: di tal che la dante causa ha effettuato i pagamenti n. q. di amministratrice di sostegno e Per_1 nell'interesse della sorella. In assenza di elementi atti a dimostrare l'esistenza di un potere di eterodirezione da parte di la domanda risulta infondata e va, dunque, rigettata. Persona_1
6
Quanto poi alla domanda di condanna della parte ricorrente al pagamento di somme a titolo di restituzione dell'importo di euro 320 anticipati nel mese di maggio 2021 nonché di indennità sostitutiva di mancato preavviso, avanzata dal convenuto, nelle note di trattazione scritta del 13.2.25 è stato precisato che essa è stata formulata solo in via subordinata all'accoglimento della pretesa attorea quale eccezione di compensazione. Il rigetto della domanda assorbe, dunque, l'eccezione di compensazione del convenuto. 7 Per la complessità della prova e dell'identificazione del datore, le spese di lite vanno compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Napoli 14.03.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante