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Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2023, n. 7184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7184 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) ST RI, nato a [...] il [...]; 2) TE AR, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza emessa il 09/12/2021 dalla Corte di assise di appello di Napoli;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso di RI ST;
l'annullamento con rinvio del ricorso di AR IA limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e il rigetto, nel resto, dello stesso atto di impugnazione;
Lette le conclusioni dell'avvocato Stefania Steri nell'interesse di AR IA e dell'avvocato Floriana Maris nell'interesse di RI ST, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7184 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 9 luglio 2012 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, per quanto di interesse ai presenti fini, all'esito di rito abbreviato, giudicava RI ST colpevole dei reati ascrittigli ai capi C e D e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, condannava l'imputato alla pena di otto anni di reclusione. L'imputato RI ST, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. L'imputato AR IA, invece, veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi C e D della rubrica per non avere commesso i fatti di reato che gli venivano contestati. 2. Con sentenza emessa il 9 dicembre 2021 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo D, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato RI ST, per il residuo reato di cui al capo C, in sette anni e quattro mesi di reclusione. L'imputato AR IA, invece, riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, veniva condannato alla pena di otto anni di reclusione per il solo reato di cui al capo C. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. I fatti di reato oggetto di vaglio riguardano l'omicidio di DO SI, commesso a Napoli il 19 marzo 1989, nei pressi del Bar San Paolo, ubicato in Via Monterosa, nel contesto operativo della consorteria camorristica capeggiata da AF ST, AF BI e AR TE, storicamente attiva nel quartiere partenopeo di Secondigliano. In tale ambito, le responsabilità penali degli imputati RI ST e AR IA venivano accertate grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GI UL, EP MI, TO ST, TO PI, NC PI, TO CO e TA ID. Grazie alle propalazioni di questi collaboranti - che venivano correlate agli elementi probatori acquisiti nella prima fase delle indagini preliminari -, si chiarivano gli scenari camorristici partenopei in cui si inseriva l'assassinio di DO SI e le modalità con cui veniva eseguito l'attentato mortale, nel quale risultavano coinvolti gli odierni ricorrenti. 2 Su questa piattaforma probatoria, si innestavano le dichiarazioni confessorie rese nel giudizio di primo grado dall'imputato RI ST, che chiariva le ragioni per le quali era stato deliberato l'assassinio di DO SI e ribadiva di essere coinvolto, unitamente a AR IA, nell'organizzazione dell'attentato mortale in esame. La ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata da RI ST, in particolare, si fondava sulle dichiarazioni confessorie rese nelle date dell'Il aprile 2008, dell'i settembre 2009 e del 20 febbraio 2009. Il compendio probatorio, infine, veniva ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato AR IA, che si apriva alla collaborazione con la giustizia dopo la conclusione del giudizio di primo grado, che confermava il suo coinvolgimento - e quello del coimputato RI ST - nell'organizzazione dell'omicidio di DO SI, ribadendo che la decisione di uccidere la vittima era maturata nell'ambiente della criminalità organizzata secondiglianese. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di appello di Napoli emetteva nei confronti di RI ST e AR IA le statuizioni processuali di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza gli imputati RI ST e AR IA ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto. 4.1. L'imputato RI ST, a mezzo dell'avvocato Floriana Maris, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 50 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la correzione dell'errore riscontrato nella formulazione del capo C, che aveva attribuito a RI ST un ruolo deliberativo nell'organizzazione dell'omicidio di DO SI, che era stato escluso dallo stesso pubblico ministero nell'interrogato reso dall'imputato il 2 febbraio 2011. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere prescritta la fattispecie contestata a RI ST al capo C;
prescrizione che si imponeva alla luce del fatto che l'omicidio di DO SI era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 3 dicembre 2005, n. 251, che aveva modificato l'ottavo comma dello stesso articolo 157. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della rilevanza del contributo processuale fornito da RI ST all'accertamento dei fatti di reato ascrittigli al capo C, peraltro riconosciuta dalla stessa Corte di assise di appello di Napoli. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. L'imputato AR IA, a mezzo dell'avvocato Stefania Steri, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, incentrata sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a AR IA - censurato per la sua eccessività dosimetrica - e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della decisività del contributo fornito dall'imputato alla ricostruzione dell'omicidio di DO SI. Non erano, al contempo, condivisibili le ragioni esplicitate nella pronuncia censurata per il disconoscimento delle attenuanti generiche invocate da AR IA, effettuato mediante il richiamo delle argomentazioni esposte per il coimputato RI ST, attesa la diversità, incontroversa, delle due posizioni processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati RI ST e AR IA sono infondati. 4 2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato RI ST, a mezzo dell'avvocato Floriana Maris, articolato in tre censure difensive. 2.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 50 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la correzione dell'errore riscontrato nella formulazione del capo C, che aveva attribuito a RI ST un ruolo deliberativo nell'organizzazione dell'omicidio di DO SI, che era stato escluso dallo stesso pubblico ministero nell'interrogato reso dall'imputato il 2 febbraio 2011 Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità discende dal contesto sistematico che governa nel sistema processuale penale la nozione di interesse a impugnare, intesa, nell'accezione utilitaristica prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione è costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre e da una finalità positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità, latu sensu intesa, per la posizione della parte ricorrente, finalizzata all'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione. Sul punto, non si può che ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il principio di diritto secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione, affinchè questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica 5 devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso in esame, dal giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di RI ST dalla Corte di assise di appello di Napoli per l'omicidio di DO SI, contestato al capo C. Questo requisito, dunque, presupponeva la persistenza, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, di un interesse all'impugnazione in capo a RI ST, la cui attualità doveva sussistere all'atto della presentazione del gravame oggetto di vaglio e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione dell'imputato. Tali conclusioni discendono dal fatto che l'interesse a impugnare prefigurato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnabile e sussiste solo se il gravame è idoneo a conseguire, attraverso l'eliminazione dell'atto, una situazione più vantaggiosa per la parte impugnante (Sez. 6, n. 14510 del 09/03/2016, Tarantino, Rv. 266677-01; Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578-01; Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685-01). In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata dovesse essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli, il nuovo giudizio non potrebbe concludersi con un esito assolutorio nei confronti di RI ST, il cui coinvolgimento nell'omicidio di DO SI non è nemmeno contestato con l'atto di impugnazione in esame, che si limita a censurare il ruolo concorsuale del ricorrente, prospettando una doglianza inidonea a determinare una riforma favor rei del giudizio di colpevolezza espresso nel giudizio di primo grado. 2.1.1. Non è, al contempo, possibile prefigurare una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nei confronti di RI ST, dovendosi escludere che, nel caso di specie, si siano verificati pregiudizi alle garanzie del contraddittorio riconosciute all'imputato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo» (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, D., Rv. 271758-01; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866-01; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278-01). 6 Questa soluzione, a sua volta, trae conferma da un orientamento risalente nel tempo, affermatosi in tema di correlazione tra imputazione e sentenza - che impone di ribadire la manifesta infondatezza delle censure difensive sulla violazione dell'art. 50 cod. proc. pen. -, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso Imiter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01). 2.1.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2.2. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere prescritta la fattispecie contestata a RI ST al capo C. Il decorso dei termini di prescrizione, infatti, si imponeva alla luce del fatto che il reato oggetto di contestazione era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, che aveva modificato l'ottavo comma dell'art. 157 cod. pen. Osserva il Collegio che l'assunto ermeneutico posto a fondamento della censura difensiva appare destituito di fondamento, non sussistendo questioni interpretative tali da indurre a ritenere difforme dai parametri costituzionali il regime dell'imprescrittibilità dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 - applicabile al caso di specie, essendo stato commesso l'omicidio di DO SI il 19 marzo 1989 -, dovendosi, in proposito, richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, correttamente citato dalla Corte di assise di appello di Napoli, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di 7 circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329- 01). Veniva, in questo modo, definitivamente recepito l'orientamento giurisprudenziale, peraltro largamente consolidato, che affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 42041 del 24/03/2014, Acri, Rv. 260503-01; Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, G., Rv. 254407-01; Sez. 1, n. 41964 del 22/10/2009, IA, Rv. 245080-01). Né è possibile ipotizzare che l'imprescrittibilità della pena dell'ergastolo, che impedisce di ritenere maturati i termini di prescrizione della fattispecie contestata a RI ST al capo C, si ponga,in contrasto con i parametri ermeneutici affermati dalla Corte EDU, dovendosi evidenziare che la conformità dell'art. 22 cod. pen., con le disposizioni degli artt. 5 e 6 CEDU, è stata costantemente affermata da questa Corte, secondo cui è «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost. nonché all'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 CEDU, perché la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv. 253430-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 2.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della rilevanza del contributo fornito da RI 8 ST all'accertamento dei fatti di reato ascrittigli al capo C, peraltro riconosciuta dalla stessa Corte di assise di appello di Napoli. Osserva il Collegio che la decisione adottata dalla Corte di assise di appello di Napoli è rispettosa delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, tanto è vero che «l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 [...], non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze» (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929-01). Ne discende che il riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 non può implicare automaticamente, attesa la diversità dei relativi presupposti processuali, la concessione delle attenuanti generiche, fondandosi queste ultime su presupposti differenti, riguardanti la valutazione globale della gravità del fatto e la capacità a delinquere del colpevole, correttamente non riscontrati dalla Corte di assise di appello di Napoli nel caso di RI ST. Occorre, quindi, ribadire che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento dell'attenuante della dissociazione attuosa per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in modo automatico, perché tale soluzione comporterebbe un'inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi, con riferimento alla posizione di ST, effettuata in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136-01; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176-01). Di questi principi la Corte territoriale napoletana faceva buon governo, osservando che la scelta di RI ST di aprirsi alla collaborazione e il suo comportamento processuale non costituivano, sic et simpliciter, elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, attesa la differenziazione dei presupposti applicativi delle due circostanze, tra loro non assimilabili. Ne consegue che, in presenza di un percorso argomentativo fondato sugli elementi processuali che si sono richiamati, l'esclusione delle attenuanti generiche deve ritenersi legittima e fondata sui parametri ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 9 2.4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RI ST. 3. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato AR IA, a mezzo dell'avvocato Stefania Steri, articolato in un'unica censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Si deduceva, innanzitutto, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a AR IA - censurato per la sua eccessività dosimetrica - e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della decisività del contributo fornito dal ricorrente all'accertamento delle responsabilità per l'omicidio di DO SI. Si deduceva, al contempo, che non erano condivisibili le ragioni esplicitate nella pronuncia censurata per il disconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti di AR IA, effettuato dalla t4 Corte di assise di appello di Napoli mediante il richiamo delle argomentazioni esposte per il coimputato RI ST, attesa la diversità, incontroversa, delle due posizioni processuali. Osserva, in proposito, il Collegio che la Corte territoriale, sulla scorta di un percorso argomentativo ineccepibile, pur riconoscendo l'attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, non riteneva di concedere a AR IA le attenuanti generiche, sulle quali, attesa la diversità dei presupposti ermeneutici delle due circostanze - sui quali ci si è soffermati nel paragrafo 2.3 (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, cit.), cui si rinvia - si imponeva un autonomo giudizio dosimetrico. Né il percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata presenta carenze motivazionali di sorta, atteso che il giudizio di appello veniva instaurato nei confronti di AR IA a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, con la conseguenza che la Corte di assise di appello di Napoli non doveva confrontarsi con alcuna censura difensiva incentrata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendo stati proposti, sul punto, specifici gravami. Si consideri, infine, che le attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-bis cod. pen., rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, nella globalità degli elementi che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un 10 giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione delle attenuanti generiche a AR IA - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01, si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AR IA. 4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto dei ricorsi proposti da RI ST e AR IA, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 novembre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso di RI ST;
l'annullamento con rinvio del ricorso di AR IA limitatamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche e il rigetto, nel resto, dello stesso atto di impugnazione;
Lette le conclusioni dell'avvocato Stefania Steri nell'interesse di AR IA e dell'avvocato Floriana Maris nell'interesse di RI ST, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7184 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 15/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 9 luglio 2012 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, per quanto di interesse ai presenti fini, all'esito di rito abbreviato, giudicava RI ST colpevole dei reati ascrittigli ai capi C e D e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, condannava l'imputato alla pena di otto anni di reclusione. L'imputato RI ST, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. L'imputato AR IA, invece, veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi C e D della rubrica per non avere commesso i fatti di reato che gli venivano contestati. 2. Con sentenza emessa il 9 dicembre 2021 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo D, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato RI ST, per il residuo reato di cui al capo C, in sette anni e quattro mesi di reclusione. L'imputato AR IA, invece, riconosciuta l'attenuante speciale prevista dall'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, veniva condannato alla pena di otto anni di reclusione per il solo reato di cui al capo C. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. I fatti di reato oggetto di vaglio riguardano l'omicidio di DO SI, commesso a Napoli il 19 marzo 1989, nei pressi del Bar San Paolo, ubicato in Via Monterosa, nel contesto operativo della consorteria camorristica capeggiata da AF ST, AF BI e AR TE, storicamente attiva nel quartiere partenopeo di Secondigliano. In tale ambito, le responsabilità penali degli imputati RI ST e AR IA venivano accertate grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GI UL, EP MI, TO ST, TO PI, NC PI, TO CO e TA ID. Grazie alle propalazioni di questi collaboranti - che venivano correlate agli elementi probatori acquisiti nella prima fase delle indagini preliminari -, si chiarivano gli scenari camorristici partenopei in cui si inseriva l'assassinio di DO SI e le modalità con cui veniva eseguito l'attentato mortale, nel quale risultavano coinvolti gli odierni ricorrenti. 2 Su questa piattaforma probatoria, si innestavano le dichiarazioni confessorie rese nel giudizio di primo grado dall'imputato RI ST, che chiariva le ragioni per le quali era stato deliberato l'assassinio di DO SI e ribadiva di essere coinvolto, unitamente a AR IA, nell'organizzazione dell'attentato mortale in esame. La ricostruzione degli accadimenti criminosi effettuata da RI ST, in particolare, si fondava sulle dichiarazioni confessorie rese nelle date dell'Il aprile 2008, dell'i settembre 2009 e del 20 febbraio 2009. Il compendio probatorio, infine, veniva ulteriormente corroborato dalle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato AR IA, che si apriva alla collaborazione con la giustizia dopo la conclusione del giudizio di primo grado, che confermava il suo coinvolgimento - e quello del coimputato RI ST - nell'organizzazione dell'omicidio di DO SI, ribadendo che la decisione di uccidere la vittima era maturata nell'ambiente della criminalità organizzata secondiglianese. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, la Corte di assise di appello di Napoli emetteva nei confronti di RI ST e AR IA le statuizioni processuali di cui in premessa. 4. Avverso questa sentenza gli imputati RI ST e AR IA ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto. 4.1. L'imputato RI ST, a mezzo dell'avvocato Floriana Maris, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 50 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la correzione dell'errore riscontrato nella formulazione del capo C, che aveva attribuito a RI ST un ruolo deliberativo nell'organizzazione dell'omicidio di DO SI, che era stato escluso dallo stesso pubblico ministero nell'interrogato reso dall'imputato il 2 febbraio 2011. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere prescritta la fattispecie contestata a RI ST al capo C;
prescrizione che si imponeva alla luce del fatto che l'omicidio di DO SI era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 3 dicembre 2005, n. 251, che aveva modificato l'ottavo comma dello stesso articolo 157. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della rilevanza del contributo processuale fornito da RI ST all'accertamento dei fatti di reato ascrittigli al capo C, peraltro riconosciuta dalla stessa Corte di assise di appello di Napoli. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. L'imputato AR IA, a mezzo dell'avvocato Stefania Steri, ricorreva per cassazione, articolando un'unica censura difensiva, incentrata sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con tale doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a AR IA - censurato per la sua eccessività dosimetrica - e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della decisività del contributo fornito dall'imputato alla ricostruzione dell'omicidio di DO SI. Non erano, al contempo, condivisibili le ragioni esplicitate nella pronuncia censurata per il disconoscimento delle attenuanti generiche invocate da AR IA, effettuato mediante il richiamo delle argomentazioni esposte per il coimputato RI ST, attesa la diversità, incontroversa, delle due posizioni processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti dagli imputati RI ST e AR IA sono infondati. 4 2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato RI ST, a mezzo dell'avvocato Floriana Maris, articolato in tre censure difensive. 2.1. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 50 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la correzione dell'errore riscontrato nella formulazione del capo C, che aveva attribuito a RI ST un ruolo deliberativo nell'organizzazione dell'omicidio di DO SI, che era stato escluso dallo stesso pubblico ministero nell'interrogato reso dall'imputato il 2 febbraio 2011 Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la declaratoria di inammissibilità discende dal contesto sistematico che governa nel sistema processuale penale la nozione di interesse a impugnare, intesa, nell'accezione utilitaristica prefigurata dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione dell'impugnazione e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravame. Tale connotazione utilitaristica dell'impugnazione è costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre e da una finalità positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità, latu sensu intesa, per la posizione della parte ricorrente, finalizzata all'ottenimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione. Sul punto, non si può che ribadire l'orientamento consolidato di questa Corte, richiamando il principio di diritto secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di immediatezza, concretezza e attualità, oltre che sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della sua decisione, affinchè questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica 5 devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione, costituita, nel caso in esame, dal giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di RI ST dalla Corte di assise di appello di Napoli per l'omicidio di DO SI, contestato al capo C. Questo requisito, dunque, presupponeva la persistenza, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, di un interesse all'impugnazione in capo a RI ST, la cui attualità doveva sussistere all'atto della presentazione del gravame oggetto di vaglio e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione dell'imputato. Tali conclusioni discendono dal fatto che l'interesse a impugnare prefigurato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnabile e sussiste solo se il gravame è idoneo a conseguire, attraverso l'eliminazione dell'atto, una situazione più vantaggiosa per la parte impugnante (Sez. 6, n. 14510 del 09/03/2016, Tarantino, Rv. 266677-01; Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578-01; Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685-01). In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata dovesse essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli, il nuovo giudizio non potrebbe concludersi con un esito assolutorio nei confronti di RI ST, il cui coinvolgimento nell'omicidio di DO SI non è nemmeno contestato con l'atto di impugnazione in esame, che si limita a censurare il ruolo concorsuale del ricorrente, prospettando una doglianza inidonea a determinare una riforma favor rei del giudizio di colpevolezza espresso nel giudizio di primo grado. 2.1.1. Non è, al contempo, possibile prefigurare una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nei confronti di RI ST, dovendosi escludere che, nel caso di specie, si siano verificati pregiudizi alle garanzie del contraddittorio riconosciute all'imputato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la non corrispondenza tra il fatto contestato e quello che emerge dalla sentenza rileva solo allorché si verifichi una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell'addebito, e non già quando il mutamento riguardi profili marginali, non essenziali per l'integrazione del reato e sui quali l'imputato abbia avuto modo di difendersi nel corso del processo» (Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, D., Rv. 271758-01; Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Fontanesi, Rv. 239866-01; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278-01). 6 Questa soluzione, a sua volta, trae conferma da un orientamento risalente nel tempo, affermatosi in tema di correlazione tra imputazione e sentenza - che impone di ribadire la manifesta infondatezza delle censure difensive sulla violazione dell'art. 50 cod. proc. pen. -, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso Imiter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01). 2.1.2. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2.2. Deve, invece, ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere prescritta la fattispecie contestata a RI ST al capo C. Il decorso dei termini di prescrizione, infatti, si imponeva alla luce del fatto che il reato oggetto di contestazione era stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, che aveva modificato l'ottavo comma dell'art. 157 cod. pen. Osserva il Collegio che l'assunto ermeneutico posto a fondamento della censura difensiva appare destituito di fondamento, non sussistendo questioni interpretative tali da indurre a ritenere difforme dai parametri costituzionali il regime dell'imprescrittibilità dei delitti puniti con la pena dell'ergastolo, commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 - applicabile al caso di specie, essendo stato commesso l'omicidio di DO SI il 19 marzo 1989 -, dovendosi, in proposito, richiamare l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, correttamente citato dalla Corte di assise di appello di Napoli, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di 7 circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329- 01). Veniva, in questo modo, definitivamente recepito l'orientamento giurisprudenziale, peraltro largamente consolidato, che affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato. Sul punto, non si può che richiamare il seguente principio di diritto: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 42041 del 24/03/2014, Acri, Rv. 260503-01; Sez. 1, n. 9391 del 17/01/2013, G., Rv. 254407-01; Sez. 1, n. 41964 del 22/10/2009, IA, Rv. 245080-01). Né è possibile ipotizzare che l'imprescrittibilità della pena dell'ergastolo, che impedisce di ritenere maturati i termini di prescrizione della fattispecie contestata a RI ST al capo C, si ponga,in contrasto con i parametri ermeneutici affermati dalla Corte EDU, dovendosi evidenziare che la conformità dell'art. 22 cod. pen., con le disposizioni degli artt. 5 e 6 CEDU, è stata costantemente affermata da questa Corte, secondo cui è «manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost. nonché all'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 CEDU, perché la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità; inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera» (Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, Rv. 253430-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 2.3. Deve, infine, ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della rilevanza del contributo fornito da RI 8 ST all'accertamento dei fatti di reato ascrittigli al capo C, peraltro riconosciuta dalla stessa Corte di assise di appello di Napoli. Osserva il Collegio che la decisione adottata dalla Corte di assise di appello di Napoli è rispettosa delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, tanto è vero che «l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 [...], non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze» (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929-01). Ne discende che il riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 non può implicare automaticamente, attesa la diversità dei relativi presupposti processuali, la concessione delle attenuanti generiche, fondandosi queste ultime su presupposti differenti, riguardanti la valutazione globale della gravità del fatto e la capacità a delinquere del colpevole, correttamente non riscontrati dalla Corte di assise di appello di Napoli nel caso di RI ST. Occorre, quindi, ribadire che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento dell'attenuante della dissociazione attuosa per giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche in modo automatico, perché tale soluzione comporterebbe un'inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi, con riferimento alla posizione di ST, effettuata in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136-01; Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176-01). Di questi principi la Corte territoriale napoletana faceva buon governo, osservando che la scelta di RI ST di aprirsi alla collaborazione e il suo comportamento processuale non costituivano, sic et simpliciter, elementi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche, attesa la differenziazione dei presupposti applicativi delle due circostanze, tra loro non assimilabili. Ne consegue che, in presenza di un percorso argomentativo fondato sugli elementi processuali che si sono richiamati, l'esclusione delle attenuanti generiche deve ritenersi legittima e fondata sui parametri ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, cit.). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 9 2.4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RI ST. 3. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato AR IA, a mezzo dell'avvocato Stefania Steri, articolato in un'unica censura difensiva, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen. Si deduceva, innanzitutto, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a AR IA - censurato per la sua eccessività dosimetrica - e per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi e della decisività del contributo fornito dal ricorrente all'accertamento delle responsabilità per l'omicidio di DO SI. Si deduceva, al contempo, che non erano condivisibili le ragioni esplicitate nella pronuncia censurata per il disconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti di AR IA, effettuato dalla t4 Corte di assise di appello di Napoli mediante il richiamo delle argomentazioni esposte per il coimputato RI ST, attesa la diversità, incontroversa, delle due posizioni processuali. Osserva, in proposito, il Collegio che la Corte territoriale, sulla scorta di un percorso argomentativo ineccepibile, pur riconoscendo l'attenuante speciale di cui all'art. 8 decreto-legge n. 152 del 1991, non riteneva di concedere a AR IA le attenuanti generiche, sulle quali, attesa la diversità dei presupposti ermeneutici delle due circostanze - sui quali ci si è soffermati nel paragrafo 2.3 (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, cit.), cui si rinvia - si imponeva un autonomo giudizio dosimetrico. Né il percorso argomentativo esposto nella sentenza impugnata presenta carenze motivazionali di sorta, atteso che il giudizio di appello veniva instaurato nei confronti di AR IA a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, con la conseguenza che la Corte di assise di appello di Napoli non doveva confrontarsi con alcuna censura difensiva incentrata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendo stati proposti, sul punto, specifici gravami. Si consideri, infine, che le attenuanti generiche, così come prefigurate dall'art. 62-bis cod. pen., rispondono alla funzione di adeguare il trattamento sanzionatorio al caso concreto, nella globalità degli elementi che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un 10 giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione delle attenuanti generiche a AR IA - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01, si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AR IA. 4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto dei ricorsi proposti da RI ST e AR IA, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 novembre 2022.