Sentenza 24 marzo 2014
Massime • 1
Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. introdotta dalla l. n. 251 del 2005, è imprescrittibile, soltanto se il reato sia stato in concreto punito con la pena perpetua. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto estinto per prescrizione il delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, trattandosi di un reato punibile, in virtù dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 D.L. 152/91, con la pena da dodici a ventiquattro anni, per il quale era maturato il termine di prescrizione, pari a quindici anni, prorogabile fino ad anni ventidue e mesi sei). (Conf. a n. 42040 del 2014, non massimata).
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- 1. In claris non fit interpretatio? Un discutibile caso di rimessioneIrene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Alla base dell'ordinanza di rimessione in commento vi è la condanna del ricorrente per più omicidi commessi alla fine degli anni ottanta nell'ambito di una faida fra clan rivali della provincia di Gela. L'imputato, cui era stata riconosciuta l'attenuante prevista dal D.L. 152/1991 per la dissociazione, con conseguente sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione, lamentava, in particolare, l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti. 2. Trattandosi di fatti commessi in epoca (di molto) precedente alla riforma introdotta nel 2005 con la c.d. legge ex-Cirielli - la cui disciplina transitoria richiama espressamente l'art. 2 c.p. - …
Leggi di più… - 2. Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite su prescrizione e reatiIrene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul quesito di diritto - sollevato con ordinanza di rimessione n. 26859/2015, già pubblicata in questa Rivista[1] - relativo alla «(possibilità) della prescrizione dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente» alla data della entrata in vigore, con la legge 251/2005 (c.d. ex-Cirielli), dell'attuale formulazione dell'art. 157 c.p., «nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti [...] la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione». Come già segnalato in questa Rivista[2], la soluzione adottata dal Supremo Collegio è stata di segno negativo. 2. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2014, n. 42041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42041 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 24/03/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 411
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 11670/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR AL - nato a [...] il [...];
GA FR - nato a [...] il [...];
EC ED - nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza n. 13/2011 della Corte d'assise d'appello di Catanzaro in data 25.05.2012;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Sentita la relazione fatta dal Cons. Umberto ZAMPETTI;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. IO FRATICELLI che ha richiesto il rigetto dei ricorsi;
nessuno presente per le parti civili e per le difese dei ricorrenti imputati;
Va premesso, in via assolutamente preliminare, che le posizioni che vengono qui trattate, relative ai ricorsi di AC AL, GA FR e RE ED, sono state separate all'udienza del 21.03.2014, per i motivi di cui alla relativa ordinanza letta in tale sede, dal procedimento R.G. n. 31961/13 di questa Corte relativo agli altri ventisei ricorrenti per i quali è stata emessa sentenza a parte.
RITENUTO IN FATTO
1. Il presente procedimento, qui giunto al controllo di legittimità, si riferisce ai reati connessi alle lotte tra gruppi criminali che si contendevano il territorio cosentino negli anni '80 e '90. In particolare si tratta di reati di sangue commessi dal 1978 al 1994.- Va dapprima precisato che le indagini su tali gruppi criminali hanno condotto ad altre sentenze ormai definitive (processi DE ed altri) che hanno accertato sussistenza, caratteristiche e operativita' di consorterie di tipo mafioso attive nella zona anzidetta. Per la migliore comprensione della materia varra' ricordare come si fronteggiarono due gruppi criminosi più consistenti, da un lato quello denominato RN-NO, dall'altro quello NO-Senna, dovendosi poi riscontrare ulteriori dinamismi interni per scissioni e tentativi di formare vari sottogruppi (v. gli organigrammi disegnati a f. 234 della sentenza di secondo grado). La sentenza impugnata dedica uno specifico capitolo (v. f. 233) alla ricostruzione storica dell'evoluzione criminale dei gruppi in questione, elencando anche la lunga serie di fatti di sangue che hanno contrassegnato le relative guerre di mafia.
Vanno fatte ancora le seguenti precisazioni di carattere generale:
- le indagini hanno tratto alimento dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia intervenuti a distanza dai fatti;
- ciò ha comportato da un lato la riapertura di indagini che erano state chiuse per infruttuosità, dall'altro l'estinzione per prescrizione di tutti i reati contestati, fatta eccezione per gli omicidi ed i più recenti tentati omicidi;
- nel procedimento si sono costituiti parte civile soggetti pubblici e privati, come in atti.
2. La sentenza di primo grado (Corte d'assise di Cosenza 17.05.2010, depositata il 13.11.2010), gravata dall'Accusa e dagli imputati, è stata parzialmente n riformata da quella della Corte d'assise d'appello di Catanzaro in data 25.05.2012 (depositata il 19.03.2013) che, impugnata da alcuni imputati, è oggetto dell'odierno scrutinio di legittimità.
Si esporranno dapprima, in assoluta sintesi, le questioni generali e preliminari affrontate dalla Corte territoriale per quanto ancora rivestono interesse in questa sede, in quanto oggetto di specifici motivi di ricorso.
Successivamente si tratteranno le singole posizioni dei ricorrenti, indicando per ciascun imputato qui valutato, l'esito del giudizio a suo carico ed i proposti motivi di ricorso.
3. La Corte territoriale riprendeva dapprima, nella sentenza impugnata, le proprie ordinanze dibattimentali - reiettive delle istanze difensive - in materia di partecipazione a distanza nonché in tema di riapertura dell'istruttoria (per effettuare perizie, acquisire sentenze o documenti, sentire testi).
Affrontando poi le questioni preliminari proposte dai vari appellanti, la Corte catanzarese (v. ff. 183 e segg.) - per quanto ancora riveste interesse nella presente sede - rigettava quelle:
a) di inammissibilità dell'appello del P.M. siccome depositato da soggetto non identificato;
richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, rilevava il giudice di secondo grado come non vi fossero dubbi da un lato sulla provenienza dell'atto e sulla sua sottoscrizione da parte di magistrato legittimato all'impugnazione, addetto all'ufficio requirente, dall'altro sull'appartenenza all'ufficio del P.M. pure del soggetto che aveva depositato l'atto, anche se non era stato indicato per nome, circostanza irrilevante;
b) di incompetenza del P.M. e del Gip distrettuale di Catanzaro, in relazione a reati commessi prima della sua istituzione e, in alcuni casi, prima ancora dell'introduzione del reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen., e ciò in ragione della natura processualistica della competenza, secondo il broccardo tempus regit actum, e secondo quanto era stato già statuito dalla Corte di cassazione nell'esame di ricorsi proposti nella fase cautelare di questo stesso procedimento;
erano procedimenti nuovi quelli che avevano preso l'avvio da nuove iscrizioni nel registro dei reati o da revoche delle precedenti archiviazioni o proscioglimenti, a tal fine non rilevando la non contestabilità dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, essendo essenziale invece che si trattasse di delitti di non controversa matrice mafiosa;
vi erano state nuove acquisizioni che avevano cambiato il quadro delle indagini precedenti;
erano corretti, quindi, i decreti di autorizzazione alla riapertura delle indagini pronunciati dal Gip distrettuale;
erano utilizzabili, infine, gli atti raccolti in altro procedimento, aventi aspetti di autonomia, pur dopo la scadenza dei termini;
c) di intervenuta prescrizione dei reati omicidiari, questione proposta sul rilievo doversi applicare la disciplina più favorevole vigente prima dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005; in proposito rilevava la Corte territoriale (f. 203 e segg.) come dovesse ritenersi certo che anche nella disciplina previgente la prescrizione fosse istituto applicabile solo ai reati puniti con pena diversa dall'ergastolo e che dunque fosse imprescrittibile il reato punito con l'ergastolo, così come statuito da Cass. Pen. Sez. 1, n. 41964 in data 22.10.2009, Rv 245080 e come ritenuto anche da autorevole dottrina;
ciò doveva ritenersi in relazione alla pena astrattamente prevista per il reato ritenuto, anche in presenza di attenuanti e pure ove fosse stata riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale L. n. 203 del 1991, ex art.
8. La sentenza impugnata passava poi ad enunciare i criteri ai quali attenersi in materia di valutazione delle prove (ff. 207 e segg.), in particolare per quanto attiene i collaboratori di giustizia : dopo aver ricordato l'ormai consolidato statuto della prova dichiarativa proveniente dai propalanti, con particolare riguardo ai temi della convergenza del molteplice, del nucleo essenziale, dei riscontri incrociati anche de relato, ed avere respinto la rilevanza dei proposti inquinamenti probatori, per alcuni incontri tra collaboranti, la Corte territoriale rilevava l'alta attendibilità soggettiva dei collaboratori, già espressa e verificata nelle sentenze DE e Galassia, qui ribadita;
nel presente procedimento, con particolare rilevanza, si avevano le dichiarazioni di soggetti apicali delle rispettive consorterie (tra cui RN IO, i fratelli VI, GA FR, AC AL, da un lato, NO CE, RT MI dall'altro) ben a conoscenza delle vicende interne, e di molti soggetti autori diretti dei reati nelle fasi deliberativa, organizzativa od esecutiva.- Sullo specifico tema, la Corte d'assise d'appello respingeva anche l'eccezione difensiva di violazione dell'art. 64 cod. proc. pen. in relazione alle dichiarazioni di alcuni collaboratori, quanto a quelle dibattimentali perché inapplicabile tale norma in detta sede, quanto a quelle precedenti perché inapplicabile nei confronti di un imputato, le cui dichiarazioni sono inscindibili.- Quanto alle sentenze definitive, acquisite ex art. 238 bis cod. proc. pen., la Corte territoriale rilevava come dalle stesse (procedimenti
DE, CE, Galassia, Missing 1) refluissero dati storici di importanza fondamentale in ordine alla sussistenza di cosche di stampo mafioso, nel cosentino, nei periodi di interesse, ed alle loro dinamiche, dati da valutare unitamente agli altri elementi di prova:
orbene, nella presente vicenda processuale, si doveva dare - ritenevano i giudici del merito - una perfetta aderenza tra le emergenze probatorie di quei fondamentali processi e quelle di cui a quello in atto.
Infine si ricordavano i principi generali in tema di concorso di persone nel reato, trattandosi per lo più di delitti compiuti in forma associata.
4. Tanto rievocato e premesso, vanno ora riportate, in necessaria sintesi, le singole posizioni dei ricorrenti esaminati nella presente sede.
4.1 - AC AL - Collaboratore di giustizia - già componente del gruppo RN-NO.
Era dichiarato colpevole in primo grado degli omicidi pluriaggravati, commessi in concorso, di CO IO, in Cosenza il 25.01.1981 (capo B), IG Giovanni, in Cosenza il 28.12.1981 (capo H), Reganati Isidoro, in Rende il 24.11.1982 (capo N), Scaglione CE, in Cosenza il 14.09.1983 (capo S), Valder Maurizio, in Cosenza il 12.10.1983 (capo T), Andretti Alfredo, in Cosenza il 05.07.1985 (capo V), CE Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA) e TO NO e EP, in Cosenza il 05.01.1991 (capo AD), e veniva condannato, in concorso dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e ritenuta la continuazione tra tutti i delitti, alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione.
In sede di appello, rigettato il gravame che chiedeva assoluzione, veniva integralmente confermato il giudizio di primo grado (v. ff. 244-322) rilevandosi, su tutti gli addebiti, le rese ammissioni da parte dell'imputato e le confluenti dichiarazioni di altri vari collaboratori di giustizia.
Nel proposto ricorso (Avv. Di Santo) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini:
a) doversi assolvere dall'omicidio del CO (di cui al capo B) sul quale erroneamente era stata ritenuta esservi stata confessione da parte di esso ricorrente;
in fatto, eseguiti i richiesti controlli, egli si era poi disinteressato della vicenda in quanto NO IO gli aveva detto che se ne sarebbe occupato lui;
b) doversi assolvere anche dagli omicidi di TO NO e EP (capo AD); nella vicenda egli era stato solo occasionalmente presente alle telefonate fatte per trarre in inganno le vittime, senza poi porre in essere alcuna condotta attiva rilevante;
c) errata mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi B), H), N), S), T) e V), dovendosi applicare la disciplina più favorevole precedente alla modifica del 2005 per la quale si doveva tener conto del giudizio di bilanciamento;
nella fattispecie comunque era stata applicata la speciale diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 che prevede pena autonoma diversa dall'ergastolo.-
4.2 - GA FR - collaboratore di giustizia - già componente del gruppo RN-NO.
Veniva dichiarato colpevole in primo grado degli omicidi di RA Giovanni, in S. Lucido il 12.07.1981 (capo D), di RC CE, in Cosenza il 12.12.1981 (capo F), di ND EP, in Cosenza il 24.08.1990 (capo AC) e di RU CE, in Celico l'08.11.1991 (capo AG) e condannato, ritenuta la continuazione tra tutti tali reati, in concorso dell'attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8, alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione.
In secondo grado, esclusa ratione temporis l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 per i primi tre reati (in ordine cronologico),
respinti i motivi del gravame difensivo (dichiararsi la prescrizione degli omicidi e concedersi attenuanti generiche), veniva confermata la pena di primo grado.-
Si tratta di delitti tutti ampiamente confessati dal collaboratore di giustizia.-
Nel proposto ricorso (Avv. Tucci) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sui seguenti punti:
a) mancata declaratoria di estinzione dei reati di omicidi per prescrizione, anche per il riconoscimento dell'attenuante ex art. 8;
b) mancata concessione delle attenuanti generiche.- 4.3 - RE ED - latitante - già componente del gruppo RN- NO.
Era dichiarato colpevole in primo grado di concorso nel duplice omicidio di TO NO e EP, in Cosenza il 05.01.1991 (capo AD), e, concesse generiche equivalenti, veniva condannato alla pena di anni 25 di reclusione.-
In sede di appello, accolto il gravame del P.M., respinti i motivi difensivi (v. f. 81: questioni preliminari, merito del duplice delitto sub AD, attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 per le dichiarazioni fatte nel processo DE), veniva dichiarato colpevole anche di concorso nel tentato omicidio di MO NO di cui sub AF), e, escluse le generiche (v. f. 1344), esclusa anche, per il duplice omicidio l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (ratione temporis), ritenuto vincolo di continuazione tra i reati, veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 2.
In particolare, nel merito, la Corte rilevava: - la responsabilità per il duplice omicidio sub AD) riposava con certezza nelle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nel processo DE (gli acquisiti verbali, utilizzabili, in data 21.11.1996 e 28.01.1997) e nelle convergenti dichiarazioni di plurimi collaboratori (VI CE RI, AC, LL, GA, ED, NT;
ecc.); - la responsabilità per il tentato omicidio di MO NO, di cui sub AF), si basava sulle convergenti dichiarazioni dei fratelli VI, del LL e del NO, in un coerente quadro logico nella dinamica della lotta tra i gruppi (il MO era considerato uno scissionista avvicinatosi al gruppo che i fratelli TO avevano iniziato ad organizzare); il suo ruolo era stato quello di specchietto, in quanto, abitante nello stesso caseggiato della vittima designata, aveva riferito ai correi i movimenti del MO la sera dell'agguato.-
Propone ricorso la difesa (Avv. Mancuso) deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, argomentando:
a) incompetenza territoriale del Gip Distrettuale;
b) inutilizzabilità delle dichiarazioni collaborative rese in violazione dell'art. 64 Cod. proc. pen.;
c) quanto al duplice omicidio (capo AD): genericità delle propalazioni, sul punto, del LL e del NT;
mancata considerazione delle limitazioni orarie che gli derivavano dalla sua condizione, all'epoca, di semilibero;
mancata motivazione in ordine alla pena dell'ergastolo; errato diniego delle attenuanti generiche;
d) quanto al tentato omicidio (capo AF): vizio di motivazione illogica per insufficienza probatoria quanto ai propalanti;
decisione basata su congetture;
mancata declaratoria di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di RE ED, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con le dovute conseguenze di legge. I ricorsi di AC AL e di GA FR, fondati in tutto o in parte nei termini di cui alla seguente motivazione, devono trovare accoglimento per quanto di ragione.
2. Valutando dapprima i ricorsi dell'AC e del GA, si rende necessario affrontare prioritariamente il tema dell'invocata estinzione dei reati per prescrizione. I ricorsi, sul punto, sono fondati.-
Tale profilo deve essere affrontato avendosi riguardo al fatto che gli omicidi qui in esame risalgono agli anni 1980-1990, e risultano quindi ricadenti sotto la previgente normativa. La risposta alla questione sollevata può essere data solo esaminando preliminarmente i rapporti tra le due normative che si sono succedute (quella codicistica originaria e quella dettata dalla L. n. 251 del 2005). Va premesso, dunque, che non può essere affermato che secondo la previgente disciplina il reato punito con pena edittale dell'ergastolo, fosse soggetto ai termini prescrizionali fissati dall'art. 157 cod. pen. n. 1, previsti in relazione a reati puniti con pene detentive temporanee, stabilite in misura non inferiore a ventiquattro anni. Infatti deve essere ricordato che anche prima della esplicitazione portata dall'art. 157 cod. pen., u.c. nuovo testo i reati puniti con la pena dell'ergastolo erano ritenuti non soggetti alla disciplina della prescrizione, sul presupposto che la normativa espressa dall'art. 157 cod. pen. doveva intendersi stabilita solo per i reati puniti con pene detentive temporanee, ancorché in assenza di una esplicita disposizione in tal senso. Sul punto giova ricordare che con sentenza del 22.10.2009, n. 41964, Rv. 245080, questa Corte aveva testualmente affermato che "la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in base alla formulazione letterale dell'art. 157 c.p. nel testo previgente - che prevedeva l'applicabilità della prescrizione ai soli reati puniti con le pene della reclusione, dell'arresto, della multa e dell'ammenda - ha ritenuto univocamente (in tal senso Sez. 4, Sentenza n. 341 del 5/12/1969, Rv. 113403; Sez. 3, Sentenza n. 2856 del 4/3/1967, Rv. 103617; T. mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke e, sia pure indirettamente, Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 17/7/1999, Rv. 214022 rie. Hass e Priebke), con argomentazione a contrario, che solo i reati per i quali la legge stabiliva la pena dell'ergastolo, dovevano ritenersi imprescrittibili". Pertanto, "la nuova formulazione dell'art. 157 c.p., ponendosi in un rapporto di assoluta continuità con l'indicato orientamento giurisprudenziale, non ha fatto altro che recepire l'indicato principio di diritto nell'ordinamento positivo, in occasione di una generale ridefinizione dell'istituto della prescrizione, anche allo scopo di dirimere ogni possibile controversia connessa alla problematica se, per l'affermazione dell'imprescrittibilità del reato, fosse sufficiente l'astratta punibilità dello stesso con la pena dell'ergastolo (come ritenuto da T. mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke) ovvero l'applicazione effettiva delle circostanze aggravanti tale da comportare una condanna alla pena dell'ergastolo". Dunque deve essere riaffermato il principio che sia sotto la previgente disciplina, che ai sensi dell'attuale normativa i reati puniti con pena detentiva perpetua non erano e non sono soggetti a prescrizione, approdo interpretativo questo cui è pervenuta anche più recentemente Cass. Pen. Sez. 1, 17.1.2013, n. 3991, Rv 254407, che sarà in prosieguo richiamato.
Fatta questa premessa, deve essere però affrontato un secondo e decisivo profilo, ovverosia quello della incidenza delle diminuzione di pena per la intervenuta concessione di circostanze attenuanti, a seguito di giudizio di bilanciamento, sulla determinazione del tempo di prescrizione, atteso che sia per AC che per GA era stata riconosciuta già in primo grado la diminuente della collaborazione (L. n. 2023 del 1991, art. 8). In proposito deve essere subito aggiunto che l'attuale testo normativo impedisce, ai fini del computo della prescrizione, che possano rilevare le circostanze attenuanti ed il risultato del giudizio di comparazione tra circostanze, laddove per la previgente disciplina avevano invece incidenza le diminuzioni conseguenti alle circostanze attenuanti ed alla diminuente della collaborazione e gli effetti conseguenti al giudizio di comparazione, nel senso che per determinare il tempo necessario a fare estinguere un reato per decorso del tempo, occorreva fare riferimento non alla contestazione originaria, bensì alla concreta configurazione giuridica che era stata data al fatto dal giudice. È quindi necessario un ulteriore passaggio argomentativo, onde stabilire quale delle due normative sia applicabile ai casi di specie.
Sul punto è agevole dunque concludere nel senso che la disciplina applicabile nelle fattispecie in esame è quella precedente alla riforma del 2005, ovverosia deve applicarsi la legge del tempo in cui furono commessi i reati (tra l'altro, nel concreto, più favorevole), data la natura sostanziale della prescrizione e degli effetti da questa prodotti. I reati vennero commessi in epoca molto precedente rispetto all'intervento riformatore del 2005 ed alla data di entrata in vigore della legge citata non era ancora pendente in grado d'appello il processo, nel senso che non era ancora stata pronunciata la sentenza di primo grado (che risale al 17.05.2010). I dati in parola non possono essere contestati, ragion per cui alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006, quanto all'individuazione dell'atto processuale con attitudine ad interrompere la prescrizione, questa Corte (v. Sez. Un. 29.10.2009, n. 47008) ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione introdotta con L. n. 251 del 2005, ha individuato nella sentenza di primo grado l'atto che determina la pendenza del giudizio d'appello e che di conseguenza vale ad escludere la retroattività delle nuove disposizioni, trattandosi di evento ritenuto idoneo a segnare la linea di demarcazione temporale tra la pregressa e la nuova normativa. E allora se in tale senso si deve opinare, è evidente che nella presente fattispecie va applicata la vecchia normativa, vigente al momento di consumazione del fatto, maggiormente favorevole agli imputati, poiché prevedeva che il tempo della prescrizione fosse computato con riferimento alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice aveva ritenuto in sentenza, avendo riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali ("tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti", v. art. 157 c.p., comma 2 vecchio testo). Sul punto è dunque errata la valutazione operata dalle Corti di merito che hanno ritenuto che fosse sì applicabile la vecchia normativa ma con riferimento alla pena edittale;
in particolare, per i motivi appena delineati, deve essere respinta la tesi dei giudici a quibus secondo la quale sotto l'impero della pregressa normativa ai fini della prescrittibilità del reato si debba far capo alla pena edittale, anziché a quella in concreto ritenuta dal giudice. In definitiva, richiamando le precedenti argomentazioni, deve valere il seguente paradigma: per i reati qui in esame, risalenti agli anni 1980-1990, deve essere applicata la disciplina pregressa, in concreto più favorevole;
è imprescrittibile, anche per tale normativa, solo il reato che sia stato in concreto punito con la pena perpetua;
per i reati, pur edittalmente puniti con l'ergastolo, per i quali vi sia stato riconoscimento di attenuanti e giudizio di bilanciamento per i quali sia stata irrogata pena temporanea, deve operare l'estinzione per prescrizione, al maturare del tempo previsto dalla normativa suddetta.
Peraltro, che la diminuente della collaborazione potesse avere ricadute in materia di prescrizione, nel precedente regime, era già stato affermato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza 25.2.2010, n. 1073, Rv 245929, che nel puntualizzare la ratio della diminuente della collaborazione, ne aveva espressamente ricordato gli effetti non solo in termini di pena, diminuibile fino ad anni dodici di reclusione, ma anche le altre favorevoli conseguenze in tema di indulto o prescrizione. Il riferimento, seppure del tutto incidentale che si ritrova nella sentenza, è inequivoco e come tale non può essere trascurato.
Si deve quindi concludere che, come già più volte affermato da questa Corte, se la pena dell'ergastolo è sostituita in virtù dell'attenuante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, con la pena da dodici a ventiquattro anni (come è avvenuto per l'AC ed il GA), il regime prescrizionale ante novella, impone di ritenere che il reato così ritenuto debba rientrare nella fascia dei reati puniti con pena non inferiore a dieci anni e non superiore a ventiquattro anni di reclusione, in relazione ai quali il termine prescrizionale è di quindici anni, prorogabile, in forza delle compiute interruzioni, fino ad anni ventidue e mesi sei (Sez. 2, 15.6.2012, n. 27033, Sez. 1, 17.1.2013, n. 9391, suindicata). Gli arresti giurisprudenziali che sono stati citati ex adverso (Sez. 1, 7.2.2013, n. 11047; Sez. 1 25.6.320 13, n. 36800) non confortano la tesi contraria a quella che sostiene questo Collegio, poiché, pur partendo da un dato di fatto corretto (imprescrittibilità del reato punito con la pena dell'ergastolo anche sotto la previgente normativa), trascurano che andava rapportato il tempo dell'estinzione del reato per prescrizione alla configurazione giuridica che al fatto era stata data all'esito del giudizio, con conseguente doveroso rilievo al profilo circostanziale che doveva portare necessariamente a considerare il reato ritenuto in sentenza non più punito con la pena perpetua, ma con pena temporanea.-
Tanto ritenuto su tale fondamentale tema, va deciso nei termini seguenti per ciascuno dei predetti imputati.-
2.1.a AC AL.-
Era dichiarato colpevole in primo grado degli omicidi pluriaggravati, commessi in concorso, di CO IO, in Cosenza il 25.01.1981 (capo B), IG Giovanni, in Cosenza il 28.12.1981 (capo H), Reganati Isidoro, in Rende il 24.11.1982 (capo N), Scaglione CE, in Cosenza il 14.09.1983 (capo S), Valder Maurizio, in Cosenza il 12.10.1983 (capo T), Andretti Alfredo, in Cosenza il 05.07.1985 (capo V), CE Carmine, in Cosenza il 20.06.1989 (capo AA) e TO NO e EP, in Cosenza il 05.01.1991 (capo AD), e veniva condannato, in concorso dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e ritenuta la continuazione tra tutti i delitti, alla pena di anni 15 e mesi 6 di reclusione v. sopra, sub ritenuto in fatto, al p. 4.1.-
Le considerazioni sopra esposte in tema di prescrizione impongono di dichiarare prescritti, nei confronti di questo imputato, tutti i reati per i quali nei precedenti gradi di giudizio egli ha riportato condanna, in accoglimento del relativo motivo di impugnazione. Avendo invero l'AC avuta riconosciuta la diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, che prevede pena autonoma temporanea (da 12 a
20 anni), il termine della prescrizione si determina, in ragione della pena concreta inflitta, in anni 15, prolungabili ad anni 22 e mesi 6 ove vi siano stati tempestivi atti interruttivi. In tal senso occorre rilevare come il primo atto interruttivo del corso della prescrizione siano state, per questo imputato, le sue dichiarazioni sui fatti in data 09.04.1998. Tanto impone - premesso che non risultano sospensioni - declaratoria di estinzione per prescrizione allo scadere dei 15 anni in ordine ai reati di cui ai capi B), maturata il 25.01.1996; H), maturata il 28.12.1996; e N), maturata il 24.11.1997. Allo scadere del termine prolungato di anni 22 e mesi 6 si sono prescritti, invece, i reati di cui ai capi S), prescrizione maturata il 14.03.2006; T), maturata il 12.04.2006; V), maturata il 05.01.2008; AA), maturata il 20.12.2011; e AD), maturata il 05.07.2013.-
Tanto deve essere qui dichiarato, dovendosi in tal senso annullare senza rinvio, agli effetti penali, l'impugnata sentenza. Palese è, invero, l'insussistenza di elementi di evidente innocenza tali da imporre, ex art. 129 c.p.p., comma 2, esito più favorevole per il predetto imputato. In tal senso più che sufficienti, ed anzi determinanti, risultano i plurimi elementi esposti nelle due sentenze di merito, conformi sul punto (ammissioni da parte dello stesso AC e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia). In particolare le deduzioni specifiche, mosse nel ricorso unicamente sugli omicidi sub B) e sub AD), risultano del tutto infondate;
quanto all'omicidio CO, irrilevante è il dedotto disinteresse per l'esecuzione, una volta che egli ebbe a compiere, dichiaratamente, finalizzati e ben consapevoli controlli e sopralluoghi, atti concorsuali efficienti e sinergici per il buon esito del delitto, comunque rivelatori della condivisione della decisione e del rafforzamento del proposito;
quanto al duplice omicidio TO, parimenti è pacifico (per sua ammissione e per rivelazioni concorde dei collaboratori) che egli condivise la decisione e partecipò alla fase iniziale, concorrendo nell'indurre le vittime all'incontro per la finta pace, trattandosi invece di un deliberato tranello mortale.- Quanto agli effetti civili, deve essere fatta distinzione tra i reati la cui prescrizione si è maturata prima della sentenza di primo grado (emessa il 17.05.2010) e quelli estinti successivamente.- Per i primi, invero, non può operare la regola dettata dall'art. 578 cod. proc. pen., che presuppone che l'estinzione per prescrizione sia intervenuta dopo la condanna (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 9081 in data 21.02.10 13, Rv. 255054, Colucci;
Cass. Pen. Sez. 2, n. 5705 in data 29.01.2009, Rv. 243290, Somma). Consegue che l'impugnata sentenza debba essere annullata senza rinvio, agli effetti civili, quanto ai reati la cui estinzione per prescrizione si è maturata prima del 17.05.2010, e cioè i reati di cui ai capi B), H), N), S), T) e V), come sopra esposto.-
Per i reati di cui ai capi AA) - omicidio CE - e AD) - duplice omicidio TO -, la prescrizione dei quali si è maturata dopo la sentenza di primo grado, secondo la superiore motivazione, imponendosi la valutazione imposta dal cit. art. 578, non c'è dubbio che debba essere pronunciato giudizio di sostanziale conferma delle statuizioni risarcitorie come decise nell'impugnata sentenza. Quanto all'omicidio CE (capo AA), non è stato avanzato alcun motivo di ricorso. Ben gracili risultano i motivi di impugnazione quanto al duplice omicidio TO (capo AD), inidonei ed infondati, come poco sopra si è già motivato.-
2.1.b GA FR.
Veniva dichiarato colpevole in primo grado degli omicidi di RA Giovanni, in S. Lucido il 12.07.1981 (capo D), di RC CE, in Cosenza il 12.12.1981 (capo F), di ND EP, in Cosenza il 24.08.1990 (capo AC) e di RU CE, in Celico l'08.11.1991 (capo AG) e condannato, ritenuta la continuazione tra tutti tali reati, in concorso dell'attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8, alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione così determinata: anni 13 per il reato sub AG) ed anni 1 e mesi 6 quale aumento a titolo di continuazione per gli altri reati v. sopra, sub ritenuto in fatto, al p. 4.2.-
CO è ampiamente confesso in ordine ad ogni reato e non propone ricorso nel merito.-
Le considerazioni sopra esposte in tema di prescrizione impongono di dichiarare prescritti, nei confronti di questo imputato, solo i reati di cui ai capi D), F) e AC), in accoglimento del relativo motivo di impugnazione. Avendo invero il GA avuta riconosciuta la diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, che prevede pena autonoma temporanea (da 12 a 20 anni), il termine della prescrizione si determina, in ragione della pena concreta inflitta, in anni 15, prolungabili ad anni 22 e mesi 6 in ragione dei tempestivi atti interruttivi.
Ed invero tale termine massimo - non risultando sospensioni - è decorso rispettivamente per il reato di cui al capo D) il 12.01.2004 (essendo stato commesso il 12.07.1981), per quello di cui al capo F) il 12.06.2004 (essendo stato commesso il 12.12.1981) e per quello di cui al capo AC) il 24.02.2013 (essendo stato commesso il 24.08.1990).
Tanto deve essere qui dichiarato, dovendosi dunque annullare senza rinvio l'impugnata sentenza, agli effetti penali, in ordine a tali reati. All'evidenza non sussistono, invero, elementi di innocenza tali da imporre esito più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, alla stregua delle conformi considerazioni svolte nelle precedenti sentenze;
il GA è invero ampiamente confesso e non deduce in questa sede alcun motivo di merito.-
L'annullamento senza rinvio deve essere pronunciato, nei confronti di questo imputato, anche agli effetti civili solo per quei reati la cui estinzione per prescrizione si è maturata prima della sentenza di primo grado, e quindi per i reati di cui ai capi D) ed F), giusta le motivazioni appena svolte, sul punto, per l'imputato AC, alle quali si fa rimando.
In ordine al reato di cui al capo AC), invece, la cui estinzione per prescrizione è intervenuta il 24.02.2013, e dunque dopo la pronuncia della prima sentenza (emessa il 17.05.2010), imponendosi la valutazione di cui all'art. 578 cod. proc. pen., non c'è dubbio che in questa sede si debba esprimere conferma sostanziale delle statuizioni di carattere risarcitorio, correttamente fondate su tutti gli elementi accusatori valorizzati nelle precedenti sentenze sul punto, in particolare le ampie ammissioni dell'imputato sul fatto, dovendosi anche rilevare come nessuna deduzione sul merito il GA abbia avanzato con il proposto ricorso.
Analogo esito prescrizionale non può, invece, essere pronunciato quanto al reato di cui al capo AG) che è stato commesso in data 08.11.1991, per il quale dunque il termine massimo di anni 22 e mesi 6 non è ancora decorso alla data della presente pronuncia. Il ricorso del GA non deduce alcun motivo di merito su tale reato, peraltro - come già rilevato - ampiamente confessato. L'unico motivo di impugnazione devolve il tema delle attenuanti generiche, dolendosi della mancata concessione. Su tale specifico punto deve questa Corte rilevare però come le sentenze di merito, conformi sul punto, abbiano congruamente motivato sulla concreta insussistenza di elementi positivi valutabili a suo favore al di là di quelli già presi in considerazione agli effetti del riconoscimento della diminuente di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
8. L'argomento è corretto: cfr. Cass. Pen. Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Rv. 258958, Sapienza e altri: "In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche". Logica e coerente risulta poi la motivazione dei giudici del merito che hanno rilevato la negativa incidenza di numero e gravità, anche per modalità di esecuzione, dei numerosi delitti commessi, nonché dei precedenti penali di condanna. Tale valutazione, incidendo sul giudizio di personalità, sopravvive alla dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati commessi. Peraltro sullo specifico punto vale qui richiamare e ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale la determinazione della giusta sanzione - e quindi anche il giudizio sulle attenuanti generiche - è riservata dalla legge al giudice del merito il quale, sul punto, può basare il proprio convincimento anche su uno solo degli elementi parametrati dall'art. 133 cod. pen.; trattasi di una valutazione in fatto che, una volta che sia sorretta da adeguata motivazione, logica e coerente, si sottrae a censura di legittimità (v. su tali punti, assolutamente pacifici, tra le tante, Cass. Pen. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163, Sermone e altri: "Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso"; ma anche Cass. Pen. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244, Giovane e altri -. "Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione"). Rigettato il ricorso del GA quanto alle attenuanti generiche, unico motivo di impugnazione, consegue che debba trovare conferma la condanna in ordine al reato di cui al capo AG) per il quale rimane fissata la pena in anni 13 di reclusione (v. la prima sentenza a f. 1699), eliminati gli aumenti di pena di mesi 6 per ognuno degli altri delitti qui dichiarati prescritti.-
3. RE ED.
CO v. sopra, sub ritenuto in fatto, al p.
4.3 era dichiarato colpevole in primo grado di concorso nel duplice omicidio di TO NO e EP, in Cosenza il 05.01.1991 (capo AD), e, concesse generiche equivalenti, veniva condannato alla pena di anni 25 di reclusione.-
In sede di appello, accolto il gravame del P.M., respinti i motivi difensivi (v. f. 81: questioni preliminari, merito del duplice delitto sub AD, attenuante L. n. 203 del 1991, ex art. 8 per le dichiarazioni fatte nel processo DE), veniva dichiarato colpevole anche di concorso nel tentato omicidio di MO NO di cui sub AF), commesso il 21.07.1991, e, escluse le generiche (v. f. 1344), esclusa anche, per il duplice omicidio, l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (ratione temporis), ritenuto vincolo di continuazione tra i reati, veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 2.- Tutti i motivi del proposto ricorso, sopra sintetizzati, non sono fondati.-
Affrontando dapprima le deduzioni di carattere processuale, occorre rilevare come le stesse ripropongano ora, sub specie vizi di legittimità, questioni già avanzate alla Corte territoriale e da questa correttamente risolte.
Quanto alla prospettata incompetenza del Gip distrettuale, motivata in ricorso con l'unico argomento che si trattava di fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme istitutive degli Uffici giudiziari antimafia, rimandando alle più ampie considerazioni - qui fatte proprie - della sentenza impugnata sul tema (v. ff. 185 e segg.), vale ribadire il carattere nettamente processuale della normativa attributiva di competenza per riconoscere la correttezza dell'impugnata decisione sullo specifico punto;
peraltro questa Corte si è già pronunciata, sullo stesso argomento ed in questo stesso processo, rigettando siffatta eccezione di incompetenza sollevata da vari ricorrenti nella fase cautelare (v. la decisione, peraltro citata nella sentenza impugnata, Cass. Pen. Sez. 1, n. 27672 in data 21.06.2007, Rv. 237060, NO, e quelle analoghe Cass. Pen. Sez. 1, n. 14660 in data 11.03.2008, Rv. 239907, Bianchino;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 18396 in data 28.03.2008, Rv. 240182, Abbruzzese); od anche in altri momenti (Cass. Pen. Sez. 1, n. 3227 in data 02.06.1998, Rv. 210878, Farao;
Cass. Pen. n. 26607 del 2007, Mucci). Il ricorrente non si confronta con tali principi che qui devono essere ribaditi, con rigetto di tale motivo di impugnazione.
Anche le deduzioni del ricorrente in ordine alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni collaborative rese in violazione dell'art. 64 cod. proc. pen. - che parimenti ripropongono in questa sede questione già correttamente risolta dai giudici dell'appello - non sono fondate. A parte la loro evidente genericità, atteso che il ricorso non indica a quali dichiarazioni si intenda fare riferimento ed in quale fase processuale rese, tali deduzioni non si confrontano con le corrette considerazioni, che qui devono essere ribadite, dell'impugnata sentenza secondo cui l'art. 64 cod. proc. pen. non trova applicazione nel dibattimento (come, anche in questo caso, già statuito in questo stesso procedimento: v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 34560 in data 06.06.2007, Rv. 237624, NO;
e come sempre affermato da questa Corte: v. Rv. 252317, 257839, 259032;
eco), e la norma invocata non è applicabile in caso di dichiarazioni su fatti inscindibili (v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 1563 in data 05.12.2006, Rv. 236227, Montalto, e succ. conformi: v. Rv. 241641, 244677, 258513; ecc.).
Sono infondati anche gli altri motivi spesi nel merito dei reati ascritti, quando non affetti da evidente genericità. In ordine al duplice omicidio TO di cui al capo AD), risulta del tutto irrilevante la deduzione di genericità delle dichiarazioni sul suo conto del LL e del NT, essendo la condanna fondata sulle dichiarazioni auto accusatorie di esso RE rese nel processo DE (..mi autoaccuso dell'omicidio dei fratelli TO...) e sulle convergenti propalazioni di numerosi altri collaboratori (AC, VI, GA, ED), più che sufficienti a sostenere il costrutto accusatorio. RE partecipò direttamente all'esecuzione materiale dentro la pescheria delle vittime. La ribadita deduzione sulla necessità di rientro in carcere, da semilibero, è stata già logicamente respinta in sede di merito, ma soffre di genericità anche perché non si fonda su orari precisi e controllabili della stessa azione delittuosa.
Quanto al tentato omicidio MO, non può non essere rilevato come il ricorrente riproponga, quasi senza critica sul punto alla decisione impugnata se non la propria diversa valutazione, questione già avanzata ai giudici dell'appello. La seconda sentenza ha analizzato gli apporti collaborativi ben evidenziando come non vi fosse circolarità della prova, ma conoscenze dirette e, comunque, plurime ed autonome fossero le fonti informative. È stata dimostrata anche l'efficacia concreta della funzione del RE (specchietto) in relazione alla programmazione delittuosa. È del tutto impropria, pertanto, la deduzione difensiva secondo cui la condanna sul punto sarebbe basata su congetture.
Del tutto infondati sono poi i motivi di ricorso in ordine alla commisurazione sanzionatoria. L'ergastolo per il duplice omicidio TO è sanzione edittale, anche in ragione delle aggravanti ritenute sussistenti. L'isolamento diurno, stabilito peraltro nella misura minima (mesi 2), consegue ex art. 72 cod. pen. alla condanna per il tentato omicidio. Le circostanze attenuanti generiche sono state denegate sulla base di considerazioni logiche e coerenti che fanno riferimento (v. f. 1344 dell'impugnata sentenza) alla gravità dei fatti, alle modalità esecutive particolarmente efferate ed alla negativa personalità di esso imputato, tuttora latitante, nonché già condannato per un altro omicidio tentato e per altri reati commessi fino al 1999. Peraltro sullo specifico punto vale qui richiamare e ribadire la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale la determinazione della giusta sanzione - e quindi anche il giudizio sulle attenuanti generiche - è riservata dalla legge al giudice del merito il quale, sul punto, può basare il proprio convincimento anche su uno solo degli elementi parametrati dall'art. 133 cod. pen.; trattasi di una valutazione in fatto che, una volta che sia sorretta - come nella fattispecie - da adeguata motivazione, logica e coerente, si sottrae a censura di legittimità (si veda la giurisprudenza riportata per la posizione del GA).
Il diniego delle attenuanti generiche e la concreta commisurazione della pena dell'ergastolo rendono imprescrittibile il duplice reato omicidiario (capo AD) come ritenuto dai giudici del merito, giusta le considerazioni di carattere generale sopra svolte. Peraltro anche il tentato omicidio di cui al capo AF) non è estinto per prescrizione. Trattandosi invero di reato che - riferendosi ad ipotesi che, ove consumata, prevede l'ergastolo - comporta, ex art. 56 cod. pen., pena edittale fino ad anni 24 di reclusione, la prescrizione si matura in anni 20, di fatto prolungati a 30 in virtù degli atti interruttivi. Tale termine massimo, decorrente dalla data del fatto (21.07.1991), non è ancora decorso. Il contrario, quanto generico, opinamento difensivo deve dunque essere respinto.- In definitiva il ricorso del RE, infondato in ogni sua deduzione, deve essere respinto. Al completo rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.-
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di AC AL la sentenza impugnata agli effetti penali e civili in ordine ai reati di cui ai capi B), H), N), S), T, V) ed ai soli effetti penali - ferme le statuizioni civili - in ordine ai reati di cui ai capi AA), AD) per essere i predetti reati estinti per prescrizione.
Annulla senza rinvio nei confronti di GA FR la sentenza impugnata agli effetti penali e civili in ordine ai reati di cui ai capi D), F) e ai soli effetti penali - ferme le statuizioni civili - in ordine al reato di cui al capo AC) per essere i predetti reati estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso, così residuando la pena di tredici anni di reclusione per il reato di cui al capo AG).
Rigetta il ricorso di RE ED che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2014