Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 1
Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della l. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la prescrizione del delitto di omicidio aggravato, commesso prima dell'entrata in vigore della l. n. 251 del 2005, per il quale erano state concesse le circostanze attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, pur essendo trascorsi, dalla data di commissione del fatto, più di ventiquattro anni dall'intervento del primo atto interruttivo).
Commentari • 7
- 1. La prescrittibilità dei reati punibili con l’ergastolo: l’overruling della giurisprudenza di merito dopo le Sezioni unite (di R. Muzzica)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Trib. Caltanissetta (Ufficio GUP), sent. 25 ottobre 2021 (dep. 8 novembre 2021), Giudice Luparello Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta, in sede di giudizio abbreviato, si pronunciava in merito a svariati omicidi e tentati omicidi perpetrati nel contesto delle faide mafiose degli anni '90. Tra le varie questioni di diritto affrontate nella decisione, merita particolare attenzione quella relativa alla prescrittibilità del reato di omicidio aggravato nel caso in cui lo stesso sia corredato da circostanze che, in astratto, comporterebbero l'applicazione dell'ergastolo (§ 7). Il tema si è posto all'attenzione …
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Leggi di più… - 3. In claris non fit interpretatio? Un discutibile caso di rimessioneIrene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Alla base dell'ordinanza di rimessione in commento vi è la condanna del ricorrente per più omicidi commessi alla fine degli anni ottanta nell'ambito di una faida fra clan rivali della provincia di Gela. L'imputato, cui era stata riconosciuta l'attenuante prevista dal D.L. 152/1991 per la dissociazione, con conseguente sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione, lamentava, in particolare, l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti. 2. Trattandosi di fatti commessi in epoca (di molto) precedente alla riforma introdotta nel 2005 con la c.d. legge ex-Cirielli - la cui disciplina transitoria richiama espressamente l'art. 2 c.p. - …
Leggi di più… - 4. La prescrittibilità dei reati punibili con l’ergastolo: l’overruling della giurisprudenza di merito dopo le Sezioni unite (di R. Muzzica)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Trib. Caltanissetta (Ufficio GUP), sent. 25 ottobre 2021 (dep. 8 novembre 2021), Giudice Luparello Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta, in sede di giudizio abbreviato, si pronunciava in merito a svariati omicidi e tentati omicidi perpetrati nel contesto delle faide mafiose degli anni '90. Tra le varie questioni di diritto affrontate nella decisione, merita particolare attenzione quella relativa alla prescrittibilità del reato di omicidio aggravato nel caso in cui lo stesso sia corredato da circostanze che, in astratto, comporterebbero l'applicazione dell'ergastolo (§ 7). Il tema si è posto all'attenzione …
Leggi di più… - 5. Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite su prescrizione e reatiIrene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul quesito di diritto - sollevato con ordinanza di rimessione n. 26859/2015, già pubblicata in questa Rivista[1] - relativo alla «(possibilità) della prescrizione dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente» alla data della entrata in vigore, con la legge 251/2005 (c.d. ex-Cirielli), dell'attuale formulazione dell'art. 157 c.p., «nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti [...] la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione». Come già segnalato in questa Rivista[2], la soluzione adottata dal Supremo Collegio è stata di segno negativo. 2. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2013, n. 11047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11047 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/02/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 164
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 9908/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI CO N. IL 11/07/1944;
avverso la sentenza n. 17/2011 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA, del 17/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODARONI Giuseppina che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Zagami Debora.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sera del 25 febbraio 1983, in una strada della capitale, IA EL, mentre si accingeva a rincasare, veniva colpito a morte da colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata da persona rimasta non identificata fino al 29 aprile 2010, giorno in cui SI GI, pluripregiudicato, si presentava spontaneamente ai carabinieri confessando di essere l'autore dell'omicidio, e di averlo commesso su mandato di tale OL PE, deceduto nel 1993, creditore della vittima per una partita di droga non pagata. SI GI veniva per questo rinviato a giudizio con l'imputazione di omicidio premeditato ed il GUP del Tribunale di Roma, con sentenza del 16 marzo 2011, all'esito di giudizio abbreviato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni sedici di reclusione, pena confermata dalla Corte di assise di appello con pronuncia del 17 novembre 2011. 2. Ricorre avverso detta sentenza l'imputato, assistito dal difensore di fiducia, illustrando due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione di legge ed inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 2, 157 e 69 c.p., nonché art. 25 Cost., comma 2 in particolare deducendo: il reato per cui è causa deve essere dichiarato estinto per prescrizione, tenuto conto che trattasi di condotta consumatasi nel 1983 eppertanto sotto la vigenza del previgente art. 157 c.p.. Applicando tale disciplina alla luce altresì del disposto dell'art.69 c.p., comma 3, la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza comporta l'applicazione della prescrizione secondo le regole previgenti, eppertanto in relazione a figura di reato non già punita con l'ergastolo, imprescrittibile, bensì in relazione al reato di omicidio non aggravato, punito con la pena di anni 21 e per questo prescrittosi allo scadere di anni venti a far tempo dal 25 febbraio 1983.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta premeditazione.
Deduce al riguardo la difesa ricorrente: i giudici di secondo grado hanno ricostruito la vicenda in termini di dolo condizionato ritenendolo compatibile con l'aggravante della premeditazione;
secondo la corte di merito infatti l'imputato sarebbe stato incaricato dal mandante di affrontare la vittima per la riscossione del credito vantato per la partita di droga non ancora pagata, ed in caso di esito negativo della richiesta, sempre secondo disposizioni del mandante, il quale per questo avrebbe poi pagato il sicario con la somma di L. 5.000.000, l'imputato avrebbe dovuto punirla uccidendola;
il dolo condizionato non è invece compatibile con la premeditazione;
a parte ciò la dinamica dei fatti ricostruita sulla base delle testimonianze acquisite agli atti di causa esclude la premeditazione ed avvalora viceversa la ricostruzione dell'imputato, il quale ha parlato di una reazione violenta della vittima alla sua richiesta, reazione alla quale avrebbe egli reagito sparando. L'esclusione della premeditazione comporta la prescrittibilità del reato estintosi dopo il decorso di un ventennio dal febbraio 1983. 3. Il ricorso è infondato.
3.1 La modifica apportata all'art. 157 c.p. dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 ha reso esplicitamente imprescrittibili i reati puniti con la pena dell'ergastolo, imprescrittibilità peraltro disciplinata anche dalla normativa previgente in materia. La giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in base alla formulazione letterale dell'art. 157 c.p. nel testo previgente - che prevedeva l'applicabilità della prescrizione ai soli reati puniti con le pene della reclusione, dell'arresto, della multa e dell'ammenda - aveva ritenuto univocamente, con argomentazione a contrario, che solo i reati per i quali la legge stabiliva la pena dell'ergastolo, dovevano ritenersi imprescrittibili (in tal senso Sez. 4, Sentenza n. 341 del 5/12/1969, Rv. 113403; Sez. 3, Sentenza n. 2856 del 4/3/1967, Rv. 103617; T. mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke e sia pure indirettamente, Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 17/7/1999, Rv. 214022 rie. Hass e Priebke). La nuova formulazione dell'art. 157 c.p., ponendosi in un rapporto di assoluta continuità con l'indicato orientamento giurisprudenziale, non ha fatto altro che recepire l'indicato principio di diritto nell'ordinamento positivo in occasione di una generale ridefinizione dell'istituto della prescrizione, anche allo scopo di dirimere ogni possibile controversia connessa alla problematica se, per l'affermazione dell'imprescrittibilità del reato, fosse sufficiente l'astratta punibilità dello stesso con la pena dell'ergastolo (come ritenuto da T. mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke) ovvero l'applicazione effettiva delle circostanze aggravanti tale da comportare una condanna alla pena dell'ergastolo (Cass., Sez. I, 22/10/2009, n. 41964). Tanto per osservare che ai fini della delibazione della eccezione di prescrizione illustrata difensivamente nel caso in esame non v'è differenza alcuna tra la disciplina vigente e quella in vigore al momento della consumazione del reato quanto alla imprescrittibilità del reato punito con la pena dell'ergastolo da valutarsi in concreto cioè in relazione non già alla pena astrattamente comminabile ma in riferimento alla fattispecie criminosa ritenuta dal giudice della cognizione, indipendentemente dall'applicazione specifica della regola generale portata dall'art. 69 c.p., peraltro esplicitamente dichiarata inapplicabile dall'art. 157 c.p., comma 3. Nel caso in esame, giova ribadirlo, i giudici di merito hanno riconosciuto in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata premeditazione, ma avendo riconosciuto che nella fattispecie l'imputato ha consumato una condotta qualificabile come omicidio premeditato, indipendentemente dalla concessione delle attenuanti generiche rimane la imprescrittibilità del reato stesso.
3.2 Infondato è altresì il secondo motivo di impugnazione. Ed invero, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, sono necessari, secondo costante lezione di questa corte di legittimità, due elementi, consistenti l'uno nel perdurare, nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile, l'altro nel trascorrere di un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito (tra le tante: Cass., Sez. 1, 04/02/2009, n. 9015). Nel caso in esame l'imputato assunse la veste del sicario, della persona cioè incaricata dal mandante di uccidere la vittima, di guisa che incontrovertibile appare la ricorrenza di entrambi gli elementi appena evocati.
Nè può indurre a diverse conclusioni giuridiche la circostanza, riferita difensivamente, che nella fattispecie il mandato omicidiario era comunque condizionato al rifiuto della vittima di pagare il debito verso il mandante, giacché anche in questo caso ricorre il consolidato insegnamento di questa istanza di legittimità, insegnamento secondo cui il dolo "condizionato" è pienamente compatibile con l'aggravante della premeditazione, la quale ricorre anche quando l'attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi, o non, di un determinato evento (Cass., Sez. 1, 30/01/2008, n. 7766; Cass., Sez. 1 Sent, 27/11/2008, n. 1079; Cass., Sez. 1, 01/07/2004, n. 35957). D'altra parte l'incarico di uccidere se non si realizza la condizione appare di per sè idoneo vieppiù ad integrare i requisiti, come innanzi richiesti, per la configurabilità della premeditazione. Il sicario accetta infatti l'incarico di uccidere, tenendo ben fermo nel tempo il suo proponimento, per realizzare il quale deve necessariamente prepararsi per cogliere il momento propizio;
non solo, dall'incarico alla constatazione dell'inadempimento della condizione deve intercorrere, anche qui necessariamente, un lasso di tempo per la preparazione della condotta e per l'esecuzione del mandato omicidiario.
Va infine chiarito che la tesi del ricorrente secondo cui la vittima avrebbe reagito alla sua richiesta di denaro è stata motivatamente esclusa dalla corte di merito, la quale, sulla base delle testimonianze acquisite ha ricostruito le fasi salienti dell'omicidio accreditando una esecuzione proditoria della condotta.
4. Il ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013