Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2016, n. 14510
CASS
Sentenza 9 marzo 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'interesse all'accoglimento della richiesta di retrodatatazione della decorrenza del termine di durata della custodia cautelare nel caso di c.d. contestazione a catena sussiste solo qualora da essa derivi un diverso e favorevole computo del termine di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari, tale da comportare la scarcerazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile, perché generico, il motivo di impugnazione con il quale era stata lamentata la violazione dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. senza, tuttavia, dedurre la possibilità che, per effetto della retrodatazione del termine, la misura applicata avesse perso efficacia, posto che il difensore si era invece limitato a richiamare l'interesse alla retrodatazione alla luce della elaborazione giurisprudenziale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2016, n. 14510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14510
    Data del deposito : 9 marzo 2016

    Testo completo