Sentenza 29 marzo 2012
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost. nonché all'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 CEDU, perché la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2012, n. 33018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33018 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2012 |
Testo completo
330 1 8/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.319/20 Composta da: Paolo Bardovagni -Presidente - UP 29/03/2012 Umberto Zampetti R.G.N. 29947/2011 -Consigliere - Marcello Rombolà -Consigliere- Antonella Patrizia Mazzei -Relatore- Giuseppe Santalucia -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ES AR, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 1° marzo 2011 della Corte di assise di appello di Napoli nel proc. n. 12/2010 R.G. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita, nella pubblica udienza del 29 marzo 2012, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Oscar Cedrangolo, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1° marzo 2011 la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa il 19 ottobre 2009 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con la quale SP IO era stato condannato alla pena ска dell'ergastolo come concorrente morale nell'omicidio di AT RI, deciso da La Torre Augusto, esponente di vertice del clan mafioso egemone in Mondragone e dintorni, e dallo stesso SP, quale dirigente del clan mafioso di Sessa Aurunca, alleato con il primo;
reato materialmente commesso da DE AN, De EO RO e AB NI, in località Fiscarino, Comune di Falciano del Marsico, il 9 gennaio 1994. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'SP tramite il difensore, avvocato Michele Basile del foro di Napoli, il quale, con un unico motivo, denuncia l'illegalità della pena dell'ergastolo inflitta all'SP in relazione all'art. 10, comma primo, e 27, comma terzo, Cost.; all'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10/12/1948; all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) in data 4/11/1950; all'art. 5, comma primo, n. 2, della decisione quadro (2002/584/GAI del 13/06/2002) relativa al mandato di arresto europeo, in attuazione del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'SP, già consegnato dalla Spagna all'Italia il 12 luglio 1996, in esito alla prima richiesta di estradizione, è stato destinatario di successive estensioni estradizionali da parte della Corte nazionale spagnola fino a quella deliberata il 23 febbraio 2007 n. 21/07, con riguardo proprio al delitto di concorso nell'omicidio di AT RI per cui ha subito la condanna all'ergastolo, oggetto del presente processo. Nella terza estensione estradizionale, deliberata con ordinanza della Corte nazionale spagnola n. 2/03 del 13 novembre 2003, relativa al concorso dell'SP nell'omicidio di Di RA Castrese, commesso in Sessa Aurunca il 28 marzo 1993, e in altri delitti (violazione della legge sulle armi ed estorsioni consumate e tentate), era espressamente prevista la condizione, cui l'estensione estradizionale era subordinata, che, nel caso di applicazione della pena dell'ergastolo, questa non fosse immancabilmente a vita, sul presupposto che la legislazione penale della Spagna non prevede la pena dell'ergastolo. Siffatta condizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe inerente anche alla quarta estensione estradizionale pertinente al giudicato omicidio del AT, donde l'illegalità, per contrasto con il provvedimento di estradizione e con la normativa costituzionale e sovranazionale, sopra citata, della pena dell'ergastolo confermata all'SP con la sentenza qui impugnata, tenuto anche conto della recente giurisprudenza di questa Corte che avallerebbe la tesi difensiva (citata sentenza n. 1000 del 2009, ricorrente Noschese). 2 ска CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. Dalla lettura della quarta estensione estradizionale, deliberata dalla Corte nazionale di Madrid con ordinanza n. 21 del 23 febbraio 2007, risulta che l'accoglimento della richiesta di estradizione di SP IO, sottoposto ad Indagini per concorso nell'omicidio di AT NC e reati connessi, di cui all'ordine di cattura internazionale n. 50441/2003 R.G.P.M. e n. 23262/04 R.G.I.P. e all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12 gennaio 2005 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, non fu subordinate, diversamente dalla terza estensione estradizionale, deliberata dalla stessa Corte nazionale con ordinanza n. 2 del 13 novembre 2003 con riguardo ad altro omicidio ed ulteriori reati attribuiti all'SP, alla condizione che la pena inflitta, in caso di irrogazione dell'ergastolo, non fosse immancabilmente a vita (c.f.r. la documentazione relativa alla predette estensioni estradizionali allegata al ricorso). Ne discende l'impertinenza del richiamo al precedente di questa Corte, stessa sezione (sentenza n. 24066 del 10/03/2009, dep. 11/06/2009, Noschese, Rv. 244009), attinente al diverso caso in cui l'estradizione era stata concessa dalla Spagna sul presupposto dell'irrogabilità di una pena detentiva temporanea, cosicché la pena detentiva eseguibile non poteva superare quella massima di anni 21 di reclusione, indicata nella richiesta di estradizione trasmessa dal Ministro della Giustizia italiano. Quanto, poi, alla dedotta incompatibilità della pena dell'ergastolo prevista nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 22, comma primo, cod. pen., con l'art. 27 della Costituzione repubblicana e le norme sovranazionali di cui all'art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10/12/19948, all'art. 6 della Cedu, e all'art. 5, comma primo, n. 2, della decisione quadro relativa al mandato di arresto europeo, trattasi di questione manifestamente infondata poiché l'ergastolo, nella concreta realtà, a seguito della legge 25 novembre 1962 n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, con succ. mod.), ha cessato di essere una pena perpetua e, pertanto, non può dirsi contraria al senso di umanità od ostativa alla rieducazione del condannato;
e ciò non solo per la possibilità della grazia, ma altresì per la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera, in virtù degli istituti del vigente diritto penitenziario (v. Corte 3 сри cost., sent. n. 264 del 1974 e, in motivazione, sent. n. 168 del 1994; v., anche, Sez. 2, n. 2611 del 18/01/1993, dep. 18/03/1993, Bergamaschi, Rv. 193580).
2. Segue il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616, comma primo, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma, il 29 marzo 2012. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Paolo Bardovagni Intonellar.P.magge P BourdonayzBundeney DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 AGO 2012 IL CANCELLIERE LO OC O T N +