Sentenza 22 ottobre 2009
Massime • 1
L'esclusione della prescrizione dei delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, quantunque oggetto di formalizzazione con L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al cod. pen. e alla L. 26 luglio 1975 n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), è antecedente ad essa. Ne consegue che il reato punito con detta pena commesso prima dell'entrata in vigore della citata legge è imprescrittibile pur senza una specifica disposizione in tal senso. (Fattispecie concernente misura di cautelare personale disposta in relazione a delitto di omicidio volontario aggravato, ritenuta dall'imputato illegittima per l'intervenuta prescrizione del reato).
Commentari • 6
- 1. La prescrittibilità dei reati punibili con l’ergastolo: l’overruling della giurisprudenza di merito dopo le Sezioni unite (di R. Muzzica)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Trib. Caltanissetta (Ufficio GUP), sent. 25 ottobre 2021 (dep. 8 novembre 2021), Giudice Luparello Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta, in sede di giudizio abbreviato, si pronunciava in merito a svariati omicidi e tentati omicidi perpetrati nel contesto delle faide mafiose degli anni '90. Tra le varie questioni di diritto affrontate nella decisione, merita particolare attenzione quella relativa alla prescrittibilità del reato di omicidio aggravato nel caso in cui lo stesso sia corredato da circostanze che, in astratto, comporterebbero l'applicazione dell'ergastolo (§ 7). Il tema si è posto all'attenzione …
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Leggi di più… - 3. In claris non fit interpretatio? Un discutibile caso di rimessioneIrene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Alla base dell'ordinanza di rimessione in commento vi è la condanna del ricorrente per più omicidi commessi alla fine degli anni ottanta nell'ambito di una faida fra clan rivali della provincia di Gela. L'imputato, cui era stata riconosciuta l'attenuante prevista dal D.L. 152/1991 per la dissociazione, con conseguente sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione, lamentava, in particolare, l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti. 2. Trattandosi di fatti commessi in epoca (di molto) precedente alla riforma introdotta nel 2005 con la c.d. legge ex-Cirielli - la cui disciplina transitoria richiama espressamente l'art. 2 c.p. - …
Leggi di più… - 4. Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite su prescrizione e reatiIrene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul quesito di diritto - sollevato con ordinanza di rimessione n. 26859/2015, già pubblicata in questa Rivista[1] - relativo alla «(possibilità) della prescrizione dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente» alla data della entrata in vigore, con la legge 251/2005 (c.d. ex-Cirielli), dell'attuale formulazione dell'art. 157 c.p., «nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti [...] la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione». Come già segnalato in questa Rivista[2], la soluzione adottata dal Supremo Collegio è stata di segno negativo. 2. …
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Trib. Caltanissetta (Ufficio GUP), sent. 25 ottobre 2021 (dep. 8 novembre 2021), Giudice Luparello Per leggere la sentenza, clicca qui. 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice dell'Udienza Preliminare di Caltanissetta, in sede di giudizio abbreviato, si pronunciava in merito a svariati omicidi e tentati omicidi perpetrati nel contesto delle faide mafiose degli anni '90. Tra le varie questioni di diritto affrontate nella decisione, merita particolare attenzione quella relativa alla prescrittibilità del reato di omicidio aggravato nel caso in cui lo stesso sia corredato da circostanze che, in astratto, comporterebbero l'applicazione dell'ergastolo (§ 7). Il tema si è posto all'attenzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2009, n. 41964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41964 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 2750
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 27434/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA RI, N. IL 18/09/1956;
2) DI UR OL, N. IL 26/08/1953;
avverso l'ordinanza n. 1293/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 27/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Giaquinto Vittorio e Aricò Giovanni, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza deliberata il 9 febbraio 2009, confermava l'ordinanza del G.i.p. del medesimo tribunale, che aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Di UR LO e di PA IO, indagati per concorso nell'omicidio di IN GI, commesso in Napoli il 21 gennaio 1982, unitamente ad altri dodici persone, tutte appartenenti ad organizzazioni criminali costitutive della così detta "UO FA".
1.1. Il tribunale valorizzava ai fini della gravità indiziaria, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il contenuto delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia sentiti sull'episodio: UL IG, UL UG, UL RE, SS GI, SS GI, AT AS e PR RI.
Secondo le dichiarazioni dei predetti collaboratori, alcune delle quali (quelle di UL IG e di AT IG) di contenuto anche autoaccusatorio, l'omicidio di cui trattasi era ricollegabile alla sanguinosa guerra di mafia esplosa negli anni 80 in Napoli e provincia, tra la UO Camorra Organizzata di EL UT da un lato e le organizzazioni criminali federate della UO FA, precisando gli stessi che il IN, un LI, era stato ucciso e fatto oggetto di gravi mutilazioni, in quanto ritenuto uno degli autori dell'omicidio di ER ON, adepto dell'opposta fazione, commesso all'interno del carcere di Poggioreale la notte del 23 novembre 1980. In particolare, secondo l'imputazione mossa agli indagati, mentre il Di UR, esponente di rilievo del gruppo camorristico operante nel quartiere di Secondigliano, all'epoca capeggiato da La MO LO, avrebbe partecipato a tutte le fasi dell'azione criminale, e segnatamente a quella deliberativa, svoltasi nell'abitazione di Astuto Ciro, presso cui erano convenuti alcuni esponenti di rilievo della UO FA;
a quella di esecuzione materiale del delitto, consumatasi in un locale ubicato a breve distanza dalla summenzionata abitazione, ove la vittima, attirata con l'inganno in un agguato, era stata condotta da vari complici, interrogato e quindi ripetutamente percosso e mortalmente ferito con un coltello;
a quella conclusiva, consistita nel trasporto del cadavere, fatto a pezzi e decapitato, in altra zona della città; la condotta del PA, anche lui componente del gruppo di Secondigliano, sarebbe consistita nell'attendere, presso l'abitazione dell'Astuto, che costui provvedesse, unitamente al La MO a ST EN ed al Di UR, alla mutuazione del cadavere, e successivamente nel provvedere a scortare in armi il AT, incaricato di trasportare il cadavere in altra zona cittadina a bordo di un'auto da lui stesso appositamente rubata, che veniva ivi abbandonata unitamente al suo macabro contenuto.
1.1. In particolare il tribunale del riesame, disattendendo le argomentazioni sviluppate dalla difesa degli indagati, riteneva:
- che il reato contestato non poteva considerarsi prescritto, in quanto, a prescindere dalla modifica dell'art. 157 c.p. intervenuta solo nel 2005, l'omicidio pluriaggravato doveva ritenersi un reato imprescrittibile anche in base alla vecchia formulazione della norma, prevedendo per esso la legge la pena dell'ergastolo, configurandosi l'applicazione della prescrizione solo in caso di eventuale concessione di attenuanti dichiarate equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti contestate;
- che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in primo luogo quelle di UL IG, già ritenute credibili in altri procedimenti (processo VA GI + altri), seppure presentavano dei profili di criticità - ritenuti per altro spiegabili in ragione del lungo tempo trascorso tra l'episodio criminoso e l'inizio della collaborazione, risalente al settembre 2002 - avendo il collaboratore riferito della partecipazione al crimine anche di alcuni indagati che all'epoca del fatto risultavano detenuti, dovevano valutarsi come pienamente attendibili intrinsecamente, come spiegato diffusamente nel provvedimento coercitivo impugnato, sia relativamente al contesto criminale ed alla causale dell'omicidio, sia anche relativamente alla partecipazione del Di UR e del PA al delitto, in ragione della presenza di plurimi elementi di riscontro, rappresentati dalle dichiarazioni del AT e del PR e da quelle di NO UG e di IS GI, ed in misura minore, di SS GI, convergenti nell'indicare i due indagati come sicuri concorrenti nell'omicidio, per le ripetute ammissioni dei diretti compartecipanti, nonché dalle risultanze emerse dalla sentenza emessa nel procedimento Di UR LO + 24, che aveva ricostruito la genesi del gruppo delinquenziale capeggiato dall'indagato;
- che il PA, contrariamente a quanto dedotto, non aveva posto in essere una condotta meramente favoreggiatrice, esplicatasi cioè solo in un momento successivo all'uccisione del IN, dal momento che l'indagato, secondo le precise, reiterate ed articolate dichiarazioni del AT, principale ma non esclusivo elemento di accusa a suo carico, risultava presente nel luogo in cui la vittima era stata segregata, ben prima della sua uccisione e che lo stesso, come riferito dal PR, era una delle persone che, subito dopo la commissione del fatto, aveva partecipato ad una riunione svoltasi nell'abitazione del predetto collaboratore, nella quale era stata commentata, talora anche in termini scherzosi, tutta la vicenda omicidiaria, circostanza questa ritenuta indicativa di una partecipazione diretta del PA a tutte le fasi della vicenda, nella quale, anche in ragione dei suoi vincoli associativi con il Di UR, era stato quindi direttamente coinvolto, fornendo un contributo consistito, quanto meno, nel "rafforzamento del proposito criminoso" di vendicare l'uccisione del ER;
- che le esigenze cautelari sussistevano pienamente, in considerazione della immutata ed elevata capacità delinquenziale degli indagati, la cui pericolosità era desumibile dall'ipotizzata appartenenza ad associazioni camorristiche, elementi questi di entità tale da far ritenere adeguata, nonostante la risalenza nel tempo dei gravi fatti delittuosi contestati, l'adozione della più severa misura cautelare;
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale hanno proposto ricorso per Cassazione, sia il difensore di Di UR LO, avvocato Vittorio Giaquinto, sia i difensori del PA, gli avvocati Vittorio Giaquinto e Giovanni Aricò, nel cui interesse è stata altresì presentata memoria aggiunta, sottoscritta dal solo avvocato Giaquinto.
2.1 A sostegno dell'impugnazione, la difesa del Di UR deduce l'illegittimità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo:
- con il primo motivo, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, dal momento: a) che il solo AT AS aveva attribuito all'indagato un ruolo preciso nella vicenda omicidiaria (partecipazione alla vivisezione del cadavere), per altro esplicatosi in un momento successivo all'uccisione della vittima;
b) che tale dichiarazione mancava di un valido riscontro esterno, non potendo ritenersi tale, ne' le dichiarazioni del PR, essendo inverosimile che vicende così delicate venissero riferite ad una persona all'epoca giovanissima e non emergendo dai racconti appresi dallo stesso, quale fosse stato l'effettivo contributo causale fornito dal Di UR;
ne' le dichiarazioni di UL IG, da ritenersi del tutto inattendibili, tenuto conto che il predetto, come riconosciuto dallo stesso tribunale del riesame, aveva chiamato in correità delle persone che all'epoca dei fatti erano detenute;
- con il secondo motivo, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento ad una pretesa partecipazione del Di UR alla riunione in cui sarebbe stata deliberata l'uccisione del IN, giacché le dichiarazioni accusatorie rese al riguardo da UG NO erano prive di autonomia, avendo il dichiarante riferito circostanze apprese da fonti non inquadrate nel tempo e verificabili, sicché nessun effettivo contributo causale risultava adeguatamente dimostrato;
- con il terzo motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione del reato contestato, evidenziandosi in ricorso che l'art. 157 c.p., nella sua vecchia formulazione, limitandosi a stabilire un termine massimo di prescrizione di venti anni, ampiamente spirato nel caso in esame, non prevedeva affatto l'imprescrittibilità dei reati puniti con l'ergastolo, principio questo introdotto nell'ordinamento solo con la novella del 2005, non applicabile però alla fattispecie di cui trattasi;
- con il quarto ed ultimo motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici del riesame ritenuto sussistenti ed attuali le esigenze cautelari, in base a valutazioni del tutto illogiche che oltre a non contenere alcun riferimento al tempus commissi delicti ed alle specifiche deduzioni difensive sviluppate sul punto, si limitavano a valorizzare, del tutto incongruamente la particolare gravità del fatto e l'appartenenza degli indagati ad associazioni camorristiche.
2.2 A sostegno dell'impugnazione, la difesa del PA deduce l'illegittimità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo:
- con primo motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato relativamente all'affermata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, conclusione questa ritenuta viziata da una palese violazione delle regole in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, evidenziando al riguardo che il solo AT AS aveva attribuito all'indagato un preciso ruolo nella vicenda omicidiaria (attività di scorta alle persone incaricate del trasporto del cadavere), per altro esplicatosi in un momento successivo all'uccisione della vittima, e che le stesse mancavano di un valido riscontro esterno, nulla riferendo gli altri collaboratori, almeno per scienza diretta, in merito ad una concreta compartecipazione del PA alla determinazione dell'evento, limitandosi il solo PR a narrare di una mera "presenza fisica" del PA, sul luogo del commesso delitto;
- con il secondo motivo, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con specifico riferimento all'incolpazione di concorso nell'omicidio del IN, giacché il PA, aveva posto in essere, a tutto concedere, una condotta meramente favoreggiatrice, esplicatasi cioè solo in un momento successivo all'uccisione del IN, posto che in base a quanto riferito da UL IG, l'indagato non aveva partecipato alla riunione in cui era stata deliberata l'uccisione del IN, asseritamente già in corso, oltretutto, quando fu comunicata la cattura della vittima e che dai giudici del riesame non è stata in alcun modo trattata la questione relativa all'apporto sul piano causale fornito dal PA;
- con il terzo ed ultimo motivo, l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i giudici del riesame ritenuto sussistenti ed attuali le esigenze cautelari, in base a valutazioni del tutto illogiche che oltre a non contenere alcun riferimento alle specifiche deduzioni difensive sviluppate sul punto, quali la cessazione nell'anno 2000, dell'affiliazione dell'indagato al clan Di UR, si limitavano a valorizzare, del tutto incongruamente, degli elementi pacificamente decontestualizzati, quali la particolare gravità del fatto e l'appartenenza degli indagati ad associazioni camorristiche.
2.2.1 Per quanto attiene, infine, la memoria aggiunta, con la stessa si ribadisce, da parte della difesa del PA, l'insufficienza degli indizi in ordine all'effettiva sussistenza di un dolo di partecipazione, sottolineandosi in particolare che l'indagato, non ha partecipato alla fase ideativa dell'omicidio e l'assenza di un qualsiasi elemento dimostrativo di una effettiva conoscenza da parte sua dei progettato omicidio del IN, potendo affermarsi, al più, in base alle risultanze processuali, che lo stesso era intervenuto in un momento successivo all'uccisione della vittima.
3. Le impugnazione proposte nell'interesse di Di UR LO e di PA IO sono basate su motivi infondati e vanno quindi rigettate.
3.1 Nessuna violazione di legge può anzitutto ravvisarsi nell'ordinanza impugnata con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del reato contestato agli indagati. Come evidenziato anche dai giudici del riesame, infatti, la tesi difensiva secondo cui solo la modifica apportata all'art. 157 c.p. dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 ha reso imprescrittibili i reati puniti con la pena dell'ergastolo, non valuta adeguatamente: a) che la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in base alla formulazione letterale dell'art. 157 c.p. nel testo previgente - che prevedeva l'applicabilità della prescrizione ai soli reati puniti con le pene della reclusione, dell'arresto, della multa e dell'ammenda - ha ritenuto univocamente (in tal senso Sez. 4, Sentenza n. 341 del 5/12/1969, Rv. 113403; Sez. 3, Sentenza n. 2856 del 4/3/1967, Rv. 103617; T. mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke e sia pure indirettamente, Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 17/7/1999, Rv. 214022 ric. Hass e Priebke), con argomentazione a contrario, che solo i reati per i quali la legge stabiliva la pena dell'ergastolo, dovevano ritenersi imprescrittibili;
b) che la nuova formulazione dell'art. 157 c.p., ponendosi in un rapporto di assoluta continuità con l'indicato orientamento giurisprudenziale, non ha fatto altro che recepire l'indicato principio di diritto nell'ordinamento positivo, in occasione di una generale ridefinizione dell'istituto della prescrizione, anche allo scopo di dirimere ogni possibile controversia connessa alla problematica se, per l'affermazione dell'imprescrittibilità del reato, fosse sufficiente l'astratta punibilità dello stesso con la pena dell'ergastolo (come ritenuto da T. mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke) ovvero l'applicazione effettiva delle circostanze aggravanti tale da comportare una condanna alla pena dell'ergastolo.
3.2 Quanto poi alle deduzioni sviluppate in entrambi i ricorsi riguardanti la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati puntualmente indicati e valorizzati dal Tribunale del riesame per i profili della gravità indiziaria, il collegio deve rilevare che le pur suggestive argomentazioni svolte in ricorso si risolvono, sostanzialmente, nella sollecitazione a compiere una diversa lettura degli elementi probatori non consentita in sede di legittimità. Al riguardo occorre considerare, infatti, che il giudice di merito ha diffusamente dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, delle ragioni per le quali sia il Di UR ed il PA era attinti da gravi indizi di colpevolezza in merito ai fatti contestati, mediante l'analitica enunciazione degli elementi rilevanti a tal fine, sommariamente indicati al paragrafo 1.1 della presente sentenza - tutti significativamente convergenti, in concreto, nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato. Sul punto non è superfluo precisare, del resto, che in ordine all'applicazione della disciplina portata dall'art. 273 c.p.p., per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato;
tra le tante: Cass., Sez. 6^, 6/7/2004, n. 35671). Nè può fondatamente sostenersi, tenuto conto che i gravi indizi a carico degli indagati consistevano, essenzialmente, in plurime dichiarazioni, auto ed etero accusatorie rese dai collaboratori di giustizia precedentemente indicati, che i giudici del riesame abbiano violato le regole in tema di valutazione della prova indiziaria, avendo al contrario proceduto, nel rispetto dei principi più volte enunciati da questa Corte, per ognuna delle dichiarazioni accusatone, ad un'attenta analisi delle stesse, intrinseca ed estrinseca, apprezzandone la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza, evidenziando, nel contempo, l'esistenza di plurimi riscontri esterni, che come è noto possono consistere anche in ulteriori chiamate in correità (in tal senso, si veda Cass., Sez. 4, Sentenza n. 2540 del 6/3/1996, Rv. 204580), dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto dedotti dall'accusato, precisando in particolare, con specifico riferimento alle dichiarazioni di UL IG, che l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno e rappresentando, e che le autonome dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia apparivano attendibili e costituivano, per ciò, idoneo elemento di riscontro.
3.2.1 Nè hanno pregio, sempre con riferimento alla questione relativa alla dedotta insussistenza dei gravi indizi, le censure sviluppate nel ricorso proposto nell'interesse del PA, secondo cui le dichiarazioni a carico dello stesso non sarebbero idonee a dimostrare una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato per il reato di omicidio.
Anche volendo ritenere, infatti, come sostenuto dalla difesa del PA, che nell'ordinanza impugnata non vengono indicati concreti elementi di prova da cui desumere una partecipazione dell'indagato al momento deliberativo dell'omicidio - attività per altro che non ha formato oggetto della specifica imputazione a lui mossa ed alla quale avrebbero partecipato, secondo le dichiarazioni di IG UL, solo esponenti di elevato spessore criminale della UO FA - occorre tuttavia considerare: (a) che il concorso di persone nel reato può avvenire in qualsiasi forma, mediante un contributo volontario o un apporto causale anche ad alcune soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa, anche sotto il profilo della determinazione o del rafforzamento del proposito criminoso (in tal senso ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4735 del 16/5/1985, Rv. 169195); (b) che in riferimento alla vicenda di cui trattasi i giudici del riesame hanno valorizzato la circostanza che il AT, nelle sue dichiarazioni, oltre a descrivere lo specifico ruolo svolto dall'indagato in un momento successivo all'uccisione del IN, aveva altresì riferito di una presenza del PA, anche lui intraneo come il Di UR nel così detto gruppo dei Giustizieri Campani, sul luogo di esecuzione del reato, ancor prima che lo stesso venisse materialmente commesso;
(c) che nessun effettivo travisamento di tali dichiarazioni risulta dimostrato dal ricorrente.
3.3 Ugualmente infondate risultano, infine, le censure sviluppate nei ricorsi con riferimento alla riconosciuta sussistenza di esigenze cautelari giustificative della più severa misura cautelare adottata nei confronti dei ricorrenti. Ed invero i giudici del riesame, senza trascurare il dato rappresentato dal lungo tempo trascorso dalla commissione del reato, hanno a ragione rimarcato, a conforto della scelta della misura adottata, la elevata capacità a delinquere degli indagati (e degli altri concorrenti nel reato), quale desumibile, tra gli altri elementi, dall'accurata preparazione del delitto, dalla raccapricciante brutalità e violenza delle modalità di esecuzione, dall'allarmante disponibilità di basi logistiche, armi e mezzi di trasporto impiegati per il trasferimento del cadavere in altra zona cittadina, senza contare, per altro, che per effetto della recente modifica dell'art. 275 c.p.p. apportata dal D.L. 23 febbraio 2009, n.11, art. 2, da considerarsi norma processuale e come tale di immediata applicabilità anche al presente procedimento (sul punto, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 18396 del 7/5/2008, Rv. 240184; Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 28/05/2008 Cc. (dep. 16/06/2008) Rv. 240810, e più risalente nel tempo Sezioni Unite, sentenza n. 8 del 1992, Rv. 190246), sussiste, con riferimento al reato di omicidio, una presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere, che non può ritenersi superata, in ragione della risalenza nel tempo dei fatti delittuosi contestati, ovvero, di un preteso abbandono da parte del PA del clan Di UR, di per sè non indicativo, in assenza di più significativi elementi probanti, di un effettiva recisione dei rapporti con la criminalità organizzata e di una affievolita capacità a delinquere.
4. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009