Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI RL - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COND VIA A VERANZIO 120 124 ROMA, in persona dell'Amm.re Condominiale pro tempore Sig. PI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALESSIO BALDOVINETTI 15, presso lo studio dell'avvocato GIOACCHINO MININNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL AR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato RUFO ERMINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 16893/01 del Giudice di pace di ROMA, depositata il 14/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/07/03 dal Consigliere Dott. SCHERILLO Giovanna;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA con le quali chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 22/3/01 RL NE convenne in giudizio davanti al Giudice di pace di Roma;
il ON di Via A.Veranzio 120-124 e, deducendo che con sentenza 26/6/98, il Pretore di Roma aveva condannato il detto ON a pagare ai condomini MU e NO la somma di lire 25.000.000, a titolo di risarcimento dei danni ad essi derivati da infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare condominiale, e che in esecuzione di tale sentenza aveva dovuto pagare, pro quota, la somma di lire 1.796.942, pur non essendovi obbligato in quanto il lastrico solare fungeva da copertura all'edificio del ON convenuto, non già a quello dello stabile condominiale di Via Veranzio 98-112, in cui si trovava il suo appartamento, chiese la condanna del ON convenuto al pagamento di quanto indebitamente percepito.
Alla prima udienza il convenuto non si costituì, per cui il Giudice di pace, ritenuta la causa matura per la decisione ed autorizzato pertanto l'attore a precisare le conclusioni, trattenne la causa in decisione e, con successiva sentenza del 14/6/01, accolse la domanda condannando il ON convenuto a pagare all'attore la somma da questi richiesta, oltre interessi e spese.
Contro la sentenza il soccombente ON ha proposto ricorso per Cassazione ex art. Cost. per due motivi illustrati da una memoria. Lo NE ha resistito con controricorso.
Ai sensi dell'art. 375 c.p.c. il Pubblico Ministero, ricordati i casi in cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. nn. 716/99 e 8074/02), è consentito ricorrere per Cassazione avverso le sentenze che, come quella in esame, sono emesse dal giudice di pace in controversia di valore non superiore ai due milioni di lire (sentenze da ritenersi, perciò, pronunciate secondo equità), e rilevato che i motivi addotti dalla ricorrente non rientrano in tali casi, ed anzi investono questioni di diritto sostanziale, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 101, 116 e 175 c.p.c. per violazione delle regole del contraddittorio, avendo il Giudice di pace trattenuto la causa in decisone alla prima udienza di comparizione nonostante la contumacia del convenuto (odierno ricorrente), di fatto impedendo allo stesso di costituirsi tardivamente e di articolare le proprie difese. In tal modo il giudicante aveva deciso sul caso concreto soltanto sulla base della documentazione offerta dall'attore, che era incompleta e, comunque successiva al passaggio in giudicato della sentenza, in forza della quale era stata pagata la somma di cui l'attore aveva chiesto la restituzione nel presente giudizio.
La censura non merita accoglimento.
Nel procedimento davanti al Giudice di pace la costituzione del convenuto deve avvenire, al più tardi, all'udienza di prima comparizione. Pertanto, se in tale udienza il convenuto non si è costituito, il giudice di pace, se ritiene la causa matura per la decisione, può, in virtù del disposto dell'art. 321 c.p.c. invitare le parti costituite a precisare le conclusioni e a discutere la causa, non costituendo la contumacia del convenuto motivo per disporre differimenti del processo all'infuori dei casi contemplati per tale speciale procedimento.
Non ricorre, pertanto, alcuna violazione del principio del contraddittorio se il Giudice di pace, in applicazione dell'art. 321 c.p.c. dichiarata alla prima udienza la contumacia del convenuto,
sulla precisazione delle conclusioni da parte dell'attore ai sensi del 321 c.p.c., trattiene nella stessa udienza la causa in decisione. Il convenuto, ritualmente citato, è messo a conoscenza del contenuto della domanda, e quindi in condizioni di difendersi. Se non compare nè si costituisce, non può imputare al Giudice la violazione del contraddittorio ne' del principio dispositivo atteso che, non spetta al Giudice ma alle parti l'allegazione delle prove a sostegno sia della domanda che dell'eccezione.
Il motivo, appare perciò manifestamente infondato. 2^ - Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1123 c.c. per avere il Giudice di pace ritenuto indebito il pagamento effettuato dallo NE al ON ricorrente, senza tenere conto che il pagamento era stato stabilito con sentenza passata in giudicato quando i due condomini appartenevano ancora ad un unico supercondominio, e pertanto tutti i condomini, compreso lo NE, erano tenuti al risarcimento, pro quota, dei danni causati dal lastrico solare, indipendentemente dal fatto che questo non fungesse da copertura a tutti gli edifici compresi nel supercondominio e, in specie, all'edificio in cui era posto l'appartamento del ricorrente.
La censura va disattesa.
Viene lamentata la violazione di una norma di diritto sostanziale che non è deducibile come motivo di ricorso per Cassazione avverso le sentenza che, come quella in esame, è stata pronunziata secondo equità.
D'altra parte, i rilievi sono di merito e fondati su documentazione prodotta per la prima volta in questa sede.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004