Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2008, n. 36541
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

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È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 109 e 143 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono al cittadino straniero che non conosca la lingua italiana la proposizione dell'impugnazione in lingua diversa da questa, in quanto le norme denunciate non limitano i diritti alla difesa, all'impugnazione e alla parità delle parti e le disparità prospettate investono situazioni di mero fatto per le quali, nei congrui casi, possono essere attivati appositi rimedi, quali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la restituzione nel termine (ved. Corte cost., sent. n. 254 del 2007).

Il mancato accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'estradando contro la sentenza della corte di appello favorevole all'estradizione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Nella specie, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e si è astenuta dalla condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende, sul rilievo dell'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in considerazione della condizione di straniero alloglotta del ricorrente e della scarna e non univoca elaborazione giurisprudenziale della materia).

È inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 cod. proc. pen., proposta da soggetto legittimato (nella specie, estradando) che non conosca la lingua italiana, atteso che questi, esercitando una facoltà personale e discrezionale, può valersi dell'assistenza di un proprio interprete di fiducia, a spese dello Stato in caso di indigenza. (ved. Corte cost., sent. n. 254 del 2007).

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    E' inammissibile l'impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall'art. 581 c.p.p., presentata da soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana.Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 36541 del 26 giugno 2008 – depositata il 24 settembre 2008), le quali, inoltre, hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 109 e 143 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché le norme denunciate non limitano i diritti dei soggetti che non conoscono la lingua italiana alla difesa, all'impugnazione e alla parità delle parti e le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/06/2008, n. 36541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36541
Data del deposito : 26 giugno 2008

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