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1 gennaio 2006
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7 aprile 2010
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30 giugno 2015
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Art. 102. Revisione legale del bilancio (( 1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e' corredato dalla relazione di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. )) 2. ((La relazione del revisore legale o della societa' di revisione legale esprime anche un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine, l'IVASS individua con regolamento i criteri per la determinazione della sufficienza delle riserve tecniche e le corrette tecniche attuariali alla luce delle quali deve essere espresso il giudizio del revisore o della societa' di revisione legale, nonche' le modalita' e i termini di espressione del giudizio medesimo.)) 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione legale dei conti di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2, e 159, comma 1.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta dall' ((IVASS)) nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, puo' essere proposta dall' ((IVASS)) nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 .
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