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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/08/2023, n. 36387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36387 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NF NO nato il [...] ad [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AN SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito l'Avvocato VINCENZO DESIDERIO che, nell'interesse di NF NO, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; sentito l'Avvocato DOMENICO DI TERLIZZI che, anche per delega dell'Avocato FRANCESCO POLLICE, nell'interesse di ER AN, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO ZI NO e ER AN, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 18/01/2022 della Corte di appello di Bari che ha riformato la sentenza in data 05/10/2017 del Tribunale di Trani, riconoscendo circostanze attenuanti generiche (equivalenti alle aggravanti 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36387 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO AN Data Udienza: 28/06/2023 per ZI e prevalenti per ER), con conseguente rideterminazione della pena loro inflitta per più fatti di usura aggravata. Deducono: 1. NF NO. 1.1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 266 e 271 cod.proc.pen. in riferimento alla ritenuta liceità delle intercet:tazioni ambientali disposte con il R.I.T. 257/2007. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che le intercettazioni sono state disposte in assenza di gravi indizi di reato e con obiettivi meramente perlustrativi della sussistenza di reati, così snaturandosi la funzione di mezzo di ricerca della prova. Rappresenta come il requisito fosse tanto più necessario nel caso in esame, visto che le intercettazioni venivano autorizzate anche in spazi riconducibili alla nozione di privata dimora, ai sensi dell'art. 614 cod.pen.. Denuncia l'illogicità della motivazione spesa dalla Corte di appello per rigettare la correlata doglianza esposta con il gravame, in quanto fondata sul concetto di "dubbiezza" delle operazioni economiche. 1.2. Vizio di motivazione in violazione dell'art. 500 cod.proc.pen. in riferimento all'accertamento del tasso usurario;
violazione dell'art. 603, cod.proc.pen. per la mancata rinnovazione delle perizie trascrittive e contabili utili all'accertamento del tasso usurario. Il motivo si rivolge anzitutto alla individuazione del tasso usurario e alla negata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al cui riguardo si assume che la Corte di appello ha restituito una motivazione illogica, là dove sottolineava che una nuova perizia trascrittiva e contabile avrebbe portato alle medesime incertezze già emerse e, d'altro canto, riteneva utilizzabile la relazione del consulente del pubblico ministero. La contraddittorietà della motivazione viene denunciata anche con riguardo alle sommarie informazioni testimoniali, che la Corte di appello, in quanto acquisite in violazione dell'art. 500, comma 4, cod.proc.pen., sulla base del timore di ritorsioni, senza che tuttavia venisse disposta la loro trasmissione al pubblico ministero per accertare quanto sostenuto, con la conseguenza che quelle non potevano considerarsi probatoriamente idonee ai fini dell'accertamento della responsabilità. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 644, comma 5, nn. 3 e 4, cod.pen.. In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulle doglianze esposte con l'appello e con i motivi aggiunti con particolare rigua -do alle aggravanti di che trattasi, riconosciute pur in assenza di elementi concreti che le 2 Ds-i\> comprovassero Denuncia la manifesta illogicità della motivazione che sostanzialmente identifica l'approfittamento dello stato di bisogno, con la mera stipulazione di interessi usurari. L'omessa motivazione viene denunciata anche con riguardo all'aggravante del reato commesso in danno di imprenditori, pur in assenza di elementi comprovanti l'erogazione di prestiti di denaro destinato a essere impiegato in un'attività imprenditoriale, non essendo a tal fine bastevole la sola qualità di imprenditore del destinatario del prestito. Si rimarca come le doglianze difensive non siano state prese in considerazione. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen. e all'art. 69 cod.pen., per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Con l'ultimo motivo di ricorso si assume la contraddittorietà della motivazione spesa in relazione alla ritenuta equivalenza tra circostanze eterogenee, essendosi esclusa la prevalenza soltanto sul presupposto della mancata rinuncia ai motivi di appello, pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere le attenuanti generiche prevalenti nel bilanciamento con le aggravanti. 2. ER AN. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'art. 644, comma 5, nn. 3 e 4, cod.pen. — Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen. e al trattamento sanzionatorio. In relazione alle aggravanti ER lamenta l'omessa motivazione sugli specifici motivi di appello, che sono stati affrontati dalla Corte di appello in maniera generica e generalizzata, senza fare riferimento ai singoli capi d'imputazione per cui erano state le esposte le censure in relazione alle aggravanti. Con specifico riguardo al trattamento sanzionatorio, denuncia la mancata considerazione di quanto evidenziato soprattutto con i motivi aggiunti che avrebbero dovuto condurre a un più mite trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso di NF NO è fondato nei limiti che si vanno a specificare, inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il ricorrente sostiene che le intercettazioni sono state autorizzate a fini esplorativi, mancando elementi per ritenere configurato il requisito dei gravi indizi di reato, tanto più necessario in quanto l'attività veniva disposta in luogo di privata dimora. A tale proposito, va considerato che «[...] -in tema di presupposti sulla cui 3 y base può essere adottato il provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, benché l'articolo 267, comma 1, del cod. proc. pen. individui, tra questi, quello dei "gravi indizi di reato (o dei "sufficienti indizi", allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata: articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)- è escluso che a quel presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo ''probatorio" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, necessitando solo l'esistenza (in chiave altamente probabilistica;
o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un "fatto storico" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori presidiati dall'articolo della Costituzione. Da ciò deriva che il legislatore, mirando a prevenire qualsiasi uso non necessario di uno strumento tanto insidioso per la sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, espressamente prescrive soltanto un controllo penetrante circa l'esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo soddisfacimento;
senza, quindi, alcun riferimento alla delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che può ancora non avere trovato una sua consistenza. In una tale prospettiva, la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo (Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053), conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l'intercettazione da mezzo di ricerca della p -ova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato». Tanto viene spiegato, in motivazione, dalla sentenza della Sezione terza di questa Corte, n. 14954 del 02/12/2014 (dep. 13/04/2015, Carrara), dalla quale è stata tratta la seguente massima: «in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche», (ibidem, Rv. 263044 - 01; più di recente, non massimata, Sez. 1, Sentenza n. 30527 del 30/03/2023, Laezza;
Sez. 6, Sentenza n. 22390 del 30/03/2023, Di Giammaria). Ciò premesso, la sentenza impugnata ha dato atto dei contenuti del decreto autorizzativo e ha correttamente riscontrato la sua conformità al principio di diritto ora richiamato, osservando come, dal tenore delle intercettazioni disposte in relazione al tentativo di omicidio in danno di Di RR, fossero emersi il persistente 4 3 compimento di operazioni finanziarie all'interno dei locali dell'Auto Prestige, tali da rendere concreta e non meramente ipotetica l'ipotesi investigativa circa il compimento di operazioni illecite, che vedevano coinvolti non solo lo stesso Di RR, ma anche ulteriori interlocutori. La Corte di appello, dunque, ha rilevato come il decreto autorizzativo dell'intercettazione fosse fondato su elementi concreti, esattamente individuati e conducenti nel senso della sussistenza del requisito dei gravi indizi di reato, così mancando in radice la possibilità di attribuirvi una portata meramente esplorativa, che si configura quando l'autorizzazione alle intercettazioni sia fondata su mere congetture. Il convincimento della difesa si presenta, dunque, nei termini di una valutazione antagonista a quella dei giudici di merito, che risulta invero insindacabile in sede di legittimità, in quanto fondata su di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e correttamente ancorata agli elementi concreti emersi dall'istruttoria dibattimentale. Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in relazione a entrambe le questioni prospettate. 1.2.1. Con riguardo alla censura relativa alla mancata rinnovazione della perizia trascrittiva e contabile, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 — 01). A tale preliminare e assorbente rilievo, va aggiunto che, con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 — 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, F;
:v. 273653). Alla luce di ciò, la sentenza risulta incensurabile, visto che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che le perizie non fossero necessarie, evidentemente ritenendo di poter decidere allo stato degli atti. Da tanto discende la manifesta infondatezza del motivo. 1.2.2. Risultano aspecifiche, invece, le doglianze con cui la difesa denuncia l'illegittimità dell'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali ai sensi 5 dell'art. 500, comma 4, cod.proc.pen.. In realtà non risulta in atti che i giudici di merito abbiano disposto una tale acquisizione -per come rimarcato anche dai magistrati dell'appello- così che la censura risulta priva di correlazione con la sentenza impugnata. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Da qui l'inammissibilità del motivo. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato limitatamente all'aggravante dell'aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno;
è inammissibile in relazione all'aggravante dell'aver commesso il reato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale. 1.3.1. Con riguardo a tale ultima aggravante, la Corte di appello ha disatteso la relativa doglianza spiegando che i prestiti usurari erano stati ric:hiesti dalle vittime del reato in relazione alla loro attività imprenditoriale. Attività imprenditoriale indicata nell'imputazione per ciascuna vittima e illustrata e ritenuta nella doppia sentenza conforme, con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. Secondo il ricorrente -comunque- tanto non è sufficiente per ritenere configurata l'aggravante, che non può essere ancorata alla sussistenza del solo status di imprenditore. Tale convincimento, però, non è conforme al non contrastato orientamento di questa Corte, secondo cui «in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività», (Sez. 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà, Rv. 273242 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25328 del 22/03/2011, Del Sordo, Rv. 250759 - 01; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 8651 del 02/11/2023 ud., dep. il 2023, Ingegnoso;
Sez. 2, Sentenza n. 23234 del 06/05/2022, Sorrentino). Da qui la manifesta infondatezza della doglianza in esame. 6 1.3.2. A conclusioni opposte, invece, si giunge in relazione all'aggravante dell'aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno. La sentenza ha confermato la configurabilità di tale aggravante osservando che gli imprenditori vittime del reato hanno richiesto il prestito per finanziare la propria -rispettiva- attività imprenditoriale e «hanno accettato pattuizioni nel cui ambito la previsione di tassi d'interesse di tale illustrata consistenza non può davvero trovare altra spiegazione se non quella dell'essersi costoro trovati in evidente stato di bisogno». I magistrati dell'appello, in sostanza, riconoscono l'aggravante in ragione della misura degli interessi pattuiti. Tanto sarebbe astrattamente conforme al principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui «lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua)», (Sez. 2, Sentenza n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12791 del 13/12/2012 Ud. , il 2013, Cerra, Rv. 255357 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20868 del 30/04/2009, Acri, Rv. 244884 - 01). Senonchè, deve rilevarsi come la motivazione, però, si esaurisca nella mera parafrasi del principio di diritto, così risultando apodittica, perché non specifica sulla base di quali specifici elementi concreti ha ritenuto che la misura degli interessi fosse significativa dello stato di bisogno. Precisazione tanto più necessaria, considerata la pluralità di fatti, di vittime e di circostanze fattuali, tra loro differenziate e le doglianze esposte a loro riguardo dalla difesa, con censure dotate di specificità in relazione ai capi c), d), i), k) e s), che, di fatto, sono rimaste senza risposta. Tanto porta a risaltare come la motivazione -in relazione ai capi c), d), i), k) e s)- si caratterizzi per l'apparenza, risolvendosi in un generico richiamo ai tassi usurari, che non fornisce alcuna risposta alle argomentazioni sviluppate dalla difesa con il gravame in relazione a tali fatti. Tanto conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sulla sussistenza dell'aggravante in esame in relazione ai capi c), d), i), k) e s). 1.4. Rimane assorbita la questione relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, atteso che la sussistenza o meno dell'aggravante in questione potrebbe mutare il rapporto tra circostanze eterogenee. 1.5. L'esito del giudizio produce l'irrevocabilità dell'affermazione di 7 responsabilità nei confronti di ZI. 2. Il ricorso di ER AN è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Va ricordato che l'interesse a impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto. 2.1.1. Nel caso in esame, l'eventuale accoglimento del motivo non produrrebbe alcun effetto favorevole per l'imputato. Il ricorrente, al pari di ZI, contrasta la sussistenza delle aggravanti dell'aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno e dell'aver commesso il reato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale. La posizione di ER è, tuttavia, diversa rispetto a quella di ZI. Nei confronti di quest'ultimo, infatti, la Corte di appello ha ritenuto che le aggravanti fossero equivalenti alle circostanze attenuanti generiche;
nei confronti di ER, invece, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee si è risolta con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Da ciò discende la carenza d'interesse. Va rilevato, infatti, che la Corte di appello, oltre a ritenere le aggravanti subvalenti rispetto alle attenuanti generiche, ha anche applicato quest'ultima nella loro massima estensione, riducendo la pena base di un terzo (da tre a due anni di reclusione). Tanto risalta come le aggravanti in esame non abbiano avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio, così che dall'accoglimento del motivo non ne discenderebbe alcun effetto vantaggioso per il ricorrente, visto che la loro eliminazione non importerebbe alcuna modifica in senso favorevole della misura 8 della pena. Va ribadito, dunque, che «è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il difetto di interesse all'impugnazione riguardo alla erronea qualificazione della recidiva, posto che essa, in quanto ritenuta subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., non aveva avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 3880 del 24/11/2022 Ud., dep. il 2023, Damiano, Rv. 284309 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il motivo, invero, si risolve in una generica prospettazione di una valutazione degli elementi fattuali e processuali alternativa a quella esposta dai magistrati dell'appello. Esso, invero, si sostanzia nella generica enunciazione della possibilità di raggiungere un risultato diverso da quello ritenuto dai giudici di merito, non accompagnata dalla prospettazione di alcuno dei vizi di legittimità senza illustrare vizi scrutinabili in sede di legittimità, con la sua conseguente inammissibilità. 3.1. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di ER, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZI NO, limitatamente ai reati di cui ai capi c), d), i), k) e s), relativamente alla circostanza aggravante dello stato di bisogno, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di ER AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr ,sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere AN SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito l'Avvocato VINCENZO DESIDERIO che, nell'interesse di NF NO, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; sentito l'Avvocato DOMENICO DI TERLIZZI che, anche per delega dell'Avocato FRANCESCO POLLICE, nell'interesse di ER AN, ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO ZI NO e ER AN, per il tramite dei rispettivi difensori e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 18/01/2022 della Corte di appello di Bari che ha riformato la sentenza in data 05/10/2017 del Tribunale di Trani, riconoscendo circostanze attenuanti generiche (equivalenti alle aggravanti 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 36387 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO AN Data Udienza: 28/06/2023 per ZI e prevalenti per ER), con conseguente rideterminazione della pena loro inflitta per più fatti di usura aggravata. Deducono: 1. NF NO. 1.1. Inosservanza di norma processuale in relazione agli artt. 266 e 271 cod.proc.pen. in riferimento alla ritenuta liceità delle intercet:tazioni ambientali disposte con il R.I.T. 257/2007. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che le intercettazioni sono state disposte in assenza di gravi indizi di reato e con obiettivi meramente perlustrativi della sussistenza di reati, così snaturandosi la funzione di mezzo di ricerca della prova. Rappresenta come il requisito fosse tanto più necessario nel caso in esame, visto che le intercettazioni venivano autorizzate anche in spazi riconducibili alla nozione di privata dimora, ai sensi dell'art. 614 cod.pen.. Denuncia l'illogicità della motivazione spesa dalla Corte di appello per rigettare la correlata doglianza esposta con il gravame, in quanto fondata sul concetto di "dubbiezza" delle operazioni economiche. 1.2. Vizio di motivazione in violazione dell'art. 500 cod.proc.pen. in riferimento all'accertamento del tasso usurario;
violazione dell'art. 603, cod.proc.pen. per la mancata rinnovazione delle perizie trascrittive e contabili utili all'accertamento del tasso usurario. Il motivo si rivolge anzitutto alla individuazione del tasso usurario e alla negata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al cui riguardo si assume che la Corte di appello ha restituito una motivazione illogica, là dove sottolineava che una nuova perizia trascrittiva e contabile avrebbe portato alle medesime incertezze già emerse e, d'altro canto, riteneva utilizzabile la relazione del consulente del pubblico ministero. La contraddittorietà della motivazione viene denunciata anche con riguardo alle sommarie informazioni testimoniali, che la Corte di appello, in quanto acquisite in violazione dell'art. 500, comma 4, cod.proc.pen., sulla base del timore di ritorsioni, senza che tuttavia venisse disposta la loro trasmissione al pubblico ministero per accertare quanto sostenuto, con la conseguenza che quelle non potevano considerarsi probatoriamente idonee ai fini dell'accertamento della responsabilità. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 644, comma 5, nn. 3 e 4, cod.pen.. In questo caso il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sulle doglianze esposte con l'appello e con i motivi aggiunti con particolare rigua -do alle aggravanti di che trattasi, riconosciute pur in assenza di elementi concreti che le 2 Ds-i\> comprovassero Denuncia la manifesta illogicità della motivazione che sostanzialmente identifica l'approfittamento dello stato di bisogno, con la mera stipulazione di interessi usurari. L'omessa motivazione viene denunciata anche con riguardo all'aggravante del reato commesso in danno di imprenditori, pur in assenza di elementi comprovanti l'erogazione di prestiti di denaro destinato a essere impiegato in un'attività imprenditoriale, non essendo a tal fine bastevole la sola qualità di imprenditore del destinatario del prestito. Si rimarca come le doglianze difensive non siano state prese in considerazione. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen. e all'art. 69 cod.pen., per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Con l'ultimo motivo di ricorso si assume la contraddittorietà della motivazione spesa in relazione alla ritenuta equivalenza tra circostanze eterogenee, essendosi esclusa la prevalenza soltanto sul presupposto della mancata rinuncia ai motivi di appello, pur in presenza di elementi che avrebbero dovuto indurre a ritenere le attenuanti generiche prevalenti nel bilanciamento con le aggravanti. 2. ER AN. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione dell'art. 644, comma 5, nn. 3 e 4, cod.pen. — Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen. e al trattamento sanzionatorio. In relazione alle aggravanti ER lamenta l'omessa motivazione sugli specifici motivi di appello, che sono stati affrontati dalla Corte di appello in maniera generica e generalizzata, senza fare riferimento ai singoli capi d'imputazione per cui erano state le esposte le censure in relazione alle aggravanti. Con specifico riguardo al trattamento sanzionatorio, denuncia la mancata considerazione di quanto evidenziato soprattutto con i motivi aggiunti che avrebbero dovuto condurre a un più mite trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso di NF NO è fondato nei limiti che si vanno a specificare, inammissibile nel resto. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il ricorrente sostiene che le intercettazioni sono state autorizzate a fini esplorativi, mancando elementi per ritenere configurato il requisito dei gravi indizi di reato, tanto più necessario in quanto l'attività veniva disposta in luogo di privata dimora. A tale proposito, va considerato che «[...] -in tema di presupposti sulla cui 3 y base può essere adottato il provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni, benché l'articolo 267, comma 1, del cod. proc. pen. individui, tra questi, quello dei "gravi indizi di reato (o dei "sufficienti indizi", allorché si verta in ipotesi di reati di criminalità organizzata: articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203)- è escluso che a quel presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo ''probatorio" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, necessitando solo l'esistenza (in chiave altamente probabilistica;
o, nel caso dei reati di criminalità organizzata, nel più ristretto ambito della sufficienza indiziaria) di un "fatto storico" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova, da circoscrivere di particolari garanzie in ragione della peculiare invasività del mezzo rispetto all'area dei valori presidiati dall'articolo della Costituzione. Da ciò deriva che il legislatore, mirando a prevenire qualsiasi uso non necessario di uno strumento tanto insidioso per la sfera della libertà e segretezza delle comunicazioni, espressamente prescrive soltanto un controllo penetrante circa l'esistenza delle esigenze investigative e la finalizzazione delle intercettazioni al relativo soddisfacimento;
senza, quindi, alcun riferimento alla delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che può ancora non avere trovato una sua consistenza. In una tale prospettiva, la motivazione del decreto non deve esprimere una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma solo un vaglio di effettiva serietà del progetto investigativo (Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053), conseguendone che la principale funzione di garanzia della motivazione del decreto risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l'intercettazione da mezzo di ricerca della p -ova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato». Tanto viene spiegato, in motivazione, dalla sentenza della Sezione terza di questa Corte, n. 14954 del 02/12/2014 (dep. 13/04/2015, Carrara), dalla quale è stata tratta la seguente massima: «in tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il presupposto della sussistenza dei gravi indizi di reato, non va inteso in senso probatorio (ossia come valutazione del fondamento dell'accusa), ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche», (ibidem, Rv. 263044 - 01; più di recente, non massimata, Sez. 1, Sentenza n. 30527 del 30/03/2023, Laezza;
Sez. 6, Sentenza n. 22390 del 30/03/2023, Di Giammaria). Ciò premesso, la sentenza impugnata ha dato atto dei contenuti del decreto autorizzativo e ha correttamente riscontrato la sua conformità al principio di diritto ora richiamato, osservando come, dal tenore delle intercettazioni disposte in relazione al tentativo di omicidio in danno di Di RR, fossero emersi il persistente 4 3 compimento di operazioni finanziarie all'interno dei locali dell'Auto Prestige, tali da rendere concreta e non meramente ipotetica l'ipotesi investigativa circa il compimento di operazioni illecite, che vedevano coinvolti non solo lo stesso Di RR, ma anche ulteriori interlocutori. La Corte di appello, dunque, ha rilevato come il decreto autorizzativo dell'intercettazione fosse fondato su elementi concreti, esattamente individuati e conducenti nel senso della sussistenza del requisito dei gravi indizi di reato, così mancando in radice la possibilità di attribuirvi una portata meramente esplorativa, che si configura quando l'autorizzazione alle intercettazioni sia fondata su mere congetture. Il convincimento della difesa si presenta, dunque, nei termini di una valutazione antagonista a quella dei giudici di merito, che risulta invero insindacabile in sede di legittimità, in quanto fondata su di una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e correttamente ancorata agli elementi concreti emersi dall'istruttoria dibattimentale. Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in relazione a entrambe le questioni prospettate. 1.2.1. Con riguardo alla censura relativa alla mancata rinnovazione della perizia trascrittiva e contabile, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 — 01). A tale preliminare e assorbente rilievo, va aggiunto che, con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 — 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, F;
:v. 273653). Alla luce di ciò, la sentenza risulta incensurabile, visto che la Corte di appello ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto che le perizie non fossero necessarie, evidentemente ritenendo di poter decidere allo stato degli atti. Da tanto discende la manifesta infondatezza del motivo. 1.2.2. Risultano aspecifiche, invece, le doglianze con cui la difesa denuncia l'illegittimità dell'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali ai sensi 5 dell'art. 500, comma 4, cod.proc.pen.. In realtà non risulta in atti che i giudici di merito abbiano disposto una tale acquisizione -per come rimarcato anche dai magistrati dell'appello- così che la censura risulta priva di correlazione con la sentenza impugnata. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Da qui l'inammissibilità del motivo. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è fondato limitatamente all'aggravante dell'aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno;
è inammissibile in relazione all'aggravante dell'aver commesso il reato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale. 1.3.1. Con riguardo a tale ultima aggravante, la Corte di appello ha disatteso la relativa doglianza spiegando che i prestiti usurari erano stati ric:hiesti dalle vittime del reato in relazione alla loro attività imprenditoriale. Attività imprenditoriale indicata nell'imputazione per ciascuna vittima e illustrata e ritenuta nella doppia sentenza conforme, con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. Secondo il ricorrente -comunque- tanto non è sufficiente per ritenere configurata l'aggravante, che non può essere ancorata alla sussistenza del solo status di imprenditore. Tale convincimento, però, non è conforme al non contrastato orientamento di questa Corte, secondo cui «in tema di usura, la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 4, cod. pen. è configurabile per il solo fatto che la persona offesa eserciti una delle attività protette, a nulla rilevando che il finanziamento corrisposto dietro la promessa o la dazione di interessi usurari non abbia alcuna attinenza con le suddette attività», (Sez. 2, Sentenza n. 31803 del 04/07/2018, Cannatà, Rv. 273242 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 25328 del 22/03/2011, Del Sordo, Rv. 250759 - 01; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 8651 del 02/11/2023 ud., dep. il 2023, Ingegnoso;
Sez. 2, Sentenza n. 23234 del 06/05/2022, Sorrentino). Da qui la manifesta infondatezza della doglianza in esame. 6 1.3.2. A conclusioni opposte, invece, si giunge in relazione all'aggravante dell'aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno. La sentenza ha confermato la configurabilità di tale aggravante osservando che gli imprenditori vittime del reato hanno richiesto il prestito per finanziare la propria -rispettiva- attività imprenditoriale e «hanno accettato pattuizioni nel cui ambito la previsione di tassi d'interesse di tale illustrata consistenza non può davvero trovare altra spiegazione se non quella dell'essersi costoro trovati in evidente stato di bisogno». I magistrati dell'appello, in sostanza, riconoscono l'aggravante in ragione della misura degli interessi pattuiti. Tanto sarebbe astrattamente conforme al principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui «lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua)», (Sez. 2, Sentenza n. 21993 del 03/03/2017, Surgo, Rv. 270064 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 12791 del 13/12/2012 Ud. , il 2013, Cerra, Rv. 255357 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20868 del 30/04/2009, Acri, Rv. 244884 - 01). Senonchè, deve rilevarsi come la motivazione, però, si esaurisca nella mera parafrasi del principio di diritto, così risultando apodittica, perché non specifica sulla base di quali specifici elementi concreti ha ritenuto che la misura degli interessi fosse significativa dello stato di bisogno. Precisazione tanto più necessaria, considerata la pluralità di fatti, di vittime e di circostanze fattuali, tra loro differenziate e le doglianze esposte a loro riguardo dalla difesa, con censure dotate di specificità in relazione ai capi c), d), i), k) e s), che, di fatto, sono rimaste senza risposta. Tanto porta a risaltare come la motivazione -in relazione ai capi c), d), i), k) e s)- si caratterizzi per l'apparenza, risolvendosi in un generico richiamo ai tassi usurari, che non fornisce alcuna risposta alle argomentazioni sviluppate dalla difesa con il gravame in relazione a tali fatti. Tanto conduce all'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio sulla sussistenza dell'aggravante in esame in relazione ai capi c), d), i), k) e s). 1.4. Rimane assorbita la questione relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, atteso che la sussistenza o meno dell'aggravante in questione potrebbe mutare il rapporto tra circostanze eterogenee. 1.5. L'esito del giudizio produce l'irrevocabilità dell'affermazione di 7 responsabilità nei confronti di ZI. 2. Il ricorso di ER AN è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza d'interesse. Va ricordato che l'interesse a impugnare richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente, id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto. 2.1.1. Nel caso in esame, l'eventuale accoglimento del motivo non produrrebbe alcun effetto favorevole per l'imputato. Il ricorrente, al pari di ZI, contrasta la sussistenza delle aggravanti dell'aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno e dell'aver commesso il reato in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale. La posizione di ER è, tuttavia, diversa rispetto a quella di ZI. Nei confronti di quest'ultimo, infatti, la Corte di appello ha ritenuto che le aggravanti fossero equivalenti alle circostanze attenuanti generiche;
nei confronti di ER, invece, il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee si è risolta con la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Da ciò discende la carenza d'interesse. Va rilevato, infatti, che la Corte di appello, oltre a ritenere le aggravanti subvalenti rispetto alle attenuanti generiche, ha anche applicato quest'ultima nella loro massima estensione, riducendo la pena base di un terzo (da tre a due anni di reclusione). Tanto risalta come le aggravanti in esame non abbiano avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio, così che dall'accoglimento del motivo non ne discenderebbe alcun effetto vantaggioso per il ricorrente, visto che la loro eliminazione non importerebbe alcuna modifica in senso favorevole della misura 8 della pena. Va ribadito, dunque, che «è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il difetto di interesse all'impugnazione riguardo alla erronea qualificazione della recidiva, posto che essa, in quanto ritenuta subvalente rispetto all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., non aveva avuto alcuna incidenza sul trattamento sanzionatorio)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 3880 del 24/11/2022 Ud., dep. il 2023, Damiano, Rv. 284309 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019, R., Rv. 277144 - 01). 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Il motivo, invero, si risolve in una generica prospettazione di una valutazione degli elementi fattuali e processuali alternativa a quella esposta dai magistrati dell'appello. Esso, invero, si sostanzia nella generica enunciazione della possibilità di raggiungere un risultato diverso da quello ritenuto dai giudici di merito, non accompagnata dalla prospettazione di alcuno dei vizi di legittimità senza illustrare vizi scrutinabili in sede di legittimità, con la sua conseguente inammissibilità. 3.1. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di ER, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZI NO, limitatamente ai reati di cui ai capi c), d), i), k) e s), relativamente alla circostanza aggravante dello stato di bisogno, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di ER AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Pr ,sidente