Sentenza 3 marzo 2017
Massime • 1
Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua).
Commentario • 1
- 1. Art. 644 - Usurahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'art. 644 prevede una tutela significativamente “anticipata” delle condotte usuraie consentendo di ritenere consumato il reato anche solo con l'accettazione della promessa usuraia, a prescindere dalla effettiva dazione degli interessi. Si ribadisce infatti che Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2017, n. 21993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21993 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2017 |
Testo completo
2199 3-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIO PRESTIPINO -Presidente SENTENZA Dott. N. 537 - Rel. Consigliere - Dott. LUCIANO IMPERIALI REGISTRO GENERALE Dott. SERGIO BELTRANI - Consigliere - N. 500/2017 Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SU AS N. IL 18/02/1986 SU MO AM N. IL 26/07/1963 avverso l'ordinanza n. 427/2016 TRIB. LIBERTA' di TARANTO, del 15/11/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. M. GIUSEPPINA FODARONI, The be chiesto il rigetto del zicos f per Surg Pospiele Udit-il difensor Avv. PAOLO BARONE e, in qualità di sostituts | Ecessuale dell'ow. do BIAGIO LEUZZI, per RG MO AM, ha chiesto l'ecioglimento del zicoeso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 4/11/2016 il Tribunale del riesame di Taranto ha rigettato il riesame proposto nell'interesse di RG MO NO e RG LE avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto aveva disposto applicarsi nei loro confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ad una pluralità di delitti di usura aggravata ai danni di LI ER IO e di AR SA ed al delitto di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di P. S.
2. Avverso tale pronuncia hanno presentato ricorso per Cassazione entrambi gli indagati.
2.1. RG LE deduce:
2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame omesso motivare in ordine alla prova dedotta dalla difesa dinanzi allo stesso Tribunale con motivi aggiunti, costituita dalla registrazione di una conversazione telefonica tra il ricorrente e la persona offesa, e da numerosi articoli di cronaca giudiziaria attestanti truffe e corruzioni che si assumono poste in essere dall'LI e dalla moglie.
2.1.2. Illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il Tribunale valutato in maniera contraddittoria l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, omettendo anche di valutare e considerare che l'LI ha reso dichiarazioni mentre era ristretto perché ritenuto affiliato ad un clan della Sacra Corona Unita e che lo stesso e la moglie sarebbero indagati per usura.
2.1.3. Violazione di legge con riferimento alla riconosciuta utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dall'LI mentre era detenuto per fatti connessi, sicché si assume che avrebbe dovuto essere ascoltato alla presenza di un difensore.
2.1.4 Violazione di legge con riferimento all'omessa valutazione della dedotta insussistenza di elementi dimostrativi dello stato di bisogno delle persone offese.
2.1.5. Vilazione di legge con riferimento al giudizio di attualità delle esigenze cautelari, atteso che RG LE è incensurato, assumendo altresì il ricorrente essersi erroneamente sostenuto nell'ordinanza impugnata che anche nel dicembre del 2014 l'LI avrebbe ottenuto prestiti dal RG.
1. RG MO NO ha presentato due distinti ricorsi per Cassazione, per mezzo suoi difensori, avv. Campanelli e avv. Leuzzi.
3.1. L'avv. Campanelli deduce:
3.1.1. Violazione di legge con riferimento all'asserita mancanza di "prova" dell'esistenza della pattuizione di una dazione di interessi usurari, assumendo il ricorrente che soltanto la persona offesa LI ER IO, della quale si contesta l'attendibilità, abbia parlato di pattuizioni e di dazioni di interessi usurari. Si contesta, inoltre, la sussistenza sia dell'aggravante dello stato di bisogno che di concrete esigenze cautelari.
3.2. L'avv. Leuzzi deduce:
3.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame omesso di valutare e motivare in ordine alla prova difensiva costituita dalla registrazione di una conversazione telefonica tra il ricorrente e la persona offesa, e da numerosi articoli di cronaca giudiziaria attestanti l'affiliazione alla Sacra Corona Unita dell'LI ed il coinvolgimento di questo e del GL in attività usuraia, prove difensive dedotte dinanzi al riesame con motivi aggiunti e finalizzate a documentare l'inattendibilità della persona offesa, imputato in procedimento per reati gravitanti nell'orbita dalla mafia salentina.
3.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame espresso in modo contraddittorio un giudizio di attendibilità dei denuncianti, anche alla luce delle indagini difensive volte a lumeggiarne la personalità, senza valutare le contraddizioni tra tali dichiarazioni.
3.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allo stato di bisogno della persona offesa LI che, a dire del ricorrente, gestiva un negozio in Porto Cesario, ed era proprietario insieme alla moglie di diverse unità immobiliari.
3.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 75 comma D.L.vo 159/11, nulla avendo argomentato il Tribunale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato;
3.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, assumendosi l'assenza di attualità di queste, ed altresì essere stata riconosciuta la sussistenza del pericolo di inquinamento delle prove pur essendo scaduti i termini delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. Giova, infatti, ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale: secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25/05/1995, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760).
2. Tanto precisato, con riferimento al caso di specie deve in primo luogo rilevarsi 2 l'inammissibilità del motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti, con il quale questi lamentano l'omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della prova difensiva costituita dalla registrazione di una conversazione telefonica che si assume intercorsa tra RG LE e l'LI, e da numerosi articoli di cronaca giudiziaria attestanti truffe e corruzioni asseritamente poste in essere da quest'ultimo e da sua moglie dall'LI e dalla moglie. Nessuno dei ricorrenti, infatti, ha allegato al ricorso la registrazione della conversazione telefonica di cui si parla, né degli articoli di cronaca, sicché deve ricordarsi che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Rv. 246552). Peraltro, per mera completezza di esposizione, va rilevato che non solo il ricorso non espone quale sia il contenuto della registrazione di cui si tratta, ma questo non risultava esplicitato nemmeno nei motivi aggiunti presentati al Tribunale del riesame, sicché questo non era tenuto a motivare sul punto, atteso che in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Rv. 261423) né il difetto di motivazione in ordine a motivi generici può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Rv. 262700).
3. Sono manifestamente infondate le contestazioni in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate dalla LI mentre era indagato e detenuto per fatti che si assumono connessi, sicché si deduce anche che avrebbe dovuto essere ascoltato alla presenza di un difensore: il Tribunale del riesame ha correttamente rilevato, infatti, il difetto di connessione tra i fatti contestati ai RG come commessi ai danni dell'LI ed i fatti oggetto del procedimento che vedeva, invece, indagato quest'ultimo, commessi in danno di persone offese diverse, in arco temporale ed in luoghi diversi, nonché su mandato di un soggetto, tale Isaia, f. estraneo ai fatti per cui si procede. Analogamente, è manifestamente infondato anche l'assunto volto a sostenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'LI perché si assume che questi avrebbe reso anche dichiarazioni auto accusatorie in relazione a diversi reati, sicché il suo esame avrebbe dovuto essere interrotto, con gli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.: come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, infatti, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma primo, cod proc. pen. (Sez. 2, n. 30965 del 14/07/2016, Rv. 267571). 3 4. Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili per violazione dell'art. 606 comma 1 cod. proc. pen., in quanto propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata. Questa Corte ha più volte ribadito che, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). In particolare, per quanto riguarda le censure che entrambi i ricorrenti hanno rivolto alla motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'attendibilità dell'LI, così come di GL MI che, nella prospettazione accusatoria, firmava gli assegni per la restituzione dei prestiti, deve rilevarsi che il Tribunale del riesame ha dato adeguatamente atto dei trascorsi penali e giudiziari di entrambi, anche per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., oltre che per il delitto di usura e, tuttavia, pur negando esplicitamente una particolare affidabilità personale dei dichiaranti, ha riconosciuto coerenza nei loro racconti e convergenza nei punti essenziali delle loro dichiarazioni, spiegandone comunque le contraddizioni da un lato con la considerazione che gli stessi hanno reso dichiarazioni in momenti distanti tra loro, così rappresentando fasi diverse dell'evoluzione di rapporti con i RG, dall'altro con il rilievo che si tratta di dichiarazioni aventi ad oggetto complessi rapporti commerciali, non agevolmente ricostruibili. Inoltre, senza incorrere in illogicità evidenti, l'ordinanza impugnata ha fondato il giudizio di credibilità delle dichiarazioni dell'LI, anche in ordine alla pattuizione ed alla dazione di interessi usurai, sulla grande dovizia di particolari forniti e sulla non ipotizzabilità di intenti calunniatori nei confronti degli indagati (così come anche nei confronti di altri soggetti accusati di praticare usura, quali i titolari di un distributore di carburante a Copertino), ma soprattutto su una pluralità di riscontri, costituiti da elementi di natura sia documentale che dichiarativa, che hanno confermato l'attendibilità delle dichiarazioni della predetta persona offesa in relazione a ciascuna ipotesi di reato contestata ai ricorrenti: essendo estranea alle competenze di questa Corte una valutazione del merito del provvedimento impugnato, comunque congruamente motivato, deve ritenersi sufficiente ricordare in questa sede, a mero titolo esemplificativo, che l'ordinanza impugnata ha evidenziato i riscontri costituiti, quanto all'usura di cui al capo A), non solo dalle dichiarazioni del GL, ma anche dalla trafila della negoziazione dell'assegno consegnato in pagamento;
quanto al delitto di cui al capo B), invece, dai trasferimenti di proprietà delle autovetture oggetto delle dichiarazioni dell'LI e dalle dichiarazioni di NT TT e di suo padre NT SE;
quanto al delitto di cui al capo C) dal contenuto di intercettazioni telefoniche e, quanto al delitto di cui al capo E), nella narrazione di un soggetto, AR SA, incensurato e non attinto da misure cautelari.
5. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso, comuni ad entrambi i ricorrenti, aventi ad oggetto l'asserito vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento allo stato di bisogno da parte dell'LI: il Tribunale del riesame ha argomentato sul punto rilevando che tale stato di bisogno è emerso anche dalle dichiarazioni del GL e, peraltro, l'ordinanza è giunta a calcolare interessi usurari talvolta anche “pari a circa 7,2% mensile e a 86% su base annua", correttamente ricordando, altresì, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di cassazione lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose (Sez. 2, n. 12791 del 13/12/2012, Rv. 255357).
6. Anche le doglianze di cui al quarto motivo del ricorso presentato da RG MO NO a mezzo dell'avv. Leuzzi in relazione al reato di cui all'art. 75 comma D.L.vo 159/11 sono manifestamente infondate, avendo adeguatamente argomentato il Tribunale del riesame sia in ordine alla violazione della prescrizione di non allontanarsi dal Comune di Lizzano, imposta al RG con la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune medesimo, sia in ordine alla consapevolezza, da parte del ricorrente, di tale violazion: il Tribunale ha rilevato, sotto il primo profilo, che l'attività di intercettazione telefonica aveva rivelato l'abituale frequentazione, da parte del ricorrente, di uno stabilimento balneare ubicato in Contrada Morroni, nell'isola amministrativa di Taranto C., gestito dall'interlocutore telefonico Amorosi Carmelo, ed ha altresì evidenziato che l'elemento soggettivo del reato emergeva dalla circostanza che il RG, all'indomani dall'accesso di personale della P.G. nel predetto stabilimento, effettuato con modalità tali da lasciar ipotizzare repliche, e del quale il RG veniva prontamente informato con una telefonata intercettata, il ricorrente si recava presso un diverso stabilimento balneare nel territorio di Lizzano, in precedenza mai frequentato, come riferito dal gestore, per sottoscrivere un abbonamento. Nessun vizio logico si riscontra nella valutazione espressa dall'ordinanza impugnata laddove questa ha riconosciuto nella consequenzialità tra l'accesso di un brigadiere in uno stabilimento e l'abbonamento del ricorrente in altro lido la prova della consapevolezza, da parte del RG, di aver violato la misura di prevenzione frequentando, sino ad allora, uno stabilimento posto oltre Comune di Lizzano.
7. Inammissibili per la loro manifesta infondatezza sono anche i motivi di ricorso peraltro inerenti prevalentemente al merito della decisione impugnata - con i quali entrambi i ricorrenti hanno contestato il riconoscimento del carattere di attualità delle esigenze cautelari. Privo di vizi logici è, infatti, il riconoscimento del pericolo di inquinamento probatorio, risultando coindagati ben nove soggetti ex art. 378 cod. pen., a ciascuno dei quali è contestato di aver aiutato ora l'uno, ora l'altro, ora entrambi i ricorrenti ad eludere le investigazioni delle autorità, negando il loro coinvolgimento nella negoziazione dei titoli. Formandosi la prova in 5 dibattimento, nel quale è presumibile che i predetti saranno chiamati a rendere dichiarazioni, è evidente che le esigenze di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non possono ritenersi cessate solo per la dedotta scadenza dei termini per le indagini preliminari. Il Tribunale del riesame, peraltro, ha adeguatamente argomentato in ordine alla concretezza ed attualità anche delle esigenze di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., rilevando in primo luogo che la pluralità di dichiarazioni mendaci rese a favore dei ricorrenti trova spiegazione anche nella capacità criminale di questi, che le predette esigenze emergono anche dall'ampiezza dell'attività usuraria dei RG, tale da assumere connotati di professionalità, confermati dal precedente specifico ed infraquinquennale di RG MO, già sorvegliato speciale, e dall'autonomia mostrata dal figlio LE, benché incensurato, nel compimento dell'attività delittuosa di cui al capo d) e di gran parte di quella di cui al capo b), oltre che dalla possibilità per lo stesso di avvalersi all'occorrenza dell'egida paterna;
a conferma dell'attualità del pericolo di reiterazione delle condotte criminose il Tribunale ha evidenziato anche che i fatti commessi in danno dell'LI risultano essersi protratti sino al momento dell'arresto di questo, nel marzo del 2014, e pertanto sono stati interrotti solo da un fattore esterno alla volontà delle parti.
8. All'inammissibilita' del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €1500,00 ciascuno.
9. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione - del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deliberato in camera di consiglio, il 3 marzo 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Doty Luciano Imperiali Dott. IO Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 8 MAG. 2017 IL Cancelliere CASSA CANCELLIERE S P U Claudia Planelli O N