Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2017, n. 21993
CASS
Sentenza 3 marzo 2017

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Massime1

Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua).

Commentario1

  • 1Art. 644 - Usura
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'art. 644 prevede una tutela significativamente “anticipata” delle condotte usuraie consentendo di ritenere consumato il reato anche solo con l'accettazione della promessa usuraia, a prescindere dalla effettiva dazione degli interessi. Si ribadisce infatti che Il reato di usura si configura come reato a schema duplice e, quindi, esso si perfeziona con la sola accettazione della promessa degli interessi o degli altri vantaggi usurari, ove alla promessa non sia seguita effettiva dazione degli stessi, ovvero, nella diversa ipotesi in cui la dazione sia stata effettuata, con l'integrale adempimento dell'obbligazione usuraria. Tale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2017, n. 21993
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21993
Data del deposito : 3 marzo 2017

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