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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
Commentario • 1
- 1. Inutilizzabili le intercettazioni con “riqualificazione giuridica” per consentirne l’ammissibilitàAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 1 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2023, n. 22390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22390 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
{"numdec": "22390", "szdec": "6", "datdep": ["20230524"], "kind": "snpen", "datdec": "20230330", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2023622390S", "anno": "2023", "filename": ["./20230524/snpen@s60@a2023@n22390@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Di IA UD nato in [...] 1'8/4/1968 AS BI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 21 ottobre 2022 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al reato di cui al capo c), e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Davide Leggi anche in sostituzione dell'avv. Tognozzi per Di IA, e avv. Arcangela Cannpilongo per AS i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia \u00e8 stata applicata a UD Di IA ed a BI AS la misura degli arresti domiciliari, quanto al primo, per i reati di cui agli artt. 319-quater cod. pen. (capo b) e 319 cod. pen. (capo c), e, quanto al secondo, per i reati di cui agli artt. 589, commi primo e quarto, cod. pen. (capo a) e 321 cod. pen. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, il AS, quale amministratore e gestore di cinque residenze per anziani ubicate nel Comune di Fiumicino, avrebbe colposamente provocato il decesso di alcuni ospiti, omettendo sistematicamente di adottare le regole precauzionali per prevenire la diffusione del
COVID
19 all'interno delle strutture e tenendo condotte imprudenti, quale, ad esempio, far lavorare dipendenti positivi al
COVID
19, per effetto dei quali si sarebbe sviluppato all'interno delle strutture un \"cluster\" pandemico con infezione di quasi tutti gli anziani, molti dei quali perivano tra la met\u00e0 di gennaio e la met\u00e0 di febbraio 2021. Nel corso delle indagini relative a tale delitto, inizialmente iscritto come omicidio volontario, sono state autorizzate le intercettazioni telefoniche dalle quali sono emersi rapporti tra il AS e il Di IA, luogotenente della Guardia di Finanza, nell'ambito dei quali il primo prometteva o elargiva utilit\u00e0 economiche in favore del secondo, che si impegnava ad acquisire informazioni su eventuali indagini a carico del AS o ad influire sui controlli sulle sue strutture tramite il luogotenente dei Carabinieri Massimo ME. Le risultanze delle intercettazioni telefoniche comportavano l'iscrizione nel registro degli indagati del Di IA per i reati di cui agli artt. 319-quater e 319 cod. pen. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza cautelare previa riqualificazione per il Di IA del reato ascritto al capo b nel reato di cui all'art. 318 cod. pen.
2. Propongono separati ricorsi per cassazione entrambi gli indagati.
2.1 UD Di IA deduce quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione o erronea applicazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. avendo il Tribunale rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia sulla base di un dato presuntivo, ovvero che al momento della conversazione telefonica relativa alla promessa di assunzione della cognata del Di IA i due indagati si trovassero nelle proprie sedi di lavoro. Cos\u00ec facendo, oltre a determinare l'inversione delle regole stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen., il Tribunale ha omesso di considerare che la sede di lavoro del Di IA \u00e8 Roma, e che, dovendosi applicare al patto illecito sanzionato dall'art. 319-quater cod. pen. le regole civilistiche dettate dall'art. 1326 cod. civ. in tema di perfezionamento del contratto, il reato si \u00e8 consumato a Roma ovvero nel momento in il Pubblico Ufficiale, a seguito della propria attivit\u00e0 persuasiva, ha avuto notizia dell'accettazione da parte del privato.Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, secondo la tesi difensiva, anche in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen., perfezionatosi, non con la promessa o con il pagamento del prezzo, ma con la successiva dazione dell'utilit\u00e0, rappresentata dal mobilio consegnato presso l'abitazione romana del Di IA. Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e di illogicit\u00e0 della motivazione nella parte in cui il Tribunale, da un lato, sottolinea il tono amichevole della conversazione tra il Di IA ed il AS nella conversazione del 16 dicembre 2021 e, dall'altro, ritiene che detta conversazione contenga sufficienti indizi per disporre una nuova intercettazione sull'utenza in uso al Di NA. Il motivo ripropone l'eccezione di inutilizzabilit\u00e0 delle intercettazioni disposte nel procedimento, sia di quelle iniziali, relativa al AS, che di quelle successivamente autorizzate sull'utenza del Di IA. Quanto alle prime, si sottolinea che la riqualificazione da omicidio doloso in colposo dell'ipotesi di reato a carico del AS non \u00e8 frutto delle risultanze delle indagini, ma di una rivisitazione \"statica\" degli elementi agli atti, tanto che la stessa informativa a carico del AS ipotizzava nei suoi confronti i reati di omicidio colposo e di epidemia colposa. Da ci\u00f2 consegue che, non essendo autorizzabili le intercettazioni in relazione a tale reato, sono parimenti inutilizzabili le successive intercettazioni autorizzate sull'utenza del Di IA sul presupposto del rinvenimento nelle prime della notitia criminis inerente ai suoi rapporti con il AS. Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicit\u00e0 della motivazione in ordine al quadro indiziario. Si afferma, in particolare, che la riqualificazione del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. in quello di cui all'art.318 cod. pen. ha comportato una inversione della dinamica negoziale, essendo il Di IA, non proponente, ma soggetto che accetta la proposta corruttiva del AS;
si omette, tuttavia, di considerare la carenza di una correlazione tra l'assunzione, peraltro, mai avvenuta, della cognata del ricorrente, e l'esercizio della funzione del Di IA, apoditticamente affermata dal Tribunale sulla base di un mero potere di influenza del Di IA. Si deduce, inoltre, che anche in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen. difetta una correlazione funzionale fra oggetto e prezzo del rapporto corruttivo atteso che a) dalla documentazione agli atti risulta che l'ordine del mobilio risale al novembre 2021 ed \u00e8 stato pagato nel febbraio 2022; b) solo 1'8/2/2022 il Di Giamaria, parlando con il AS, si offr\u00ec di contribuire al pagamento dei mobili e questo rispose che si trattava di un regalo.Con il quarto motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, stante il ridimensionamento, in termini di minore gravit\u00e0, del quadro indiziario a carico del ricorrente.
2.2 BI AS deduce tre motivi. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. (capo c) e di motivazione per mancanza di corrispondenza temporale fra la promessa dell'utilit\u00e0 e la presunta attivazione del pubblico ufficiale, nonch\u00e9 vizio di travisamento della prova in relazione alla ritenuta generalizzata disponibilit\u00e0 del Di NA. Si afferma che il Tribunale sarebbe incorso nel travisamento della conversazione intercettata tra Di IA e la segretaria di AS, desumendone elementi indiziari a conferma della disponibilit\u00e0 del primo, mentre, in realt\u00e0, tale conversazione attiene ad un unico isolato rapporto relativo all'interessamento del Pubblico Ufficiale alla vicenda rappresentata dalla donna. Partendo da tale errata premessa, il Tribunale ha, inoltre, erroneamente ritenuto la sussistenza del rapporto sinallagnnatico reputando scarsamente significativa la dedotta non corrispondenza temporale tra promessa e attivazione del pubblico ufficiale. Si \u00e8, infatti, valorizzato il momento del pagamento del prezzo dei mobili, avvenuto 15 giorni dopo tale conversazione, anzich\u00e9 quello della promessa risalente a quattro mesi prima. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge ed omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge, contraddittoriet\u00e0 ed illogicit\u00e0 della motivazione relativa alle esigenze cautelari, fondata, quanto al pericolo di reiterazione del reato corruttivo, sulla indimostrata premessa della non occasionalit\u00e0 della condotta e sulla ritenuta \"debolezza\" delle dipendenti del AS che, tuttavia, non sono pi\u00f9 tali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno, innanzitutto, esaminate le questioni processuali poste da Di IA con i primi due motivi di ricorso.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio va rigettata sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle enunciate dal Tribunale. Va, infatti, considerato che nell'ordinanza impugnata si d\u00e0 atto della connessione esistente tra le due fattispecie di corruzione di cui ai capi b e c. Tenuto conto di tale dato, non contestato dai ricorrenti, e, soprattutto, della riqualificazione della condotta contestata al capo b come corruzione per l'esercizio della funzione, rileva il Collegio che, in applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio va attribuita al giudice competente per il reato pi\u00f9 grave, da individuare nel caso in questione nel reato di corruzione propria. Quanto al luogo di consumazione di tale reato, va, innanzitutto, ribadito che il delitto di corruzione \u00e8 reato a schema duplice che si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilit\u00e0, e, tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, \u00e8 solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). L'ordinanza impugnata, con argomentazioni coerenti con tale principio, ha considerato quale luogo di consumazione della corruzione Civitavecchia, facendo riferimento alla dazione del denaro, avvenuta attraverso il pagamento dei mobili acquistati a nome di Di IA presso l'esercizio commerciale Mondo Convenienza di Civitavecchia.
3. L'eccezione di inutilizzabilit\u00e0 delle intercettazioni telefoniche prospetta due profili di censura. Una prima questione attiene alla legittimit\u00e0 delle intercettazioni autorizzate inizialmente nei confronti del solo Di IO per il reato di omicidio doloso nonostante nella stessa informativa di polizia giudiziaria si ipotizzassero a suo carico i reati di omicidio colposo e di epidemia colposa. Il Tribunale ha confermato la legittimit\u00e0 del primo decreto autorizzativo, considerando che al momento della sua adozione sussistevano gravi indizi del reato doloso desumibili dalle dichiarazioni di alcune dipendenti del AS in merito alle gravi e sistematiche irregolarit\u00e0 nella gestione del COVID all'interno delle R.S.A. e, in particolare, al fatto che questo aveva costretto degli operatori positivi al COVID a rimanere in servizio. Tale ragionamento appare viziato. Va, innanzitutto, premesso che la legittimit\u00e0 di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione \u00e8 richiesta ed autorizzata, non potendosi procedere al controllo della sua ritualit\u00e0 sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni (Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266922); si \u00e8, pertanto, affermato che nel caso in cui una intercettazione di comunicazione \u00e8 disposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1992 n. 203), con riguardo ad un'originaria prospettazione di reati di criminalit\u00e0 organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area.Trattandosi, infatti, di un mezzo di ricerca della prova non pu\u00f2 escludersi che la fattispecie di reato in relazione alla quale sono stati reputati sussistenti i gravi indizi richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. non trovi nel contenuto delle conversazioni captate ulteriori riscontri idonei a sostenere l'accusa ovvero venga diversamente qualificata proprio in ragione dei nuovi elementi fattuali emersi dal compendio intercettivo. In entrambi i casi si tratta, infatti, di un fisiologico dinamismo dell'attivit\u00e0 investigativa che non vizia l'originaria legittimit\u00e0 del provvedimento autorizzativo n\u00e9 compromette l'utilizzabilit\u00e0 delle intercettazioni eseguite. Necessaria precondizione affinch\u00e8 tale conclusione non si presti ad indebite strumentalizzazioni del mezzo di ricerca della prova \u00e8 la legittimit\u00e0 dell'autorizzazione del mezzo intercettivo con riferimento alla sussistenza dei \"gravi indizi\" di uno dei reati previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. ed alla assoluta indispensabilit\u00e0 del mezzo di ricerca della prova ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 cod. proc. pen.). In particolare, il requisito dei \"gravi indizi di reato\", cos\u00ec come quello dei \"sufficienti indizi\", allorch\u00e9 si verta in ipotesi di reati di criminalit\u00e0 organizzata ex art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, \u00e8 stato costantemente interpretato come vaglio di particolare seriet\u00e0 delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche (da ultimo, Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044). Tale verifica investe, dunque, la consistenza dell'ipotesi accusatoria, prescindendo dal \"quantum\" di colpevolezza, e va, pertanto, svolta, non con riferimento alla responsabilit\u00e0 di ciascun indagato, ma in relazione all'indagine nel suo complesso (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127). Si \u00e8, infatti, escluso che a tale presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo \"probatorio\" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, necessitando solo l'esistenza - in chiave altamente probabilistica, o, nel caso dei reati di criminalit\u00e0 organizzata, del pi\u00f9 ristretto ambito della sufficienza indiziaria - di un \"fatto storico\" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova. Il decreto autorizzativo, dunque, pur non dovendo formulare alcuna delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che pu\u00f2 ancora non avere trovato una sua consistenza, deve tuttavia effettuare un vaglio di effettiva seriet\u00e0 del progetto investigativo che non deve risultare meramente ipotetico (Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053). Nella valutazione dei gravi indizi di reato il giudice \u00e8, pertanto, chiamato a formulare un giudizio prognostico, non ipotetico e astratto, ma in concreto, sulla base degli elementi investigativi acquisiti, in merito alla probabilit\u00e0 che sia stato commesso uno dei reati previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. per legittimare un'intercettazione (cfr. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501, in motivazione). Ci\u00f2 al fine di prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire, altres\u00ec, che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato.
3.1 Tale verifica di seriet\u00e0 dell'iniziale ipotesi accusatoria di omicidio doloso, posta a fondamento della prima richiesta di autorizzazione delle intercettazioni, \u00e8 mancata nel caso in esame. Emerge, infatti, dall'ordinanza impugnata che tale valutazione era fondata sulle dichiarazioni di alcuni dipendenti del AS in merito alle irregolarit\u00e0 nella gestione del COVID all'interno delle RSA e, in particolare, al fatto che questo aveva costretto taluni operatori risultati positivi a rimanere in servizio. Ad avviso del Collegio, tale unico elemento valorizzato dal Tribunale rivela, invece, l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria dolosa, non apparendo sintomatico della diretta volizione dell'evento morte da parte del AS n\u00e9 tantomeno della rappresentazione e accettazione del rischio di tale evento, trattandosi, piuttosto, di una condotta negligente ed imperita pienamente riconducibile al paradigma della colpa, come confermato anche dalla successiva riqualificazione del reato in omicidio colposo. Ci\u00f2, peraltro, in coerenza con l'iniziale ipotesi gi\u00e0 formulata nell'informativa di reato. Nel caso concreto, dunque, la riqualificazione del reato non costituisce un effetto della progressione dell'attivit\u00e0 investigativa, ma della diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali che sin dall'origine non consentivano di valutare come \"seria\" la tesi investigativa della dolosa causazione dei decessi all'interno della R.S.A. Si \u00e8 gi\u00e0 detto della possibilit\u00e0 che, a seguito delle captazioni, muti la qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato. Qualora si tratti, come nel caso in esame, di una riqualificazione in una fattispecie di reato per la quale non erano autorizzabili le intercettazioni, va ribadito che l'utilizzabilita delle intercettazioni \u00e8 condizionata alla sussistenza, al momento dell'emissione del decreto autorizzativo, dei presupposti per l'autorizzazione del mezzo di ricerca della prova (cfr. Sez. 6, n. 23148 del 2021 Bozzini, Rv. 281501). Ne consegue che, qualora, come nel caso in esame, tali presupposti fossero ab origine insussistenti, le intercettazioni sono inutilizzabili, non costituendo la riqualificazione il risultato del successivo sviluppo fisiologico del procedimento, quanto, piuttosto, un modo per aggirare i limiti di ammissibilit\u00e0 del mezzo di ricerca della prova.Venendo alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che le intercettazioni autorizzate in relazione al reato di omicidio doloso per il quale \u00e8 stato inizialmente indagato AS sono inutilizzabili in quanto, in realt\u00e0, autorizzate in presenza di gravi indizi del solo reato di omicidio colposo per il quale non \u00e8 consentito il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova.
3.2 Il secondo profilo di censura che pone il motivo in esame attiene alla prospettata inutilizzabilit\u00e0 derivata anche delle intercettazioni autorizzate in relazione ai delitti di cui ai capi b e c dell'imputazione provvisoria in quanto fondate sulla conversazione del 16/12/2021 (in cui Di IA rammenta a AS la promessa di assumere la cognata), captata nell'ambito delle intercettazioni illegittimamente autorizzate per i reati di omicidio doloso. L'eccezione \u00e8 infondata. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni autorizzate nell'ambito del secondo filone investigativo considerando tale conversazione quale notizia di reato sufficiente ad autorizzare le nuove intercettazioni per i reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. Ritiene il Collegio che tale motivazione \u00e8 ineccepibile dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo \u00e8 dotato di autonomia e pu\u00f2 ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorch\u00e9 desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Si \u00e8, infatti, condivisibilmente escluso che, in materia di inutilizzabilit\u00e0, possa operare il principio, stabilito per le nullit\u00e0 dall'art. 185 cod. proc. pen., della trasnnissibilit\u00e0 del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Sez. 1, n. 12685 del 06/03/2008, Imperato, Rv. 239373). Ne consegue che il vizio da cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che, pertanto, non \u00e8 inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496; Sez. 5, n. 4951 del 05/11/2010, dep. 2011, Armano, Rv. 249240).
4. Il terzo motivo del ricorso presentato da Di NA pu\u00f2 essere esaminato congiuntamente al primo e secondo motivo dedotto da De IO, investendo tutti la gravit\u00e0 del quadro indiziario e la qualificazione giuridica delle condotte. Quanto alla riqualificazione delle condotte ascritte al capo b, l'ordinanza impugnata ha considerato che dalle intercettazioni \u00e8 emersa una sistematica promessa o dazione di utilit\u00e0 da parte di AS in favore del Di IA che aveva messo a disposizione del primo la sua funzione, interessandosi di organizzare l'incontro tra questo e il ME in cambio della promessa di assunzione della cognata e di assumere, anche pagando terzi, informazioni su eventuali intercettazioni a carico di AS. Al riguardo non colgono nel segno i rilievi difensivi in merito alla rilevanza, al fine di escludere la configurabilit\u00e0 del reato, della mancata assunzione della cognata. Va, infatti, richiamato il principio gi\u00e0 affermato al par. 2 in merito al duplice schema di perfezionamento del reato di corruzione ed alla sufficienza, a tal fine, della accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale.
4.1 Quanto al reato di corruzione propria di cui al capo c), secondo il Tribunale vi sarebbe stato un primo accordo concluso a novembre 2021 in cui il AS aveva ordinato i mobili destinati al Di NA;
a tale accordo sarebbe seguito, nel corso di una conversazione con la segretaria di AS, l'impegno del Di IA ad ottenere l'intervento di ME per \"ammorbidire\" gli operanti che avevano proceduto al controllo e ad ottenere da altri pubblici ufficiali informazioni su eventuali intercettazioni in corso. Seguivano, quindi, secondo la ricostruzione del Tribunale, l'organizzazione di una cena da parte di Di IA con ME successivamente alla quale AS si mostrava reticente a parlare al telefono (atteggiamento letto dal Tribunale quale indice della rivelazione delle intercettazioni in corso) e, infine, il pagamento dei mobili, avvenuto quindici giorni dopo la telefonata di cui sopra, da parte del AS. Ad avviso del Collegio la qualificazione di tali condotte come corruzione propria appare viziata da una lettura parcellizzata degli elementi fattuali e, soprattutto, da una significativa frattura logica laddove conferma la gravit\u00e0 del quadro indiziario senza, tuttavia, individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio compiuto o promesso dal Di IA. Va, in primo luogo, considerato che l'intera vicenda descritta dall'ordinanza appare ruotare intorno al controllo eseguito in una delle strutture gestite da AS dai N.A.S. dei Carabinieri ed all'interessamento del Di IA per ottenere sia la \"mediazione\" di ME che informazioni in merito alle eventuali intercettazioni in corso. Tale impegno assume una duplice rilevanza nella ricostruzione del Tribunale: sia ai fini della riqualificazione della condotta di cui al capo b), in quanto espressione dello stabile asservimento del Di IA a fronte delle numerose utilit\u00e0 corrisposte dal AS, tra cui considera anche, a p. 11, il pagamento dei mobili, che quale atto contrario ai doveri d'ufficio, remunerato con il pagamento dei medesimi mobili, rilevante ai fini della corruzione propria contestata al capo c. In disparte ogni considerazione sulla legittimit\u00e0 della duplicazione della contestazione della medesima condotta, tale percorso argomentativo appare carente sotto diversi profili.Innanzitutto, omette di analizzare il rapporto tra gli atti oggetto del mercimonio - rientranti nelle competenze, ora dei N.A.S. dei Carabinieri, ora della polizia giudiziaria investita delle indagini su AS - e le competenze dell'ufficio del Di IA, in servizio presso la Guardia di Finanza. Va, al riguardo, richiamato il consolidato orientamento secondo cui il reato di corruzione rientra tra i reati propri funzionali perch\u00e9 elemento necessario di tipicit\u00e0 del fatto \u00e8 che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935 - 02; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, Rv. 234359). In particolare, nella sentenza Battistella la Corte ha affermato che \u00e8 necessario che l'atto o il comportamento siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente \u00e8 assolutamente carente di potere funzionale. Altro aspetto critico non esaminato dall'ordinanza impugnata attiene, inoltre, alla valutazione complessiva della condotta del Di IA ed alla sua possibile riconducibilit\u00e0 all'unico paradigma della corruzione propria, ove venga individuato, secondo le coordinate ermeneutiche sopra esposte, l'atto contrario ai doveri di ufficio promesso o tenuto da Di IA, ovvero ad un unico contesto di asservimento della funzione ai sensi dell'art. 318 cod. pen. Va, infatti, considerato che, come condivisibilmente affermato da questa Corte, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui \u00e8 assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima di esse (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192 - 05; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634).
5. Il quarto motivo di ricorso presentato da Di IA \u00e8 stato proposto per la prima volta in questa Sede e non \u00e8, dunque, ammissibile.
6. L'esame del terzo motivo di ricorso proposto da AS deve, invece, ritenersi assorbito dall'accoglimento dei motivi sulla gravit\u00e0 indiziaria.
7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo"], "relatore": ["TRIPICCIONE DEBORA"], "presidente": ["FIDELBO GIORGIO"], "decision_date": "2023-05-24", "hearing_date": "2023-03-30", "short_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.22390 del 24/05/2023", "long_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.22390 del 24/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:22390PEN), udienza del 30/03/2023,Presidente
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Relatore TRIPICCIONE DEBORA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:22390PEN", "session_full_name": "sesta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230524/snpen@s60@a2023@n22390@tS.clean.pdf"}
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente al reato di cui al capo c), e per il rigetto nel resto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Davide Leggi anche in sostituzione dell'avv. Tognozzi per Di IA, e avv. Arcangela Cannpilongo per AS i quali hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia \u00e8 stata applicata a UD Di IA ed a BI AS la misura degli arresti domiciliari, quanto al primo, per i reati di cui agli artt. 319-quater cod. pen. (capo b) e 319 cod. pen. (capo c), e, quanto al secondo, per i reati di cui agli artt. 589, commi primo e quarto, cod. pen. (capo a) e 321 cod. pen. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, il AS, quale amministratore e gestore di cinque residenze per anziani ubicate nel Comune di Fiumicino, avrebbe colposamente provocato il decesso di alcuni ospiti, omettendo sistematicamente di adottare le regole precauzionali per prevenire la diffusione del
COVID
19 all'interno delle strutture e tenendo condotte imprudenti, quale, ad esempio, far lavorare dipendenti positivi al
COVID
19, per effetto dei quali si sarebbe sviluppato all'interno delle strutture un \"cluster\" pandemico con infezione di quasi tutti gli anziani, molti dei quali perivano tra la met\u00e0 di gennaio e la met\u00e0 di febbraio 2021. Nel corso delle indagini relative a tale delitto, inizialmente iscritto come omicidio volontario, sono state autorizzate le intercettazioni telefoniche dalle quali sono emersi rapporti tra il AS e il Di IA, luogotenente della Guardia di Finanza, nell'ambito dei quali il primo prometteva o elargiva utilit\u00e0 economiche in favore del secondo, che si impegnava ad acquisire informazioni su eventuali indagini a carico del AS o ad influire sui controlli sulle sue strutture tramite il luogotenente dei Carabinieri Massimo ME. Le risultanze delle intercettazioni telefoniche comportavano l'iscrizione nel registro degli indagati del Di IA per i reati di cui agli artt. 319-quater e 319 cod. pen. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza cautelare previa riqualificazione per il Di IA del reato ascritto al capo b nel reato di cui all'art. 318 cod. pen.
2. Propongono separati ricorsi per cassazione entrambi gli indagati.
2.1 UD Di IA deduce quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione o erronea applicazione degli artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen. avendo il Tribunale rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Civitavecchia sulla base di un dato presuntivo, ovvero che al momento della conversazione telefonica relativa alla promessa di assunzione della cognata del Di IA i due indagati si trovassero nelle proprie sedi di lavoro. Cos\u00ec facendo, oltre a determinare l'inversione delle regole stabilite dall'art. 9 cod. proc. pen., il Tribunale ha omesso di considerare che la sede di lavoro del Di IA \u00e8 Roma, e che, dovendosi applicare al patto illecito sanzionato dall'art. 319-quater cod. pen. le regole civilistiche dettate dall'art. 1326 cod. civ. in tema di perfezionamento del contratto, il reato si \u00e8 consumato a Roma ovvero nel momento in il Pubblico Ufficiale, a seguito della propria attivit\u00e0 persuasiva, ha avuto notizia dell'accettazione da parte del privato.Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, secondo la tesi difensiva, anche in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen., perfezionatosi, non con la promessa o con il pagamento del prezzo, ma con la successiva dazione dell'utilit\u00e0, rappresentata dal mobilio consegnato presso l'abitazione romana del Di IA. Con il secondo motivo deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 266, 267 e 271 cod. proc. pen. e di illogicit\u00e0 della motivazione nella parte in cui il Tribunale, da un lato, sottolinea il tono amichevole della conversazione tra il Di IA ed il AS nella conversazione del 16 dicembre 2021 e, dall'altro, ritiene che detta conversazione contenga sufficienti indizi per disporre una nuova intercettazione sull'utenza in uso al Di NA. Il motivo ripropone l'eccezione di inutilizzabilit\u00e0 delle intercettazioni disposte nel procedimento, sia di quelle iniziali, relativa al AS, che di quelle successivamente autorizzate sull'utenza del Di IA. Quanto alle prime, si sottolinea che la riqualificazione da omicidio doloso in colposo dell'ipotesi di reato a carico del AS non \u00e8 frutto delle risultanze delle indagini, ma di una rivisitazione \"statica\" degli elementi agli atti, tanto che la stessa informativa a carico del AS ipotizzava nei suoi confronti i reati di omicidio colposo e di epidemia colposa. Da ci\u00f2 consegue che, non essendo autorizzabili le intercettazioni in relazione a tale reato, sono parimenti inutilizzabili le successive intercettazioni autorizzate sull'utenza del Di IA sul presupposto del rinvenimento nelle prime della notitia criminis inerente ai suoi rapporti con il AS. Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge e di illogicit\u00e0 della motivazione in ordine al quadro indiziario. Si afferma, in particolare, che la riqualificazione del reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. in quello di cui all'art.318 cod. pen. ha comportato una inversione della dinamica negoziale, essendo il Di IA, non proponente, ma soggetto che accetta la proposta corruttiva del AS;
si omette, tuttavia, di considerare la carenza di una correlazione tra l'assunzione, peraltro, mai avvenuta, della cognata del ricorrente, e l'esercizio della funzione del Di IA, apoditticamente affermata dal Tribunale sulla base di un mero potere di influenza del Di IA. Si deduce, inoltre, che anche in relazione al reato di cui all'art. 319 cod. pen. difetta una correlazione funzionale fra oggetto e prezzo del rapporto corruttivo atteso che a) dalla documentazione agli atti risulta che l'ordine del mobilio risale al novembre 2021 ed \u00e8 stato pagato nel febbraio 2022; b) solo 1'8/2/2022 il Di Giamaria, parlando con il AS, si offr\u00ec di contribuire al pagamento dei mobili e questo rispose che si trattava di un regalo.Con il quarto motivo deduce il vizio di mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura, stante il ridimensionamento, in termini di minore gravit\u00e0, del quadro indiziario a carico del ricorrente.
2.2 BI AS deduce tre motivi. Con il primo motivo deduce vizi cumulativi di violazione degli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. (capo c) e di motivazione per mancanza di corrispondenza temporale fra la promessa dell'utilit\u00e0 e la presunta attivazione del pubblico ufficiale, nonch\u00e9 vizio di travisamento della prova in relazione alla ritenuta generalizzata disponibilit\u00e0 del Di NA. Si afferma che il Tribunale sarebbe incorso nel travisamento della conversazione intercettata tra Di IA e la segretaria di AS, desumendone elementi indiziari a conferma della disponibilit\u00e0 del primo, mentre, in realt\u00e0, tale conversazione attiene ad un unico isolato rapporto relativo all'interessamento del Pubblico Ufficiale alla vicenda rappresentata dalla donna. Partendo da tale errata premessa, il Tribunale ha, inoltre, erroneamente ritenuto la sussistenza del rapporto sinallagnnatico reputando scarsamente significativa la dedotta non corrispondenza temporale tra promessa e attivazione del pubblico ufficiale. Si \u00e8, infatti, valorizzato il momento del pagamento del prezzo dei mobili, avvenuto 15 giorni dopo tale conversazione, anzich\u00e9 quello della promessa risalente a quattro mesi prima. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge ed omessa motivazione sulla richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen. Con il terzo motivo deduce vizi cumulativi di violazione di legge, contraddittoriet\u00e0 ed illogicit\u00e0 della motivazione relativa alle esigenze cautelari, fondata, quanto al pericolo di reiterazione del reato corruttivo, sulla indimostrata premessa della non occasionalit\u00e0 della condotta e sulla ritenuta \"debolezza\" delle dipendenti del AS che, tuttavia, non sono pi\u00f9 tali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno, innanzitutto, esaminate le questioni processuali poste da Di IA con i primi due motivi di ricorso.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio va rigettata sia pure per ragioni parzialmente diverse da quelle enunciate dal Tribunale. Va, infatti, considerato che nell'ordinanza impugnata si d\u00e0 atto della connessione esistente tra le due fattispecie di corruzione di cui ai capi b e c. Tenuto conto di tale dato, non contestato dai ricorrenti, e, soprattutto, della riqualificazione della condotta contestata al capo b come corruzione per l'esercizio della funzione, rileva il Collegio che, in applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 16 cod. proc. pen., la competenza per territorio va attribuita al giudice competente per il reato pi\u00f9 grave, da individuare nel caso in questione nel reato di corruzione propria. Quanto al luogo di consumazione di tale reato, va, innanzitutto, ribadito che il delitto di corruzione \u00e8 reato a schema duplice che si perfeziona alternativamente con l'accettazione della promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilit\u00e0, e, tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione-ricezione, \u00e8 solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). L'ordinanza impugnata, con argomentazioni coerenti con tale principio, ha considerato quale luogo di consumazione della corruzione Civitavecchia, facendo riferimento alla dazione del denaro, avvenuta attraverso il pagamento dei mobili acquistati a nome di Di IA presso l'esercizio commerciale Mondo Convenienza di Civitavecchia.
3. L'eccezione di inutilizzabilit\u00e0 delle intercettazioni telefoniche prospetta due profili di censura. Una prima questione attiene alla legittimit\u00e0 delle intercettazioni autorizzate inizialmente nei confronti del solo Di IO per il reato di omicidio doloso nonostante nella stessa informativa di polizia giudiziaria si ipotizzassero a suo carico i reati di omicidio colposo e di epidemia colposa. Il Tribunale ha confermato la legittimit\u00e0 del primo decreto autorizzativo, considerando che al momento della sua adozione sussistevano gravi indizi del reato doloso desumibili dalle dichiarazioni di alcune dipendenti del AS in merito alle gravi e sistematiche irregolarit\u00e0 nella gestione del COVID all'interno delle R.S.A. e, in particolare, al fatto che questo aveva costretto degli operatori positivi al COVID a rimanere in servizio. Tale ragionamento appare viziato. Va, innanzitutto, premesso che la legittimit\u00e0 di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione \u00e8 richiesta ed autorizzata, non potendosi procedere al controllo della sua ritualit\u00e0 sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni (Sez. 6, n. 21740 del 01/03/2016, Masciotta, Rv. 266922); si \u00e8, pertanto, affermato che nel caso in cui una intercettazione di comunicazione \u00e8 disposta applicando la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, d.l. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito dalla legge 12 luglio 1992 n. 203), con riguardo ad un'originaria prospettazione di reati di criminalit\u00e0 organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini impone di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area.Trattandosi, infatti, di un mezzo di ricerca della prova non pu\u00f2 escludersi che la fattispecie di reato in relazione alla quale sono stati reputati sussistenti i gravi indizi richiesti dall'art. 267 cod. proc. pen. non trovi nel contenuto delle conversazioni captate ulteriori riscontri idonei a sostenere l'accusa ovvero venga diversamente qualificata proprio in ragione dei nuovi elementi fattuali emersi dal compendio intercettivo. In entrambi i casi si tratta, infatti, di un fisiologico dinamismo dell'attivit\u00e0 investigativa che non vizia l'originaria legittimit\u00e0 del provvedimento autorizzativo n\u00e9 compromette l'utilizzabilit\u00e0 delle intercettazioni eseguite. Necessaria precondizione affinch\u00e8 tale conclusione non si presti ad indebite strumentalizzazioni del mezzo di ricerca della prova \u00e8 la legittimit\u00e0 dell'autorizzazione del mezzo intercettivo con riferimento alla sussistenza dei \"gravi indizi\" di uno dei reati previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. ed alla assoluta indispensabilit\u00e0 del mezzo di ricerca della prova ai fini della prosecuzione delle indagini (art. 267 cod. proc. pen.). In particolare, il requisito dei \"gravi indizi di reato\", cos\u00ec come quello dei \"sufficienti indizi\", allorch\u00e9 si verta in ipotesi di reati di criminalit\u00e0 organizzata ex art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, \u00e8 stato costantemente interpretato come vaglio di particolare seriet\u00e0 delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche (da ultimo, Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044). Tale verifica investe, dunque, la consistenza dell'ipotesi accusatoria, prescindendo dal \"quantum\" di colpevolezza, e va, pertanto, svolta, non con riferimento alla responsabilit\u00e0 di ciascun indagato, ma in relazione all'indagine nel suo complesso (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127). Si \u00e8, infatti, escluso che a tale presupposto possa essere attribuito un connotato di tipo \"probatorio\" in chiave di prognosi, seppure indiziaria, di colpevolezza, necessitando solo l'esistenza - in chiave altamente probabilistica, o, nel caso dei reati di criminalit\u00e0 organizzata, del pi\u00f9 ristretto ambito della sufficienza indiziaria - di un \"fatto storico\" integrante una determinata ipotesi di reato, il cui accertamento imponga l'adozione del mezzo di ricerca della prova. Il decreto autorizzativo, dunque, pur non dovendo formulare alcuna delibazione, nel merito, di una ipotesi accusatoria, che pu\u00f2 ancora non avere trovato una sua consistenza, deve tuttavia effettuare un vaglio di effettiva seriet\u00e0 del progetto investigativo che non deve risultare meramente ipotetico (Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053). Nella valutazione dei gravi indizi di reato il giudice \u00e8, pertanto, chiamato a formulare un giudizio prognostico, non ipotetico e astratto, ma in concreto, sulla base degli elementi investigativi acquisiti, in merito alla probabilit\u00e0 che sia stato commesso uno dei reati previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. per legittimare un'intercettazione (cfr. Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501, in motivazione). Ci\u00f2 al fine di prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire, altres\u00ec, che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato.
3.1 Tale verifica di seriet\u00e0 dell'iniziale ipotesi accusatoria di omicidio doloso, posta a fondamento della prima richiesta di autorizzazione delle intercettazioni, \u00e8 mancata nel caso in esame. Emerge, infatti, dall'ordinanza impugnata che tale valutazione era fondata sulle dichiarazioni di alcuni dipendenti del AS in merito alle irregolarit\u00e0 nella gestione del COVID all'interno delle RSA e, in particolare, al fatto che questo aveva costretto taluni operatori risultati positivi a rimanere in servizio. Ad avviso del Collegio, tale unico elemento valorizzato dal Tribunale rivela, invece, l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria dolosa, non apparendo sintomatico della diretta volizione dell'evento morte da parte del AS n\u00e9 tantomeno della rappresentazione e accettazione del rischio di tale evento, trattandosi, piuttosto, di una condotta negligente ed imperita pienamente riconducibile al paradigma della colpa, come confermato anche dalla successiva riqualificazione del reato in omicidio colposo. Ci\u00f2, peraltro, in coerenza con l'iniziale ipotesi gi\u00e0 formulata nell'informativa di reato. Nel caso concreto, dunque, la riqualificazione del reato non costituisce un effetto della progressione dell'attivit\u00e0 investigativa, ma della diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali che sin dall'origine non consentivano di valutare come \"seria\" la tesi investigativa della dolosa causazione dei decessi all'interno della R.S.A. Si \u00e8 gi\u00e0 detto della possibilit\u00e0 che, a seguito delle captazioni, muti la qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato. Qualora si tratti, come nel caso in esame, di una riqualificazione in una fattispecie di reato per la quale non erano autorizzabili le intercettazioni, va ribadito che l'utilizzabilita delle intercettazioni \u00e8 condizionata alla sussistenza, al momento dell'emissione del decreto autorizzativo, dei presupposti per l'autorizzazione del mezzo di ricerca della prova (cfr. Sez. 6, n. 23148 del 2021 Bozzini, Rv. 281501). Ne consegue che, qualora, come nel caso in esame, tali presupposti fossero ab origine insussistenti, le intercettazioni sono inutilizzabili, non costituendo la riqualificazione il risultato del successivo sviluppo fisiologico del procedimento, quanto, piuttosto, un modo per aggirare i limiti di ammissibilit\u00e0 del mezzo di ricerca della prova.Venendo alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che le intercettazioni autorizzate in relazione al reato di omicidio doloso per il quale \u00e8 stato inizialmente indagato AS sono inutilizzabili in quanto, in realt\u00e0, autorizzate in presenza di gravi indizi del solo reato di omicidio colposo per il quale non \u00e8 consentito il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova.
3.2 Il secondo profilo di censura che pone il motivo in esame attiene alla prospettata inutilizzabilit\u00e0 derivata anche delle intercettazioni autorizzate in relazione ai delitti di cui ai capi b e c dell'imputazione provvisoria in quanto fondate sulla conversazione del 16/12/2021 (in cui Di IA rammenta a AS la promessa di assumere la cognata), captata nell'ambito delle intercettazioni illegittimamente autorizzate per i reati di omicidio doloso. L'eccezione \u00e8 infondata. L'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni autorizzate nell'ambito del secondo filone investigativo considerando tale conversazione quale notizia di reato sufficiente ad autorizzare le nuove intercettazioni per i reati di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. Ritiene il Collegio che tale motivazione \u00e8 ineccepibile dovendosi, al riguardo, ribadire che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo \u00e8 dotato di autonomia e pu\u00f2 ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorch\u00e9 desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Si \u00e8, infatti, condivisibilmente escluso che, in materia di inutilizzabilit\u00e0, possa operare il principio, stabilito per le nullit\u00e0 dall'art. 185 cod. proc. pen., della trasnnissibilit\u00e0 del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo (Sez. 1, n. 12685 del 06/03/2008, Imperato, Rv. 239373). Ne consegue che il vizio da cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che, pertanto, non \u00e8 inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile (Sez. 6, n. 3027 del 20/10/2015, dep. 2016, Ferminio, Rv. 266496; Sez. 5, n. 4951 del 05/11/2010, dep. 2011, Armano, Rv. 249240).
4. Il terzo motivo del ricorso presentato da Di NA pu\u00f2 essere esaminato congiuntamente al primo e secondo motivo dedotto da De IO, investendo tutti la gravit\u00e0 del quadro indiziario e la qualificazione giuridica delle condotte. Quanto alla riqualificazione delle condotte ascritte al capo b, l'ordinanza impugnata ha considerato che dalle intercettazioni \u00e8 emersa una sistematica promessa o dazione di utilit\u00e0 da parte di AS in favore del Di IA che aveva messo a disposizione del primo la sua funzione, interessandosi di organizzare l'incontro tra questo e il ME in cambio della promessa di assunzione della cognata e di assumere, anche pagando terzi, informazioni su eventuali intercettazioni a carico di AS. Al riguardo non colgono nel segno i rilievi difensivi in merito alla rilevanza, al fine di escludere la configurabilit\u00e0 del reato, della mancata assunzione della cognata. Va, infatti, richiamato il principio gi\u00e0 affermato al par. 2 in merito al duplice schema di perfezionamento del reato di corruzione ed alla sufficienza, a tal fine, della accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale.
4.1 Quanto al reato di corruzione propria di cui al capo c), secondo il Tribunale vi sarebbe stato un primo accordo concluso a novembre 2021 in cui il AS aveva ordinato i mobili destinati al Di NA;
a tale accordo sarebbe seguito, nel corso di una conversazione con la segretaria di AS, l'impegno del Di IA ad ottenere l'intervento di ME per \"ammorbidire\" gli operanti che avevano proceduto al controllo e ad ottenere da altri pubblici ufficiali informazioni su eventuali intercettazioni in corso. Seguivano, quindi, secondo la ricostruzione del Tribunale, l'organizzazione di una cena da parte di Di IA con ME successivamente alla quale AS si mostrava reticente a parlare al telefono (atteggiamento letto dal Tribunale quale indice della rivelazione delle intercettazioni in corso) e, infine, il pagamento dei mobili, avvenuto quindici giorni dopo la telefonata di cui sopra, da parte del AS. Ad avviso del Collegio la qualificazione di tali condotte come corruzione propria appare viziata da una lettura parcellizzata degli elementi fattuali e, soprattutto, da una significativa frattura logica laddove conferma la gravit\u00e0 del quadro indiziario senza, tuttavia, individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio compiuto o promesso dal Di IA. Va, in primo luogo, considerato che l'intera vicenda descritta dall'ordinanza appare ruotare intorno al controllo eseguito in una delle strutture gestite da AS dai N.A.S. dei Carabinieri ed all'interessamento del Di IA per ottenere sia la \"mediazione\" di ME che informazioni in merito alle eventuali intercettazioni in corso. Tale impegno assume una duplice rilevanza nella ricostruzione del Tribunale: sia ai fini della riqualificazione della condotta di cui al capo b), in quanto espressione dello stabile asservimento del Di IA a fronte delle numerose utilit\u00e0 corrisposte dal AS, tra cui considera anche, a p. 11, il pagamento dei mobili, che quale atto contrario ai doveri d'ufficio, remunerato con il pagamento dei medesimi mobili, rilevante ai fini della corruzione propria contestata al capo c. In disparte ogni considerazione sulla legittimit\u00e0 della duplicazione della contestazione della medesima condotta, tale percorso argomentativo appare carente sotto diversi profili.Innanzitutto, omette di analizzare il rapporto tra gli atti oggetto del mercimonio - rientranti nelle competenze, ora dei N.A.S. dei Carabinieri, ora della polizia giudiziaria investita delle indagini su AS - e le competenze dell'ufficio del Di IA, in servizio presso la Guardia di Finanza. Va, al riguardo, richiamato il consolidato orientamento secondo cui il reato di corruzione rientra tra i reati propri funzionali perch\u00e9 elemento necessario di tipicit\u00e0 del fatto \u00e8 che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto (Sez. 6, n. 17973 del 22/01/2019, Caccuri, Rv. 275935 - 02; Sez. 6, n. 23355 del 26/02/2016, Margiotta, Rv. 267060; Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, Rv. 234359). In particolare, nella sentenza Battistella la Corte ha affermato che \u00e8 necessario che l'atto o il comportamento siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente \u00e8 assolutamente carente di potere funzionale. Altro aspetto critico non esaminato dall'ordinanza impugnata attiene, inoltre, alla valutazione complessiva della condotta del Di IA ed alla sua possibile riconducibilit\u00e0 all'unico paradigma della corruzione propria, ove venga individuato, secondo le coordinate ermeneutiche sopra esposte, l'atto contrario ai doveri di ufficio promesso o tenuto da Di IA, ovvero ad un unico contesto di asservimento della funzione ai sensi dell'art. 318 cod. pen. Va, infatti, considerato che, come condivisibilmente affermato da questa Corte, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui \u00e8 assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, nell'ambito del quale le singole dazioni eventualmente effettuate, sinallagmaticamente connesse all'esercizio della pubblica funzione, si atteggiano a momenti consumativi di un unico reato di corruzione propria, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima di esse (Sez. 6, n. 51126 del 18/07/2019, Evangelisti, Rv. 278192 - 05; Sez. 6, n. 40237 del 07/07/2016, Giangreco, Rv. 267634).
5. Il quarto motivo di ricorso presentato da Di IA \u00e8 stato proposto per la prima volta in questa Sede e non \u00e8, dunque, ammissibile.
6. L'esame del terzo motivo di ricorso proposto da AS deve, invece, ritenersi assorbito dall'accoglimento dei motivi sulla gravit\u00e0 indiziaria.
7. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo"], "relatore": ["TRIPICCIONE DEBORA"], "presidente": ["FIDELBO GIORGIO"], "decision_date": "2023-05-24", "hearing_date": "2023-03-30", "short_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.22390 del 24/05/2023", "long_title": "Sez. SESTA PENALE, Sentenza n.22390 del 24/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:22390PEN), udienza del 30/03/2023,Presidente
FIDELBO GIORGIO
Relatore TRIPICCIONE DEBORA", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:22390PEN", "session_full_name": "sesta", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230524/snpen@s60@a2023@n22390@tS.clean.pdf"}