Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
Integra errore materiale, che legittima la proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., la mancata rilevazione della deduzione difensiva di avvenuta prescrizione del reato (nella specie, maturata dopo la sentenza di appello) nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso. (Fattispecie nella quale è stata revocata la precedente sentenza di legittimità e annullata senza rinvio per prescrizione del reato la sentenza di appello impugnata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2009, n. 41918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41918 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/10/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 2536
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 12339/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) KO EM N. IL 11/11/1977
avverso la sentenza n. 16324/2008 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 18/09/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ricorso straordinario per cassazione ex art. 625 bis c.p.p. proposto nell'interesse di AK IL la difesa rappresentava:
- l'11/4/06 il Tribunale di Firenze condannava il AK per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. (contraffazione di patente di guida internazionale, apparentemente rilasciata a suo nome il 4/8/00), accertato in Firenze il 2/9/00;
- il 10/1/08 la Corte di Appello confermava la condanna;
- il 17/3/08 era proposto ricorso per cassazione, deducendosi già allora (in subordine) la prescrizione del reato (intervenuta il 2/3/08 dopo sette anni e sei mesi dal fatto);
- con sentenza 18/9/08 la S.C., Sezione Quinta Penale, ometteva di considerare la questione (subordinata ma espressa) e rigettava il ricorso;
- la prescrizione era dunque maturata prima che la condanna passasse in giudicato (nè il ricorso era stato dichiarato inammissibile, con retroazione dell'esecutività alla data della sentenza di appello del 10/1/08).
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva la correzione dell'errore materiale con la dichiarazione di prescrizione del reato. All'udienza camerale fissata per la discussione ex art. 127 c.p.p. il PG presso la S.C., assente parte ricorrente, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, un motivo pretermesso non potendosi considerare errore materiale.
Il ricorso è fondato. Invero il motivo che rilevava la prescrizione figurava sottolineato nell'ultima pagina del ricorso per cassazione del 14/3/08. Del rilievo non si fa alcuna menzione nella sentenza di rigetto del ricorso stesso emessa dalla S.C. il 18/9/08. Quanto avvenuto costituisce errore materiale e legittima la proposizione del ricorso straordinario. Qui non si tratta di un motivo implicitamente disatteso dalla sentenza (in tal caso la giurisprudenza della Corte è costante nell'escludere l'errore materiale: v. sez. 1^, n. 46044 del 3/11/04, rv. 230584, Terranova;
sez. un., n. 16103 del 27/3/02, rv. 221283, Basile), ma di una vera e propria svista (con effetti decisivi sull'esito del processo).
Puntuale, in proposito, Cass., 4^, sent. n. 15137, c.c. 8/3/06, rv. 233963, Petrucci: "In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non da luogo ad errore di fatto, rilevante a norma dell'art. 625 bis c.p., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, mentre è riconducibile all'errore di fatto qualora vi sia stata una svista circa l'esistenza stessa della censura, che invece era immediatamente percepibile e rilevabile, e a condizione che questa omissione abbia avuto effetto decisivo sull'esito del processo". Nel caso, come osservato dal ricorrente, la prescrizione (maturata dopo la sentenza di appello e prima di quella di cassazione) avrebbe avuto decisivo rilievo, la sentenza della S.C. avendo rigettato il ricorso (non dichiarato inammissibile). Il calcolo della prescrizione al 2/3/08 è altresì corretto, essendo mancate cause di sospensione sia nel primo che nel secondo grado di giudizio.
La sentenza impugnata in via straordinaria va pertanto revocata e va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, quella originariamente impugnata.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 38762/08 pronunciata nei confronti di AK IL in data 18/09/2008 della Quinta Sezione Penale di questa Corte e annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009